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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona della Dott.ssa Mariagrazia Pisapia, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 91/2025 V.G. Ruolo Generale, cui è riunito il proc. n. 114/2025, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.03.2001 n. 89 e ss. mod.,
A
[...]
(CF: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di , nonché ( ), Persona_1 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Pizzuti e Enza Maria Pizzuti, ed elettivamente domiciliati in Bellizzi (SA) alla via Roma n.177;
CONTRO il ( ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
PREMESSO che , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in proprio e quali eredi di , e hanno proposto distinti ricorsi, Persona_1 Parte_4 iscritti a ruolo rispettivamente in data 27/01/2025 e in data 30/01/2025, con i quali hanno richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, svoltosi in unico grado, introdotto con atto di citazione notificato in data 12/10/2016 e definito con sentenza del Tribunale di Salerno
n. 554/2024, pubblicata in data 30/01/2024;
RILEVATO
- che il ricorso è stato tempestivamente proposto, tenuto conto del termine semestrale di cui all'art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
- che sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co.1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo;
- che con la Legge n. 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016), entrata in vigore il 01 gennaio 2016, con riguardo ai processi civili, penali e amministrativi, il Legislatore ha predisposto un sistema di rimedi preventivi, il cui previo esperimento ad opera della parte è configurato quale strumento acceleratorio, per evitare la violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio in cui la stessa è coinvolta (art.
1-bis) e, al contempo, quale condizione di ammissibilità della richiesta di indennizzo qualora, nonostante il loro impiego, la durata del processo superi la soglia della ragionevolezza (art. 2, comma 1);
- che la previsione dei rimedi preventivi di cui all'art 2 comma 1 si applica anche al presente giudizio presupposto, essendolo stesso stato incardinato in data 12/10/2016;
- che, infatti, ex art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001, la sanzione dell'inammissibilità della richiesta di indennizzo a titolo di equa riparazione non è applicabile ai processi più longevi, la cui durata (nel grado) al 31 ottobre 2016 ecceda il rispettivo termine di ragionevole durata e a quelli assunti in decisione alla stessa datala Legge n. 208/2015;
- che sei mesi prima dal compimento del termine di ragionevole durata, ossia nell' aprile 2019, la dante causa degli odierni ricorrenti (subentrati poi nel processo a causa del decesso della sig.ra con intervento volontario del 4.10.2023) non proponeva alcuno dei rimedi Persona_1 preventivi previsti dall'art.
1-ter comma 1 L. 89/2001;
- che, infatti, la SI.ra , avrebbe, dunque, dovuto proporre, almeno 6 mesi prima Persona_1 della scadenza del termine di durata, istanza di pronuncia di sentenza a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. ovvero richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma ex art. 183-bis;
- che tale rimedio preventivo ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza. N. 120/2020), diversamente dall'istanza di prelievo (sent. Corte Cost. 34/2019) e dall'istanza di accelerazione nel processo penale (cfr. sentenze Corte Cost. n. 169/2019 e n.175/2021), richiedendo la norma, in un'ottica acceleratoria, per le cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, che la parte indichi al giudice un modulo definitorio alternativo per una pronta decisione della causa, proponendo istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281 sexies cpc, almeno sei mesi prima che sia completata la durata ragionevole del processo, a prescindere dalla fase processuale in cui si trova il giudizio presupposto;
- che la Corte Costituzionale ha ritenuto che il rimedio non sarebbe privo di concreta effettività, pur essendo comunque rimesso alla discrezionalità del giudice l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, e che la proposizione della suddetta istanza non si risolverebbe in un adempimento meramente formale;
- che la normativa richiamata richiede alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato, cosa non avvenuta nel caso di specie;
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere dott.ssa
Mariagrazia Pisapia, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per spese - manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell'art. 5 della Legge n. 89/2001 e ss. mod.
Salerno, li 07/03/2025
Il CONSIGLIERE
Dott.ssa Mariagrazia Pisapia