CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2022 depositato il 22/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01BB00841-2019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso n. THB01BB00841-2019, notificato in data 20/05/2019 l'agenzia delle entrate accertava per per l'anno d'imposta 2015 nei confronti della contribuente Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale derivante dalla rettifica del reddito del reddito societario della Società_1 srl. (Società_1), di cui la medesima era socia.
Quest'ultima società nel 2015 aveva annotato in contabilità n. 3 fatture emesse da Società_2
Ltd (Società_2) con sede nel Regno Unito, società riconducibile a Nominativo_1 detentrice dei diritti di pubblicità e immagine della Associazione_1 dell'importo complessivo di 60.000,00 euro.
La Società_1 era stata oggetto di una approfondita verifica fiscale, originata a sua volta da una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna che aveva accertato la commissione, tra gli altri, di reati fiscali in particolare la emissione di fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto la sponsorizzazione di due squadre di basket, tra cui la Associazione_1 e la Associazione_2
Come è emerso dagli atti di investigazione, i militari della Guardia di Finanza avevano delineato il sistema di sovrafatturazione per il quale i i costi delle sponsorizzazioni venivano gonfiati e il denaro delle sponsorizzazioni restituito ai clienti sponsor in misura compresa tra il 20% e l'80%.
Al termine della verifica, la Guardia di Finanza concludeva per l'insussistenza del costo indicato nelle fatture ricevute nella misura del 20% (costo inesistente) e il 58,50% quale ulteriore costo indeducibile in quanto ritenuto non inerenti all'attività di impresa.
All'esito della notifica del PVC, la Società_1 prestava acquiescenza tramite ravvedimento operoso al solo profilo dell'inesistenza del costo pari al 20% dell'importo indicato in fatture, riservando l'impugnazione all'esito dell'avviso di accertamento per il costo residuo del 58,5% ritenuto non inerente.
L'agenzia delle entrate, con autonoma valutazione rispetto alle conclusioni del PVC notificava alla società in data 25/10/2018 l'avviso di accertamento n. THB03BB03039/2018, quantificando nella misura dell'80% delle sponsorizzazioni (pari a euro 48.000) i costi indeducibili ai fini delle IIDD e ritenendo di conseguenza indebita anche la detrazione dell'IVA corrispondente. L'amministrazione finanziaria nel determinare gli importi aveva tenuto in debito conto quanto versato tramite ravvedimento per la parte del 20%.
Per quel che riguarda i soci, essendo il capitale sociale della Società_1 srl. al 31/12/2015 suddiviso tra il sig. Nominativo_2 (51%) e la sig.ra Ricorrente_1 (usufruttuaria di una quota di partecipazione del 49%), l'agenzia delle entrate notificava in data 20/05/2019 a quest'ultima l'avviso di accertamento n.
THB01BB00841/2019 (oggetto del presente contenzioso), accertando in capo alla medesima un maggior reddito di capitale per € 11.694,00.
L'atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente la quale esponeva che la Società_1, Il 31/5/2019,aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art.1 del D.L. n.119/2018, versando le somme dovute in dipendenza del restante 58,5% di costi ritenuti indeducibili nel PVC e che, secondo le stesse indicazioni e chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con Circolare 7/E/2019, aveva ritenuto privo di efficacia l'accertamento THB03BB03039/2018 notificato in data 25/10/2018 dall'ufficio e non aveva impugnato l'accertamento medesimo.
Concludeva per l'annullamento dell'atto per violazione del citato art.1 del DL 119/2018, posto che secondo la menzionata circolare 7/E/2018, in caso di definizione del PVC, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 24/10/2018 erano inefficaci. Posto che l'avviso di accertamento alla società era stato notificato il 25 ottobre 2018, il vizio dell'atto presupposto si estendeva anche all'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia da ritenersi, pertanto, illegittimo.
Con un secondo motivo la contribuente rappresentava l'Infondatezza dell'atto in quanto la presunzione di distribuzione di utili si applicherebbe solo agli omessi ricavi e non in presenza di costi fittiziamente sostenuti.
