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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/12/2024, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
L'anno 2024, addì 16 dicembre, ad ore 9:00, nella sede dell'intestato
Tribunale, avanti al Giudice dr. Fabio LUONGO, nella causa civile iscritta al n. R.G. 423/2022, sono comparsi in collegamento da remoto l'avv.to
Cattivello per parte attrice, nonché l'avv.to Motta per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui i predetti procuratori sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. I difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita le parti a proseguire la discussione della causa. I procuratori delle parti discutono a causa precisando le conclusioni come da fogli separati già depositati in via telematica. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza definitiva ex art. 281 sexies cod. proc. civ., che viene pubblicata mediante lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, precisate come da note rispettivamente depositate nel fascicolo telematico, all'odierna udienza ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA estesa a verbale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con atto di citazione notificato il 9.2.2022
DA
(Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Cattivello, come da mandato in calce al nuovo atto di costituzione del 10.10.2023;
- attore -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Paolo Motta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
OGGETTO: scioglimento comunione - rimborso spese per pesi e debiti ereditari.
FATTO E DIRITTO
e unici eredi della loro madre Pt_1 Controparte_1 Per_1
, deceduta senza lasciare testamento in data 28.3.2020, discutono
[...] avanti all'intestato Tribunale dello scioglimento della conseguente comunione ereditaria, avendo peraltro contestualmente agito, l'attore,
pagina 2 di 7 anche per ottenere la condanna della convenuta a rimborsargli le somme
-quantificate come debito ereditario in complessivi € 11.262,32- che egli allegava di aver interamente sostenuto a favore della de cuius, nel protratto ed assoluto disinteresse della sorella, da tempo trasferitasi in LOMBARDIA.
Rigettata dall'adito giudice quest'ultima domanda con la sentenza non definitiva n. 961/2023, non essendosi ritenute sussistenti, in capo al predetto attore, fondate ragioni di credito ulteriori e diverse da quelle già onorate dalla convenuta medesima per la quota di sua competenza relativamente a spese funerarie e di successione, comprensive di atto notorio e di spese per i Mod. 730 del 2020 e del 2021, (v., in questo senso,
l'offerta banco iudicis di € 3.030,00 nel verbale di udienza del 19.7.2022), la causa è stata comunque rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, attesa la necessità di disporre consulenza tecnica di stima dell'immobile costituente -assieme al deposito bancario di residui
€ 575,46 sul conto cointestato a ed a Persona_1 Parte_1
l'unico attivo ereditario da dividere, a fronte del pacifico debito di
€ 14.514,25 maturato dalla de cuius nei confronti del Comune di CIVIDALE del FRIULI per l'assistenza prestatale in vita dalla locale ASP.
Fermo questo, gli esiti dell'elaborato peritale del nominato CTU geom.
sono univoci ed attestano che l'immobile di cui trattasi Persona_2
-sito a CIVIDALE DEL FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, dal valore complessivo motivatamente calcolato in € 67.100,00- non ha i presupposti di comoda divisibilità, “… trattandosi di un unico alloggio disposto su due piani con unico accesso (sicché), anche stravolgendo la distribuzione interna (con la creazione di) un altro ingresso, le stanze risultanti non avrebbero i minimi di superficie previsti ed i costi di trasformazione sarebbero così elevati che ne abbatterebbero il valore attuale.” (v., così, a pag. 21 della perizia depositata in atti il 10.10.2024).
Nell'impossibilità di creare degli assegni divisionali, l'ausiliario del giudice ha proposto, perciò, l'assegnazione -con accordo delle parti o in via giudiziale- del bene ad uno dei due comproprietari con conguaglio in denaro per l'altro/a o, in alternativa, l'estrazione a sorte in difetto la vendita.
pagina 3 di 7 In un contesto siffatto, rilevata, allora, la residualità del rimedio della vendita all'incanto (v., ex multis, Cass. civ. - Sez. 6-2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019) e constatata, del pari, la difficilmente comprensibile indisponibilità degli eredi a percorrere qualsivoglia pur ragionevole soluzione non contenziosa alla lite, va in ogni modo preferita, nel caso di specie, la soluzione dell'assegnazione diretta dell'immobile de quo, con individuazione dell'assegnatario nella convenuta anche alla luce Controparte_1 dell'incoerente ed emulativo atteggiamento processuale dell'attore, indice manifesto -detto atteggiamento- non già di un reale interesse alla esclusiva proprietà dell'immobile medesimo, quanto piuttosto della volontà di contrastare, a prescindere da ogni altra cosa, l'aspirazione della sorella.
