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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6547 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Arbus, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arbus di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo il Per_1 modello dell'affido condiviso di cui alla Legge n. 54/2006, con collocazione dello stesso presso la madre e presso il cui domicilio dovrà risultare la residenza anagrafica del minore.
4) La Sig.ra prenderà in locazione un immobile presso il Comune di Marrubiu CP_1 dove abiterà con il minore e dove stabiliranno la loro residenza. Per_1
5) L'attuale casa coniugale sita in Arbus resterà nella esclusiva disponibilità del Part Sig. che la abiterà e manterrà la propria residenza.
6) Disporre che i genitori si impegnino a mantenere con il figlio rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare allo stesso cura, educazione
Pag. 2 di 4 ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Disporre che i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnino ad adottare sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso.
8) Disporre che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
9) vivrà con la madre (genitore collocatario) e starà con il padre tutte le Per_1 volte che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche del bambino e lavorative dei genitori.
In ogni caso non meno di due pomeriggi alla settimana e due fine settimana alternati al mese.
10) Con riguardo alle principali festività (in via esemplificativa Natale, Capodanno, Pasqua) il figlio starà ad anni alterni con ciascun genitore (es. se un anno il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo i giorni saranno invertiti e così via).
Nel periodo estivo il padre starà con il figlio minore per due settimane, anche non consecutive, in un periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre da concordarsi tra i genitori, comunque non coincidente con il periodo scolastico del minore.
11) L'assegno unico emesso in favore del figlio, verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
12) Considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, ma volendo considerare altresì le differenti capacità economico-patrimoniali dei Part coniugi allo stato attuale, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo CP_1 periodico mensile a titolo di mantenimento del figlio minore di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sul conto della Signora CP_1
IBAN [...], da versarsi entro il 30 di ogni mese;
tali somme saranno soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per il costo della vita.
13) I genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria per il figlio, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze: esemplificativamente, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.
A tal fine i coniugi faranno riferimento alle linee guida del CNF.
Pag. 3 di 4 14) Disporre che entrambi i genitori si impegnino ad agevolare fra loro ogni e qualsiasi comunicazione che abbia ad oggetto gli interessi e il benessere del minore, impegnandosi a darsi tempestiva comunicazione - nei limiti del possibile
- di ogni spesa che fosse necessaria per lo stesso (di qualsiasi natura essa sia), nonché di ogni impedimento e/o difficoltà che non consenta il tempestivo adempimento di ognuno degli impegni disposti ai punti che precedono.
Ciò nell'interesse esclusivo del benessere e della serenità del piccolo e al Per_1 fine di prevenire ogni contenzioso e/o malinteso fra loro.
15) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
16) A titolo di ristoro per i versamenti eseguiti dalla Signora in costanza di CP_1 matrimonio, nel pagamento delle rate del mutuo della casa e per le spese sostenute per le migliorie apportate sulla casa coniugale in regime patrimoniale Part di comunione dei beni, il Sig. verserà alla Signora la somma di € CP_1
40.000,00 (quarantamila/00) entro 5 anni dalla data della Sentenza di omologa della separazione.
Part 17) Il Sig. continuerà a versare le rate del mutuo fino ad estinzione e la casa sarà di sua esclusiva proprietà.
18) Il conto cointestato su cui è addebitata la rata del mutuo verrà modificato ad Part esclusiva gestione del Sig. .
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6547 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Podda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Arbus, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la separazione tra i coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per l'effetto ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Arbus di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo il Per_1 modello dell'affido condiviso di cui alla Legge n. 54/2006, con collocazione dello stesso presso la madre e presso il cui domicilio dovrà risultare la residenza anagrafica del minore.
4) La Sig.ra prenderà in locazione un immobile presso il Comune di Marrubiu CP_1 dove abiterà con il minore e dove stabiliranno la loro residenza. Per_1
5) L'attuale casa coniugale sita in Arbus resterà nella esclusiva disponibilità del Part Sig. che la abiterà e manterrà la propria residenza.
6) Disporre che i genitori si impegnino a mantenere con il figlio rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare allo stesso cura, educazione
Pag. 2 di 4 ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Disporre che i genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, si impegnino ad adottare sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, sempre tenendo conto delle capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso.
8) Disporre che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
9) vivrà con la madre (genitore collocatario) e starà con il padre tutte le Per_1 volte che lo vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche del bambino e lavorative dei genitori.
In ogni caso non meno di due pomeriggi alla settimana e due fine settimana alternati al mese.
10) Con riguardo alle principali festività (in via esemplificativa Natale, Capodanno, Pasqua) il figlio starà ad anni alterni con ciascun genitore (es. se un anno il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre, l'anno successivo i giorni saranno invertiti e così via).
Nel periodo estivo il padre starà con il figlio minore per due settimane, anche non consecutive, in un periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre da concordarsi tra i genitori, comunque non coincidente con il periodo scolastico del minore.
11) L'assegno unico emesso in favore del figlio, verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
12) Considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, ma volendo considerare altresì le differenti capacità economico-patrimoniali dei Part coniugi allo stato attuale, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo CP_1 periodico mensile a titolo di mantenimento del figlio minore di € 350,00 Per_1
(trecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sul conto della Signora CP_1
IBAN [...], da versarsi entro il 30 di ogni mese;
tali somme saranno soggette a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per il costo della vita.
13) I genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di natura straordinaria per il figlio, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenze: esemplificativamente, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sociali e/o sportive, mezzi di trasporto, etc.
A tal fine i coniugi faranno riferimento alle linee guida del CNF.
Pag. 3 di 4 14) Disporre che entrambi i genitori si impegnino ad agevolare fra loro ogni e qualsiasi comunicazione che abbia ad oggetto gli interessi e il benessere del minore, impegnandosi a darsi tempestiva comunicazione - nei limiti del possibile
- di ogni spesa che fosse necessaria per lo stesso (di qualsiasi natura essa sia), nonché di ogni impedimento e/o difficoltà che non consenta il tempestivo adempimento di ognuno degli impegni disposti ai punti che precedono.
Ciò nell'interesse esclusivo del benessere e della serenità del piccolo e al Per_1 fine di prevenire ogni contenzioso e/o malinteso fra loro.
15) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
16) A titolo di ristoro per i versamenti eseguiti dalla Signora in costanza di CP_1 matrimonio, nel pagamento delle rate del mutuo della casa e per le spese sostenute per le migliorie apportate sulla casa coniugale in regime patrimoniale Part di comunione dei beni, il Sig. verserà alla Signora la somma di € CP_1
40.000,00 (quarantamila/00) entro 5 anni dalla data della Sentenza di omologa della separazione.
Part 17) Il Sig. continuerà a versare le rate del mutuo fino ad estinzione e la casa sarà di sua esclusiva proprietà.
18) Il conto cointestato su cui è addebitata la rata del mutuo verrà modificato ad Part esclusiva gestione del Sig. .
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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