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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
T R A
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura alle liti, dagli avv.ti Paolo PALMA e IS CACCIATO INSILLA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a CP_1 difesa, per procura alle liti, dall'avv. Antonio Costanzo BERGODI
E
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Ivanoe CP_2
CIOCCA
RESISTENTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1 gennaio 2009, di essere stato formalmente assunto solo in data 9 agosto 2013 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1 agosto
2014, inquadrato nel V livello del CCNL Commercio, con orario lavorativo pari a 10,5 ore giornaliere e di essere stato licenziato in data 14 luglio 2019, ha chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato sin dal 01/01/2009 fino al 14/07/2019;
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- accertare e dichiarare che sin dall'inizio del rapporto il lavoratore ha osservato i turni di cui al paragrafo n. 3 di parte narrativa;
- in virtù di tutto quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 325.928,22 (trecentoventicinquemilanovecentoventotto/22), salvo errori ed omissioni, per tutti i titoli indicati nei conteggi analitici costituenti parte integrante del ricorso
o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente di 325.928,22
(trecentoventicinquemilanovecentoventotto/22in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente
e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile, o dell'importo maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.;
- condannare il resistente al versamento all dei maggiori contributi spettanti al lavoratore CP_2 in virtù del servizio effettivamente prestato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari».
Regolarmente citata, la convenuta si è costituta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ex art. 102 CP_2
c.p.c., l' si è costituito e ha chiesto che ove venga accertata la sussistenza del CP_3 rapporto nei termini dedotti in ricorso, la convenuta sia condannata al pagamento dei contributi omessi, entro i limiti della prescrizione.
Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva innanzitutto il Giudice che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 9 agosto 2013 al 14 luglio 2019 è pacifica, mentre è contestato l'inizio del rapporto lavorativo da data antecedente alla stipula del contratto, così come l'asserito svolgimento di un orario superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
2. Deve allora ricordarsi che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di “dipendenza” e
“direzione” indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del
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rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
Grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
2.1. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver svolto una prestazione lavorativa costante, con l'obbligo di rispettare orari imposti dalla convenuta, con sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
2.2. In base all'istruttoria svolta può ritenersi accertato l'assunto di parte ricorrente, circa l'inizio della prestazione lavorativa già dal 2009.
2.3. Invero, deve osservarsi come lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente presso il distributore di Manziana – recisamente contestata dalla resistente – è stata confermata dal teste , collega del ricorrente, Testimone_1 il quale ha dichiarato di aver lavorato continuativamente con il ricorrente dal 2009 al
2016. Pur dovendo vagliarsi la deposizione del teste con particolare rigore, avendo lo stesso, al momento della testimonianza, analoga controversia in corso con la resistente, deve osservarsi come la deposizione abbia trovato riscontro nelle ulteriori escussioni testimoniali.
Invero, i testi e della cui attendibilità non si ha ragione di Tes_2 Tes_3 dubitare, hanno riferito di aver visto il ricorrente lavorare, con continuità, presso il distributore di Manziana già dal 2009. Di particolare importanza è poi la deposizione del teste di parte resistente, , proprietario del bar che si trova nel piazzale ove è Tes_4 sito il distributore, che ha riferito di aver visto il ricorrente ivi lavorare «da molti anni, venti».
2.4. Valutando il materiale probatorio acquisito, ritiene il Giudice che dall'univoco tenore delle testimonianze emerga la fondatezza della tesi attorea circa lo svolgimento di una prestazione lavorativa di natura subordinata sin dal 2009. Dalle deposizioni dei testi è infatti emersa un'effettiva e costante presenza del ricorrente presso il distributore della resistente, il rispetto di un orario lavorativo – su cui ci si soffermerà a breve – la sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della
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resistente. Ne consegue che la prestazione lavorativa, come descritta dai testi, risulta con chiarezza riconducibile alla tipologia della subordinazione.
3. Quanto all'orario di lavoro, deduce il ricorrente di aver svolto, per tutta la durata del rapporto lavorativo, un orario lavorativo pari a 10,5 ore giornaliere dal lunedì al sabato (dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.15) e che da maggio ad ottobre l'attività lavorativa veniva svolta anche la domenica ed i giorni festivi, tutte circostanze contestate dalla resistente, che ha sostenuto che il ricorrente abbia svolto l'orario contrattualmente previsto.
