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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. est. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 1679/2025 del R.G.V.G.. vertente tra c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garbini n. 51, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Simona Bellezza, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso adottante e
(c.f. ) nata il [...] a [...] e ivi residente a[...] e CP_1 C.F._2
(c.f. ), nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]; Parte_2 C.F._3 adottande nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
Oggetto: Adozione di maggiorenne
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 il sig. ha chiesto, previa fissazione Parte_1 dell'udienza per l'acquisizione dei consensi previsti dalla legge e delle dichiarazioni di assenso di cui all'art. 297 c.c., dichiararsi l'adozione di nata il [...], e nata il CP_1 Parte_2
3.1.1995.
A sostegno, ha dedotto: la nascita delle adottande avvenuta in costanza di matrimonio tra la sig.ra e lo scioglimento della coppia per effetto della declaratoria di divorzio Controparte_2 Parte_3 risalente al 2008 e il decesso del sig. vvenuto il 30.10.2021; il rapporto instaurato con la sig.ra CP_1
visto dalle figlie di quest'ultima con favore sin dagli inizi, sfociato nel matrimonio Controparte_2 celebrato il 7.9.2014; il forte legame affettivo consolidatosi nel corso del tempo tra lo stesso CP_ ricorrente da un lato e e dall'altro; il possesso dei requisiti per procedere alla loro Pt_2 adozione, avendo egli 61 anni, e ricorrendo una differenza di età con entrambe le adottande di oltre trenta anni. All'udienza del 13 novembre 2025, fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, acquisiti i consensi dell'adottante e delle adottande, nonché l'assenso della sig.ra coniuge CP_2 CP_ del ricorrente e madre di e , la causa è stata riservata al Collegio. Pt_2
Il Collegio, dato atto che il P.M. nulla ha opposto, ritiene di accogliere il ricorso.
Relativamente ai presupposti necessari per procedere all'adozione, in ordine all'adottante, può ritenersi soddisfatto l'art.297 c.c. posto che, come desumibile dall'atto di notorietà versato in atti, il ricorrente non ha figli.
Rileva, poi, quanto dichiarato dalla sig.ra “per me è stata una grande gioia incontrare Controparte_2
che da venti anni vive con noi e si è occupato delle mie figlie con immenso spirito paterno” Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 13.11.2025), da considerarsi duplice atto di assenso, essendo la stessa CP_ dichiarante coniuge del sig. adottante, e madre di e adottande. Pt_1 Parte_2
Non richiedendosi ulteriori manifestazioni di assenso, in ragione tanto del decesso del padre biologico, sig. (cfr. certificato di morte in atti), quanto dell'assenza di vincoli Parte_3 matrimoniali in capo alle adottande (cfr. certificati di stato libero in atti), deve darsi conto dei consensi manifestati da tutte le parti.
La volontà di prestare il consenso all'adozione, infatti, è stata confermata, in udienza, dal ricorrente CP_ (“sono sposato con la madre di e da dieci anni e mi sono occupato con lei delle sue figlie, Pt_2 che sono ormai orfane di padre, io desidero adottarle per dare un senso legale all'accudimento che CP_ ho sempre dimostrato nei loro confronti”), da (“da meno di un anno non vivo più con mia madre
e con il marito perché ho iniziato una convivenza con il mio fidanzato però ho sempre vissuto con
che per me è mio padre e sono felice di essere adottata”) e da (“io non vivo più con Parte_1 Pt_2 mia madre e il marito da qualche anno però li vedo spesso, la scelta di uscire di casa è stata determinata dalla crescita, ma vivo vicino a mamma e ad dal quale desidero essere Parte_1 adottata”).
Possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 312 c.c., non risultando circostanze ostative all'adozione, la quale, peraltro, conviene alle adottande che con l'acquisizione dello status di figlie potranno avere il riconoscimento giuridico e sociale di una condizione di filiazione che corrisponde al loro intimo sentire e al rapporto di fatto instaurato con il sig. Parte_1
In ordine, infine, alla questione concernente il cognome, giova premettere che l'art. 299 c.c., è stato oggetto di rilevanti e, negli ultimi tempi, frequenti interventi della Corte Costituzionale.
Il fulcro della questione attiene essenzialmente alla parziale disponibilità che ogni persona fisica ha del proprio nome, per come definito dall'art. 6 c.c.
Così, a fronte della regola sancita dall'art. 299 1°c. per cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”, la Consulta se da un lato ha aperto alla possibilità di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne (Corte
Cost. 135/2023); dall'altro lato ha escluso la possibilità di sostituire il cognome di quest'ultimo con quello dell'adottante (Corte Cost. 53/2025).
Si è ritenuto, infatti, che l'identità personale, quale componente essenziale di ogni individuo, si forma anche attorno ad elementi quali il cognome, finendo per renderlo “capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status” (Corte Cost. 53/2025). Laddove, dunque, si ammettesse una soluzione diversa emergerebbe il pericolo di cancellare un segno distintivo dell'identità personale, quale è il cognome derivante dalla genitorialità biologica, di cui l'adottando ha goduto per tutto l'arco di tempo intercorso tra la nascita e la declaratoria di adozione.
Periodo, nel caso di specie, pari a circa un trentennio se si considera l'età delle adottande. CP_ Non può, pertanto, accogliersi la richiesta, avanzata in udienza da e , di sostituire il Pt_2 cognome finora utilizzato, “ , con il cognome del ricorrente: “ . CP_1 Pt_1
Tuttavia, la volontà espressa dalle stesse, unitamente all'assenso manifestato in udienza dal ricorrente, induce il Collegio a ritenere conforme alla volontà delle parti l'anteposizione del cognome
“ al cognome “ , nel perfetto rispetto, peraltro, dell'art.299 c.c. Pt_1 CP_1
Nulla sulle spese in ragione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di (c.f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
21.11.1997 e (c.f. ), nata a [...] il [...], da parte di Parte_2 C.F._3
nato a [...], il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- dispone che assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
CP_1 Pt_1
- dispone che assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
Parte_2 Pt_1
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.314 c.c..
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est Il Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto dott. Eugenio Maria Turco - presidente dott.ssa Francesca Capuzzi - giudice rel. est. dott. Davide Palmieri - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 1679/2025 del R.G.V.G.. vertente tra c.f. ), elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garbini n. 51, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Simona Bellezza, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso adottante e
(c.f. ) nata il [...] a [...] e ivi residente a[...] e CP_1 C.F._2
(c.f. ), nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]; Parte_2 C.F._3 adottande nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege
Oggetto: Adozione di maggiorenne
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 il sig. ha chiesto, previa fissazione Parte_1 dell'udienza per l'acquisizione dei consensi previsti dalla legge e delle dichiarazioni di assenso di cui all'art. 297 c.c., dichiararsi l'adozione di nata il [...], e nata il CP_1 Parte_2
3.1.1995.
A sostegno, ha dedotto: la nascita delle adottande avvenuta in costanza di matrimonio tra la sig.ra e lo scioglimento della coppia per effetto della declaratoria di divorzio Controparte_2 Parte_3 risalente al 2008 e il decesso del sig. vvenuto il 30.10.2021; il rapporto instaurato con la sig.ra CP_1
visto dalle figlie di quest'ultima con favore sin dagli inizi, sfociato nel matrimonio Controparte_2 celebrato il 7.9.2014; il forte legame affettivo consolidatosi nel corso del tempo tra lo stesso CP_ ricorrente da un lato e e dall'altro; il possesso dei requisiti per procedere alla loro Pt_2 adozione, avendo egli 61 anni, e ricorrendo una differenza di età con entrambe le adottande di oltre trenta anni. All'udienza del 13 novembre 2025, fissata per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato, acquisiti i consensi dell'adottante e delle adottande, nonché l'assenso della sig.ra coniuge CP_2 CP_ del ricorrente e madre di e , la causa è stata riservata al Collegio. Pt_2
Il Collegio, dato atto che il P.M. nulla ha opposto, ritiene di accogliere il ricorso.
Relativamente ai presupposti necessari per procedere all'adozione, in ordine all'adottante, può ritenersi soddisfatto l'art.297 c.c. posto che, come desumibile dall'atto di notorietà versato in atti, il ricorrente non ha figli.