Si tratta di conclusione, questa, agevolmente evincibile sin dalla lettura dell'atto di citazione, laddove oltre a rivendicare Parte_1
-per quanto già visto- immotivate richieste economiche, aveva emblematicamente affermato, in quella sede, come il fabbricato ad uso abitativo “… non (venisse) utilizzato -la stessa madre, per inciso, aveva trascorso l'ultimo decennio della sua vita in una casa per anziani- e (fosse) solo un peso economico rilevante …” (v. pag. 2 del summenzionato atto di citazione, ai punti 2 e 3), così rendendo esplicito il suo prevalente obbiettivo volto alla dismissione della casa materna, monetizzandone il valore. Solo a seguito della costituzione in giudizio della sorella, la quale -stante la mancata domanda di controparte sul punto- aveva sin da subito insistito, invece, perché “… l'immobile … (venisse) compreso per intero nella sua porzione, con conseguente conguaglio in favore del fratello …” (v., così, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta); solo allora, si ripete, il sig. ha inteso coltivare, nella prima udienza di Parte_1 comparizione, la diversa e nuova pretesa della “assegnazione (a sé) della casa” (v. il verbale di udienza del 19.7.2022), opponendosi a quella richiesta da controparte.
Non è nemmeno privo di rilievo constatare, del resto, come
[...]
nel prosieguo della vertenza, abbia comunque meglio CP_1 esplicitato le ragioni della sua iniziale richiesta, deducendo, infatti, di non avere “… alcun immobile nella regione natale, a differenza del fratello, e che
pagina 4 di 7 pertanto l'attribuzione dell'immobile in parola le (avrebbe consentito) di mantenere un legame con la terra di origine …” (v., così, a pagg. 1 e 2 della prima memoria istruttoria di parte convenuta); di contro,
[...] ha sempre serbato, sul punto, un prolungato ed inesplicabile Parte_1 silenzio, allegando, semmai, di avere -in passato- financo “… dato incarico ad una agenzia per la vendita della casa …”, in ragione di riferite “… spese per la gestione e cura della madre …”, salvo poi ammettere di averlo in seguito “… revocato e mai più rinnovato …” (v., in questo senso, a pag. 2 della terza memoria istruttoria attorea), ad implicita conferma, così, che il vero problema, a ben guardare, non era tanto l'insostenibilità delle succitate spese, quanto piuttosto la sua sostanziale indifferenza per quella casa.
Se è pur vero, quindi, che la domanda di assegnazione, nel processo divisionale, non è sottoposta ad uno specifico regime di preclusioni e può essere avanzata in qualsiasi fase del giudizio, “… integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione …” (v., così, ex multis, Cass. civ.
- Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013), è altresì vero che proprio il contegno concretamente tenuto dall'attore nel corso del processo medesimo ha escluso, di fatto, qualsiasi valutazione comparativa tra i diversi interessi delle parti in merito alla questione dell'assegnazione, confermando in via ulteriore, così, che, di fronte ad una esigenza concreta immediatamente dichiarata e comunque apprezzabile -quello della convenuta-, si è posta non già una esigenza diversa ugualmente meritevole di tutela in capo al fratello, ma solo l'ostativo intendimento di precludere il buon esito della aspirazione altrui. Nel dichiarare, pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di , comunione sorta all'interno di una successione Persona_1 legittima tra un fratello ed una sorella, eredi in parti tra loro uguali ex art. 565 cod. civ., andrà assegnato per l'intero alla convenuta, per i motivi dienzi esposti, l'immobile ricompreso nell'asse e sito a CIVIDALE DEL
FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, con condanna della predetta convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di conguaglio,
l'importo di € 33.550,00 esattamente pari alla metà del complessivo valore della realità in parola.
pagina 5 di 7 Quanto poi, ai residui € 575,46 rinvenuti alla morte della de cuius sul conto bancario cointestato a quest'ultima ed a (v. doc. Parte_1
4 nel fascicolo attoreo), operando, in tal caso, la presunzione di parità di quote nei rapporti interni tra i contitolari di detto conto in assenza di diverse emergenze fattuali (v., ex multis, Cass civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 27069 del
14/09/2022), qui invero mai allegate dalle parti in lite, dovrà ritenersi caduto in successione -e quindi ricompreso nella comunione ereditaria per cui è causa- il solo importo di € 287,77 (€ 575,46 ÷ 2), da dividere a sua volta per metà, con attribuzione a ciascuno degli eredi di € 143,88.