3.1. Deve allora osservarsi come, in ordine all'orario di lavoro osservato dal
2013 al 2019, il teste – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Tes_5 avendo conciliato la causa intentata nei confronti della resistente prima della deposizione testimoniale – ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente, nei medesimi orari, ovvero dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19 da lunedì al sabato.
La teste ha dichiarato che dal 2013 al 2019 il ricorrente ha lavorato dalle Tes_6
7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, 18.30 in estate.
Il teste , che, come si è già detto, ha confermato lo svolgimento di attività Tes_4 lavorativa per tutto il periodo dedotto dal ricorrente, ha dichiarato che l'orario di lavoro era dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, in estate più tardi.
Stante l'univoco tenore di tali deposizioni testimoniali, non vi è ragione di dubitare della veridicità della dichiarazione del teste che ha dichiarato che Tes_1 di aver lavorato con il ricorrente dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.15 in inverno e fino alle 19.30 in estate.
La teste e il teste hanno dichiarato che quando passavano dal Tes_2 Tes_3 distributore, rispettivamente alle 7.00 e alle 6.30, già trovavano il ricorrente svolgere attività lavorativa.
3.2. Ritiene il Giudice potersi pertanto ritenere acclarato lo svolgimento di attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
3.3. Non appare invece sufficiente la prova fornita circa lo svolgimento di attività lavorativa la domenica e durante le festività.
E invero, la teste ha dichiarato che la domenica il distributore era Tes_2 aperto, ma non di aver visto il ricorrente svolgere attività lavorativa. Inoltre nulla ha riferito in merito al lavoro svolto durante le festività.
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La teste e il teste hanno riferito che il self service era attivo in Tes_7 Tes_4 assenza dei lavoratori, durante la pausa pranzo, la domenica e le festività.
Malgrado il teste abbia dichiarato che il ricorrente lavorava la domenica Tes_5
d'estate e durante le festività, la testimonianza appare insufficiente a fornire la prova dell'assunto attoreo, non avendo il teste conoscenza diretta del lavoro svolto durante tutta l'estate dal ricorrente, avendo dichiarato di aver egli fruito di un mese di ferie estivo, e non essendo stato sufficientemente puntuale in ordine alla presenza del ricorrente durante le festività, avendo dichiarato che in alcuni anni il ricorrente si è assentato durante il periodo invernale per un mese.
Né vale a colmare la lacuna probatoria la deposizione del teste il Tes_1 quale, pur riferendo che il distributore era aperto di domenica e nei festivi, non ha precisato in quali feste e quante domeniche di quale periodo dell'anno abbia lavorato con il ricorrente.
Ne consegue che la domanda relativa al pagamento del lavoro domenicale e festivo non può trovare accoglimento.
4. Deve inoltre rilevarsi che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, senza tuttavia fornire la relativa prova, non avendo fatto i testimoni escussi sufficienti dichiarazioni sul punto (ed anzi avendo dichiarato che in alcuni anni il ricorrente ha fruito di ferie per un mese l'anno).
5. Inoltre, nulla è dovuto a titolo di indennità di cassa, difettando in ricorso l'allegazione circa i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la relativa richiesta.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario lavorativo svolto (dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 dal lunedì al sabato) dall'1 gennaio 2009 al 14 luglio 2019.
6.1. In relazione al periodo non contrattualizzato, per la determinazione dell'esatto ammontare della retribuzione “proporzionata” e “sufficiente” ai sensi dell'art. 36 Cost. spettante al ricorrente si ha riguardo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, al CCNL commercio.
Con la precisazione che, risultando la domanda attorea volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato non formalizzato per il periodo compreso tra il 2009 e il 2013, la richiesta di pagamento delle differenze retributive non si fonda sulla diretta applicazione delle clausole collettive – che in mancanza di un
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rapporto contrattuale tra le parti non potrebbe neppure essere invocate – bensì sull'art. 36 Cost. Ne consegue che le clausole del CCNL del settore rilevano nel presente giudizio solo quale parametro della valutazione spettante al Giudice circa la consistenza della retribuzione “proporzionata” e “sufficiente” ex art. 36 Cost.