Rileva, poi, quanto dichiarato dalla sig.ra “per me è stata una grande gioia incontrare Controparte_2
che da venti anni vive con noi e si è occupato delle mie figlie con immenso spirito paterno” Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 13.11.2025), da considerarsi duplice atto di assenso, essendo la stessa CP_ dichiarante coniuge del sig. adottante, e madre di e adottande. Pt_1 Parte_2
Non richiedendosi ulteriori manifestazioni di assenso, in ragione tanto del decesso del padre biologico, sig. (cfr. certificato di morte in atti), quanto dell'assenza di vincoli Parte_3 matrimoniali in capo alle adottande (cfr. certificati di stato libero in atti), deve darsi conto dei consensi manifestati da tutte le parti.
La volontà di prestare il consenso all'adozione, infatti, è stata confermata, in udienza, dal ricorrente CP_ (“sono sposato con la madre di e da dieci anni e mi sono occupato con lei delle sue figlie, Pt_2 che sono ormai orfane di padre, io desidero adottarle per dare un senso legale all'accudimento che CP_ ho sempre dimostrato nei loro confronti”), da (“da meno di un anno non vivo più con mia madre
e con il marito perché ho iniziato una convivenza con il mio fidanzato però ho sempre vissuto con
che per me è mio padre e sono felice di essere adottata”) e da (“io non vivo più con Parte_1 Pt_2 mia madre e il marito da qualche anno però li vedo spesso, la scelta di uscire di casa è stata determinata dalla crescita, ma vivo vicino a mamma e ad dal quale desidero essere Parte_1 adottata”).
Possono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 312 c.c., non risultando circostanze ostative all'adozione, la quale, peraltro, conviene alle adottande che con l'acquisizione dello status di figlie potranno avere il riconoscimento giuridico e sociale di una condizione di filiazione che corrisponde al loro intimo sentire e al rapporto di fatto instaurato con il sig. Parte_1
In ordine, infine, alla questione concernente il cognome, giova premettere che l'art. 299 c.c., è stato oggetto di rilevanti e, negli ultimi tempi, frequenti interventi della Corte Costituzionale.
Il fulcro della questione attiene essenzialmente alla parziale disponibilità che ogni persona fisica ha del proprio nome, per come definito dall'art. 6 c.c.
Così, a fronte della regola sancita dall'art. 299 1°c. per cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”, la Consulta se da un lato ha aperto alla possibilità di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne (Corte
Cost. 135/2023); dall'altro lato ha escluso la possibilità di sostituire il cognome di quest'ultimo con quello dell'adottante (Corte Cost. 53/2025).
Si è ritenuto, infatti, che l'identità personale, quale componente essenziale di ogni individuo, si forma anche attorno ad elementi quali il cognome, finendo per renderlo “capace di resistere, di norma, ai mutamenti di status” (Corte Cost. 53/2025). Laddove, dunque, si ammettesse una soluzione diversa emergerebbe il pericolo di cancellare un segno distintivo dell'identità personale, quale è il cognome derivante dalla genitorialità biologica, di cui l'adottando ha goduto per tutto l'arco di tempo intercorso tra la nascita e la declaratoria di adozione.
Periodo, nel caso di specie, pari a circa un trentennio se si considera l'età delle adottande. CP_ Non può, pertanto, accogliersi la richiesta, avanzata in udienza da e , di sostituire il Pt_2 cognome finora utilizzato, “ , con il cognome del ricorrente: “ . CP_1 Pt_1
Tuttavia, la volontà espressa dalle stesse, unitamente all'assenso manifestato in udienza dal ricorrente, induce il Collegio a ritenere conforme alla volontà delle parti l'anteposizione del cognome
“ al cognome “ , nel perfetto rispetto, peraltro, dell'art.299 c.c. Pt_1 CP_1
Nulla sulle spese in ragione della natura del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
- dispone farsi luogo all'adozione di (c.f. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
21.11.1997 e (c.f. ), nata a [...] il [...], da parte di Parte_2 C.F._3
nato a [...], il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
- dispone che assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
CP_1 Pt_1
- dispone che assuma il cognome “ anteponendolo al proprio;
Parte_2 Pt_1
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.314 c.c..
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice rel. est Il Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco