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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2024, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3120/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3120/2021 tra
Pt_1 Pt_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
Parte_7
ATTORI
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
CP_9
CP_10
Controparte_11
Controparte_12
CONVENUTI
Oggi 29 maggio 2024 ad ore 13.05 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi: pagina 1 di 8 Per Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5
'avv. BASILE CRISTIANO, il quale precisa le conclusioni Parte_6 Parte_7
come da note conclusive depositate a cui si riporta. Discute oralmente la causa, ritenendo integrati tutti i presupposti per la pronuncia dell'usucapione. In seguito alla CTU è stata creata una nuova particella,
n. 830, e il fabbricato è diventato particella 26 sub 1.
Per i convenuti nessuno è presente.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Basile dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Ad ore 18.45 il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3120/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_7 C.F._6
CRISTIANO, elettivamente domiciliato in Via Roma n. 20 47921 Rimini Italia presso il difensore avv.
BASILE CRISTIANO
ATTORI contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._8 Controparte_3 C.F._9 [...]
(C.F. ) (C.F. CP_4 C.F._10 Controparte_5
) (C.F. ) C.F._11 Controparte_6 C.F._12 Controparte_7
(C.F. ) (C.F. ) C.F._13 Controparte_8 C.F._14 [...]
(C.F. ) (C.F. ) CP_9 C.F._15 CP_10 C.F._16
(C.F. ) (C.F. Controparte_11 C.F._17 Controparte_12
) C.F._18
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da verbale d'udienza odierna. I convenuti sono rimasti contumaci.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui seguenti beni immobili siti a Santarcangelo di Romagna:
1) la particella di mq 78 ca distinta al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di Romagna al Foglio 7, part. 21 da parte di , e Parte_8 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
2) l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Santarcangelo al Foglio 7, part. 26,
Cat. A/5, cl. 2, vani 4, di mq 71 ca. da parte di e;
Parte_6 Parte_7
3) la particella identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Santarcangelo al Foglio 7, part. 27, attualmente graffata alla particella 26, con qualità ente urbano di 36 mq da parte di tutti gli attori.
In atto di citazione si riferisce che la particella 21 risulta priva di intestazione. Essa nasce da un'approssimativa suddivisione in più particelle della originaria particella 323 di cui alla
Cartografia dello Stato Pontificio, rilevata in epoca napoleonica ed entrata in vigore nel 1835 dietro promulgazione di Gregorio XV (cd. «catasto gregoriano»). Risalendo alla titolarità dell'area originaria (part. 323 Catasto gregoriano) dalla quale è sorta l'attuale particella 21 priva di intestazione ed oggetto di domanda, è stato individuato, in forza di atto registrato l'1.2.1920 come da annotazione nel Registro Pontificio, il nominativo di tal fu RT
. Per_1
Le particelle 26 e 27 risultano invece intestate, in quota di 1/12 ciascuno, come segue:
1. , di , nata a [...] il [...]; Controparte_1 Per_2
2. , nato a [...] (F) il 18.2.1921; Controparte_2
3. , nato a [...] (F) il 24.5.1922; Controparte_3
4. , nata a [...] il [...]; Controparte_4
5. , nata a [...] il [...]; Controparte_5
6. , nata a [...] l'[...]; Controparte_6
7. , nata a [...] il [...]; Controparte_7
8. , nato a [...] l'[...]; Controparte_8
9. , nata a [...] il [...]; CP_9
10. , nata a [...] il [...]; CP_10
11. , nato a [...] il [...]; Controparte_11
12. , nato a [...] l'[...]. CP_14
Tuttavia, secondo quanto esposto in atto di citazione, i beni in questione sarebbero nel pagina 4 di 8 godimento esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico degli odierni attori, i quali dichiarano di possederli uti domini da oltre vent'anni, trattandosi di possesso già iniziato dai loro ascendenti negli anni '60 e continuato dai medesimi secondo quanto disposto dall'art. 1146, comma 1, c.c.
In particolare, gli attori affermano che il terreno di cui al punto 1) è posseduto da Pt_8
e , prima di loro dal rispettivo
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
marito e padre , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_3
3.10.18, e prima ancora dai genitori dello stesso (SI. , deceduto a CP_14
Santarcangelo di Romagna il 1.2.1981, e SI.ra , deceduta a Santarcangelo di Persona_4
Romagna il 7.7.1997). Il fabbricato di cui al punto 2) è posseduto da e Parte_6 Pt_7
prima di loro dai genitori SIg.ri nato a [...] R. il
[...] Persona_5
10.7.1946 ed ivi deceduto il 20.11.1989, e , nata a [...] R. il Persona_6
26.8.1948 e deceduta il 5.11.2006, e prima ancora dalla madre del primo, SI.ra . Persona_4
L'immobile di cui al punto 3) è posseduto da tutti gli attori, i quali lo utilizzano quale area destinata a parcheggio, e prima di loro dai loro rispettivi danti causa.
Autorizzata la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 23.02.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata, le prove testimoniali richieste da parte attrice e la consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_7
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 29.05.2024 con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono state confermate dalle testimonianze assunte. In particolare, quanto all'area scoperta di cui al punto 1), sono stati sentiti i testi Testimone_1
il quale ha dichiarato: “…confermo che lo stato di fatto corrisponde alle fotografie che mi si mostrano sub doc. 8 fascicolo attoreo. Riconosco che l'area è quella in uso alla famiglia”;
, il quale ha confermato che la pavimentazione in cemento e la tettoria sono Testimone_2
state realizzate da , marito e padre degli attori, al fine di posizionarvi la Persona_3
bombola del gas che all'epoca occorreva per il riscaldamento della sua abitazione (“è dal 1974 che abito a fianco dell'abitazione della famiglia Da quanto ricordo l'area era Pt_3 utilizzata come indicato nel capitolo”) e che l'area veniva utilizzata esclusivamente dalla famiglia e dunque dapprima da e dalla moglie , genitori di Pt_3 CP_14 Persona_4
, e poi da quest'ultimo e dalla moglie come prolungamento Persona_3 Parte_8
della corte di loro proprietà retrostante alla loro abitazione (“si è vero io ho sempre visto solo
pagina 5 di 8 loro utilizzare quest'area”); , il quale ha dichiarato: “si è vero confermo la Testimone_3 circostanza, riconosco l'area in questione nelle fotografie che mi si mostrano. Io abito lì dal
1960…ci sono sempre stati loro lì cioè la famiglia . Pt_3
In merito all'intestazione della predetta particella, è stato sentito in sede testimoniale il geom.
, incaricato dagli attori di verificare la storia cartografica dell'area Testimone_4
interessata, il quale ha confermato che, dalle verifiche da lui effettuate, la titolarità dell'area originaria (part. 323 Catasto gregoriano) dalla quale è sorta l'attuale particella 21 priva di intestazione, in forza dell'annotazione nel Registro Pontificio dell'1.2.1920 faceva capo a tal fu (sul punto v. anche doc. 3, 4, 5, 6). RT Per_1
Quanto al fabbricato di cui al punto 2) sono stati sentiti i testi , il quale ha Tes_5
dichiarato: “io sono stato in via Bargellona fino al 1970 e ho conosciuto i (intesi come Pt_3
e ) che abitavano lì. Poi ho conosciuto anche i sei figli con cui CP_14 Persona_4
sono cresciuto. Dopo io mi sono trasferito ma ho comunque frequentato i luoghi ci passo sempre”; , il quale ha dichiarato: “la casa è sempre stata abitata dalla famiglia Testimone_3
; la quale ha riferito che: “…io frequento i luoghi all'incirca dal 1970 Pt_3 Parte_9 andavo a casa di e già all'epoca della nascita di (avvenuta nel 1973) e Per_6 Per_5 Pt_6
memoria ricordo che lo stato dei luoghi è sempre rimasto quello…ricordo che Per_8
è morto lì…si è vero vivevano nella casa…la disponibilità della casa è sempre rimasta CP_14
a loro…ne sono a conoscenza diretta dal 1970 ma prima mi venne riferito che anche in precedenza il possesso veniva esercitato dai genitori di . Per_5
Quanto all'area di cui al punto 3) sono stati sentiti i testi la quale ha dichiarato: Testimone_6
“si l'area in questione era ed è utilizzata quale parcheggio…quando si arriva si aggancia e si sgancia la catena”; , il quale ha dichiarato: “si è vero si tratta dell'area proprio Testimone_3
davanti alla casa ciò avviene da oltre 20 anni…l'area è sempre stata così cioè non ha avuto alcuna modifica…si confermo che un tempo vi era un capanno appoggiato ad altro capanno.
Riconosco casa mia nella fotografia di cui al doc. 11 che mi si mostra…riconosco nelle fotografie che mi si mostrano doc. 12- 13 le porte descritte nel capitolo…ricordo che nel ripostiglio metteva il motore…si è vero l'area veniva usata da e da fino a Per_3 Per_5
quando è mancato poi dalle loro famiglie…l'area in questione veniva usata come parcheggio sempre solo dalla famiglia o dai loro ospiti”; , il quale ha dichiarato: Pt_3 Testimone_2
“si è vero confermo la circostanza, ricordo che c'era il capanno che poi venne demolito”.
Le affermazioni di parte attrice sono state ulteriormente confermate dalla CTU affidata all'ing.
che è stato incaricato anche di predisporre le necessarie pratiche di Persona_7
pagina 6 di 8 aggiornamento catastale.
In conclusione, dunque, dall'istruttoria svolta è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dagli odierni attori e, prima di loro, dai loro rispettivi danti causa, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158
c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dagli attori secondo quanto esposto in atto di citazione.
Occorre, infine, dare atto che il CTU ing. è stato incaricato anche di predisporre le Per_7
pratiche di aggiornamento catastale per gli immobili di cui ai punti 2) e 3), all'esito delle quali risulta che: “E' stato depositato il “Tipo mappale di demolizione” di un accessorio, non più esistente, sulla particella 27. La demolizione implica la soppressione del precedente numero di particella (27) e la costituzione di un nuovo mappale o particella (830) assegnata con numero dall'ufficio ( vedasi Doc.12 Variaz_cat_26-27-830) 4 ) Particella 26 graffata 27 (Catasto
Fabbricati) E' stata presentata la Denuncia di variazione catastale per la divisione delle due particelle derivante anche dalla demolizione suddetta dalla ex particella 27 ora chiamatata 830 mediante costituzione di un area urbana di mq. 36. Successivamente è stato necessario ridisegnare la planimetria della vecchia abitazione part.26 per la divisione dalla area urbana ora l'abitazione è part. 26 sub. 1 con eliminazione della “graffatura””.
3. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
4. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che: - , , Parte_8 Parte_3
e hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di Parte_4 Parte_5
proprietà dell'area di ca. mq 78 cui al di cui al Foglio 7 part. 21 Catasto Terreni del Comune di
Santarcangelo di Romagna;
- e hanno acquistato per intervenuta Parte_6 Parte_7
usucapione il diritto di proprietà del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Santarcangelo di Romagna al Foglio 7, part. 26, sub 1; - , Parte_8 Parte_3
pagina 7 di 8 , , e hanno acquistato per Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
intervenuta usucapione il diritto di proprietà dell'area urbana di mq. 36 identificata al Foglio 7, part. 830 Catasto Urbano del Comune di Santarcangelo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Rimini, 29 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3120/2021 tra
Pt_1 Pt_2
Parte_3
Parte_4
Parte_5
Parte_6
Parte_7
ATTORI
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
Controparte_8
CP_9
CP_10
Controparte_11
Controparte_12
CONVENUTI
Oggi 29 maggio 2024 ad ore 13.05 innanzi alla dott.ssa Chiara Zito, sono comparsi: pagina 1 di 8 Per Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_5
'avv. BASILE CRISTIANO, il quale precisa le conclusioni Parte_6 Parte_7
come da note conclusive depositate a cui si riporta. Discute oralmente la causa, ritenendo integrati tutti i presupposti per la pronuncia dell'usucapione. In seguito alla CTU è stata creata una nuova particella,
n. 830, e il fabbricato è diventato particella 26 sub 1.