La CTP di Bologna respingeva il ricorso ritenendo preclusivo la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento THB03BB03039/2018 notificato in data 25/10/2018. Si legge in motivazione: “Detto ricorso non è fondato nel punto in cui deduce la asserita illegittimità dell'atto di violazione dell' art. 1 DL n. 119/2018 del provvedimento 23/1/2019, dell'art. 10 della L. n. 212/2000 e ciò in quanto si tratta di una critica non ammissibile e che non può trovare ingresso in questo procedimento in quanto doveva essere fatta valere nei confronti del precedente avviso di accertamento THB030BB03038/2018, regolarmente notificato e mai impugna to, con conseguente definitività dello stesso. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna nullità dell'avviso di accertamento oggetto di questo procedimento per l'asserito vizio del predetto accertamento, stante la definitività dello stesso.
Propone appello la contribuente per esponendo quanto segue.
Con il primo motivo evidenzia l'illegittimità dell'avviso di accertamento oggetto della presente controversia per la originaria illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società in violazione dell'art. 1 del D.L. n. 118/2019 e del Provv. 23/01/2019.
Richiama la Circ. 9 aprile 2019, n. 7/E secondo cui «qualora la definizione agevolata del processo verbale risulti perfezionata, gli eventuali avvisi di accertamento notificati successivamente al 24 ottobre 2018 risulteranno inefficaci anche nel caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del relativo termine», intimando agli Uffici di provvedere in tal senso in via di autotutela.
L'inefficacia originaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società (n.
THB03BB03038/2018) comporta inevitabilmente anche l'inefficacia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei Soci, e quindi anche dell'avviso di accertamento n. THB07BB00839/2019.
Con il secondo motivo ribadisce l'illegittimità ed infondatezza dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 1, del D.P.R.. n. 600/1973, nonché delle norme e dei principi posti a base delle riprese per i soci di società a ristretta base sociale (art. 2427 del Codice civile;
art. 47 del TUIR;
art. 39, 40 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973).
Si costituisce in giudizio l'agenzia sostenendo che la Circolare 7/E/2019 non è applicabile al caso di specie posto che l'ufficio ha emesso un accertamento diverso rispetto alle conclusioni del PVC (si ricorda che la
GDF aveva evidenziato la ripresa a tassazione del 78,5% dei costi indicati un fattura mentre l'ufficio ha ripreso a tassazione l'80% dei costi), e che tale inefficacia degli avvisi di accertamento emessi in epoca successiva al 24 ottobre 2028 può essere fatta valere solo laddove si sia in presenza di identiche contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Questa Corte ha avuto modo di occuparsi della medesima vicenda in occasione della trattazione del giudizio d'appello 116/2022 promosso da Società_1 avverso l'agenzia riscossione avverso l'atto di affidamento con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 ottobre 2019 comunicava alla ricorrente di avere preso in carico ed avviato l'attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento n.
THB03BB03030/2018 notificato in data 25/10/2018 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Dopo avere trattato il tema dell'impugnabilità autonoma dell'atto di affidamento, la Corte nel merito della vicenda, del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, così si è espressa: “va significativamente richiamato il disposto della circolare 7E del 9 aprile 2019, laddove a pag. 28 dispone “che gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono anche sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale. Come chiarito nei precedenti paragrafi 1.3. e 3.3., l'inizio di tale attività di controllo non costituisce infatti causa preclusiva all'accesso all'articolo 1 del decreto, sempreché la stessa non si sia conclusa, antecedentemente alla data di definizione agevolata del processo verbale, con le altre modalità di definizione agevolata
(acquiescenza; accertamento con adesione) ovvero con sentenza passata in giudicato. Fatte salve queste ipotesi, qualora la definizione agevolata del processo verbale risulti perfezionata, gli eventuali avvisi di accertamento notificati successivamente al 24 ottobre 2018 risulteranno inefficaci anche nel caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del relativo termine. Gli uffici procederanno all'annullamento in via di autotutela dei singoli provvedimenti eventualmente già adottati”.
L'avviso di accertamento emesso successivamente al 24 ottobre 2018 è, pertanto, affetto da inefficacia, ossia improduttività di alcun effetto con la previsione dell'annullamento in autotutela in caso di adozione da parte dell'amministrazione finanziaria. L'inefficacia si verifica, altresì, in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del termine e, la ratio, è immediatamente percepibile. Laddove, infatti, fosse possibile procedere ad attività di accertamento il contribuente sarebbe esposto a dovere adempiere più volte all'obbligo tributario.
