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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5053/2022, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. – p.i. , in qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello dall'avv. Emiddio Iervolino (c.f.
), presso il cui studio è elett. dom.ta C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
), in qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1 giusta procura rilascia in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio ed estesa al grado di appello, dall'avv. Raffaele Curcio (c.f. , presso il cui studio, C.F._6
sito in Nola (NA), alla Via Circumvallazione n. 310, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
NONCHÉ
RGn°5053/2022 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
, (c.f. ) e C.F._8 Parte_2 CodiceFiscale_9 Parte_3
(c.f. ), in qualità di eredi legittimi di
[...] C.F._10 Persona_2
elettivamente domiciliati presso il procuratore costituito di primo grado avv. Consiglia
ZZ (c.f. ) con studio sito in Baiano (AV) alla via Manzoni n.37 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2014 , CP_1 CP_2
e convenivano innanzi al Tribunale di Nola la
[...] CP_4 Controparte_3 [...]
, quale impresa designata per il FGVS, nonché , Controparte_7 CP_5 CP_6
e , nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2
deceduto in data 06.04.2006, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, nella qualità di proprietario del veicolo NI PE Tg. CN 776 RN privo di copertura assicurativa, in relazione al sinistro occorso in data 13.06.2004, nel quale si verificava la morte di , rispettivamente figlio e fratello degli attori;
per Persona_1
l'effetto, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis.
1.2 Gli attori esponevano che, in data 13.06.2004, alle ore 10:30 circa, , mentre CP_1
percorreva la Via Variante 7 Bis in Acerra con direzione Nola e alla guida del veicolo
NC ED tg. AN 620 GB, di sua proprietà, con a bordo la moglie ed il Controparte_2
figlio , giunto all'altezza del Km 31+200, perdeva il controllo del veicolo a Persona_1 causa della spargimento di olio sul manto stradale proveniente dal veicolo NI PE Tg.
CN 776 RN, di proprietà di e condotto da , il quale, Persona_2 Parte_3
fermatosi sulla corsia di sorpasso, non aveva provveduto a segnalare il pericolo;
precisavano che la NC ED finiva in testa coda, urtando il guardrail sia a destra che a sinistra, con conseguente apertura della portiera posteriore del veicolo e fuoriuscita dall'abitacolo di
, il quale, a seguito dell'impatto nel guardrail centrale di divisione della Persona_1
carreggiata, decedeva sul colpo. Di tali vicende veniva redatto verbale dagli agenti della
Polizia Stradale di Napoli;
soggiungevano che il veicolo condotto dal esponeva Parte_3 un falso contrassegno assicurativo della e che la circostanza, accertata in Controparte_8
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un precedente giudizio, legittimava gli attori a rivolgere la domanda alla Parte_1 quale compagnia designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
[...]
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la Controparte_7
, quale impresa designata per il FGVS, nonché ,
[...] CP_5 Controparte_6
e , nella qualità di eredi di che Parte_2 Parte_3 Persona_2
resistevano alla pretesa attorea chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed infondata, stante la responsabilità esclusiva del trasportato , il quale non aveva allacciato Persona_1
la cintura di sicurezza, nonché in subordine, quella concorrente del trasportato e del conducente , il quale procedeva a velocità superiore a quella consentita. CP_1
1.4 Acquisite le prove documentali ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2037/2022, ha rigettato le eccezioni preliminari e quella relativa all'ingiustificato frazionamento del credito, accertando che il veicolo condotto da
[...]
al momento del sinistro era di proprietà di ed era Parte_3 Persona_2 sprovvisto di copertura assicurativa per R.C.A., con conseguente legittimazione passiva della convenuta società in qualità di FVGS. Nel merito, il Tribunale Controparte_9 ha accolto la domanda attorea riconoscendo una corresponsabilità dell'evento nella misura del 70% in capo a , del 25% in capo a e del 5% in capo a Parte_3 Persona_1
. CP_1
In particolare il Tribunale ha respinto l'eccezione di abusivo frazionamento del credito risarcitorio da parte di , dal momento che la natura differente dei beni giuridici CP_1 oggetto dei due separati giudizi (danno patrimoniale subito dal veicolo NC ED azionato innanzi al Giudice di Pace e danno non patrimoniale invocato innanzi al Tribunale) giustifica l'instaurazione di separati procedimenti.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, dei rilievi eseguiti dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza nonché delle risultanze della consulenza tecnica cinematica disposta dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale per il reato di omicidio colposo ascritto a , conducente della NI Parte_3
PE, ha individuato nella condotta di quest'ultimo la causa principale del sinistro, in quanto costui omise di segnalare la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 161 del Codice della Strada. In ordine alle condotte tenute da e , rispettivamente passeggero e conducente Persona_1 CP_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del veicolo NC ED, il Tribunale ha qualificato le stesse quali cause concorrenti nella produzione dell'evento. Per quanto concerne la condotta tenuta dal trasportato deceduto, ha stimato nel 25% il contributo nella causazione dell'evento, stante il mancato uso della cintura di sicurezza da cui era dipesa la proiezione del corpo fuori dall'abitacolo; ha invece determinato nel 5% l'apporto causale fornito da , cui sono state ascritte la CP_1
scarsa manutenzione degli pneumatici posteriori, la ritardata percezione del veicolo fermo e la chiusura degli occhi al momento della perdita di controllo del veicolo.
Quanto al danno risarcibile, il Tribunale non ha riconosciuto alcuna voce iure hereditatis, dal momento che il danno biologico terminale è stato ritenuto insussistente e quello catastrofale non è stato oggetto di domanda;
è stato, di contro, accertato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in capo a ciascuno degli attori.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17.10.2022, con atto di citazione notificato il
17.11.2022, la ha proposto appello, affidato a quattro motivi di Parte_1 gravame.
2.1. Con il primo motivo di gravame la compagnia assicuratrice impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza di un abusivo frazionamento della domanda risarcitoria sul presupposto della natura diversa delle poste risarcitorie separatamente azionate;
l'appellante, premettendo che l'eccezione proposta riguarda esclusivamente la posizione di , il quale ha agito dapprima innanzi al Giudice di pace per il CP_1
risarcimento del danno patrimoniale al veicolo di cui era proprietario e successivamente, nel presente giudizio, per il ristoro del danno non patrimoniale, adduce la sanzionabilità della seconda iniziativa processuale con l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, essendo il danno non patrimoniale già deducibile nel primo giudizio e stante l'unicità del fatto costitutivo generatore delle plurime conseguenze lesive, con conseguente copertura del diritto azionato dal giudicato formatosi sulla sentenza resa a definizione del primo giudizio.
2.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea graduazione del concorso di colpa di , ritenuto corresponsabile soltanto nella misura del 5%; in CP_1
particolare, rimprovera al giudice a quo di aver trascurato di considerare la più grave incidenza, tra i plurimi fattori concorrenti, della condotta tenuta dal conducente della NC
ED; rimarca che dal rapporto della Polizia stradale e dagli accertamenti espletati dal
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consulente incaricato dalla Procura della Repubblica ing. è risultato che le Per_3 condizioni della strada e di visibilità erano ottimali, rendendo facilmente avvistabile il veicolo in avaria fermo sulla corsia sinistra;
inoltre, si è appurato che CP_1
viaggiava sulla corsia di sinistra pur non essendo in fase di sorpasso, con ciò violando l'art. 143 CdS, e che gli pneumatici posteriori del veicolo di sua proprietà erano usurati;
ancora, censura la conclusione del primo giudice secondo cui il non procedeva a velocità CP_1 superiore a quella consentita nel tratto di strada in questione, deponendo in senso contrario le risultanze della CT dell' ing. il quale ha ricostruito l'elevata velocità di entrambi i Per_3 veicoli;
inattendibile è, poi, la dichiarazione del teste sulla andatura della Testimone_1
NC ED a 70 km/h, frutto di mere percezioni soggettive comunque smentite dai calcoli ricostruttivi eseguiti dal CT;
il quadro istruttorio complessivo depone, allora, nel senso che a determinare la perdita di controllo della NC non fosse stata la presenza di olio sull'asfalto, bensì l'incauta condotta di guida del , il quale non si avvedeva CP_1 dell'ostacolo rappresentato dal veicolo fermo sul margine sinistro della corsia, e la reazione impropria avuta dallo stesso conducente il quale, come riferito nelle dichiarazioni a SIT rese alla PG, aveva chiuso gli occhi dopo il primo impatto contro il guardrail;
ciò è avvalorato dall'evidenza che il teste , il quale seguiva la NC ED sulla stessa corsia, non Tes_1
aveva perso il controllo del proprio mezzo, pur avendo circolato sul tratto interessato dallo spargimento di olio;
infine, non è stata adeguatamente valutata l'ulteriore omissione consistita nel non essersi assicurato che il figlio trasportato sul sedile posteriore avesse allacciato la cintura di sicurezza.
2.3 Con il terzo motivo di gravame la compagnia assicuratrice contesta la determinazione nella sola misura del 25% del grado di corresponsabilità di nella produzione Persona_1 del sinistro;
sostiene che, ove avesse indossato il dispositivo di protezione, Persona_1
l'evento non si sarebbe verificato o, comunque, la vittima avrebbe riportato lesioni meno gravi, tant'è che i genitori, che viaggiavano nella parte anteriore dell'abitacolo muniti di cintura di sicurezza, erano rimasti illesi.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna il capo sulle spese lite in conseguenza della riforma della statuizione nel merito.
2.5 Con comparsa depositata in data 14.2.2023 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e , in qualità di eredi legittimi di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Marco, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.6 Non si sono costituiti , e CP_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.7 All'udienza dell'11.6.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_5 Controparte_6 [...]
e , ritualmente citati e non comparsi. Parte_2 Parte_3
3.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 17.11.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 19.10.2022.
3.2 In via ulteriormente preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come da ultimo modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data 17.11.2022, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
3.3 Nel merito, il primo motivo di appello è infondato.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. S.U. 799/2025, par.
10.1), il divieto di frazionamento in materia di responsabilità extracontrattuale trova la sua ratio nei principi che regolano la formazione del giudicato.
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Secondo, invero, quanto chiarito nell'arresto nomofilattico suindicato, “nei casi in cui è evocato l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale, l'esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute. In questa categoria di ipotesi l'affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della domanda frazionata.
Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa. È quindi l'esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”.
Ciò posto, l'appellato , in replica all'eccezione avversaria, ha contestato la CP_1 formazione di un precedente giudicato in forza della sentenza resa dal Giudice di Pace sulla domanda ivi proposta per il risarcimento dei danni alla proprietà del veicolo, adducendo, tra l'altro, che in quel giudizio era stata convenuta l' individuata come CP_8 compagnia di assicurazione del veicolo antagonista sulla base del tagliandino esposto sulla
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NI PE al momento del sinistro, la cui falsità era stata accertata solo all'esito di una
CTU disposta in un primo giudizio risarcitorio intentato dagli odierni appellati innanzi al
Tribunale di Nola, conclusosi appunto con la declaratoria della carenza di titolarità dell' . CP_8
A fronte di tale contestazione, idonea sul piano assertivo ad escludere la preclusione pro iudicato, che, come è noto, postula l'identità soggettiva di tutte le parti, l'appellante non ha fornito la prova della fondatezza della propria eccezione, cui Parte_1
era onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione della sentenza resa dal
Giudice di Pace munita di attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c., onde dimostrare che a partecipare a quel giudizio fosse stata essa stessa e non la società di assicurazione originariamente individuata come passivamente legittimata in forza della situazione di apparenza ingenerata dall'esposizione del tagliando assicurativo (vedi Cass.
36258/2023 secondo cui la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., restandone esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno).
3.4 Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Dal riesame delle risultanze istruttorie, sollecitate dall'appellante al fine di rideterminare la graduazione del concorso di colpa di , consegue l'accertamento di una CP_1
maggiore gravità del contributo eziologico fornito da quest'ultimo, nella qualità di conducente del veicolo NC ED, a bordo del quale viaggiava quale trasportato il figlio
. Persona_1
Le negligenze, in parte già individuate dal primo giudice, inducono, invero, a ritenere che la compartecipazione di abbia avuto una incidenza maggiore della percentuale CP_1
stimata in primo grado nel 5%.
Quanto alla velocità di andatura, l'ing. ha concluso, sulla base dei calcoli ricostruttivi Per_3
fondati sui rilievi eseguiti nell'immediatezza dagli agenti di PG, sulle caratteristiche del veicolo nonché sull'energia cinetica dissipata dalla massa di questo, che al momento dell'impatto contro il guardrail di destra la NC ED tenesse una velocità di 83km/h, di poco superiore al limite consentito nel tratto stradale in questione (80 km/h).
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Il fattore che, invece, a parere del Collegio, ha più significativamente inciso sulla dinamica del sinistro è che non si fosse tempestivamente accorto della presenza del CP_1 veicolo fermo sulla corsia di sinistra, credendo che si trattasse di un veicolo in marcia.
Come, invero, dichiarato dallo stesso nell'esame raccolto nel giudizio penale CP_1 definito con la sentenza di condanna di (conducente della NI PE), Parte_3
le cui risultanze sono liberamente valutabili nei confronti della società assicurativa rimasta estranea a quel giudizio, egli si era avveduto che la NI PE fosse ferma soltanto allorquando giungeva “in prossimità della stessa” (vedi passaggio motivazionale riportato nella succitata sentenza del Tribunale Penale di Nola). Solo una volta arrivato nei pressi dell'autovettura ferma, il conducente della NC ED sterzava violentemente a destra e frenava per evitare l'impatto contro l'altro veicolo, che occupava gran parte della corsia di sinistra dalla quale egli sopraggiungeva, perdendo, tuttavia, nella manovra il controllo del proprio veicolo poiché, a causa della scivolosità del manto stradale interessato dallo spargimento di olio fuoriuscito dalla NI PE, le ruote perdevano aderenza con l'asfalto e non rispondevano al comando dei freni.