Per i convenuti nessuno è presente.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
L'avv. Basile dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Ad ore 18.45 il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3120/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_8 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASILE Parte_7 C.F._6
CRISTIANO, elettivamente domiciliato in Via Roma n. 20 47921 Rimini Italia presso il difensore avv.
BASILE CRISTIANO
ATTORI contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
) (C.F. ) C.F._8 Controparte_3 C.F._9 [...]
(C.F. ) (C.F. CP_4 C.F._10 Controparte_5
) (C.F. ) C.F._11 Controparte_6 C.F._12 Controparte_7
(C.F. ) (C.F. ) C.F._13 Controparte_8 C.F._14 [...]
(C.F. ) (C.F. ) CP_9 C.F._15 CP_10 C.F._16
(C.F. ) (C.F. Controparte_11 C.F._17 Controparte_12
) C.F._18
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come da verbale d'udienza odierna. I convenuti sono rimasti contumaci.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Gli attori domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui seguenti beni immobili siti a Santarcangelo di Romagna:
1) la particella di mq 78 ca distinta al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di Romagna al Foglio 7, part. 21 da parte di , e Parte_8 Parte_3 Parte_4 [...]
Parte_5
2) l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Santarcangelo al Foglio 7, part. 26,
Cat. A/5, cl. 2, vani 4, di mq 71 ca. da parte di e;
Parte_6 Parte_7
3) la particella identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Santarcangelo al Foglio 7, part. 27, attualmente graffata alla particella 26, con qualità ente urbano di 36 mq da parte di tutti gli attori.
In atto di citazione si riferisce che la particella 21 risulta priva di intestazione. Essa nasce da un'approssimativa suddivisione in più particelle della originaria particella 323 di cui alla
Cartografia dello Stato Pontificio, rilevata in epoca napoleonica ed entrata in vigore nel 1835 dietro promulgazione di Gregorio XV (cd. «catasto gregoriano»). Risalendo alla titolarità dell'area originaria (part. 323 Catasto gregoriano) dalla quale è sorta l'attuale particella 21 priva di intestazione ed oggetto di domanda, è stato individuato, in forza di atto registrato l'1.2.1920 come da annotazione nel Registro Pontificio, il nominativo di tal fu RT
. Per_1
Le particelle 26 e 27 risultano invece intestate, in quota di 1/12 ciascuno, come segue:
1. , di , nata a [...] il [...]; Controparte_1 Per_2
2. , nato a [...] (F) il 18.2.1921; Controparte_2
3. , nato a [...] (F) il 24.5.1922; Controparte_3
4. , nata a [...] il [...]; Controparte_4
5. , nata a [...] il [...]; Controparte_5
6. , nata a [...] l'[...]; Controparte_6
7. , nata a [...] il [...]; Controparte_7
8. , nato a [...] l'[...]; Controparte_8
9. , nata a [...] il [...]; CP_9
10. , nata a [...] il [...]; CP_10
11. , nato a [...] il [...]; Controparte_11
12. , nato a [...] l'[...]. CP_14
Tuttavia, secondo quanto esposto in atto di citazione, i beni in questione sarebbero nel pagina 4 di 8 godimento esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico degli odierni attori, i quali dichiarano di possederli uti domini da oltre vent'anni, trattandosi di possesso già iniziato dai loro ascendenti negli anni '60 e continuato dai medesimi secondo quanto disposto dall'art. 1146, comma 1, c.c.