Ebbene, ritiene il Giudice che – in base alle mansioni di addetto al distributore svolte dal ricorrente – l'esatto parametro della retribuzione spettante al lavoratore vada individuato nei minimi pattizi previsti per il livello V del citato CCNL.
Fondato è poi, relativamente a tale periodo, il diritto del ricorrente alla sola tredicesima mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
6.2. In relazione a tutto il periodo dedotto il ricorso, il ricorrente ha altresì diritto a percepire gli straordinari sulla base dell'orario accertato in giudizio.
6.3. Inoltre, quanto al periodo contrattualizzato, avendo il ricorrente dedotto di non aver percepito la corretta retribuzione oraria, nonché la tredicesima, quattordicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto, non avendo provato parte resistente il pagamento, sono dovute le somme maturate per tali titoli.
7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti dal ricorrente in data 2 luglio 2024, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo e rispetto ai quali le contestazioni mosse da parte resistente in data 14 settembre 2024 appaiono – malgrado la concessione di un apposito termine per note come richiesto – del tutto generiche.
Deve allora rilevarsi che spettano al ricorrente €32.342,83 a titolo di paga base,
€74.811,01 a titolo di straordinari, €15.521,24 a titolo di tredicesima mensilità,
€10.815,72 a titolo di quattordicesima mensilità ed €21.944,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €155.453,22.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
7.1. Alla luce delle svolte considerazioni che non ha CP_1 provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va
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condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€155.453,22 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
8. Da ultimo, occorre procedere la vaglio della domanda con la quale il lavoratore ha domandato di dichiarare che le retribuzioni sono assoggettabili a contribuzione previdenziale.
In merito occorre premettere che il convenuto non ha provato di aver provveduto al regolare versamento dei contributi in corso di rapporto.
Ciò posto, si rileva che il datore di lavoro può essere condannato alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento della spettanza di differenze retributive soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, eccepita da nella memoria di CP_2 costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio.
Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8921, tale termine di prescrizione inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza delle differenze retributive (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto il termine decorrente dalla pronuncia della sentenza che accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore).
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che non valgono ad interrompere il decorso di tale termine di prescrizione gli atti compiuti dal lavoratore, dovendosi considerare che “l' è l'unico soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del CP_2 credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore” (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2021, n. 6311).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che, non risultando che abbia richiesto il versamento della contribuzione prima della costituzione CP_2 nel presente giudizio, avvenuta in data 22 marzo 2024, la relativa domanda può trovare accoglimento solo relativamente ai contributi dovuti in relazione al periodo compreso tra il 22 marzo 2019 e il 14 luglio 2019.
Deve pertanto pronunciarsi conforme condanna al pagamento dei contributi dovuti in base all'accertamento svolto in relazione a tale periodo.
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9. Le spese di lite nei confronti del ricorrente possono essere compensate per metà atteso il parziale accoglimento del ricorso. soccombente, CP_1 deve essere condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite, che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite nei confronti di possono essere compensate in misura di CP_2 due terzi, atteso l'accoglimento in minima parte della domanda attinente al versamento dei contributi, per ampia parte prescritti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma complessiva di €155.453,22, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. - condanna al pagamento in favore di dei CP_1 CP_2 contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione;
3. - condanna al pagamento di metà delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente liquidate in complessivi €7.700,00 di cui €6.697,00 per compensi ed €1.003,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte;
4. - condanna al pagamento di un terzo delle spese di lite CP_1 in favore di liquidate in complessivi €7.700,00 di cui €6.697,00 per compensi ed CP_2
€1.003,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
IS IL
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO, all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2203 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
T R A
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura alle liti, dagli avv.ti Paolo PALMA e IS CACCIATO INSILLA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a CP_1 difesa, per procura alle liti, dall'avv. Antonio Costanzo BERGODI
E
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Ivanoe CP_2
CIOCCA
RESISTENTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'1 gennaio 2009, di essere stato formalmente assunto solo in data 9 agosto 2013 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1 agosto
2014, inquadrato nel V livello del CCNL Commercio, con orario lavorativo pari a 10,5 ore giornaliere e di essere stato licenziato in data 14 luglio 2019, ha chiesto al Tribunale di:
«- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato sin dal 01/01/2009 fino al 14/07/2019;
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- accertare e dichiarare che sin dall'inizio del rapporto il lavoratore ha osservato i turni di cui al paragrafo n. 3 di parte narrativa;
- in virtù di tutto quanto esposto in narrativa accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della somma di euro 325.928,22 (trecentoventicinquemilanovecentoventotto/22), salvo errori ed omissioni, per tutti i titoli indicati nei conteggi analitici costituenti parte integrante del ricorso
o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore del ricorrente di 325.928,22
(trecentoventicinquemilanovecentoventotto/22in virtù delle differenze retributive spettanti al ricorrente
e per tutti i titoli meglio specificati nell'allegato prospetto contabile, o dell'importo maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
il tutto comunque maggiorato dell'intercorsa rivalutazione monetaria e degli interessi calcolati sulla somma così rivalutata ex art. 429 c.p.c.;
- condannare il resistente al versamento all dei maggiori contributi spettanti al lavoratore CP_2 in virtù del servizio effettivamente prestato;
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che se ne dichiarano antistatari».