Dalla dinamica così descritta si ricava, allora, che, ove si fosse avveduto con CP_1 più largo anticipo della anomala occupazione della sede stradale da parte del veicolo fermo, come pure esigibile nelle condizioni di buona visibilità della strada (tratto rettilineo;
ora diurna con luminosità naturale), egli, con elevata probabilità logica, avrebbe adeguato la velocità (sia pure accertata come di poco eccedente il limite massimo prescritto dalla segnaletica in quel tratto) alla particolare situazione di pericolo, così da evitare la brusca sterzata a destra e l'altrettanto brusca frenata, che sull'asfalto reso viscido dall'olio provocavano le rovinose conseguenze ricostruite dagli agenti di PG. tale conclusione, dal punto di vista logico, la considerazione che, nell'intervallo CP_10
temporale di almeno un quarto d'ora, accertato essere intercorso tra il primo incidente, in cui era stata coinvolta la NI PE, ed il sopraggiungere della NC ED, altri veicoli erano già ragionevolmente circolati senza riportare alcun danno, evidentemente per essere stati in grado di avvistare l'ostacolo in tempo utile non soltanto a schivarlo, bensì a farlo in condizioni di sufficiente sicurezza, senza perdere rovinosamente il controllo del mezzo, come accaduto, invece, al . CP_1
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Un'incidenza nella verificazione del sinistro va, inoltre, attribuita, come sostenuto dall'appellante, alla circostanza che la circolasse nella corsia di sinistra CP_11 nonostante non fosse in fase di sorpasso, in violazione dell'art. 143 comma 5 CdS secondo cui “… quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.
Nella specie, poi, alla luce delle dichiarazioni rese alla PG da , il quale riferiva CP_1 che “non vi era coda e non vi era traffico rallentato”, non sussistevano i presupposti per una circolazione a file parallele, consentita dall'art. 144 CdS “…nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono”.
Ancora, a giustificare l'impegno della corsia di sinistra non vale il dettaglio, pure riferito da nell'esame reso nel giudizio penale, che all'altezza della SS7 in cui si è CP_1 verificato il sinistro, sulla destra, è situato un distributore di benzina, dal cui svincolo poteva accadere che si immettessero veicoli nella circolazione. La circostanza addotta non rientra, invero, tra i casi in cui è consentita la deroga all'obbligo di tenere la destra, rappresentando semmai un ulteriore avvertimento per il conducente, che si approssimi al tratto contraddistinto dallo svincolo in uscita dal distributore, di usare massima cautela, moderando la velocità per prevenire pericoli ingenerati da altrui imprudenti condotte di guida.
La circolazione sulla corsia di sinistra, pacificamente risultante dalla istruttoria espletata
(rapporto di PG;
deposizioni testimoniali;
dichiarazioni rese dallo stesso sia CP_1 nell'immediatezza agli operanti di PG sia nel corso dell'esame cui veniva sottoposto nel procedimento penale e di cui si dà atto nella sentenza conclusiva) può ben essere utilizzata a fondamento della ragione addotta dall'appellante al fine di rideterminare, unitamente alle altre circostanze, la misura di corresponsabilità di . CP_1
Il sopraggiungere della NC ED su detta corsia, interessata dalla perdita di olio dalla
NI PE, ha, infatti, certamente rappresentato una concausa efficiente nella verificazione del sinistro, posto che, ove il avesse, invece, mantenuto la destra, come CP_1 era obbligato a fare nelle condizioni di circolazione al momento del fatto, non sarebbe stato costretto a compiere in extremis la brusca sterzata per evitare l'ostacolo frappostogli innanzi
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e soprattutto non avrebbe “intercettato” l'olio sull'asfalto che, come constatato dai rilievi della PG, si era sparso sulla corsia sinistra della semicarreggiata.
Va poi confermata l'argomentazione del primo giudice sull'assegnazione di un contributo efficiente alle condizioni di usura in cui si è accertato versassero gli pneumatici posteriori del veicolo NC ED e all'omesso controllo sul rispetto dell'obbligo per il passeggero di indossare la cintura di sicurezza.
Il primo profilo integra un difetto di manutenzione imputabile al proprietario ai sensi dell'art. 2054, co. 4 c.c.
Quanto all'omesso controllo sulla corretta applicazione delle cinture di sicurezza per il trasportato , va ribadito che l'art. 172 del Codice della Strada, nella Persona_1
formulazione vigente al momento del fatto, già prevedeva per tutti i passeggeri trasportati dai veicoli con meno di otto posti (categoria M1 - come la NC ED condotta dal
) l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Nella specie, è pacifico che CP_1 Per_1 non indossasse la cintura di sicurezza, dato, questo, desumibile dall'assenza di
[...]
strappi o pressioni sul dispositivo corrispondente al suo posto, come rileva lo stesso CT della Procura ing. Per_3
La specifica regola di condotta ricadente sul trasportato non esonera, tuttavia, da responsabilità il conducente, il quale, secondo il pacifico insegnamento della Suprema
Corte, è tenuto, prima di iniziare o proseguire la marcia, a controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza.
Le omissioni rilevate sono, dunque, certamente imputabili a , sebbene, nella CP_1
quantificazione del correlativo apporto causale, debba considerarsi che lo sbandamento della fu prevalentemente determinata dalla perdita di aderenza al suolo delle ruote a CP_11 causa dell'olio presente sul manto stradale e che il sistema frenante impegna in primo luogo gli pneumatici anteriori, risultati, invece, in condizioni di efficienza. In relazione all'omessa pretesa del rispetto dell'adozione del presidio di protezione va tenuto conto, a sua volta, della esigibilità di una condotta improntata al principio di autoresponsabilità da parte della vittima primaria, soggetto maggiorenne capace di autodeterminarsi in relazione agli obblighi imposti dalla circolazione stradale a tutela della sua sicurezza.
Alla luce dei precedenti rilievi deve, allora, concludersi che, ferma la prevalente responsabilità del conducente della NI PE consistita nell'omessa segnalazione del
RGn°5053/2022 -sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pericolo, senza il cui antecedente causale il sinistro, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato, le condotte imputabili a , nella qualità di conducente della CP_1
NC ED, hanno contribuito alla verificazione dell'evento in una misura che, tenuto conto della proporzionale loro incidenza sulle conseguenze del sinistro in rapporto a tutti gli altri fattori, si ritiene equo rideterminare nella misura del 15%.
3.5 Va, invece, respinto il terzo motivo, non rinvenendosi ragioni per incrementare l'incidenza causale dell'omissione di . Persona_1
Come già sopra argomentato, l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe, con elevata probabilità, evitato la fuoriuscita del corpo dall'abitacolo e, tuttavia, la circostanza rimane soltanto concorrente con la condotta ascrivibile al conducente della NI PE, elidendo la quale il sinistro non si sarebbe verificato.
In proposito, è infondata la critica dell'appellante secondo cui l'incidente sarebbe comunque avvenuto, anche ove la macchia d'olio fosse stata segnalata. Dal giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva discende, invero, che la proiezione del corpo fuori dall'autoveicolo, su cui viaggiava quale trasportato, sarebbe stata Persona_1 evitata ove il avesse segnalato la anomala occupazione della corsia e la Parte_3 presenza di olio sparso sul manto stradale nelle forme prescritte dall'art. 161 comma 1 e 3
CdS, così prevenendo tutte le ulteriori circostanze sopravvenute nella sequenza causale.
Dunque, all'assenza della cintura di sicurezza non può giammai attribuirsi la valenza di fattore sopravvenuto da solo idoneo a provocare l'evento, bensì soltanto quella di causa concorrente, la misura del cui concreto apporto, valutata in proporzione a tutti gli altri fattori, deve essere confermata in quella del 25% stimata dal primo giudice.
3.6 In conclusione, in parziale riforma della statuizione di primo grado, va affermata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 60% a carico di Persona_2
nella qualità di proprietario della NI PE, del 15% a carico di ,
[...] CP_1 nella qualità di conducente della NC ED, e del 25% a carico di , Persona_1
trasportato deceduto nel sinistro.
Per l'effetto, va riformata l'entità del risarcimento del danno iure proprio, cui l'odierna appellante, in solido con gli appellati , eredi di è tenuta in Parte_3 Persona_2 favore di , entità che deve essere rideterminata al netto della maggiore CP_1 percentuale del 15% di corresponsabilità cedente a carico del medesimo a fronte di CP_1
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella del 5% statuita in primo grado, cui va aggiunto il 25% da imputare al danneggiato per il concorso di colpa della vittima primaria dell'illecito (complessivo 40%).
Tale danno ammonta ad € 164.752,56, pari ad € 274.587,60, già liquidata dal primo giudice in favore di , al netto della corresponsabilità di quest'ultimo nella (maggior) CP_1 misura del 40%.
L'appellante nella qualità di FGVS e gli appellati vanno, Parte_1 Parte_3 dunque, condannati, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
164.752,56 (invece che di € 192.211,32), detratte le somme già corrisposte in virtù dell'ordinanza provvisionale del 15/2/2018, oltre interessi legali e rivalutazione come statuiti in primo grado ed oltre interessi legali sulla somma complessiva all'esito risultante dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo.
4. La riforma parziale della sentenza impugnata nei rapporti con il solo CP_1
impone la rideterminazione delle spese di lite del doppio grado tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della corresponsabilità del le spese del doppio grado sono CP_1
compensate nella misura di 1/4 e seguono la prevalente soccombenza per i restanti ¾ delle controparti in solido per il primo grado e della sola appellante per il presente grado.
Nei rapporti con gli altri danneggiati, integralmente vittoriosi, resta fermo il governo delle spese di primo grado e si procede alla liquidazione di quelle del gravame secondo l'integrale soccombenza dell'appellante.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, escludendo per il presente grado la fase istruttoria, non essendosi svolta attività in tal senso (circa la determinazione del valore della causa, vedi
Cass. 10367/2024, secondo cui in caso di cumulo soggettivo di domande l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso ragguagliato al valore più alto, maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014).
La misura dei compensi del primo grado spettanti per ¾ a deve essere CP_1
determinata individuando la base su cui operare il calcolo percentuale (3/4) per sottrazione dalla somma omnicomprensiva liquidata dal primo giudice in favore di tutti i danneggiati in solido tra loro, lasciando inalterata la misura proporzionalmente spettante agli altri attori di primo grado integralmente vittoriosi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 2037/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e CP_5 Controparte_6 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi di;
Parte_3 Persona_2
b) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, dichiara la corresponsabilità nella causazione del sinistro di Persona_2 nella misura del 60%, di nella misura del 25% e di
[...] Persona_1 CP_1
nella misura del 15% (invece del 5% riconosciuto in primo grado);
[...]
c) condanna, per l'effetto, la società in qualità di impresa designata Controparte_7 per il FVGS, in persona del l.r.p.t., nonché , CP_5 Controparte_6 [...]
e , nella qualità di eredi di in Parte_2 Parte_3 Persona_2 solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di , di € CP_1
164.752,56 (invece che di € 192.211,32), detratte le somme già corrisposte in virtù dell'ordinanza provvisionale del 15/2/2018, oltre interessi legali e rivalutazione come
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda statuiti in primo grado ed oltre interessi legali sulla somma complessiva all'esito risultante dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
d) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite nei rapporti con e CP_1
condanna la società in qualità di impresa designata per il FVGS, Controparte_7 in persona del l.r.p.t., nonché , e CP_5 Controparte_6 Parte_2
, nella qualità di eredi di in solido tra loro, alla Parte_3 Persona_2 refusione, in favore del , dei restanti ¾ delle spese di primo grado che si CP_1
rideterminano nella corrispondente proporzione (3/4) dei compensi liquidati nel capo della statuizione di primo grado, detratta la parte- da mantenere integralmente ferma- dei compensi proporzionalmente spettanti agli altri tre danneggiati totalmente vittoriosi;
condanna la sola nella qualità di FGVS alla Controparte_9 refusione, in favore di , delle spese del presente grado nella misura dei CP_1
¾ che si liquidano in € 3.300,00 per compensi;
il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Curcio dichiaratosi antistatario;
e) condanna la società in qualità di impresa designata per il FVGS, Controparte_7 in persona del l.r.p.t., alla refusione in favore di e Controparte_2 CP_4
, in solido tra loro, delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_3
€ 12.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione dell'avv.to Raffaele Curcio dichiaratosi antistatario;
f) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5053/2022, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. – p.i. , in qualità di Impresa Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto
(TV), Via Marocchesa n. 14, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello dall'avv. Emiddio Iervolino (c.f.
), presso il cui studio è elett. dom.ta C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
), in qualità di eredi legittimi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1 giusta procura rilascia in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio ed estesa al grado di appello, dall'avv. Raffaele Curcio (c.f. , presso il cui studio, C.F._6
sito in Nola (NA), alla Via Circumvallazione n. 310, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
NONCHÉ
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
, (c.f. ) e C.F._8 Parte_2 CodiceFiscale_9 Parte_3
(c.f. ), in qualità di eredi legittimi di
[...] C.F._10 Persona_2
elettivamente domiciliati presso il procuratore costituito di primo grado avv. Consiglia
ZZ (c.f. ) con studio sito in Baiano (AV) alla via Manzoni n.37 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2014 , CP_1 CP_2
e convenivano innanzi al Tribunale di Nola la
[...] CP_4 Controparte_3 [...]
, quale impresa designata per il FGVS, nonché , Controparte_7 CP_5 CP_6
e , nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_2
deceduto in data 06.04.2006, al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, nella qualità di proprietario del veicolo NI PE Tg. CN 776 RN privo di copertura assicurativa, in relazione al sinistro occorso in data 13.06.2004, nel quale si verificava la morte di , rispettivamente figlio e fratello degli attori;
per Persona_1
l'effetto, chiedevano condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis.
1.2 Gli attori esponevano che, in data 13.06.2004, alle ore 10:30 circa, , mentre CP_1
percorreva la Via Variante 7 Bis in Acerra con direzione Nola e alla guida del veicolo
NC ED tg. AN 620 GB, di sua proprietà, con a bordo la moglie ed il Controparte_2
figlio , giunto all'altezza del Km 31+200, perdeva il controllo del veicolo a Persona_1 causa della spargimento di olio sul manto stradale proveniente dal veicolo NI PE Tg.
CN 776 RN, di proprietà di e condotto da , il quale, Persona_2 Parte_3
fermatosi sulla corsia di sorpasso, non aveva provveduto a segnalare il pericolo;
precisavano che la NC ED finiva in testa coda, urtando il guardrail sia a destra che a sinistra, con conseguente apertura della portiera posteriore del veicolo e fuoriuscita dall'abitacolo di
, il quale, a seguito dell'impatto nel guardrail centrale di divisione della Persona_1
carreggiata, decedeva sul colpo. Di tali vicende veniva redatto verbale dagli agenti della
Polizia Stradale di Napoli;
soggiungevano che il veicolo condotto dal esponeva Parte_3 un falso contrassegno assicurativo della e che la circostanza, accertata in Controparte_8
RGn°5053/2022 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un precedente giudizio, legittimava gli attori a rivolgere la domanda alla Parte_1 quale compagnia designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
[...]
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la Controparte_7
, quale impresa designata per il FGVS, nonché ,
[...] CP_5 Controparte_6
e , nella qualità di eredi di che Parte_2 Parte_3 Persona_2
resistevano alla pretesa attorea chiedendone il rigetto in quanto inammissibile ed infondata, stante la responsabilità esclusiva del trasportato , il quale non aveva allacciato Persona_1
la cintura di sicurezza, nonché in subordine, quella concorrente del trasportato e del conducente , il quale procedeva a velocità superiore a quella consentita. CP_1
1.4 Acquisite le prove documentali ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2037/2022, ha rigettato le eccezioni preliminari e quella relativa all'ingiustificato frazionamento del credito, accertando che il veicolo condotto da
[...]
al momento del sinistro era di proprietà di ed era Parte_3 Persona_2 sprovvisto di copertura assicurativa per R.C.A., con conseguente legittimazione passiva della convenuta società in qualità di FVGS. Nel merito, il Tribunale Controparte_9 ha accolto la domanda attorea riconoscendo una corresponsabilità dell'evento nella misura del 70% in capo a , del 25% in capo a e del 5% in capo a Parte_3 Persona_1
. CP_1
In particolare il Tribunale ha respinto l'eccezione di abusivo frazionamento del credito risarcitorio da parte di , dal momento che la natura differente dei beni giuridici CP_1 oggetto dei due separati giudizi (danno patrimoniale subito dal veicolo NC ED azionato innanzi al Giudice di Pace e danno non patrimoniale invocato innanzi al Tribunale) giustifica l'instaurazione di separati procedimenti.
Quanto alla dinamica del sinistro, il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, dei rilievi eseguiti dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza nonché delle risultanze della consulenza tecnica cinematica disposta dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale per il reato di omicidio colposo ascritto a , conducente della NI Parte_3
PE, ha individuato nella condotta di quest'ultimo la causa principale del sinistro, in quanto costui omise di segnalare la presenza di sostanza oleosa sul manto stradale, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 161 del Codice della Strada. In ordine alle condotte tenute da e , rispettivamente passeggero e conducente Persona_1 CP_1
RGn°5053/2022 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda del veicolo NC ED, il Tribunale ha qualificato le stesse quali cause concorrenti nella produzione dell'evento. Per quanto concerne la condotta tenuta dal trasportato deceduto, ha stimato nel 25% il contributo nella causazione dell'evento, stante il mancato uso della cintura di sicurezza da cui era dipesa la proiezione del corpo fuori dall'abitacolo; ha invece determinato nel 5% l'apporto causale fornito da , cui sono state ascritte la CP_1
scarsa manutenzione degli pneumatici posteriori, la ritardata percezione del veicolo fermo e la chiusura degli occhi al momento della perdita di controllo del veicolo.
Quanto al danno risarcibile, il Tribunale non ha riconosciuto alcuna voce iure hereditatis, dal momento che il danno biologico terminale è stato ritenuto insussistente e quello catastrofale non è stato oggetto di domanda;
è stato, di contro, accertato il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in capo a ciascuno degli attori.
2. Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 17.10.2022, con atto di citazione notificato il
17.11.2022, la ha proposto appello, affidato a quattro motivi di Parte_1 gravame.
2.1. Con il primo motivo di gravame la compagnia assicuratrice impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza di un abusivo frazionamento della domanda risarcitoria sul presupposto della natura diversa delle poste risarcitorie separatamente azionate;
l'appellante, premettendo che l'eccezione proposta riguarda esclusivamente la posizione di , il quale ha agito dapprima innanzi al Giudice di pace per il CP_1
risarcimento del danno patrimoniale al veicolo di cui era proprietario e successivamente, nel presente giudizio, per il ristoro del danno non patrimoniale, adduce la sanzionabilità della seconda iniziativa processuale con l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda, essendo il danno non patrimoniale già deducibile nel primo giudizio e stante l'unicità del fatto costitutivo generatore delle plurime conseguenze lesive, con conseguente copertura del diritto azionato dal giudicato formatosi sulla sentenza resa a definizione del primo giudizio.