In particolare, gli attori affermano che il terreno di cui al punto 1) è posseduto da Pt_8
e , prima di loro dal rispettivo
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
marito e padre , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_3
3.10.18, e prima ancora dai genitori dello stesso (SI. , deceduto a CP_14
Santarcangelo di Romagna il 1.2.1981, e SI.ra , deceduta a Santarcangelo di Persona_4
Romagna il 7.7.1997). Il fabbricato di cui al punto 2) è posseduto da e Parte_6 Pt_7
prima di loro dai genitori SIg.ri nato a [...] R. il
[...] Persona_5
10.7.1946 ed ivi deceduto il 20.11.1989, e , nata a [...] R. il Persona_6
26.8.1948 e deceduta il 5.11.2006, e prima ancora dalla madre del primo, SI.ra . Persona_4
L'immobile di cui al punto 3) è posseduto da tutti gli attori, i quali lo utilizzano quale area destinata a parcheggio, e prima di loro dai loro rispettivi danti causa.
Autorizzata la notifica dell'atto di citazione per pubblici proclami, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e, all'udienza del 23.02.2022, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata, le prove testimoniali richieste da parte attrice e la consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Persona_7
All'esito dell'istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 29.05.2024 con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Così riassunto lo svolgimento del processo, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le circostanze dedotte in atto di citazione sono state confermate dalle testimonianze assunte. In particolare, quanto all'area scoperta di cui al punto 1), sono stati sentiti i testi Testimone_1
il quale ha dichiarato: “…confermo che lo stato di fatto corrisponde alle fotografie che mi si mostrano sub doc. 8 fascicolo attoreo. Riconosco che l'area è quella in uso alla famiglia”;
, il quale ha confermato che la pavimentazione in cemento e la tettoria sono Testimone_2
state realizzate da , marito e padre degli attori, al fine di posizionarvi la Persona_3
bombola del gas che all'epoca occorreva per il riscaldamento della sua abitazione (“è dal 1974 che abito a fianco dell'abitazione della famiglia Da quanto ricordo l'area era Pt_3 utilizzata come indicato nel capitolo”) e che l'area veniva utilizzata esclusivamente dalla famiglia e dunque dapprima da e dalla moglie , genitori di Pt_3 CP_14 Persona_4
, e poi da quest'ultimo e dalla moglie come prolungamento Persona_3 Parte_8
della corte di loro proprietà retrostante alla loro abitazione (“si è vero io ho sempre visto solo
pagina 5 di 8 loro utilizzare quest'area”); , il quale ha dichiarato: “si è vero confermo la Testimone_3 circostanza, riconosco l'area in questione nelle fotografie che mi si mostrano. Io abito lì dal
1960…ci sono sempre stati loro lì cioè la famiglia . Pt_3
In merito all'intestazione della predetta particella, è stato sentito in sede testimoniale il geom.
, incaricato dagli attori di verificare la storia cartografica dell'area Testimone_4
interessata, il quale ha confermato che, dalle verifiche da lui effettuate, la titolarità dell'area originaria (part. 323 Catasto gregoriano) dalla quale è sorta l'attuale particella 21 priva di intestazione, in forza dell'annotazione nel Registro Pontificio dell'1.2.1920 faceva capo a tal fu (sul punto v. anche doc. 3, 4, 5, 6). RT Per_1
Quanto al fabbricato di cui al punto 2) sono stati sentiti i testi , il quale ha Tes_5
dichiarato: “io sono stato in via Bargellona fino al 1970 e ho conosciuto i (intesi come Pt_3
e ) che abitavano lì. Poi ho conosciuto anche i sei figli con cui CP_14 Persona_4
sono cresciuto. Dopo io mi sono trasferito ma ho comunque frequentato i luoghi ci passo sempre”; , il quale ha dichiarato: “la casa è sempre stata abitata dalla famiglia Testimone_3
; la quale ha riferito che: “…io frequento i luoghi all'incirca dal 1970 Pt_3 Parte_9 andavo a casa di e già all'epoca della nascita di (avvenuta nel 1973) e Per_6 Per_5 Pt_6
memoria ricordo che lo stato dei luoghi è sempre rimasto quello…ricordo che Per_8
è morto lì…si è vero vivevano nella casa…la disponibilità della casa è sempre rimasta CP_14
a loro…ne sono a conoscenza diretta dal 1970 ma prima mi venne riferito che anche in precedenza il possesso veniva esercitato dai genitori di . Per_5
Quanto all'area di cui al punto 3) sono stati sentiti i testi la quale ha dichiarato: Testimone_6
“si l'area in questione era ed è utilizzata quale parcheggio…quando si arriva si aggancia e si sgancia la catena”; , il quale ha dichiarato: “si è vero si tratta dell'area proprio Testimone_3
davanti alla casa ciò avviene da oltre 20 anni…l'area è sempre stata così cioè non ha avuto alcuna modifica…si confermo che un tempo vi era un capanno appoggiato ad altro capanno.