Regolarmente citata, la convenuta si è costituta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ex art. 102 CP_2
c.p.c., l' si è costituito e ha chiesto che ove venga accertata la sussistenza del CP_3 rapporto nei termini dedotti in ricorso, la convenuta sia condannata al pagamento dei contributi omessi, entro i limiti della prescrizione.
Escussi i testi, concesso termine per note, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva innanzitutto il Giudice che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 9 agosto 2013 al 14 luglio 2019 è pacifica, mentre è contestato l'inizio del rapporto lavorativo da data antecedente alla stipula del contratto, così come l'asserito svolgimento di un orario superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito.
2. Deve allora ricordarsi che l'art. 2094 c.c. ha introdotto la nozione di subordinazione identificandola nella collaborazione del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Il concetto di “dipendenza” e
“direzione” indica che è l'imprenditore a determinare il momento costitutivo del
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rapporto e che ne può modificare le modalità di esecuzione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di pianificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro dedotta in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni rese da altri lavoratori.
Grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
2.1. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver svolto una prestazione lavorativa costante, con l'obbligo di rispettare orari imposti dalla convenuta, con sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
2.2. In base all'istruttoria svolta può ritenersi accertato l'assunto di parte ricorrente, circa l'inizio della prestazione lavorativa già dal 2009.
2.3. Invero, deve osservarsi come lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente presso il distributore di Manziana – recisamente contestata dalla resistente – è stata confermata dal teste , collega del ricorrente, Testimone_1 il quale ha dichiarato di aver lavorato continuativamente con il ricorrente dal 2009 al
2016. Pur dovendo vagliarsi la deposizione del teste con particolare rigore, avendo lo stesso, al momento della testimonianza, analoga controversia in corso con la resistente, deve osservarsi come la deposizione abbia trovato riscontro nelle ulteriori escussioni testimoniali.
Invero, i testi e della cui attendibilità non si ha ragione di Tes_2 Tes_3 dubitare, hanno riferito di aver visto il ricorrente lavorare, con continuità, presso il distributore di Manziana già dal 2009. Di particolare importanza è poi la deposizione del teste di parte resistente, , proprietario del bar che si trova nel piazzale ove è Tes_4 sito il distributore, che ha riferito di aver visto il ricorrente ivi lavorare «da molti anni, venti».
2.4. Valutando il materiale probatorio acquisito, ritiene il Giudice che dall'univoco tenore delle testimonianze emerga la fondatezza della tesi attorea circa lo svolgimento di una prestazione lavorativa di natura subordinata sin dal 2009. Dalle deposizioni dei testi è infatti emersa un'effettiva e costante presenza del ricorrente presso il distributore della resistente, il rispetto di un orario lavorativo – su cui ci si soffermerà a breve – la sottoposizione al potere organizzativo e direttivo della
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resistente. Ne consegue che la prestazione lavorativa, come descritta dai testi, risulta con chiarezza riconducibile alla tipologia della subordinazione.
3. Quanto all'orario di lavoro, deduce il ricorrente di aver svolto, per tutta la durata del rapporto lavorativo, un orario lavorativo pari a 10,5 ore giornaliere dal lunedì al sabato (dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.15) e che da maggio ad ottobre l'attività lavorativa veniva svolta anche la domenica ed i giorni festivi, tutte circostanze contestate dalla resistente, che ha sostenuto che il ricorrente abbia svolto l'orario contrattualmente previsto.
3.1. Deve allora osservarsi come, in ordine all'orario di lavoro osservato dal
2013 al 2019, il teste – della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, Tes_5 avendo conciliato la causa intentata nei confronti della resistente prima della deposizione testimoniale – ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente, nei medesimi orari, ovvero dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19 da lunedì al sabato.
La teste ha dichiarato che dal 2013 al 2019 il ricorrente ha lavorato dalle Tes_6
7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, 18.30 in estate.
Il teste , che, come si è già detto, ha confermato lo svolgimento di attività Tes_4 lavorativa per tutto il periodo dedotto dal ricorrente, ha dichiarato che l'orario di lavoro era dalle 7 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, in estate più tardi.
Stante l'univoco tenore di tali deposizioni testimoniali, non vi è ragione di dubitare della veridicità della dichiarazione del teste che ha dichiarato che Tes_1 di aver lavorato con il ricorrente dalle 6.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 19.15 in inverno e fino alle 19.30 in estate.
La teste e il teste hanno dichiarato che quando passavano dal Tes_2 Tes_3 distributore, rispettivamente alle 7.00 e alle 6.30, già trovavano il ricorrente svolgere attività lavorativa.
3.2. Ritiene il Giudice potersi pertanto ritenere acclarato lo svolgimento di attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.
3.3. Non appare invece sufficiente la prova fornita circa lo svolgimento di attività lavorativa la domenica e durante le festività.
E invero, la teste ha dichiarato che la domenica il distributore era Tes_2 aperto, ma non di aver visto il ricorrente svolgere attività lavorativa. Inoltre nulla ha riferito in merito al lavoro svolto durante le festività.
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La teste e il teste hanno riferito che il self service era attivo in Tes_7 Tes_4 assenza dei lavoratori, durante la pausa pranzo, la domenica e le festività.
Malgrado il teste abbia dichiarato che il ricorrente lavorava la domenica Tes_5
d'estate e durante le festività, la testimonianza appare insufficiente a fornire la prova dell'assunto attoreo, non avendo il teste conoscenza diretta del lavoro svolto durante tutta l'estate dal ricorrente, avendo dichiarato di aver egli fruito di un mese di ferie estivo, e non essendo stato sufficientemente puntuale in ordine alla presenza del ricorrente durante le festività, avendo dichiarato che in alcuni anni il ricorrente si è assentato durante il periodo invernale per un mese.
Né vale a colmare la lacuna probatoria la deposizione del teste il Tes_1 quale, pur riferendo che il distributore era aperto di domenica e nei festivi, non ha precisato in quali feste e quante domeniche di quale periodo dell'anno abbia lavorato con il ricorrente.
Ne consegue che la domanda relativa al pagamento del lavoro domenicale e festivo non può trovare accoglimento.
4. Deve inoltre rilevarsi che il ricorrente ha chiesto il pagamento delle ferie e dei permessi non goduti, senza tuttavia fornire la relativa prova, non avendo fatto i testimoni escussi sufficienti dichiarazioni sul punto (ed anzi avendo dichiarato che in alcuni anni il ricorrente ha fruito di ferie per un mese l'anno).
5. Inoltre, nulla è dovuto a titolo di indennità di cassa, difettando in ricorso l'allegazione circa i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la relativa richiesta.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondato il diritto del ricorrente di percepire una retribuzione commisurata all'orario lavorativo svolto (dalle 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 dal lunedì al sabato) dall'1 gennaio 2009 al 14 luglio 2019.
6.1. In relazione al periodo non contrattualizzato, per la determinazione dell'esatto ammontare della retribuzione “proporzionata” e “sufficiente” ai sensi dell'art. 36 Cost. spettante al ricorrente si ha riguardo, atteso il settore merceologico in cui opera parte datoriale, al CCNL commercio.
Con la precisazione che, risultando la domanda attorea volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato non formalizzato per il periodo compreso tra il 2009 e il 2013, la richiesta di pagamento delle differenze retributive non si fonda sulla diretta applicazione delle clausole collettive – che in mancanza di un
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rapporto contrattuale tra le parti non potrebbe neppure essere invocate – bensì sull'art. 36 Cost. Ne consegue che le clausole del CCNL del settore rilevano nel presente giudizio solo quale parametro della valutazione spettante al Giudice circa la consistenza della retribuzione “proporzionata” e “sufficiente” ex art. 36 Cost.
