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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4345/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2023 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. Zaccaria Antonio e dall'Avv. Parte_1
Valeria Gloder, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vicenza (VI) Contrà
Cabianca n. 7
- parte attrice - contro
Controparte_1
- Convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice
1 1) accertata e dichiarata l'estinzione, per effetto della cancellazione d'ufficio dal R.I., della società
, con sede in Arzignano (VI), Via Duca D'Aosta n. 45, Controparte_2
p .iva , a far data dal 17.12.2020, accertare e dichiarare che il bene immobile -ad oggi P.IVA_1 iscritto nei registri immobiliari in capo alla predetta sito nel Comune di Vicenza (VI), via CP_2
Vecchia Ferriera n. 50 e facente parte del (C.F. Parte_1
), censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di al foglio 47, P.IVA_2 Pt_1 particella 200, subalterno 1, Rendita Euro 1.322,13, categoria D/1, è dalla stessa data del 17.12.2020 divenuto di proprietà esclusiva del convenuto sig. , nato ad [...], il Controparte_1
31.01.1969 ed ivi residente, in via Duca D'Aosta n. 45/1, c.f. unico socio C.F._1 della prima dell'estinzione della società stessa;
Controparte_3
2) per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, ordinarsi al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari e al competente Ufficio del Registro di operare le relative trascrizioni e volturazioni in favore del sig. , esonerando il conservatore stesso da ogni Controparte_1 responsabilità;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al pagamento Controparte_1 degli oneri condominiali per i periodi relativi alla differenza tra preventivo 2020 e consuntivo 2020 in poi e sino al bilancio consuntivo 2022 compreso, essendo succeduto all'obbligo di pagamento dei medesimi oneri condominiali relativi alla differenza tra preventivo 2020 e consuntivo 2020 e sino al
16.12.2020 facente capo alla società estinta ed essendo, dal 17.12.2020, proprietario dell'immobile, per complessivi € 8.112,98;
4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di € 8.112,98 dovuti per tutti Controparte_1 gli obblighi condominiali non corrisposti per conguaglio tra consuntivo e preventivo 2020 in poi, sino al bilancio consuntivo 2022 compreso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha evocato in giudizio , quale socio unico di Parte_1 Controparte_1
, con sede in Arzignano (VI), Via Duca D'Aosta n. 45, Controparte_2 società cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.12.2020.
2 Professatosi creditore della società estinta per oneri condominiali, ha chiesto l'accertamento che, a seguito dell'estinzione dell'ente, un bene immobile facente parte del condominio, di cui la società cancellata risultava titolare, fosse divenuto di proprietà esclusiva del convenuto e, conseguentemente, ha chiesto fosse accertato il subentro del convenuto nei debiti condominiali della società attrice e la condanna di quest'ultimo al pagamento del dovuto.
Il convenuto, al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato a mezzo posta, ritirata dal destinatario in data 24.03.2023, non si è costituito in giudizio e, con decreto ex art. 171 bis cpc depositato il 20.06.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione dopo l'udienza ex art. 183 cpc, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc.
* * *
In via preliminare, va rilevato che parte attrice ha dimostrato il proprio interesse ad agire, avendo precisato che intende agire in sede esecutiva nei confronti del socio della società estinta, la quale, in prospettazione, risulterebbe essere l'attuale proprietaria di un bene immobile facente parte del condominio.
* * *
Venendo al merito, va in primo luogo accertato che la società si è Controparte_2 estinta a seguito della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, avvenuta in data 17.12.2020 (Cfr visura, doc. 1).
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne ha comportato l'estinzione innestando un fenomeno successorio per le cosiddette “sopravvivenze” attive, per tali intendendo i beni presenti nel patrimonio della società al momento dell'estinzione.
Come chiarito dalle S.U., “qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si
3 trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. civ. SU. 6070 del
2013).