Né vale argomentare come traspare dalle difese dell'agenzia che non si possa invocare la sovrapponibilità degli accertamenti, posto che l'amministrazione finanziaria aveva rilevato una percentuale maggiore pari all'80% dei costi non deducibili relativamente alle fatture utilizzate dalla contribuente, rispetto alla percentuale del 78% indicata dalla Guardia di Finanza.
Appare sul punto ampiamente condivisibile la motivazione dei giudici di primo grado che con dovizia di particolari hanno concluso trattarsi di due atti (avviso di accertamento e PVC) aventi sostanzialmente il medesimo oggetto in quanto: a) l'avviso di accertamento richiama in premessa il verbale di constatazione della Guardia di Finanza, considerandolo “parte integrante”; b) Il rilievo attiene al medesimo costo, ossia alle fatture emesse da Società_2; c) la percentuale di differenza pari all'1,5% è irrisoria e comunque non sufficiente per sostenere che si tratti di attività autonoma e diversa da quella svolta dalla Guardia di Finanza.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il ricorso alla definizione agevolata cui ha fatto ricorso la contribuente ex art. 1 del DL 119/2018 abbia di fatto reso inefficace l'avviso di accertamento successivo e per conseguenza anche l'atto di presa in carico da parte della Agenzia riscossione, impugnato in questa sede”.
Trattandosi, come sopra detto, di vicenda dall'identico contenuto, ne consegue che l'avviso di accertamento nei confronti del singolo socio, trovando la sua origine nell'avviso di accertamento nei confronti della società privo di effetti, è affetto anch'egli del medesimo vizio.
Quanto al secondo motivo d'appello, stante l'accoglimento del primo motivo digravame, il medesimo rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello della contribuente e condanna l'appellata alle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PROTO NICOLA, Presidente e Relatore
TAMPIERI LUCA, Giudice
TRERE' GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2022 depositato il 22/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 623/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 3 e pubblicata il 20/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01BB00841-2019 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso n. THB01BB00841-2019, notificato in data 20/05/2019 l'agenzia delle entrate accertava per per l'anno d'imposta 2015 nei confronti della contribuente Ricorrente_1 un maggior reddito di capitale derivante dalla rettifica del reddito del reddito societario della Società_1 srl. (Società_1), di cui la medesima era socia.
Quest'ultima società nel 2015 aveva annotato in contabilità n. 3 fatture emesse da Società_2
Ltd (Società_2) con sede nel Regno Unito, società riconducibile a Nominativo_1 detentrice dei diritti di pubblicità e immagine della Associazione_1 dell'importo complessivo di 60.000,00 euro.
La Società_1 era stata oggetto di una approfondita verifica fiscale, originata a sua volta da una indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna che aveva accertato la commissione, tra gli altri, di reati fiscali in particolare la emissione di fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto la sponsorizzazione di due squadre di basket, tra cui la Associazione_1 e la Associazione_2
Come è emerso dagli atti di investigazione, i militari della Guardia di Finanza avevano delineato il sistema di sovrafatturazione per il quale i i costi delle sponsorizzazioni venivano gonfiati e il denaro delle sponsorizzazioni restituito ai clienti sponsor in misura compresa tra il 20% e l'80%.
Al termine della verifica, la Guardia di Finanza concludeva per l'insussistenza del costo indicato nelle fatture ricevute nella misura del 20% (costo inesistente) e il 58,50% quale ulteriore costo indeducibile in quanto ritenuto non inerenti all'attività di impresa.
All'esito della notifica del PVC, la Società_1 prestava acquiescenza tramite ravvedimento operoso al solo profilo dell'inesistenza del costo pari al 20% dell'importo indicato in fatture, riservando l'impugnazione all'esito dell'avviso di accertamento per il costo residuo del 58,5% ritenuto non inerente.
