Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 02008/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ipas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Luigi Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Nota del IV Settore Sicurezza Urbana -Protezione Civile, datata 06.06.2018, dall'oggetto: “Richiesta installazione poster mono-facciali (6x3) in via Fasano e proposta di installazione di un “Orologio” in piazza Garibaldi e di una “Smart City” in via San Quirico”, a firma del Responsabile del IV Settore, con cui il Comune resistente, in riscontro a varie istanze della Ipas s.p.a., dichiarava: “In riferimento alle richieste di cui all'oggetto, si comunica che a seguito del parere sfavorevole espresso dal Responsabile della Tutela Paesaggistica in data 24.05.2018, la Giunta Comunale, in seduta del 1°.06.2018, non ha accolto favorevolmente la Vostra proposta.”, negando le autorizzazioni richieste;
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, ivi compresi, ove occorra:
- il Parere Sfavorevole espresso dal Responsabile della Tutela Paesaggistica in data 24.05.2018, non allegato al provvedimento di diniego, né ivi trasfuso nel suo contenuto, e comunque richiamato nell'atto gravato, quale presupposto del dichiarato rigetto;
nonché
- l'Atto/Deliberazione di Giunta Municipale del 1°.06.2018, anch'esso/a non accluso/a alla nota impugnata, né ivi riportato/a nel suo contenuto, e comunque richiamato/a nell'atto opposto, quale base presa ratifica e presa d'atto del parere sfavorevole del 24.05.2018, innanzi citato e base del reso diniego;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alla discrezionalità palesata nel riscontro gravato, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPAS S.P.A. il 2\2\2019:
- del Parere del 24.05.2018, reso noto nel suo contenuto il giorno 09.11.2018 e, comunque, genericamente avversato nel ricorso n. R.G. 1132/2011 (proposto avverso il provvedimento del IV Settore Sicurezza Urbana -Protezione Civile, datata 06.06.2018), emesso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cisternino, a seguito della richiesta formulata dalla Giunta Comunale in data 1°.02.2018, con cui si esprimeva la valutazione negativa all'installazione, così come domandato dalla ricorrente, di impianti di arredo urbano e pubblicitari, presso il territorio comunale;
-dell'Atto/Deliberazione di Giunta Municipale del 1°.06.2018, anch'esso reso noto nel suo contenuto il giorno 09.11.2018, quale base presa in ratifica del ridetto parere sfavorevole del 24.05.2018;
- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, su cui si riservano ulteriori motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento espresso ed esaustivamente motivato in relazione alla discrezionalità palesata nel riscontro gravato, oltre che orientato al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza delle effettive condizioni di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – operante nel settore dell’impiantistica ed affissionistica pubblicitarie – ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 2.2.2019 gli atti in epigrafe, tra cui la nota 6.6.2018, con cui il Comune di Cisternino ha rigettato l’istanza volta alla installazione sia poster mono-facciali (6x3) in via Fasano, sia di un “Orologio” in piazza Garibaldi, sia di una “Smart City” in via San Quirico.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 41 e 97 Cost, 10-bis l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 1, 2, 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cisternino ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica di smaltimento del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di diniego, nonché il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Le censure sono infondate.
2.1. Premette il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni che siano espressione di discrezionalità tecnica non si esaurisce nel mero controllo formale ed estrinseco dell' iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, fermo restando che resta comunque precluso al giudice ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica Autorità, sostituendo le proprie valutazioni a quelle opinabili dell'Amministrazione ” (TAR Lazio, II, 14.3.2022, n. 2870, nonché la giurisprudenza ivi citata).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’impugnato diniego è stato emesso sulla base di un parere del Settore responsabile del Servizio Paesaggio, il quale ha sottolineato il contrasto visivo-percettivo che si sarebbe verificato con l’intorno paesaggistico di riferimento. In particolare, l’installazione dell’orologio con pannello pubblicitario bifacciale, così come lo Smart Space e i relativi pannelli pubblicitari, sarebbe stata in contrasto con le previsioni di cui all’art. 83 PPTR, il quale prevede, nell’area di interesse, il divieto di installazione di strutture “ ... che interferiscano con i coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama ”.
All’evidenza, l’impugnato diniego costituisce espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, avendo l’Amministrazione rigettato l’istanza in esame sulla base di criteri obiettivi e predeterminati, e in assenza di errori, e/o profili di irrazionalità manifesti.
Ne consegue che l’atto impugnato si sottrae dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
2.3. In quest’ottica, la mancata emanazione del preavviso di diniego si pone come vizio non invalidante, ai sensi degli artt. 10- bis (nella versione applicabile ratione temporis ) e 21-octies, 2°, comma, l. n. 241/90, posto che, quand’anche la ricorrente fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO