Ordinanza collegiale 26 aprile 2010
Sentenza 12 novembre 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/11/2010, n. 24201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 24201 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24201/2010 REG.SEN.
N. 02768/2008 REG.RIC.
N. 06409/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 2768/2008, proposto dalla società MARIA DE SIMONE PETROLI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sarro, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ope legis domiciliato, alla via A. Diaz, n.11;
nei confronti di
società I.SE.CO.L.D. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale G. Melisurgo n. 4;
sul ricorso n. 6409/2008, proposto dalla società MARIA DE SIMONE PETROLI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Grammegna e Emilia Della Mura (in sostituzione dall’avvocato Carlo Sarro), con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale n. 11, Centro Polifunzionale, Torre 7;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici è ope legis domiciliato, alla via A. Diaz, n.11;
nei confronti di
società I.SE.CO.L.D. s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale G. Melisurgo n. 4;
- società SOLACEM s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- quanto al ricorso n. 2768 del 2008:
del provvedimento n. 3616 in data 14 febbraio 2008, con il quale la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha respinto la richiesta di concessione presentata dalla società ricorrente in data 29 ottobre 2007, con riferimento ad un’area demaniale marittima di mq 7.723,00, al fine di realizzare un deposito costiero per lo stoccaggio di carburanti e oli minerali; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la nota dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata n. 741 in data 24 gennaio 2008, con la quale è stato espresso parere negativo sulla predetta richiesta di concessione demaniale;
- quanto al ricorso n. 6409 del 2008:
del provvedimento n. 20349 in data 8 settembre 2008, con il quale la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha respinto la richiesta di concessione presentata dalla società ricorrente in data 14 aprile 2008, con riferimento ad un’area demaniale marittima di mq 8.413,00, al fine di realizzare un deposito costiero per lo stoccaggio e la distribuzione di benzine, biodisel e gasolio; nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese le note dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata n. 17514 in data 29 luglio 2008, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e n. 10062 in data 8 agosto 2008, di trasmissione alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia del verbale di accertamento tecnico eseguito presso il deposito costiero realizzato sull’area in concessione alla società I.SE.CO.L.D. s.p.a.;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società I.SE.CO.L.D. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato tra il 18 ed il 19 aprile 2008 e depositato in data 15 maggio 2008 (ricorso n. 2768/2008), la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 3616 in data 14 febbraio 2008, con il quale la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha respinto la richiesta di concessione presentata dalla medesima società ricorrente in data 29 ottobre 2007, con riferimento ad un’area demaniale marittima di mq 7.723,00, al fine di realizzare un deposito costiero per lo stoccaggio di carburanti e oli minerali.
In punto di fatto la ricorrente rappresenta che: a) la suddetta istanza è stata ritualmente pubblicata, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, mediante deposito presso gli uffici della Capitaneria di Porto per un periodo di venti giorni consecutivi e durante tale periodo non è pervenuta alcuna opposizione al rilascio della concessione; b) ciononostante la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, sulla scorta di quanto rappresentato dall’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata nella nota n. 741 in data 24 gennaio 2008, con il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta di concessione, perché «contempla delle aree demaniali marittime in concessione ad un soggetto terzo» e, in particolare, perché dall’istruttoria «è risultato quanto segue: a) la strada e parte del bacino serbatoi della linea dal V5 al V8 si sovrappongono al pontile e scogliere ubicate ad est del deposito costiero della soc. I.SE.CO.L.D. s.p.a.; b) la strada che unisce il deposito in progetto con la banchina di levante di questo porto si sovrappone alla scogliera, di circa metri 03, lato mare, del deposito della soc. I.SE.CO.L.D. s.p.a.; c) le linee di carico per il rifornimento del deposito costiero si sovrappongono a quelle già in concessione alla società I.SE.CO.L.D. s.p.a.; d) dalla relazione tecnico descrittiva si evince che non sono stati progettati gli impianti per rifornire il deposito costiero, rimandando ad una generica e successiva richiesta di due punti di discarica ubicati sulle banchine di levante e ponente».
Di tale provvedimento di diniego la società ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Il presente motivo è finalizzato a contestare la sussistenza delle ragioni ostative poste a fondamento dell’impugnato diniego. In relazione alla prima ragione ostativa, viene dedotto che - come si può evincere dalla perizia giurata a firma del geom. Ciro Scala (allegata al ricorso) e contrariamente a quanto affermato dalla Capitaneria di Porto - sull’area di progetto non è presente alcuna scogliera, né alcun pontile. In relazione alla sovrapposizione della strada che unisce il deposito in progetto con la banchina di levante alla scogliera del deposito della società I.SE.CO.L.D. s.p.a., viene dedotto che dai grafici allegati alla concessione rilasciata a tale società non si evince alcuna scogliera, che la scogliera potrebbe essere stata rimossa senza il preventivo parere delle autorità competenti e che, in ogni caso, il sito oggetto della richiesta è mutato nel tempo, essendosi verificato un ripascimento dell’arenile. Anche in relazione alla ulteriore sovrapposizione con le linee di carico per il rifornimento del deposito costiero già in concessione alla società viene dedotto che trattasi di ragione ostativa che non trova riscontro nei grafici depositati in giudizio. Infine, con riferimento alle carenze progettuali evidenziate dalla Capitaneria di Porto, la ricorrente deduce che si era riservata di completare il progetto e che, in ogni caso, durante l’istruttoria svolta dall’amministrazione non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione documentale.
II) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Il presente motivo è incentrato sulla omissione della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione demaniale marittima, che ha impedito il contraddittorio procedimentale con l’amministrazione.
III) Violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Il presente motivo è volto a dimostrare che l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione demaniale marittima non può essere giustificata invocando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, trattandosi di una disposizione di carattere esclusivamente processuale.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in data 20 maggio 2008 per resistere al ricorso e in pari data ha depositato una relazione della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia nella quale viene eccepita sia l’inammissibilità del gravame, perché la controinteressata non sarebbe stata ritualmente evocata in giudizio e perché risulta che la società ricorrente in data in data 15 aprile 2008 ha prodotto una nuova istanza di concessione demaniale “integrata da una riveduta progettazione”, sia l’infondatezza dello stesso, ponendo in rilievo che: a) la perizia giurata allegata al ricorso “si fonda unicamente sul dato cartolare e non reale in quanto il porto di Torre Annunziata è stato, nel tempo, interessato da notori fenomeni di insabbiamento che di fatto hanno completamente circondato la scogliera e il pontile in parola”; b) “i citati beni demaniali, attualmente esistenti, risultano inseriti nell’atto formale n. 115/94” e, quindi, non sono nella disponibilità dell’Autorità marittima; c) stante quanto precede, il diniego di concessione costituisce un atto dovuto e, quindi, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, nessuna rilevanza può assumere la lamentata violazione dell’art. 10-bis della medesima legge n. 241/1990.
3. Anche la controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. si è costituita in giudizio in data 28 maggio 2008 per resistere al ricorso e in data 24 giugno 2008 ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso evidenziando, tra l’altro, che l’esistenza del pontile e della scogliera emergono dalla documentazione allegata alla perizia a firma dell’ing. Raffaele Raiola (allegata alla memoria difensiva) e che l’esistenza del pontile è altresì rilevabile dal “testimoniale di stato” redatto all’esito del sopralluogo effettuato in data 3 giugno 1998 (anch’esso allegato alla memoria difensiva).
4. Con memoria depositata in data 20 giugno 2008 la società ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dalle controparti evidenziando, tra l’altro, che la controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. è stata ritualmente evocata in giudizio e che la nuova istanza di concessione - “che non contempla le presunte aree demaniali date in concessione a terzi” - non incide sul suo interesse a ricorrere “posto che l’accoglimento del ricorso consentirebbe alla ricorrente di ottenere in concessione le aree originariamente richieste, con evidente miglioramento della funzionalità degli impianti progettati”.
5. Con atto notificato tra il 13 ed il 14 novembre 2008 e depositato in data 3 dicembre 2008 (ricorso n. 6409/2008), la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 20349 in data 8 settembre 2008, con il quale la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha respinto la nuova istanza di concessione demaniale, presentata in data 14 aprile 2008 con riferimento ad un’area demaniale marittima di mq 8.413,00.
In punto di fatto la società ricorrente rappresenta che: a) a seguito della pubblicazione della suddetta istanza, le società I.SE.CO.L.D. s.p.a. e SOLACEM s.p.a., in qualità di controinteressate, hanno presentato formale opposizione al rilascio della concessione; b) sulla scorta delle osservazioni formulate dalle società I.SE.CO.L.D. s.p.a. e SOLACEM s.p.a., l’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, con nota n. 17514 in data 25 luglio 2008, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai quali la medesima società ricorrente ha replicato con nota assunta la protocollo dell’Ente in data 13 agosto 2008; c) nonostante tali repliche, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha respinto l’istanza di concessione evidenziando in motivazione che dal verbale dell’accertamento accertamento tecnico trasmesso dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata con nota n. 10062 in data 8 agosto 2008 «è emerso quanto segue: 1) la strada di accesso, progettualmente identificata con la sigla ZD1, si sovrappone con il pontile ex attracco pescherecci e le scogliere lato est e sud della I.SE.CO.L.D. s.p.a.; 2) l’impianto si sovrappone con il pontile ex attracco pescherecci e le scogliere lato est e sud della I.SE.CO.L.D. s.p.a.; 3) sovrapposizione delle linee e cunicoli di rifornimento del deposito della I.SE.CO.L.D. s.p.a.; 4) sovrapposizione delle condotte di rifornimento del deposito con la concessione della SOLACEM lato testata Molo di Levante (c.d.m. 52/2008 rilasciata dalla Regione Campania)».
Di tale provvedimento la società ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi: violazione della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. In particolare la società ricorrente contesta la sussistenza dei primi due motivi ostativi addotti dall’Amministrazione evidenziando che dai grafici allegati al ricorso non risulta alcuna sovrapposizione con il pontile ex attracco pescherecci e le scogliere posizionate sul lato est e sul lato sud della I.SE.CO.L.D. e che la zona ad est delle aree in concessione alla I.SE.CO.L.D. è interessata da un attraversamento ferroviario, ossia da una struttura ontologicamente incompatibile con strutture portuale quali banchine e moli di attracco. Inoltre, con riferimento agli ulteriori motivi ostativi addotti dall’Amministrazione, la società ricorrente afferma che le linee ed i cunicoli di rifornimento menzionati nel provvedimento impugnato «non risultano presenti negli estratti S.I.D., né tanto meno negli elaborati grafici allegati all’atto formale di concessione in titolarità della I.SE.CO.L.D. s.p.a. ovvero all’istanza di rinnovo della stessa presentata in data 13/3/2008, prot n. 5946».
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio in data 30 dicembre 2008 per resistere al ricorso e in data 29 maggio 2009 ha depositato una relazione della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia nella quale è stato posto in rilievo: a) in punto di fatto, che la documentazione tecnica allegata all’istanza di concessione di cui trattasi «è stata redatta su un supporto aerofotogrammetrico obsoleto e non su rilievi aggiornati del sito in parola; infatti l’istanza contempla un’area portuale diversa da quella attuale che si fonda su dati cartolari e non reali. Inoltre l’area portuale nel corso degli ultimi anni ha subito dei mutamenti, quali ad esempio la presenza di nuovi capannoni della Solacem, le torri di aspirazione lungo la banchina di levante, l’eliminazione dello scalo ferroviario all’interno dell’area portuale, che resta a monte dell’impianto della Isecold»; b) in punto di diritto, che gli elementi desumibili dagli estratti catastali assumono un valore sussidiario e possono essere validamente considerati solo quando non si versi in situazioni di incertezza obiettiva.
7. Anche la controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. si è costituita in giudizio in data 22 dicembre 2008 per resistere al ricorso e in data 17 marzo 2010 ha depositato copia del verbale dell’accertamento tecnico richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato.
8. Con memoria depositata in data 19 marzo 2010, il nuovo difensore della società ricorrente ha chiesto la riunione dei gravami in epigrafe indicati ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso n. 6409/2008, sviluppando le censure proposte con l’atto introduttivo e deducendo ulteriori doglianze, incentrate sulla tardività delle osservazioni presentate dalle società controinteressate nel procedimento avviato a seguito della presentazione della seconda istanza di concessione demaniale (sul presupposto che nessuna osservazione era stata presentata nel procedimento avviato a seguito della presentazione della prima istanza di concessione demaniale) e sul fatto che la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, invece di rigettare tout court la predetta istanza, avrebbe dovuto provvedere ad un parziale accoglimento della stessa.
9. Con l’ordinanza n. 324 in data 26 aprile 2010 (resa nel giudizio introdotto con il ricorso n. 6409/2008) questa Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della SOLACEM s.p.a. ed ha ordinato alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia di esibire: a) copia della concessione demaniale n. 115/1994 e relativi atti suppletivi, rilasciati in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a., b) copia della concessione demaniale n. 52/2008, rilasciata in favore della società SOLACEM s.p.a., c) elaborati grafici ove siano evidenziate le plurime interferenze tra le arre del demanio marittimo che formano oggetto delle predette concessioni e l’area oggetto della richiesta di concessione presentata dalla società ricorrente;
In data 23 giugno 2010 la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha prodotto copia della documentazione richiesta dal Collegio, ivi compresa una planimetria ove sono evidenziati i punti di sovrapposizione tra le aree oggetto concessioni rilasciate in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a. e della società SOLACEM s.p.a. e quelle oggetto della richiesta di concessione avanzata dalla ricorrente.
Con atto depositato in data 30 giugno 2010 la parte ricorrente ha provato l’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della SOLACEM s.p.a..
10. In data 15 ottobre 2010 la controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. ha prodotto ulteriori memorie difensive con le quali ha insistito per la reiezione dei ricorsi in epigrafe indicati, evidenziando, tra l’altro, la tardività delle ulteriori doglianze dedotte dalla ricorrente con la memoria depositata in data 19 marzo 2010.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2010 entrambi i ricorsi in epigrafe indicati sono stati chiamati e trattenuti per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio osserva che sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva per disporre, ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati.
Sempre in via preliminare, risultano infondate entrambe le eccezioni processuali sollevate con riferimento al ricorso n. 2768/2008. In particolare, quanto all’eccezione incentrata sulla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a., è sufficiente evidenziare che l’atto introduttivo del giudizio risulta ritualmente notificato anche nei confronti di tale società. Parimenti infondata risulta l’ulteriore eccezione di inammissibilità (rectius di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse) incentrata sull’intervenuta presentazione di una nuova domanda di concessione demaniale, sia perché le due istanze hanno un diverso oggetto, sia perché la ricorrente ha dichiarato che persiste il suo interesse a ricorrere “posto che l’accoglimento del ricorso consentirebbe … di ottenere in concessione le aree originariamente richieste, con evidente miglioramento della funzionalità degli impianti progettati”.
Ancora in via preliminare il Collegio rileva la palese tardività delle ulteriori doglianze proposte dalla società ricorrente (nel giudizio introdotto con il ricorso n. 6409/2008) con la memoria depositata in data 19 marzo 2010 (non notificata alle controparti). Trattasi infatti di censure del tutto nuove, che avrebbero dovuto essere dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio.
2. Passando al merito, occorre innanzi tutto evidenziare che i ricorsi in epigrafe indicati possono essere esaminati congiuntamente, perché hanno ad oggetto due provvedimenti di diniego adottati dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia che risultano supportati da motivazioni parzialmente coincidenti. In particolare il provvedimento impugnato con il ricorso n. 2768/2008, avente ad oggetto l’istanza di concessione relativa ad un’area demaniale marittima di mq 7.723,00 si fonda sulla indisponibilità di parte di tale area, in quanto già concessa alla società I.SE.CO.L.D. s.p.a., e sull’incompletezza del progetto relativo al deposito costiero, mentre il provvedimento impugnato con il ricorso n. 6409/2008, avente ad oggetto l’istanza di concessione relativa ad un’area demaniale marittima di mq 8.413,00, si fonda sulla indisponibilità di parte di tale area, in quanto già concessa alle società I.SE.CO.L.D. s.p.a. e SOLACEM s.p.a..
Ciò posto, il Collegio osserva che - alla luce della documentazione allegata alla memoria presentata dalla controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. in data 24 giugno 2008 (nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2768/2008) e della documentazione prodotta dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia in data 29 maggio 2009 e in esecuzione dell’ordinanza di questa Sezione n. 325 in data 26 aprile 2010 (nel giudizio introdotto con il ricorso n. 6409/2008) - entrambi i suddetti ricorsi risultano infondati per le seguenti ragioni.
3. Quanto al ricorso n. 2768/2008, le censure volte a contestare l’esistenza della sovrapposizione con l’area oggetto della concessione rilasciata in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a. sono essenzialmente incentrate sull’inesistenza della scogliera e del pontile ai quali si riferisce il provvedimento impugnato.
Tuttavia l’esistenza di tali strutture risulta incontestabilmente dalla documentazione fotografica allegata alla perizia giurata depositata dalla controinteressata I.SE.CO.L.D. s.p.a. in data 24 giugno 2008 e dal verbale dell’accertamento tecnico in data 7 agosto 2008 (che documenta l’esito di un sopralluogo eseguito presso il deposito costiero della I.SE.CO.L.D. s.p.a. da un’apposita commissione, composta un rappresentante dell’Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata, da un rappresentante dell’Ufficio del genio civile di Napoli, da un rappresentante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e da un addetto alla Sezione demanio della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia), richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 6409/2008. Inoltre l’esistenza del pontile è chiaramente rilevabile anche dal “testimoniale di stato” redatto all’esito del sopralluogo effettuato in data 3 giugno 1998 (anch’esso allegato alla memoria depositata dalla I.SE.CO.L.D. s.p.a. in data 24 giugno 2008).
4. Diverse considerazioni valgono per il ricorso n. 6409/2008, anche perché nella memoria di replica depositata dalla società ricorrente in data 20 giugno 2008 (nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2768/2008) è stato evidenziato che la seconda istanza di concessione - pur riguardando un’area demaniale di dimensioni maggiori rispetto a quella oggetto della prima richiesta - “non contempla le presunte aree demaniali date in concessione a terzi” e, quindi, potrebbe ritenersi che la seconda istanza sia stata presentata proprio al fine di superare le ragioni ostative addotte dall’amministrazione con il primo provvedimento di diniego.
Ciò posto, il Collegio osserva innanzi tutto che nella motivazione del secondo provvedimento di diniego - che si fonda essenzialmente sul predetto verbale di accertamento tecnico in data 7 agosto 2008 - sono evidenziati i seguenti punti di sovrapposizione con l’area oggetto della concessione rilasciata in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a.: a) la strada di accesso che si sovrappone sia con il pontile ex attracco pescherecci sia con le scogliere posizionate sul lato sud della I.SE.CO.L.D. s.p.a.; b) la sovrapposizione con il pontile est ex attracco pescherecci e con le scogliere lato sud della I.SE.CO.L.D. s.p.a.; c) la sovrapposizione con le linee e cunicoli di rifornimento del deposito della I.SE.CO.L.D. s.p.a..
A fronte delle risultanze del predetto accertamento tecnico la società ricorrente, a supporto delle sue doglianze, si è limitata a produrre una copia della relazione tecnica relativa al progetto di massima annesso alla richiesta di concessione (neppure corredata da planimetrie), senza allegare alcun elemento di prova atto a rappresentare uno stato di fatto diverso da quello emerso all’esito del suddetto accertamento tecnico ed a confutare la sussistenza delle suddette sovrapposizioni.
Inoltre la stessa ricorrente, nei motivi di ricorso, si è limita a fare un generico riferimento agli estratti del S.I.D. (sistema informativo del demanio marittimo), senza considerare che - come correttamente rilevato dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia - gli elementi desumibili dagli estratti catastali assumono un valore sussidiario e possono essere validamente considerati solo quando non si versi in situazioni di incertezza obiettiva (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13 novembre 2006, n. 1313; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002, n. 947).
Infine - e tale circostanza assume rilievo decisivo - neppure a seguito del deposito (effettuato in esecuzione dell’ordinanza n. 324 in data 26 aprile 2010) dei provvedimenti concessori rilasciati in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a., corredati dalle relative planimetrie, e della apposita planimetria richiesta dal Collegio, ove sono evidenziate le suddette sovrapposizioni, la società ricorrente si è peritata di dimostrare che il progetto dalla stessa presentato non interferisce con le concessioni rilasciate in favore della società I.SE.CO.L.D. s.p.a..
Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo ostativo posto a fondamento del secondo provvedimento di diniego, incentrato sulla sovrapposizione delle condotte di rifornimento del deposito con la concessione della SOLACEM, posto che anche tale sovrapposizione risulta chiaramente evidenziata nella documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza n. 324 in data 26 aprile 2010.
5. La reiezione delle censure aventi ad oggetto i motivi ostativi incentrati sulla sussistenza di molteplici punti di sovrapposizione tra l’area demaniale richiesta dalla ricorrente e quelle in concessione a terzi, da un lato, rende inutile l’esame della censura proposta (con il primo ricorso) avverso l’ulteriore motivo ostativo posto a fondamento del primo provvedimento di diniego (incentrato sulla incompletezza del progetto presentato dalla ricorrente) e, dall’altro, comporta che - sebbene sia acclarato che tale provvedimento di diniego non è stato preceduto dal prescritto preavviso - la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 non può comportare l’annullamento del predetto provvedimento di diniego.
Infatti nel caso in esame trova applicazione la regola per cui, laddove un provvedimento di diniego sia supportato da una pluralità di motivi ciascuno dei quali è sufficiente, da solo, a giustificare il rigetto dell’istanza, risulta evidente che per effetto della reiezione delle censure dedotte avverso uno o più di tali motivi ostativi viene meno l’interesse all’esame delle restanti censure. Inoltre, posto che l’amministrazione non ha la disponibilità delle aree oggetto della concessione rilasciata alla società I.SE.CO.L.D. s.p.a. il primo provvedimento di diniego (al pari del secondo) costituisce un atto dovuto e, quindi, nel caso in esame trova applicazione la disposizione dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, della legge n. 241/1990 - secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” - essendo palese che, seppure la ricorrente avesse ricevuto il prescritto preavviso, non avrebbe comunque potuto addurre alcun argomento atto a mutare l’esito del procedimento.
6. Stante quante quanto precede entrambi i ricorsi in epigrafe indicati devono essere respinti perché infondati
Le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 2768/2008 e n. 6409/2008, li respinge entrambi perché infondati.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e c.p.a. come per legge, da dividere in parti uguali tra l’amministrazione resistente e la parte controinteressata costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
| Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a: |
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| IL FUNZIONARIO |