L'agenzia delle entrate, con autonoma valutazione rispetto alle conclusioni del PVC notificava alla società in data 25/10/2018 l'avviso di accertamento n. THB03BB03039/2018, quantificando nella misura dell'80% delle sponsorizzazioni (pari a euro 48.000) i costi indeducibili ai fini delle IIDD e ritenendo di conseguenza indebita anche la detrazione dell'IVA corrispondente. L'amministrazione finanziaria nel determinare gli importi aveva tenuto in debito conto quanto versato tramite ravvedimento per la parte del 20%.
Per quel che riguarda i soci, essendo il capitale sociale della Società_1 srl. al 31/12/2015 suddiviso tra il sig. Nominativo_2 (51%) e la sig.ra Ricorrente_1 (usufruttuaria di una quota di partecipazione del 49%), l'agenzia delle entrate notificava in data 20/05/2019 a quest'ultima l'avviso di accertamento n.
THB01BB00841/2019 (oggetto del presente contenzioso), accertando in capo alla medesima un maggior reddito di capitale per € 11.694,00.
L'atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente la quale esponeva che la Società_1, Il 31/5/2019,aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art.1 del D.L. n.119/2018, versando le somme dovute in dipendenza del restante 58,5% di costi ritenuti indeducibili nel PVC e che, secondo le stesse indicazioni e chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con Circolare 7/E/2019, aveva ritenuto privo di efficacia l'accertamento THB03BB03039/2018 notificato in data 25/10/2018 dall'ufficio e non aveva impugnato l'accertamento medesimo.
Concludeva per l'annullamento dell'atto per violazione del citato art.1 del DL 119/2018, posto che secondo la menzionata circolare 7/E/2018, in caso di definizione del PVC, gli avvisi di accertamento notificati dopo il 24/10/2018 erano inefficaci. Posto che l'avviso di accertamento alla società era stato notificato il 25 ottobre 2018, il vizio dell'atto presupposto si estendeva anche all'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia da ritenersi, pertanto, illegittimo.
Con un secondo motivo la contribuente rappresentava l'Infondatezza dell'atto in quanto la presunzione di distribuzione di utili si applicherebbe solo agli omessi ricavi e non in presenza di costi fittiziamente sostenuti.
La CTP di Bologna respingeva il ricorso ritenendo preclusivo la mancata impugnazione dell'avviso di accertamento THB03BB03039/2018 notificato in data 25/10/2018. Si legge in motivazione: “Detto ricorso non è fondato nel punto in cui deduce la asserita illegittimità dell'atto di violazione dell' art. 1 DL n. 119/2018 del provvedimento 23/1/2019, dell'art. 10 della L. n. 212/2000 e ciò in quanto si tratta di una critica non ammissibile e che non può trovare ingresso in questo procedimento in quanto doveva essere fatta valere nei confronti del precedente avviso di accertamento THB030BB03038/2018, regolarmente notificato e mai impugna to, con conseguente definitività dello stesso. Pertanto, non può ravvisarsi alcuna nullità dell'avviso di accertamento oggetto di questo procedimento per l'asserito vizio del predetto accertamento, stante la definitività dello stesso.
Propone appello la contribuente per esponendo quanto segue.
Con il primo motivo evidenzia l'illegittimità dell'avviso di accertamento oggetto della presente controversia per la originaria illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società in violazione dell'art. 1 del D.L. n. 118/2019 e del Provv. 23/01/2019.
Richiama la Circ. 9 aprile 2019, n. 7/E secondo cui «qualora la definizione agevolata del processo verbale risulti perfezionata, gli eventuali avvisi di accertamento notificati successivamente al 24 ottobre 2018 risulteranno inefficaci anche nel caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del relativo termine», intimando agli Uffici di provvedere in tal senso in via di autotutela.
L'inefficacia originaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società (n.
THB03BB03038/2018) comporta inevitabilmente anche l'inefficacia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei Soci, e quindi anche dell'avviso di accertamento n. THB07BB00839/2019.
Con il secondo motivo ribadisce l'illegittimità ed infondatezza dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 1, del D.P.R.. n. 600/1973, nonché delle norme e dei principi posti a base delle riprese per i soci di società a ristretta base sociale (art. 2427 del Codice civile;
art. 47 del TUIR;
art. 39, 40 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973).