Quanto, infine, al non contestato debito di € 14.514,25, che la predetta de cuius ha maturato nei confronti del Comune di CIVIDALE del
FRIULI per l'assistenza prestata quando essa era in vita dalla locale ASP, viene qui in rilievo il disposto dell'art. 752 cod. civ., secondo il quale, all'apertura della successione, le passività sono automaticamente divise tra gli eredi in base alle quote ereditate, di talché l'importo in parola -va da sé- non potrà che gravare in egual misura tra attore e convenuta.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, restano a carico dell'attore per 1/3 del tutto -attesa la sua parziale soccombenza rispetto alla questione dei pretesi rimborsi decisa con la sentenza non definitiva n. 961/2023- e trovano compensazione per i residui 2/3 tra le stesse parti, ulteriormente tenute in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU, come già definite con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando sulla causa civile in oggetto, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ DICHIARA aperta la successione di , deceduta senza Persona_1 lasciare testamento in data 28.3.2020;
▪ DISPONE lo scioglimento della comunione sorta sul patrimonio della de cuius mediante attribuzione per l'intero alla convenuta
[...] dell'immobile ricompreso nell'asse e sito a CIVIDALE DEL CP_1
FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, con condanna della pagina 6 di 7 predetta convenuta a corrispondere all'attore a Parte_1 titolo di conguaglio, l'importo di € 33.550,00:
▪ ACCERTA E DICHIARA caduto in successione, e quindi ricompreso nella comunione ereditaria per cui è causa, anche l'importo di € 287,77, da dividersi a sua volta per metà, con attribuzione a ciascuno degli eredi della somma pari ad € 143,88;
▪ CONDANNA a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
1/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi CP_1
€ 7.515,00 di cui € 7.000,00 per onorari ed € 515,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP, con compensazione tra le parti dei 2/3 residui;
▪ PONE solidalmente in capo alle parti medesime il pagamento delle spese di CTU, come già definite con separato decreto
Udine, 16.12.2024
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
L'anno 2024, addì 16 dicembre, ad ore 9:00, nella sede dell'intestato
Tribunale, avanti al Giudice dr. Fabio LUONGO, nella causa civile iscritta al n. R.G. 423/2022, sono comparsi in collegamento da remoto l'avv.to
Cattivello per parte attrice, nonché l'avv.to Motta per parte convenuta.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui i predetti procuratori sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. I difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita le parti a proseguire la discussione della causa. I procuratori delle parti discutono a causa precisando le conclusioni come da fogli separati già depositati in via telematica. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza definitiva ex art. 281 sexies cod. proc. civ., che viene pubblicata mediante lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, precisate come da note rispettivamente depositate nel fascicolo telematico, all'odierna udienza ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA estesa a verbale ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con atto di citazione notificato il 9.2.2022
DA
(Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paola Cattivello, come da mandato in calce al nuovo atto di costituzione del 10.10.2023;
- attore -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Paolo Motta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
OGGETTO: scioglimento comunione - rimborso spese per pesi e debiti ereditari.
FATTO E DIRITTO
e unici eredi della loro madre Pt_1 Controparte_1 Per_1
, deceduta senza lasciare testamento in data 28.3.2020, discutono
[...] avanti all'intestato Tribunale dello scioglimento della conseguente comunione ereditaria, avendo peraltro contestualmente agito, l'attore,
pagina 2 di 7 anche per ottenere la condanna della convenuta a rimborsargli le somme
-quantificate come debito ereditario in complessivi € 11.262,32- che egli allegava di aver interamente sostenuto a favore della de cuius, nel protratto ed assoluto disinteresse della sorella, da tempo trasferitasi in LOMBARDIA.
Rigettata dall'adito giudice quest'ultima domanda con la sentenza non definitiva n. 961/2023, non essendosi ritenute sussistenti, in capo al predetto attore, fondate ragioni di credito ulteriori e diverse da quelle già onorate dalla convenuta medesima per la quota di sua competenza relativamente a spese funerarie e di successione, comprensive di atto notorio e di spese per i Mod. 730 del 2020 e del 2021, (v., in questo senso,
l'offerta banco iudicis di € 3.030,00 nel verbale di udienza del 19.7.2022), la causa è stata comunque rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, attesa la necessità di disporre consulenza tecnica di stima dell'immobile costituente -assieme al deposito bancario di residui
€ 575,46 sul conto cointestato a ed a Persona_1 Parte_1
l'unico attivo ereditario da dividere, a fronte del pacifico debito di
€ 14.514,25 maturato dalla de cuius nei confronti del Comune di CIVIDALE del FRIULI per l'assistenza prestatale in vita dalla locale ASP.