Riconosco casa mia nella fotografia di cui al doc. 11 che mi si mostra…riconosco nelle fotografie che mi si mostrano doc. 12- 13 le porte descritte nel capitolo…ricordo che nel ripostiglio metteva il motore…si è vero l'area veniva usata da e da fino a Per_3 Per_5
quando è mancato poi dalle loro famiglie…l'area in questione veniva usata come parcheggio sempre solo dalla famiglia o dai loro ospiti”; , il quale ha dichiarato: Pt_3 Testimone_2
“si è vero confermo la circostanza, ricordo che c'era il capanno che poi venne demolito”.
Le affermazioni di parte attrice sono state ulteriormente confermate dalla CTU affidata all'ing.
che è stato incaricato anche di predisporre le necessarie pratiche di Persona_7
pagina 6 di 8 aggiornamento catastale.
In conclusione, dunque, dall'istruttoria svolta è emerso che i beni di cui è causa sono posseduti pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente dagli odierni attori e, prima di loro, dai loro rispettivi danti causa, per un periodo che, grazie alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158
c.c. per l'acquisto per usucapione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dagli attori secondo quanto esposto in atto di citazione.
Occorre, infine, dare atto che il CTU ing. è stato incaricato anche di predisporre le Per_7
pratiche di aggiornamento catastale per gli immobili di cui ai punti 2) e 3), all'esito delle quali risulta che: “E' stato depositato il “Tipo mappale di demolizione” di un accessorio, non più esistente, sulla particella 27. La demolizione implica la soppressione del precedente numero di particella (27) e la costituzione di un nuovo mappale o particella (830) assegnata con numero dall'ufficio ( vedasi Doc.12 Variaz_cat_26-27-830) 4 ) Particella 26 graffata 27 (Catasto
Fabbricati) E' stata presentata la Denuncia di variazione catastale per la divisione delle due particelle derivante anche dalla demolizione suddetta dalla ex particella 27 ora chiamatata 830 mediante costituzione di un area urbana di mq. 36. Successivamente è stato necessario ridisegnare la planimetria della vecchia abitazione part.26 per la divisione dalla area urbana ora l'abitazione è part. 26 sub. 1 con eliminazione della “graffatura””.
3. Non è necessario ordinare la trascrizione delle presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c.
4. Le spese devono essere integralmente compensate, in mancanza di opposizione e tenuto conto della natura della fattispecie.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che: - , , Parte_8 Parte_3
e hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di Parte_4 Parte_5
proprietà dell'area di ca. mq 78 cui al di cui al Foglio 7 part. 21 Catasto Terreni del Comune di
Santarcangelo di Romagna;
- e hanno acquistato per intervenuta Parte_6 Parte_7
usucapione il diritto di proprietà del fabbricato distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Santarcangelo di Romagna al Foglio 7, part. 26, sub 1; - , Parte_8 Parte_3
pagina 7 di 8 , , e hanno acquistato per Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
intervenuta usucapione il diritto di proprietà dell'area urbana di mq. 36 identificata al Foglio 7, part. 830 Catasto Urbano del Comune di Santarcangelo;
2. compensa le spese di lite;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Rimini, 29 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Chiara Zito
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