Si costituisce in giudizio l'agenzia sostenendo che la Circolare 7/E/2019 non è applicabile al caso di specie posto che l'ufficio ha emesso un accertamento diverso rispetto alle conclusioni del PVC (si ricorda che la
GDF aveva evidenziato la ripresa a tassazione del 78,5% dei costi indicati un fattura mentre l'ufficio ha ripreso a tassazione l'80% dei costi), e che tale inefficacia degli avvisi di accertamento emessi in epoca successiva al 24 ottobre 2028 può essere fatta valere solo laddove si sia in presenza di identiche contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Questa Corte ha avuto modo di occuparsi della medesima vicenda in occasione della trattazione del giudizio d'appello 116/2022 promosso da Società_1 avverso l'agenzia riscossione avverso l'atto di affidamento con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 21 ottobre 2019 comunicava alla ricorrente di avere preso in carico ed avviato l'attività di riscossione delle somme richieste con l'avviso di accertamento n.
THB03BB03030/2018 notificato in data 25/10/2018 e divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Dopo avere trattato il tema dell'impugnabilità autonoma dell'atto di affidamento, la Corte nel merito della vicenda, del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, così si è espressa: “va significativamente richiamato il disposto della circolare 7E del 9 aprile 2019, laddove a pag. 28 dispone “che gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono anche sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale. Come chiarito nei precedenti paragrafi 1.3. e 3.3., l'inizio di tale attività di controllo non costituisce infatti causa preclusiva all'accesso all'articolo 1 del decreto, sempreché la stessa non si sia conclusa, antecedentemente alla data di definizione agevolata del processo verbale, con le altre modalità di definizione agevolata
(acquiescenza; accertamento con adesione) ovvero con sentenza passata in giudicato. Fatte salve queste ipotesi, qualora la definizione agevolata del processo verbale risulti perfezionata, gli eventuali avvisi di accertamento notificati successivamente al 24 ottobre 2018 risulteranno inefficaci anche nel caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del relativo termine. Gli uffici procederanno all'annullamento in via di autotutela dei singoli provvedimenti eventualmente già adottati”.
L'avviso di accertamento emesso successivamente al 24 ottobre 2018 è, pertanto, affetto da inefficacia, ossia improduttività di alcun effetto con la previsione dell'annullamento in autotutela in caso di adozione da parte dell'amministrazione finanziaria. L'inefficacia si verifica, altresì, in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del termine e, la ratio, è immediatamente percepibile. Laddove, infatti, fosse possibile procedere ad attività di accertamento il contribuente sarebbe esposto a dovere adempiere più volte all'obbligo tributario.
Né vale argomentare come traspare dalle difese dell'agenzia che non si possa invocare la sovrapponibilità degli accertamenti, posto che l'amministrazione finanziaria aveva rilevato una percentuale maggiore pari all'80% dei costi non deducibili relativamente alle fatture utilizzate dalla contribuente, rispetto alla percentuale del 78% indicata dalla Guardia di Finanza.
Appare sul punto ampiamente condivisibile la motivazione dei giudici di primo grado che con dovizia di particolari hanno concluso trattarsi di due atti (avviso di accertamento e PVC) aventi sostanzialmente il medesimo oggetto in quanto: a) l'avviso di accertamento richiama in premessa il verbale di constatazione della Guardia di Finanza, considerandolo “parte integrante”; b) Il rilievo attiene al medesimo costo, ossia alle fatture emesse da Società_2; c) la percentuale di differenza pari all'1,5% è irrisoria e comunque non sufficiente per sostenere che si tratti di attività autonoma e diversa da quella svolta dalla Guardia di Finanza.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il ricorso alla definizione agevolata cui ha fatto ricorso la contribuente ex art. 1 del DL 119/2018 abbia di fatto reso inefficace l'avviso di accertamento successivo e per conseguenza anche l'atto di presa in carico da parte della Agenzia riscossione, impugnato in questa sede”.
Trattandosi, come sopra detto, di vicenda dall'identico contenuto, ne consegue che l'avviso di accertamento nei confronti del singolo socio, trovando la sua origine nell'avviso di accertamento nei confronti della società privo di effetti, è affetto anch'egli del medesimo vizio.
Quanto al secondo motivo d'appello, stante l'accoglimento del primo motivo digravame, il medesimo rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello della contribuente e condanna l'appellata alle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri ed accessori di legge.