Parte attrice non ha, tuttavia, provato che l'immobile menzionato nella propria domanda fosse ricompreso nel patrimonio della società estinta né che lo stesso risulti tutt'ora intestato a quest'ultima nei registri immobiliari.
Il si è, infatti, limitato a produrre un documento denominato visura Parte_1 catastale (doc. 2) datata 28.02.2023, che fa riferimento ad un immobile sito in foglio 47, Pt_1 particella 200, sub 1, via della Vecchia Ferriera al piano terra ma, dall'esame di tale documento, non si evince chi sia il titolare dell'immobile (indicato genericamente come persona giuridica) .
Va inoltre ricordato che le visure catastali hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell'atto, mentre sono le visure ipocatastali, che si effettuano presso la ex Conservatoria dei
RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l'immobile, ad avere lo scopo di far conoscere l'effettiva titolarità del bene.
Parte attrice non ha, tuttavia, prodotto alcuna visura ipocatastale e nemmeno altri documenti che consentano di identificare con sicurezza il proprietario dell'immobile.
Né possono in alcun modo soccorrere i verbali assembleari di approvazione dei preventivi e consuntivi di esercizio del versati in atti, posto che dagli stessi emerge esclusivamente che Parte_1 la società cancellata è stata individuata dal condominio attore quale debitore delle spese condominiali ma non risulta alcuna prova della effettiva titolarità dell'immobile per cui è causa.
Le domande proposte dal nei confronti di Parte_2 CP_1
vanno, per l'effetto, respinte.
[...]
In ragione della soccombenza di parte attrice, restano a suo carico le spese da essa sostenute.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ed iscritta al n. 4345/2023 R.G., ogni diversa eccezione,
[...] Controparte_1 domanda ed istanza disattesa:
- Accerta che in data 17.12.2020 la società è stata cancellata Controparte_2 dal Registro delle imprese della e, per l'effetto, si è estinta;
Pt_1
- Respinge le altre domande proposte contro Controparte_1
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 4 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Lisa Torresan
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4345/2023 promossa da:
rappr e dif. dall'Avv. Zaccaria Antonio e dall'Avv. Parte_1
Valeria Gloder, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Vicenza (VI) Contrà
Cabianca n. 7
- parte attrice - contro
Controparte_1
- Convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice
1 1) accertata e dichiarata l'estinzione, per effetto della cancellazione d'ufficio dal R.I., della società
, con sede in Arzignano (VI), Via Duca D'Aosta n. 45, Controparte_2
p .iva , a far data dal 17.12.2020, accertare e dichiarare che il bene immobile -ad oggi P.IVA_1 iscritto nei registri immobiliari in capo alla predetta sito nel Comune di Vicenza (VI), via CP_2
Vecchia Ferriera n. 50 e facente parte del (C.F. Parte_1
), censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di al foglio 47, P.IVA_2 Pt_1 particella 200, subalterno 1, Rendita Euro 1.322,13, categoria D/1, è dalla stessa data del 17.12.2020 divenuto di proprietà esclusiva del convenuto sig. , nato ad [...], il Controparte_1
31.01.1969 ed ivi residente, in via Duca D'Aosta n. 45/1, c.f. unico socio C.F._1 della prima dell'estinzione della società stessa;
Controparte_3
2) per effetto dell'accoglimento della precedente domanda, ordinarsi al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari e al competente Ufficio del Registro di operare le relative trascrizioni e volturazioni in favore del sig. , esonerando il conservatore stesso da ogni Controparte_1 responsabilità;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il convenuto è obbligato al pagamento Controparte_1 degli oneri condominiali per i periodi relativi alla differenza tra preventivo 2020 e consuntivo 2020 in poi e sino al bilancio consuntivo 2022 compreso, essendo succeduto all'obbligo di pagamento dei medesimi oneri condominiali relativi alla differenza tra preventivo 2020 e consuntivo 2020 e sino al
16.12.2020 facente capo alla società estinta ed essendo, dal 17.12.2020, proprietario dell'immobile, per complessivi € 8.112,98;
4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di € 8.112,98 dovuti per tutti Controparte_1 gli obblighi condominiali non corrisposti per conguaglio tra consuntivo e preventivo 2020 in poi, sino al bilancio consuntivo 2022 compreso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ha evocato in giudizio , quale socio unico di Parte_1 Controparte_1
, con sede in Arzignano (VI), Via Duca D'Aosta n. 45, Controparte_2 società cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.12.2020.