2.2 Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea graduazione del concorso di colpa di , ritenuto corresponsabile soltanto nella misura del 5%; in CP_1
particolare, rimprovera al giudice a quo di aver trascurato di considerare la più grave incidenza, tra i plurimi fattori concorrenti, della condotta tenuta dal conducente della NC
ED; rimarca che dal rapporto della Polizia stradale e dagli accertamenti espletati dal
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda consulente incaricato dalla Procura della Repubblica ing. è risultato che le Per_3 condizioni della strada e di visibilità erano ottimali, rendendo facilmente avvistabile il veicolo in avaria fermo sulla corsia sinistra;
inoltre, si è appurato che CP_1
viaggiava sulla corsia di sinistra pur non essendo in fase di sorpasso, con ciò violando l'art. 143 CdS, e che gli pneumatici posteriori del veicolo di sua proprietà erano usurati;
ancora, censura la conclusione del primo giudice secondo cui il non procedeva a velocità CP_1 superiore a quella consentita nel tratto di strada in questione, deponendo in senso contrario le risultanze della CT dell' ing. il quale ha ricostruito l'elevata velocità di entrambi i Per_3 veicoli;
inattendibile è, poi, la dichiarazione del teste sulla andatura della Testimone_1
NC ED a 70 km/h, frutto di mere percezioni soggettive comunque smentite dai calcoli ricostruttivi eseguiti dal CT;
il quadro istruttorio complessivo depone, allora, nel senso che a determinare la perdita di controllo della NC non fosse stata la presenza di olio sull'asfalto, bensì l'incauta condotta di guida del , il quale non si avvedeva CP_1 dell'ostacolo rappresentato dal veicolo fermo sul margine sinistro della corsia, e la reazione impropria avuta dallo stesso conducente il quale, come riferito nelle dichiarazioni a SIT rese alla PG, aveva chiuso gli occhi dopo il primo impatto contro il guardrail;
ciò è avvalorato dall'evidenza che il teste , il quale seguiva la NC ED sulla stessa corsia, non Tes_1
aveva perso il controllo del proprio mezzo, pur avendo circolato sul tratto interessato dallo spargimento di olio;
infine, non è stata adeguatamente valutata l'ulteriore omissione consistita nel non essersi assicurato che il figlio trasportato sul sedile posteriore avesse allacciato la cintura di sicurezza.
2.3 Con il terzo motivo di gravame la compagnia assicuratrice contesta la determinazione nella sola misura del 25% del grado di corresponsabilità di nella produzione Persona_1 del sinistro;
sostiene che, ove avesse indossato il dispositivo di protezione, Persona_1
l'evento non si sarebbe verificato o, comunque, la vittima avrebbe riportato lesioni meno gravi, tant'è che i genitori, che viaggiavano nella parte anteriore dell'abitacolo muniti di cintura di sicurezza, erano rimasti illesi.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante impugna il capo sulle spese lite in conseguenza della riforma della statuizione nel merito.
2.5 Con comparsa depositata in data 14.2.2023 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e , in qualità di eredi legittimi di Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Marco, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.6 Non si sono costituiti , e CP_5 Controparte_6 Parte_2 Parte_3
, ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.7 All'udienza dell'11.6.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , CP_5 Controparte_6 [...]
e , ritualmente citati e non comparsi. Parte_2 Parte_3
3.1 Deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 17.11.2022, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 19.10.2022.
3.2 In via ulteriormente preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come da ultimo modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
Anche a seguito dell'ulteriore e più recente riforma introdotta con D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (cd. Riforma “Cartabia”), la norma applicabile al presente procedimento resta quella previgente al 28 febbraio 2023, data a partire dalla quale – ai sensi dell'art. 35, co. 4 del citato decreto - trova vigenza il nuovo disposto normativo in tema di valutazione di ammissibilità della forma dell'appello. Invero, nel presente procedimento l'atto d'appello risulta notificato con citazione in data 17.11.2022, individuandosi così in tale momento la pendenza della lite e l'instaurazione del giudizio di impugnazione.
Nello specifico, l'art. 342 c.p.c., come vigente al 28 febbraio 2023, prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
3.3 Nel merito, il primo motivo di appello è infondato.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. S.U. 799/2025, par.
10.1), il divieto di frazionamento in materia di responsabilità extracontrattuale trova la sua ratio nei principi che regolano la formazione del giudicato.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Secondo, invero, quanto chiarito nell'arresto nomofilattico suindicato, “nei casi in cui è evocato l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale, l'esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute. In questa categoria di ipotesi l'affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio della Corte che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della domanda frazionata.
Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa. È quindi l'esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento”.
Ciò posto, l'appellato , in replica all'eccezione avversaria, ha contestato la CP_1 formazione di un precedente giudicato in forza della sentenza resa dal Giudice di Pace sulla domanda ivi proposta per il risarcimento dei danni alla proprietà del veicolo, adducendo, tra l'altro, che in quel giudizio era stata convenuta l' individuata come CP_8 compagnia di assicurazione del veicolo antagonista sulla base del tagliandino esposto sulla
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NI PE al momento del sinistro, la cui falsità era stata accertata solo all'esito di una
CTU disposta in un primo giudizio risarcitorio intentato dagli odierni appellati innanzi al
Tribunale di Nola, conclusosi appunto con la declaratoria della carenza di titolarità dell' . CP_8
A fronte di tale contestazione, idonea sul piano assertivo ad escludere la preclusione pro iudicato, che, come è noto, postula l'identità soggettiva di tutte le parti, l'appellante non ha fornito la prova della fondatezza della propria eccezione, cui Parte_1
era onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mediante la produzione della sentenza resa dal
Giudice di Pace munita di attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c., onde dimostrare che a partecipare a quel giudizio fosse stata essa stessa e non la società di assicurazione originariamente individuata come passivamente legittimata in forza della situazione di apparenza ingenerata dall'esposizione del tagliando assicurativo (vedi Cass.
36258/2023 secondo cui la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., restandone esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno).
3.4 Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
Dal riesame delle risultanze istruttorie, sollecitate dall'appellante al fine di rideterminare la graduazione del concorso di colpa di , consegue l'accertamento di una CP_1
maggiore gravità del contributo eziologico fornito da quest'ultimo, nella qualità di conducente del veicolo NC ED, a bordo del quale viaggiava quale trasportato il figlio
. Persona_1
Le negligenze, in parte già individuate dal primo giudice, inducono, invero, a ritenere che la compartecipazione di abbia avuto una incidenza maggiore della percentuale CP_1
stimata in primo grado nel 5%.
Quanto alla velocità di andatura, l'ing. ha concluso, sulla base dei calcoli ricostruttivi Per_3
fondati sui rilievi eseguiti nell'immediatezza dagli agenti di PG, sulle caratteristiche del veicolo nonché sull'energia cinetica dissipata dalla massa di questo, che al momento dell'impatto contro il guardrail di destra la NC ED tenesse una velocità di 83km/h, di poco superiore al limite consentito nel tratto stradale in questione (80 km/h).
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Il fattore che, invece, a parere del Collegio, ha più significativamente inciso sulla dinamica del sinistro è che non si fosse tempestivamente accorto della presenza del CP_1 veicolo fermo sulla corsia di sinistra, credendo che si trattasse di un veicolo in marcia.
Come, invero, dichiarato dallo stesso nell'esame raccolto nel giudizio penale CP_1 definito con la sentenza di condanna di (conducente della NI PE), Parte_3
le cui risultanze sono liberamente valutabili nei confronti della società assicurativa rimasta estranea a quel giudizio, egli si era avveduto che la NI PE fosse ferma soltanto allorquando giungeva “in prossimità della stessa” (vedi passaggio motivazionale riportato nella succitata sentenza del Tribunale Penale di Nola). Solo una volta arrivato nei pressi dell'autovettura ferma, il conducente della NC ED sterzava violentemente a destra e frenava per evitare l'impatto contro l'altro veicolo, che occupava gran parte della corsia di sinistra dalla quale egli sopraggiungeva, perdendo, tuttavia, nella manovra il controllo del proprio veicolo poiché, a causa della scivolosità del manto stradale interessato dallo spargimento di olio fuoriuscito dalla NI PE, le ruote perdevano aderenza con l'asfalto e non rispondevano al comando dei freni.
Dalla dinamica così descritta si ricava, allora, che, ove si fosse avveduto con CP_1 più largo anticipo della anomala occupazione della sede stradale da parte del veicolo fermo, come pure esigibile nelle condizioni di buona visibilità della strada (tratto rettilineo;
ora diurna con luminosità naturale), egli, con elevata probabilità logica, avrebbe adeguato la velocità (sia pure accertata come di poco eccedente il limite massimo prescritto dalla segnaletica in quel tratto) alla particolare situazione di pericolo, così da evitare la brusca sterzata a destra e l'altrettanto brusca frenata, che sull'asfalto reso viscido dall'olio provocavano le rovinose conseguenze ricostruite dagli agenti di PG. tale conclusione, dal punto di vista logico, la considerazione che, nell'intervallo CP_10
temporale di almeno un quarto d'ora, accertato essere intercorso tra il primo incidente, in cui era stata coinvolta la NI PE, ed il sopraggiungere della NC ED, altri veicoli erano già ragionevolmente circolati senza riportare alcun danno, evidentemente per essere stati in grado di avvistare l'ostacolo in tempo utile non soltanto a schivarlo, bensì a farlo in condizioni di sufficiente sicurezza, senza perdere rovinosamente il controllo del mezzo, come accaduto, invece, al . CP_1
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Un'incidenza nella verificazione del sinistro va, inoltre, attribuita, come sostenuto dall'appellante, alla circostanza che la circolasse nella corsia di sinistra CP_11 nonostante non fosse in fase di sorpasso, in violazione dell'art. 143 comma 5 CdS secondo cui “… quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra;
la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.
Nella specie, poi, alla luce delle dichiarazioni rese alla PG da , il quale riferiva CP_1 che “non vi era coda e non vi era traffico rallentato”, non sussistevano i presupposti per una circolazione a file parallele, consentita dall'art. 144 CdS “…nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono”.
Ancora, a giustificare l'impegno della corsia di sinistra non vale il dettaglio, pure riferito da nell'esame reso nel giudizio penale, che all'altezza della SS7 in cui si è CP_1 verificato il sinistro, sulla destra, è situato un distributore di benzina, dal cui svincolo poteva accadere che si immettessero veicoli nella circolazione. La circostanza addotta non rientra, invero, tra i casi in cui è consentita la deroga all'obbligo di tenere la destra, rappresentando semmai un ulteriore avvertimento per il conducente, che si approssimi al tratto contraddistinto dallo svincolo in uscita dal distributore, di usare massima cautela, moderando la velocità per prevenire pericoli ingenerati da altrui imprudenti condotte di guida.
La circolazione sulla corsia di sinistra, pacificamente risultante dalla istruttoria espletata
(rapporto di PG;
deposizioni testimoniali;
dichiarazioni rese dallo stesso sia CP_1 nell'immediatezza agli operanti di PG sia nel corso dell'esame cui veniva sottoposto nel procedimento penale e di cui si dà atto nella sentenza conclusiva) può ben essere utilizzata a fondamento della ragione addotta dall'appellante al fine di rideterminare, unitamente alle altre circostanze, la misura di corresponsabilità di . CP_1
Il sopraggiungere della NC ED su detta corsia, interessata dalla perdita di olio dalla
NI PE, ha, infatti, certamente rappresentato una concausa efficiente nella verificazione del sinistro, posto che, ove il avesse, invece, mantenuto la destra, come CP_1 era obbligato a fare nelle condizioni di circolazione al momento del fatto, non sarebbe stato costretto a compiere in extremis la brusca sterzata per evitare l'ostacolo frappostogli innanzi
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e soprattutto non avrebbe “intercettato” l'olio sull'asfalto che, come constatato dai rilievi della PG, si era sparso sulla corsia sinistra della semicarreggiata.
Va poi confermata l'argomentazione del primo giudice sull'assegnazione di un contributo efficiente alle condizioni di usura in cui si è accertato versassero gli pneumatici posteriori del veicolo NC ED e all'omesso controllo sul rispetto dell'obbligo per il passeggero di indossare la cintura di sicurezza.
Il primo profilo integra un difetto di manutenzione imputabile al proprietario ai sensi dell'art. 2054, co. 4 c.c.
Quanto all'omesso controllo sulla corretta applicazione delle cinture di sicurezza per il trasportato , va ribadito che l'art. 172 del Codice della Strada, nella Persona_1
formulazione vigente al momento del fatto, già prevedeva per tutti i passeggeri trasportati dai veicoli con meno di otto posti (categoria M1 - come la NC ED condotta dal
) l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Nella specie, è pacifico che CP_1 Per_1 non indossasse la cintura di sicurezza, dato, questo, desumibile dall'assenza di
[...]
strappi o pressioni sul dispositivo corrispondente al suo posto, come rileva lo stesso CT della Procura ing. Per_3
La specifica regola di condotta ricadente sul trasportato non esonera, tuttavia, da responsabilità il conducente, il quale, secondo il pacifico insegnamento della Suprema
Corte, è tenuto, prima di iniziare o proseguire la marcia, a controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza.
Le omissioni rilevate sono, dunque, certamente imputabili a , sebbene, nella CP_1
quantificazione del correlativo apporto causale, debba considerarsi che lo sbandamento della fu prevalentemente determinata dalla perdita di aderenza al suolo delle ruote a CP_11 causa dell'olio presente sul manto stradale e che il sistema frenante impegna in primo luogo gli pneumatici anteriori, risultati, invece, in condizioni di efficienza. In relazione all'omessa pretesa del rispetto dell'adozione del presidio di protezione va tenuto conto, a sua volta, della esigibilità di una condotta improntata al principio di autoresponsabilità da parte della vittima primaria, soggetto maggiorenne capace di autodeterminarsi in relazione agli obblighi imposti dalla circolazione stradale a tutela della sua sicurezza.