Ebbene, ritiene il Giudice che – in base alle mansioni di addetto al distributore svolte dal ricorrente – l'esatto parametro della retribuzione spettante al lavoratore vada individuato nei minimi pattizi previsti per il livello V del citato CCNL.
Fondato è poi, relativamente a tale periodo, il diritto del ricorrente alla sola tredicesima mensilità, trattandosi di emolumento retributivo che, per giurisprudenza consolidata, concorre a definire la retribuzione sufficiente spettante al lavoratore ex art. 36 Cost.
6.2. In relazione a tutto il periodo dedotto il ricorso, il ricorrente ha altresì diritto a percepire gli straordinari sulla base dell'orario accertato in giudizio.
6.3. Inoltre, quanto al periodo contrattualizzato, avendo il ricorrente dedotto di non aver percepito la corretta retribuzione oraria, nonché la tredicesima, quattordicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto, non avendo provato parte resistente il pagamento, sono dovute le somme maturate per tali titoli.
7. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti dal ricorrente in data 2 luglio 2024, che appaiono redatti secondo corretti criteri di calcolo e rispetto ai quali le contestazioni mosse da parte resistente in data 14 settembre 2024 appaiono – malgrado la concessione di un apposito termine per note come richiesto – del tutto generiche.
Deve allora rilevarsi che spettano al ricorrente €32.342,83 a titolo di paga base,
€74.811,01 a titolo di straordinari, €15.521,24 a titolo di tredicesima mensilità,
€10.815,72 a titolo di quattordicesima mensilità ed €21.944,42 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale pari ad €155.453,22.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
7.1. Alla luce delle svolte considerazioni che non ha CP_1 provato come suo onere di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme dovute, va
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condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€155.453,22 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
8. Da ultimo, occorre procedere la vaglio della domanda con la quale il lavoratore ha domandato di dichiarare che le retribuzioni sono assoggettabili a contribuzione previdenziale.
In merito occorre premettere che il convenuto non ha provato di aver provveduto al regolare versamento dei contributi in corso di rapporto.
Ciò posto, si rileva che il datore di lavoro può essere condannato alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente all'accertamento della spettanza di differenze retributive soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, eccepita da nella memoria di CP_2 costituzione e, comunque, rilevabile anche d'ufficio.
Come recentemente chiarito da Cassazione civile sez. lav., 29/03/2023, n.8921, tale termine di prescrizione inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza delle differenze retributive (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione che aveva ritenuto il termine decorrente dalla pronuncia della sentenza che accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore).
La S.C. ha anche avuto modo di precisare che non valgono ad interrompere il decorso di tale termine di prescrizione gli atti compiuti dal lavoratore, dovendosi considerare che “l' è l'unico soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del CP_2 credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore” (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2021, n. 6311).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve concludere che, non risultando che abbia richiesto il versamento della contribuzione prima della costituzione CP_2 nel presente giudizio, avvenuta in data 22 marzo 2024, la relativa domanda può trovare accoglimento solo relativamente ai contributi dovuti in relazione al periodo compreso tra il 22 marzo 2019 e il 14 luglio 2019.
Deve pertanto pronunciarsi conforme condanna al pagamento dei contributi dovuti in base all'accertamento svolto in relazione a tale periodo.
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9. Le spese di lite nei confronti del ricorrente possono essere compensate per metà atteso il parziale accoglimento del ricorso. soccombente, CP_1 deve essere condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite, che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite nei confronti di possono essere compensate in misura di CP_2 due terzi, atteso l'accoglimento in minima parte della domanda attinente al versamento dei contributi, per ampia parte prescritti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - condanna al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma complessiva di €155.453,22, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. - condanna al pagamento in favore di dei CP_1 CP_2 contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione;
3. - condanna al pagamento di metà delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente liquidate in complessivi €7.700,00 di cui €6.697,00 per compensi ed €1.003,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte;
4. - condanna al pagamento di un terzo delle spese di lite CP_1 in favore di liquidate in complessivi €7.700,00 di cui €6.697,00 per compensi ed CP_2
€1.003,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE
IS IL
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