2 Professatosi creditore della società estinta per oneri condominiali, ha chiesto l'accertamento che, a seguito dell'estinzione dell'ente, un bene immobile facente parte del condominio, di cui la società cancellata risultava titolare, fosse divenuto di proprietà esclusiva del convenuto e, conseguentemente, ha chiesto fosse accertato il subentro del convenuto nei debiti condominiali della società attrice e la condanna di quest'ultimo al pagamento del dovuto.
Il convenuto, al quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato a mezzo posta, ritirata dal destinatario in data 24.03.2023, non si è costituito in giudizio e, con decreto ex art. 171 bis cpc depositato il 20.06.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione dopo l'udienza ex art. 183 cpc, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc.
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In via preliminare, va rilevato che parte attrice ha dimostrato il proprio interesse ad agire, avendo precisato che intende agire in sede esecutiva nei confronti del socio della società estinta, la quale, in prospettazione, risulterebbe essere l'attuale proprietaria di un bene immobile facente parte del condominio.
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Venendo al merito, va in primo luogo accertato che la società si è Controparte_2 estinta a seguito della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, avvenuta in data 17.12.2020 (Cfr visura, doc. 1).
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne ha comportato l'estinzione innestando un fenomeno successorio per le cosiddette “sopravvivenze” attive, per tali intendendo i beni presenti nel patrimonio della società al momento dell'estinzione.
Come chiarito dalle S.U., “qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si
3 trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. civ. SU. 6070 del
2013).
Parte attrice non ha, tuttavia, provato che l'immobile menzionato nella propria domanda fosse ricompreso nel patrimonio della società estinta né che lo stesso risulti tutt'ora intestato a quest'ultima nei registri immobiliari.
Il si è, infatti, limitato a produrre un documento denominato visura Parte_1 catastale (doc. 2) datata 28.02.2023, che fa riferimento ad un immobile sito in foglio 47, Pt_1 particella 200, sub 1, via della Vecchia Ferriera al piano terra ma, dall'esame di tale documento, non si evince chi sia il titolare dell'immobile (indicato genericamente come persona giuridica) .
Va inoltre ricordato che le visure catastali hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell'atto, mentre sono le visure ipocatastali, che si effettuano presso la ex Conservatoria dei
RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l'immobile, ad avere lo scopo di far conoscere l'effettiva titolarità del bene.
Parte attrice non ha, tuttavia, prodotto alcuna visura ipocatastale e nemmeno altri documenti che consentano di identificare con sicurezza il proprietario dell'immobile.
Né possono in alcun modo soccorrere i verbali assembleari di approvazione dei preventivi e consuntivi di esercizio del versati in atti, posto che dagli stessi emerge esclusivamente che Parte_1 la società cancellata è stata individuata dal condominio attore quale debitore delle spese condominiali ma non risulta alcuna prova della effettiva titolarità dell'immobile per cui è causa.
Le domande proposte dal nei confronti di Parte_2 CP_1
vanno, per l'effetto, respinte.
[...]
In ragione della soccombenza di parte attrice, restano a suo carico le spese da essa sostenute.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ed iscritta al n. 4345/2023 R.G., ogni diversa eccezione,
[...] Controparte_1 domanda ed istanza disattesa:
- Accerta che in data 17.12.2020 la società è stata cancellata Controparte_2 dal Registro delle imprese della e, per l'effetto, si è estinta;
Pt_1
- Respinge le altre domande proposte contro Controparte_1
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 4 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Lisa Torresan
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