Fermo questo, gli esiti dell'elaborato peritale del nominato CTU geom.
sono univoci ed attestano che l'immobile di cui trattasi Persona_2
-sito a CIVIDALE DEL FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, dal valore complessivo motivatamente calcolato in € 67.100,00- non ha i presupposti di comoda divisibilità, “… trattandosi di un unico alloggio disposto su due piani con unico accesso (sicché), anche stravolgendo la distribuzione interna (con la creazione di) un altro ingresso, le stanze risultanti non avrebbero i minimi di superficie previsti ed i costi di trasformazione sarebbero così elevati che ne abbatterebbero il valore attuale.” (v., così, a pag. 21 della perizia depositata in atti il 10.10.2024).
Nell'impossibilità di creare degli assegni divisionali, l'ausiliario del giudice ha proposto, perciò, l'assegnazione -con accordo delle parti o in via giudiziale- del bene ad uno dei due comproprietari con conguaglio in denaro per l'altro/a o, in alternativa, l'estrazione a sorte in difetto la vendita.
pagina 3 di 7 In un contesto siffatto, rilevata, allora, la residualità del rimedio della vendita all'incanto (v., ex multis, Cass. civ. - Sez. 6-2, Ordinanza n. 7869 del 20/03/2019) e constatata, del pari, la difficilmente comprensibile indisponibilità degli eredi a percorrere qualsivoglia pur ragionevole soluzione non contenziosa alla lite, va in ogni modo preferita, nel caso di specie, la soluzione dell'assegnazione diretta dell'immobile de quo, con individuazione dell'assegnatario nella convenuta anche alla luce Controparte_1 dell'incoerente ed emulativo atteggiamento processuale dell'attore, indice manifesto -detto atteggiamento- non già di un reale interesse alla esclusiva proprietà dell'immobile medesimo, quanto piuttosto della volontà di contrastare, a prescindere da ogni altra cosa, l'aspirazione della sorella.
Si tratta di conclusione, questa, agevolmente evincibile sin dalla lettura dell'atto di citazione, laddove oltre a rivendicare Parte_1
-per quanto già visto- immotivate richieste economiche, aveva emblematicamente affermato, in quella sede, come il fabbricato ad uso abitativo “… non (venisse) utilizzato -la stessa madre, per inciso, aveva trascorso l'ultimo decennio della sua vita in una casa per anziani- e (fosse) solo un peso economico rilevante …” (v. pag. 2 del summenzionato atto di citazione, ai punti 2 e 3), così rendendo esplicito il suo prevalente obbiettivo volto alla dismissione della casa materna, monetizzandone il valore. Solo a seguito della costituzione in giudizio della sorella, la quale -stante la mancata domanda di controparte sul punto- aveva sin da subito insistito, invece, perché “… l'immobile … (venisse) compreso per intero nella sua porzione, con conseguente conguaglio in favore del fratello …” (v., così, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta); solo allora, si ripete, il sig. ha inteso coltivare, nella prima udienza di Parte_1 comparizione, la diversa e nuova pretesa della “assegnazione (a sé) della casa” (v. il verbale di udienza del 19.7.2022), opponendosi a quella richiesta da controparte.
Non è nemmeno privo di rilievo constatare, del resto, come
[...]
nel prosieguo della vertenza, abbia comunque meglio CP_1 esplicitato le ragioni della sua iniziale richiesta, deducendo, infatti, di non avere “… alcun immobile nella regione natale, a differenza del fratello, e che
pagina 4 di 7 pertanto l'attribuzione dell'immobile in parola le (avrebbe consentito) di mantenere un legame con la terra di origine …” (v., così, a pagg. 1 e 2 della prima memoria istruttoria di parte convenuta); di contro,
[...] ha sempre serbato, sul punto, un prolungato ed inesplicabile Parte_1 silenzio, allegando, semmai, di avere -in passato- financo “… dato incarico ad una agenzia per la vendita della casa …”, in ragione di riferite “… spese per la gestione e cura della madre …”, salvo poi ammettere di averlo in seguito “… revocato e mai più rinnovato …” (v., in questo senso, a pag. 2 della terza memoria istruttoria attorea), ad implicita conferma, così, che il vero problema, a ben guardare, non era tanto l'insostenibilità delle succitate spese, quanto piuttosto la sua sostanziale indifferenza per quella casa.
