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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3212 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con C.F._1 studio in S. Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9, p.e.c.
in forza di procura in atti allegata. Email_1 RICORRENTE CONTRO IL , GIÀ Controparte_1 [...]
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, (CF: Controparte_1
) E PER P.IVA_1 Controparte_2
AMBITO (C.F.:
[...] Controparte_3
) IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, P.IVA_2 rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del , Controparte_1 [...]
- Via della Controparte_2 Controparte_4 Ferrovia a San Lorenzo n. 54, Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_2 RESISTENTE CONTRO
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 RESISTENTI CONTRO
Controparte_8 CF - ed elett.te domiciliato ai fini del presente C.F._2 procedimento in Bagheria (PA), via Dante n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pagano, del foro di Termini Imerese, che la rappresenta e difende in forza di mandato contenuto in separato atto che si pone in calce alla presente comparsa. RESISTENTE CONTRO
CP_9 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Di Carlo pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_3 sito in , Via Marchese Di Villabianca 98, giusta procura rilasciata in calce al CP_3 presente atto
1 RESISTENTE Oggetto: violazione della graduatoria GPS FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.9.2023, ha adito il Giudice Parte_1 del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del CP_10 legale rappresentante, osservando che: inserita quale docente nelle graduatorie delle supplenze di II fascia, classi di concorso A028 e A050, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, presentava domanda per l'a.s. 2022/2023 ottenendo una supplenza breve di pochi giorni, nonostante il numero di posti che le avrebbero consentito di insegnare per un periodo più lungo;
aveva quindi accertato che i posti 2 erano stati assegnati a docenti che la seguivano in graduatoria in tutte e tre le classi di insegnamento;
aveva quindi fatto richiesta di accesso agli atti per verificare l'eventuale esistenza di riserve o di preferenze senza ottenere adeguata e tempestiva risposta;
ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “RITENERE E DICHIARARE, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso A028 Scuola CP_3 Secondaria di primo grado e A050 Scuola Secondaria di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di , nonché nelle graduatorie incrociate per il CP_3 sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. RITENERE E DICHIARARE la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'Amministrazione resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio: 1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 ( durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti ( come da documentazione in atti allegata) ovvero in quella somma che il giudice riterrà dovuta anche in via equitativa;
2)danno alla professionalità, con diritto della stessa a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente. In Via Istruttoria si chiede ex art 210 cpc che l'ill.mo giudice adito ordini all'amministrazione di esibire la documentazione amministrativa che non è nella disponibilità di parte ricorrente e che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” Il , in persona del Ministro in carica, nel costituirsi ha sottolineato: il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo vertendosi in materia di contenziosi sorti sulle GPS;
il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti titolari di supplenza nelle classi di concorso della ricorrente e, in particolare, nei confronti dei docenti espressamente
2 indicati da quest'ultima; l'inesistenza di alcuna alterazione apportata alle graduatorie dal sistema automatizzato nelle assegnazioni delle supplenze;
la presenza di cause prioritarie di riserva degli insegnanti nominativamente indicati dalla ricorrente;
l'errata compilazione della domanda di quest'ultima che aveva determinato l'automatica rinuncia all'assegnazione di plurime cattedre di insegnamento;
l'infondatezza di tutte le pretese della . Ha quindi concluso di conseguenza. Pt_1 Con decreto del 5.8.2024 il Giudice ha autorizzato la notifica ex art. 151 cpc del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del medesimo decreto nei confronti di tutti i potenziali controinteressati oltre che espressamente nei confronti di CP_5
, , , e Si
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 3 sono costituite separatamente e sostenendo, Controparte_8 Parte_2 rispettivamente, la correttezza e la legittimità delle regole di assegnazione delle supplenze sia in generale sia con specifico riguardo alle rispettive posizioni, vantando entrambe delle cause di riserva. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, nelle note in sostituzione di udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha dichiarato sia di non avere potuto integrare tempestivamente il giudizio nei confronti di alcuni dei controinteressati sia di non avere interesse a contestare l'esistenza dei titoli di precedenza esposti dai resistenti, lamentando soltanto di non averli potuti apprendere in precedenza stante l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministrazione resistente, manifestando altresì la volontà di rinunciare all'azione. Orbene, indipendentemente dall'assenza di una procura speciale ad hoc per rinunciare all'azione non presente in atti (v. Cass. Civ. n.13636/2024), la volontà così manifestata di non volere coltivare il presente giudizio comporta comunque il venire meno dell'interesse ad agire della ricorrente rispetto al bene della vita inizialmente richiesto. Peraltro, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, si osserva da un lato, la dimostrata titolarità da parte della e della di titoli legittimanti la CP_8 Pt_2 ragione di precedenza della loro nomina rispetto a quella della ricorrente;
dall'altro lato, l'indicazione - non contestata – da parte del sistenza di ragioni Controparte_1 di precedenza rispetto alla anche da parte di , e Pt_1 CP_5 CP_6 CP_7 dall'altro lato, infine, l'assenza di prova dell'errato funzionamento, nel caso di specie, delle regole dell'algoritmo contenute nell'O.M. che ha disciplinato l'assegnazione delle supplenze nell'A.S. 2022/2023. Pertanto, se, da un lato, deve revocarsi parzialmente il decreto del 5.8.2024 laddove ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti , CP_5 e atteso che questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio al loro CP_6 CP_7 diritto di difesa ex art.101, co. 2 c.p.c; e dall'altro lato, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerato che nel caso di specie non è censurata la graduatoria per le supplenze ma il criterio di assegnazione delle supplenze sì che la situazione giuridica azionata è quella del diritto soggettivo della ricorrente, si osserva che, tenuto conto del comportamento ante giudizio dell'amministrazione e del rigetto dell'eccezione di giurisdizione ricorrono i presupposti per la compensazione delle
3 spese tra la ricorrente e il , mentre nei confronti della e della CP_1 CP_8 Pt_2 (v. pag. 3 ricorso introduttivo) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro in carica, di e CP_10 Controparte_8 [...]