Alla luce dei precedenti rilievi deve, allora, concludersi che, ferma la prevalente responsabilità del conducente della NI PE consistita nell'omessa segnalazione del
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda pericolo, senza il cui antecedente causale il sinistro, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato, le condotte imputabili a , nella qualità di conducente della CP_1
NC ED, hanno contribuito alla verificazione dell'evento in una misura che, tenuto conto della proporzionale loro incidenza sulle conseguenze del sinistro in rapporto a tutti gli altri fattori, si ritiene equo rideterminare nella misura del 15%.
3.5 Va, invece, respinto il terzo motivo, non rinvenendosi ragioni per incrementare l'incidenza causale dell'omissione di . Persona_1
Come già sopra argomentato, l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe, con elevata probabilità, evitato la fuoriuscita del corpo dall'abitacolo e, tuttavia, la circostanza rimane soltanto concorrente con la condotta ascrivibile al conducente della NI PE, elidendo la quale il sinistro non si sarebbe verificato.
In proposito, è infondata la critica dell'appellante secondo cui l'incidente sarebbe comunque avvenuto, anche ove la macchia d'olio fosse stata segnalata. Dal giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva discende, invero, che la proiezione del corpo fuori dall'autoveicolo, su cui viaggiava quale trasportato, sarebbe stata Persona_1 evitata ove il avesse segnalato la anomala occupazione della corsia e la Parte_3 presenza di olio sparso sul manto stradale nelle forme prescritte dall'art. 161 comma 1 e 3
CdS, così prevenendo tutte le ulteriori circostanze sopravvenute nella sequenza causale.
Dunque, all'assenza della cintura di sicurezza non può giammai attribuirsi la valenza di fattore sopravvenuto da solo idoneo a provocare l'evento, bensì soltanto quella di causa concorrente, la misura del cui concreto apporto, valutata in proporzione a tutti gli altri fattori, deve essere confermata in quella del 25% stimata dal primo giudice.
3.6 In conclusione, in parziale riforma della statuizione di primo grado, va affermata la corresponsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 60% a carico di Persona_2
nella qualità di proprietario della NI PE, del 15% a carico di ,
[...] CP_1 nella qualità di conducente della NC ED, e del 25% a carico di , Persona_1
trasportato deceduto nel sinistro.
Per l'effetto, va riformata l'entità del risarcimento del danno iure proprio, cui l'odierna appellante, in solido con gli appellati , eredi di è tenuta in Parte_3 Persona_2 favore di , entità che deve essere rideterminata al netto della maggiore CP_1 percentuale del 15% di corresponsabilità cedente a carico del medesimo a fronte di CP_1
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quella del 5% statuita in primo grado, cui va aggiunto il 25% da imputare al danneggiato per il concorso di colpa della vittima primaria dell'illecito (complessivo 40%).
Tale danno ammonta ad € 164.752,56, pari ad € 274.587,60, già liquidata dal primo giudice in favore di , al netto della corresponsabilità di quest'ultimo nella (maggior) CP_1 misura del 40%.
L'appellante nella qualità di FGVS e gli appellati vanno, Parte_1 Parte_3 dunque, condannati, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1
164.752,56 (invece che di € 192.211,32), detratte le somme già corrisposte in virtù dell'ordinanza provvisionale del 15/2/2018, oltre interessi legali e rivalutazione come statuiti in primo grado ed oltre interessi legali sulla somma complessiva all'esito risultante dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo.
4. La riforma parziale della sentenza impugnata nei rapporti con il solo CP_1
impone la rideterminazione delle spese di lite del doppio grado tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della corresponsabilità del le spese del doppio grado sono CP_1
compensate nella misura di 1/4 e seguono la prevalente soccombenza per i restanti ¾ delle controparti in solido per il primo grado e della sola appellante per il presente grado.
Nei rapporti con gli altri danneggiati, integralmente vittoriosi, resta fermo il governo delle spese di primo grado e si procede alla liquidazione di quelle del gravame secondo l'integrale soccombenza dell'appellante.
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, escludendo per il presente grado la fase istruttoria, non essendosi svolta attività in tal senso (circa la determinazione del valore della causa, vedi
Cass. 10367/2024, secondo cui in caso di cumulo soggettivo di domande l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso ragguagliato al valore più alto, maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014).
La misura dei compensi del primo grado spettanti per ¾ a deve essere CP_1
determinata individuando la base su cui operare il calcolo percentuale (3/4) per sottrazione dalla somma omnicomprensiva liquidata dal primo giudice in favore di tutti i danneggiati in solido tra loro, lasciando inalterata la misura proporzionalmente spettante agli altri attori di primo grado integralmente vittoriosi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 2037/2022, così provvede:
a) dichiara la contumacia di , e CP_5 Controparte_6 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi di;
Parte_3 Persona_2
b) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, dichiara la corresponsabilità nella causazione del sinistro di Persona_2 nella misura del 60%, di nella misura del 25% e di
[...] Persona_1 CP_1
nella misura del 15% (invece del 5% riconosciuto in primo grado);
[...]
c) condanna, per l'effetto, la società in qualità di impresa designata Controparte_7 per il FVGS, in persona del l.r.p.t., nonché , CP_5 Controparte_6 [...]
e , nella qualità di eredi di in Parte_2 Parte_3 Persona_2 solido tra loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di , di € CP_1
164.752,56 (invece che di € 192.211,32), detratte le somme già corrisposte in virtù dell'ordinanza provvisionale del 15/2/2018, oltre interessi legali e rivalutazione come
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda statuiti in primo grado ed oltre interessi legali sulla somma complessiva all'esito risultante dalla pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;
d) compensa nella misura di 1/4 le spese di lite nei rapporti con e CP_1
condanna la società in qualità di impresa designata per il FVGS, Controparte_7 in persona del l.r.p.t., nonché , e CP_5 Controparte_6 Parte_2
, nella qualità di eredi di in solido tra loro, alla Parte_3 Persona_2 refusione, in favore del , dei restanti ¾ delle spese di primo grado che si CP_1
rideterminano nella corrispondente proporzione (3/4) dei compensi liquidati nel capo della statuizione di primo grado, detratta la parte- da mantenere integralmente ferma- dei compensi proporzionalmente spettanti agli altri tre danneggiati totalmente vittoriosi;
condanna la sola nella qualità di FGVS alla Controparte_9 refusione, in favore di , delle spese del presente grado nella misura dei CP_1
¾ che si liquidano in € 3.300,00 per compensi;
il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Curcio dichiaratosi antistatario;
e) condanna la società in qualità di impresa designata per il FVGS, Controparte_7 in persona del l.r.p.t., alla refusione in favore di e Controparte_2 CP_4
, in solido tra loro, delle spese del presente grado, che si liquidano in Controparte_3
€ 12.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione dell'avv.to Raffaele Curcio dichiaratosi antistatario;
f) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dr. Piergiacomo
Mastellone
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