TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2122 /2018
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 2122 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2122 /2018 promossa da:
, C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Andrea Mario Martucci, ed elett.te domiciliata presso lo studio del medesimo in Santa Maria Capua Vetere (CE),alla Via Gramsci n. 36;
PARTE OPPONENTE contro
– C.F. - in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede di Caserta e rappresentata in giudizio dai propri funzionari indicati in comparsa;
PARTE OPPOSTA
Nonché
Controparte_2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
pagina 2 di 6 OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è opposta alla cartella di pagamento n. 02820150024058474 - Parte_1
nonché al preavviso di fermo amministrativo sul motociclo Triumph Thruxton 900 tg CX10308 - notificatagli in data 13.4.2016 dall' ed avente Controparte_3
ad oggetto il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa comminata dalla
Direzione Caserta, della somma di € 8.521,21. Controparte_4
A sostegno della proposta opposizione, la medesima ha dedotto: a) in primis,
l'indeterminatezza della pretesa posta alla base della cartella di pagamento impugnata non essendo chiarite le ragioni per le quali le viene intimato il pagamento in solido con la persona giuridica;
b) l'omessa notifica degli atti prodromici della riscossione;
c) l'assenza nella cartella di pagamento e nel conseguente preavviso di fermo impugnato di elementi ritenuti essenziali.
Si è regolarmente costituito in giudizio l' . È invece Controparte_1 rimasta contumace l' . Controparte_3
La causa è decisa contestualmente all'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
L'opposizione è inammissibile.
Va premesso, in termini generali, che si possono ipotizzare tre tipi di opposizioni avverso la cartella di pagamento:
A) l' opposizione propria del rapporto giuridico che ha dato origine al credito riscosso. Questa opposizione, che segue le modalità, le forme ed i tempi stabiliti dalla legge che disciplina la contestazione del rapporto controverso, è ammissibile quando la cartella non deve essere o non è stata preceduta dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile e risponde alla necessità di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge per l'opposizione all'atto prodromico non notificato;
B) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo pagina 3 di 6 legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
C) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Questi principi di carattere generale possono essere chiaramente desunti da numerose pronunce della S.C. (tra le tante si citano: Cass., Sez. II, 22 febbraio 2010,
n. 4139; cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2018, n.10967; Cass. n. 6119 del 26 marzo 2004; n. 20775 del 2004; n. 15149 del 2005; n.7007 del 2006; n.6170 del
2007),
Solo le opposizioni di cui al punto n.1) devono essere necessariamente coordinate con le specificità normative disciplinanti i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio (così, ad esempio, nel caso di riscossione di crediti aventi natura contributiva, l' opposizione di cui alla lettera A) dovrà essere proposta entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 24, c.5, D.Lgs.
46/1999) ed il giudizio sarà regolato dagli artt. 442 e ss cpc. Nel caso di riscossione dei tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario, l'opposizione dovrà essere proposta dinanzi alla Commissione Tributaria nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (artt.19 e 21 D.Lgs.546/92) ed il giudizio sarà regolato dal
D.Lgs.546/92. Nel caso di riscossione di sanzioni amministrative, l'opposizione dovrà essere proposta dinanzi al giudice competente nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (art 6 d.lgs 150/2011).
Esaminando il caso specifico, in punto di qualificazione, si osserva che tutti i motivi di opposizione fatti valere avverso la cartella di pagamento impugnata (salvo la specificazione cui si rimanda infra) sono qualificabili come opposizione ex art. 617, comma I c.p.c.
Come è noto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.) e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della pagina 4 di 6 parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione già iniziata - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Il primo motivo di opposizione, nullità della cartella per indeterminatezza della pretesa, per come articolato in citazione, si incentra sull'allegata illegittimità della cartella per difetto di motivazione e per difetto di allegazione degli atti presupposti.
Si tratta dunque di una doglianza che attiene ad un vizio proprio dell'atto e deve qualificarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. non riguardando la sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata (si v.
Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, (ud. 12/01/2020, dep. 14/01/2020), n.262;
Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del
19.10.2015, n. 21080).
Stesso discorso deve farsi anche con riguardo alla dedotta mancanza nella cartella di pagamento di elementi ritenuti essenziali. Analogamente, sulla contestata omissione (o nullità) della notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, quale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c.: si v, tra le tante: S.C. - Cass. n. 11338/10;
Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007).
Dalla predetta qualificazione della domanda discende che il giudizio doveva essere introdotto nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Nel presente caso, detto termine non risulta rispettato atteso che la notifica della cartella è, per espressa ammissione di parte opponente, avvenuta in data
13.4.2016 e la notifica dell'atto di citazione è del 31.5.2016.
Invero, nonostante l'opponente abbia originariamente introdotto il giudizio con ricorso, la tardività va valutata prendendo in considerazione la forma dell'atto che si sarebbe dovuto adottare (citazione) – si v. sulla rilevanza della forma dell'atto da adottare: Cassazione civile , sez. II , 17/05/2017 , n. 12413.
La domanda è dunque inammissibile.
pagina 5 di 6 Si osserva poi, che l'opponente con il primo motivo introduce (sebbene non lo articoli separatamente) anche una doglianza relativa alla illegittimità della sanzione per mancanza dei presupposti della solidarietà con l'obbligo imposto alla persona giuridica. Detta doglianza, qualora si volesse ad essa riconoscere autonomia, in quanto contestazione relativa alla titolarità della pretesa sostanziale, doveva essere necessariamente fatta valere in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione o di eventuale opposizione recuperatoria (in caso di omessa notifica di questa).
Si conclude pertanto per l'inammissibilità anche di detto motivo, avendo l'ispettorato dato prova della regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione.
L'opposizione dunque va interamente dichiarata inammissibile.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate in ragione della circostanza che le ragioni della decisione conseguono ad un rilievo di tardività della domanda effettuato in via ufficiosa dal Giudice.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda.
- Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 5 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 6 di 6