Pt_2 4 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il;
CP_1 condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti sia della CP_8 sia della che liquida in complessivi € 4.650,00 a ciascuna per compensi, oltre Pt_2 spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4
Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, con C.F._1 studio in S. Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9, p.e.c.
in forza di procura in atti allegata. Email_1 RICORRENTE CONTRO IL , GIÀ Controparte_1 [...]
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, (CF: Controparte_1
) E PER P.IVA_1 Controparte_2
AMBITO (C.F.:
[...] Controparte_3
) IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, P.IVA_2 rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del , Controparte_1 [...]
- Via della Controparte_2 Controparte_4 Ferrovia a San Lorenzo n. 54, Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: Email_2 RESISTENTE CONTRO
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 RESISTENTI CONTRO
Controparte_8 CF - ed elett.te domiciliato ai fini del presente C.F._2 procedimento in Bagheria (PA), via Dante n. 71, presso lo studio dell'Avv. Antonino Pagano, del foro di Termini Imerese, che la rappresenta e difende in forza di mandato contenuto in separato atto che si pone in calce alla presente comparsa. RESISTENTE CONTRO
CP_9 ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Di Carlo pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_3 sito in , Via Marchese Di Villabianca 98, giusta procura rilasciata in calce al CP_3 presente atto
1 RESISTENTE Oggetto: violazione della graduatoria GPS FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.9.2023, ha adito il Giudice Parte_1 del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del in persona del CP_10 legale rappresentante, osservando che: inserita quale docente nelle graduatorie delle supplenze di II fascia, classi di concorso A028 e A050, nonché nelle graduatorie incrociate per il sostegno, presentava domanda per l'a.s. 2022/2023 ottenendo una supplenza breve di pochi giorni, nonostante il numero di posti che le avrebbero consentito di insegnare per un periodo più lungo;
aveva quindi accertato che i posti 2 erano stati assegnati a docenti che la seguivano in graduatoria in tutte e tre le classi di insegnamento;
aveva quindi fatto richiesta di accesso agli atti per verificare l'eventuale esistenza di riserve o di preferenze senza ottenere adeguata e tempestiva risposta;
ipotizzando che quanto verificato dipendesse da errore dell'algoritmo che regolava le assegnazioni delle supplenze, lamentava sia il danno economico sia il danno professionale patito, rassegnando le seguenti conclusioni: “RITENERE E DICHIARARE, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ritenuti illegittimi, ingiusti ed erronei i conferimenti degli incarichi annuali da GPS della provincia di per l'a.s. 2022/2023 Classe di concorso A028 Scuola CP_3 Secondaria di primo grado e A050 Scuola Secondaria di secondo grado e graduatorie incrociate sostegno per le causali di cui in narrativa. RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla supplenza annuale da GPS seconda fascia della provincia di , nonché nelle graduatorie incrociate per il CP_3 sostegno, nelle sedi indicate tra le preferenze in domanda, con decorrenza dal primo turno di nomine del 02.09.2023, ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizi. RITENERE E DICHIARARE la sussistenza in capo alla ricorrente dei seguenti danni, e condannare l'Amministrazione resistente al relativo risarcimento economico ed integrazione di punteggio: 1)danno economico che potrà essere parametrato alle retribuzioni ( compresa tredicesima mensilità) che avrebbe dovuto percepire e che non sono state dalla stessa percepite a partire dal primo turno di nomine del 02.09.2023, fino al 30.06.2022 ( durata dell'incarico perso), ovvero dai turni di nomine successivi, secondo quanto sarà accertato in giudizio, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti ( come da documentazione in atti allegata) ovvero in quella somma che il giudice riterrà dovuta anche in via equitativa;
2)danno alla professionalità, con diritto della stessa a vedersi riconosciuto il punteggio intero pari a 12 punti a cui avrebbe avuto diritto se l'incarico di supplenza le fosse stato conferito regolarmente. In Via Istruttoria si chiede ex art 210 cpc che l'ill.mo giudice adito ordini all'amministrazione di esibire la documentazione amministrativa che non è nella disponibilità di parte ricorrente e che dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della decisione. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” Il , in persona del Ministro in carica, nel costituirsi ha sottolineato: il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo vertendosi in materia di contenziosi sorti sulle GPS;
il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti titolari di supplenza nelle classi di concorso della ricorrente e, in particolare, nei confronti dei docenti espressamente
2 indicati da quest'ultima; l'inesistenza di alcuna alterazione apportata alle graduatorie dal sistema automatizzato nelle assegnazioni delle supplenze;
la presenza di cause prioritarie di riserva degli insegnanti nominativamente indicati dalla ricorrente;
l'errata compilazione della domanda di quest'ultima che aveva determinato l'automatica rinuncia all'assegnazione di plurime cattedre di insegnamento;
l'infondatezza di tutte le pretese della . Ha quindi concluso di conseguenza. Pt_1 Con decreto del 5.8.2024 il Giudice ha autorizzato la notifica ex art. 151 cpc del ricorso, del decreto di fissazione d'udienza e del medesimo decreto nei confronti di tutti i potenziali controinteressati oltre che espressamente nei confronti di CP_5
, , , e Si
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 3 sono costituite separatamente e sostenendo, Controparte_8 Parte_2 rispettivamente, la correttezza e la legittimità delle regole di assegnazione delle supplenze sia in generale sia con specifico riguardo alle rispettive posizioni, vantando entrambe delle cause di riserva. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. Il ricorso è infondato. Invero, nelle note in sostituzione di udienza del 19.11.2024, la ricorrente ha dichiarato sia di non avere potuto integrare tempestivamente il giudizio nei confronti di alcuni dei controinteressati sia di non avere interesse a contestare l'esistenza dei titoli di precedenza esposti dai resistenti, lamentando soltanto di non averli potuti apprendere in precedenza stante l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministrazione resistente, manifestando altresì la volontà di rinunciare all'azione. Orbene, indipendentemente dall'assenza di una procura speciale ad hoc per rinunciare all'azione non presente in atti (v. Cass. Civ. n.13636/2024), la volontà così manifestata di non volere coltivare il presente giudizio comporta comunque il venire meno dell'interesse ad agire della ricorrente rispetto al bene della vita inizialmente richiesto. Peraltro, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, si osserva da un lato, la dimostrata titolarità da parte della e della di titoli legittimanti la CP_8 Pt_2 ragione di precedenza della loro nomina rispetto a quella della ricorrente;
dall'altro lato, l'indicazione - non contestata – da parte del sistenza di ragioni Controparte_1 di precedenza rispetto alla anche da parte di , e Pt_1 CP_5 CP_6 CP_7 dall'altro lato, infine, l'assenza di prova dell'errato funzionamento, nel caso di specie, delle regole dell'algoritmo contenute nell'O.M. che ha disciplinato l'assegnazione delle supplenze nell'A.S. 2022/2023. Pertanto, se, da un lato, deve revocarsi parzialmente il decreto del 5.8.2024 laddove ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti , CP_5 e atteso che questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio al loro CP_6 CP_7 diritto di difesa ex art.101, co. 2 c.p.c; e dall'altro lato, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, considerato che nel caso di specie non è censurata la graduatoria per le supplenze ma il criterio di assegnazione delle supplenze sì che la situazione giuridica azionata è quella del diritto soggettivo della ricorrente, si osserva che, tenuto conto del comportamento ante giudizio dell'amministrazione e del rigetto dell'eccezione di giurisdizione ricorrono i presupposti per la compensazione delle
3 spese tra la ricorrente e il , mentre nei confronti della e della CP_1 CP_8 Pt_2 (v. pag. 3 ricorso introduttivo) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di nei Parte_1 confronti del in persona del Ministro in carica, di e CP_10 Controparte_8 [...]
Pt_2 4 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la ricorrente e il;
CP_1 condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti sia della CP_8 sia della che liquida in complessivi € 4.650,00 a ciascuna per compensi, oltre Pt_2 spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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