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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/10/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2200/2025 R.G.
da
, con l'avv. CECCHIN EVA, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
contro
CP_1
- convenuto contumace -
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni parte ricorrente:
“CHIEDE CHE
l'II.mo Tribunale adito 2
Voglia Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la
signora e il signor ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
Civile di provvedere all'annotazione della sentenza.
Con vittoria di compensi e spese.
In via istruttoria chiede fin d'ora id essere ammesso alla prova per testi sulle
seguenti circostanze:
1) “Vero che la signora e il Signor vivono separati da circa 15 Pt_1 CP_1
anni”;
2) “Vero che la signora e il Signor durante i 15 anni di Pt_1 CP_1
separazione hanno evitato ogni tipo di rapporto”;
Indicando come testi il signor residente a [...]di 35010 San Testimone_1
Giorgio in Bosco (PD), Via A. De Gasperi n. 3 Con riserva di formulare nuovi
capitoli e fornire ulteriori nominativi di testimoni.”
Con l'intervento del pubblico ministero:
“Visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 29.04.2025, conveniva in giudizio Parte_1
allegando che in data 22.09.1984 avevano contratto matrimonio CP_1
concordatario in Grantorto (PD), matrimonio trascritto nel Registro di Stato Civile
del suddetto comune, al n. 16, Parte II, Serie A, anno 1984;
- riferiva che dall'unione coniugale nascevano due figli: in data Persona_1
11.07.1986 e in data 12.01.1988; entrambi maggiorenni ed Persona_2
economicamente autosufficienti;
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- allegava che le parti si erano separate giusta sentenza n. 1566/2014, pubblicata in data 16.05.2014 (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo);
- riferiva che la stessa svolgeva la professione di operaia nel settore tessile percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00;
- rappresentava che, dopo la separazione i coniugi non si erano più riconciliati;
pertanto, ricorrendo i requisiti di legge di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.
898/1970, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'udienza del 26.09.2025, compariva soltanto parte ricorrente, assistita dal proprio difensore, nessuno compariva per parte convenuta;
il giudice delegato,
verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto,
rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione invitava la parte alla discussione orale ex art. 473-bis.22, co.4, c.p.c.,
riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale del 27.03.2012. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle spese di lite, stante la contumacia del convenuto che, pertanto,
non si è opposto alle domande svolte, le stesse vanno compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
così decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 22.09.1984 a GRANTORTO Parte_1 CP_1
(PD) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grantorto, atto n. 16,
parte II, Serie A, anno 1984;
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. spese compensate .
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 01.10.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
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