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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 907/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
OL BI, LA
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7426/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014574452000 VARIE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRAP 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C. F.: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Corigliano-Rossano alla Indirizzo_1 - pec Email_1., ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa rituale notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. – rituale ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90145744 52/000, a lei notificata in data 19.11.2024, con la quale le era stata richiesta la corresponsione – in forza della cartella di pagamento n. 03420140003751060000 “presuntivamente” notificata il 10.07.2024 – dell'importo complessivo di Euro
21.479,27.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha posto due motivi:
1) la mancata notifica della cartella;
2) la nullità della cartella per la sua mancata notifica.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo alle tesi avversarie sulla scorta:
a) della intervenuta notifica della cartella b) della intervenuta impugnazione della stessa cartella e della definizione del relativo giudizio con rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina specifica del ricorso, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
Nel caso in esame. Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato, senza essere smentita, che:
a) la cartella presupposto era stata notificata;
b) essa era stata addirittura fatta oggetto di ricorso, rigettato.
In ragione di tanto, il ricorso di profila radicalmente infondato e meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase cautelare, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.450 per compensi dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA
e CPA.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
OL BI, LA
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7426/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014574452000 VARIE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRPEF-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IVA-ALTRO 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140003751060000 IRAP 2000 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F.: C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C. F.: CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Corigliano-Rossano alla Indirizzo_1 - pec Email_1., ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa rituale notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a. – rituale ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 034 2024 90145744 52/000, a lei notificata in data 19.11.2024, con la quale le era stata richiesta la corresponsione – in forza della cartella di pagamento n. 03420140003751060000 “presuntivamente” notificata il 10.07.2024 – dell'importo complessivo di Euro
21.479,27.
A fondamento del gravame, il ricorrente ha posto due motivi:
1) la mancata notifica della cartella;
2) la nullità della cartella per la sua mancata notifica.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo alle tesi avversarie sulla scorta:
a) della intervenuta notifica della cartella b) della intervenuta impugnazione della stessa cartella e della definizione del relativo giudizio con rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di procedere alla disamina specifica del ricorso, mette conto ricordare tre principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità.
Nel caso in esame. Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato, senza essere smentita, che:
a) la cartella presupposto era stata notificata;
b) essa era stata addirittura fatta oggetto di ricorso, rigettato.
In ragione di tanto, il ricorso di profila radicalmente infondato e meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, comprensive della fase cautelare, come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.450 per compensi dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA
e CPA.