Se è pur vero, quindi, che la domanda di assegnazione, nel processo divisionale, non è sottoposta ad uno specifico regime di preclusioni e può essere avanzata in qualsiasi fase del giudizio, “… integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione …” (v., così, ex multis, Cass. civ.
- Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013), è altresì vero che proprio il contegno concretamente tenuto dall'attore nel corso del processo medesimo ha escluso, di fatto, qualsiasi valutazione comparativa tra i diversi interessi delle parti in merito alla questione dell'assegnazione, confermando in via ulteriore, così, che, di fronte ad una esigenza concreta immediatamente dichiarata e comunque apprezzabile -quello della convenuta-, si è posta non già una esigenza diversa ugualmente meritevole di tutela in capo al fratello, ma solo l'ostativo intendimento di precludere il buon esito della aspirazione altrui. Nel dichiarare, pertanto, lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di , comunione sorta all'interno di una successione Persona_1 legittima tra un fratello ed una sorella, eredi in parti tra loro uguali ex art. 565 cod. civ., andrà assegnato per l'intero alla convenuta, per i motivi dienzi esposti, l'immobile ricompreso nell'asse e sito a CIVIDALE DEL
FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, con condanna della predetta convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di conguaglio,
l'importo di € 33.550,00 esattamente pari alla metà del complessivo valore della realità in parola.
pagina 5 di 7 Quanto poi, ai residui € 575,46 rinvenuti alla morte della de cuius sul conto bancario cointestato a quest'ultima ed a (v. doc. Parte_1
4 nel fascicolo attoreo), operando, in tal caso, la presunzione di parità di quote nei rapporti interni tra i contitolari di detto conto in assenza di diverse emergenze fattuali (v., ex multis, Cass civ. - Sez. 2, Ordinanza n. 27069 del
14/09/2022), qui invero mai allegate dalle parti in lite, dovrà ritenersi caduto in successione -e quindi ricompreso nella comunione ereditaria per cui è causa- il solo importo di € 287,77 (€ 575,46 ÷ 2), da dividere a sua volta per metà, con attribuzione a ciascuno degli eredi di € 143,88.
Quanto, infine, al non contestato debito di € 14.514,25, che la predetta de cuius ha maturato nei confronti del Comune di CIVIDALE del
FRIULI per l'assistenza prestata quando essa era in vita dalla locale ASP, viene qui in rilievo il disposto dell'art. 752 cod. civ., secondo il quale, all'apertura della successione, le passività sono automaticamente divise tra gli eredi in base alle quote ereditate, di talché l'importo in parola -va da sé- non potrà che gravare in egual misura tra attore e convenuta.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, restano a carico dell'attore per 1/3 del tutto -attesa la sua parziale soccombenza rispetto alla questione dei pretesi rimborsi decisa con la sentenza non definitiva n. 961/2023- e trovano compensazione per i residui 2/3 tra le stesse parti, ulteriormente tenute in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU, come già definite con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando sulla causa civile in oggetto, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ DICHIARA aperta la successione di , deceduta senza Persona_1 lasciare testamento in data 28.3.2020;
▪ DISPONE lo scioglimento della comunione sorta sul patrimonio della de cuius mediante attribuzione per l'intero alla convenuta
[...] dell'immobile ricompreso nell'asse e sito a CIVIDALE DEL CP_1
FRIULI, in via Zorutti n.12, Foglio 16 particella 744, con condanna della pagina 6 di 7 predetta convenuta a corrispondere all'attore a Parte_1 titolo di conguaglio, l'importo di € 33.550,00:
▪ ACCERTA E DICHIARA caduto in successione, e quindi ricompreso nella comunione ereditaria per cui è causa, anche l'importo di € 287,77, da dividersi a sua volta per metà, con attribuzione a ciascuno degli eredi della somma pari ad € 143,88;
▪ CONDANNA a pagare alla convenuta Parte_1 [...]
1/3 delle spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi CP_1
€ 7.515,00 di cui € 7.000,00 per onorari ed € 515,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP, con compensazione tra le parti dei 2/3 residui;
▪ PONE solidalmente in capo alle parti medesime il pagamento delle spese di CTU, come già definite con separato decreto
Udine, 16.12.2024
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7