TRIB
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/07/2024, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6392/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
T R A
ME , nato il [...] a [...], ivi Pt_1 residente, alla Via Viviani n. 21 c.f elett.te dom.to al C.so V. C.F._1
Emanuele, 17, Castellammare di Stabia (NA), presso lo studio degli avv.ti Stefania
Lombardi e Ferdinando Cerchia, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura in atti RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2023, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, deduceva di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.5518 del 2022), all'esito del quale gli era stato negato il beneficio. Tanto esposto, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva un'integrazione peritale, con il ctu nominato nella pregressa fase.
Letto l' art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del Tribunale. Invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dall' art. 445 bis c.p.c., come si evince dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali documentati in atti. Risulta, inoltre, che il ricorso in esame contiene, ad un approccio formale della questione, la specificazione dei motivi della contestazione. Pertanto, il ricorso risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. Ciò precisato, sempre in via preliminare, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U., officiato nella fase
“preventiva”, sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei.
1 Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della “specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase
“preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito.
Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del
Giudice.
Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U.. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente. Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente.
Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto. Invero, come si rileva dalla documentazione in atti, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della condizione sanitaria, ai fini della fruizione dell'assegno mensile di assistenza. All'esito dei rilievi di parte ricorrente è stata disposta un'integrazione peritale, alla quale integralmente si rinvia. Il ctu nominato dal Tribunale, anche all'esito dei chiarimenti depositati, ha ritenuto che il ricorrente non versi nelle condizioni sanitarie necessarie per fruire dell'assegno richiesto.
Con la opposizione in esame, la parte ricorrente ha dedotto la omessa valutazione della patologia depressiva e la non adeguata attribuzione della classe NYHA. Il ctu, al riguardo ha così dedotto: “la sindrome depressiva reattiva, menzionata nel ricorso dall'avvocato di parte ricorrente, si riferisce ad una condizione descritta dal dott.
dell' U.O. di Salute Mentale ASL Salerno in data 03.09.2018 come “sindrome Persona_1 depressiva lieve”, peraltro non rilevata in corso di operazioni peritali in quanto il sig.
presentava un umore congruo. Inoltre va sottolineato che la patologia Persona_2 patita in data 03.09.2018, a suo tempo poteva essere assimilabile alla “sindrome depressiva endoreattiva lieve” codice tabellare 2204, cui corrisponde la percentuale pari al 10% e, visto l'articolo 5 del D.L. 509/88 che impone di non considerare le minorazioni iscritte tra lo 0 ed il 10%, ne deriva che la patologia invocata dall'Avvocato e non riscontrata dall'Ausiliario in corso di visita peritale, anche se fosse stata rilevata e quindi menzionata ed inserita nella valutazione del grado di invalidità ed anche se valutata al massimo del range applicabile (0 -10%), per le ragioni di cui sopra, non avrebbe potuto modificare la
2 valutazione complessiva del grado di invalidità. In riferimento alla patologia cardiaca, va precisato che la “limitazione funzionale”, intesa come ridotta tolleranza all'esercizio fisico, è alla base dell' inquadramento del cardiopaziente in una delle 4 classi funzionali NYHA (New York Heart Association). La Classificazione NYHA è stata pubblicata per la prima volta nel 1964 per suddividere in categorie i pazienti con insufficienza cardiaca. Nella I classe NYHA rientrano i soggetti che non hanno alcuna limitazione dell'attività fisica e le attività fisiche ordinarie non causano sintomi quali dispnea, palpitazioni od eccessivo affaticamento. Trattasi essenzialmente di una fascia che raccoglie i pazienti in grado di effettuare sforzi parafisiologici e rientrano nel gruppo dei cardiopatici più per alterazioni morfo-strutturali e/o funzionali cardiache che per una reale limitazione all'esercizio fisico. Nella II classe sono inseriti i soggetti che accusano una lieve limitazione dell'attività fisica. Stanno bene a riposo, ma presentano sintomi durante le attività fisiche ordinarie. Alla III classe afferiscono i soggetti che presentano una marcata limitazione dell'attività fisica. Continuano a star bene a riposo ma le attività fisiche inferiori all'ordinario causano sintomi. Nella IV classe sono infine raccolti tutti quei soggetti i quali si trovano nella incapacità di eseguire qualsiasi attività fisica, anche minima, senza sintomi o li presentano addirittura a riposo. L'intenzione degli ideatori della classificazione NYHA era quella di individuare un sistema di classificazione dei cardiopatici in fasce omogenee sul piano clinico, prognostico, terapeutico che rispondesse a criteri di semplicità, maneggevolezza e che non richiedesse ulteriori indagini funzionali e/o strumentali. Ma proprio queste caratteristiche ne costituiscono anche il limite, specie allorquando ci si muove in un ambito valutativo medico-legale. La Classificazione NYHA infatti può essere considerata una sorta di “intervista” al cardiopaziente inserita nel procedimento anamnestico, al fine di definire lo stato di avanzamento clinico e la prognosi in relazione al grado di compromissione della sua attività fisica abituale. La descrizione del livello di attività quotidiana offerta dalla
Classificazione NYHA è tuttavia solo di tipo qualitativo, dato che i pazienti sono valutati in base alla maggiore o minore compromissione nello svolgimento delle attività “ordinarie” la cui intensità assoluta rimane peraltro ignota. È una classificazione di tipo anamnestico e rappresenta l'interpretazione soggettiva, da parte del medico, di quanto riferito ed in maniera altrettanto soggettiva, di quanto percepito dal paziente. Ciò è ancor più vero in ambito medico-legale ove la soggettività viene ad assumere una valenza minore o quantomeno viene guardata con “sospetto”. Gli stessi termini usati “attività ordinaria”,
“affaticamento eccessivo” possono dare adito ad interpretazioni del tutto soggettive. Questo fa sì che, mentre per le condizioni estreme - totale assenza di sintomi da un lato e presenza di gravi sintomi a riposo dall'altro – non vi siano particolari difficoltà classificative, per le condizioni intermedie (le più frequenti) la collocazione di un paziente in II o III classe possa essere aleatoria e totalmente soggettiva. In conclusione, sulla base delle precedenti considerazioni e di quanto riscontrato obiettivamente in corso di operazioni peritali, la patologia cardiaca patita dal ricorrente è inquadrabile nella I (prima) classe NYHA
(Pazienti con malattia cardiaca ma senza conseguente limitazione dell'attività fisica.
L'attività fisica ordinaria non causa affaticamento, palpitazioni, dispnea o dolore anginoso), difatti il ricorrente presentava valori pressori nella norma (130/80 mmHg, polso ritmico, frequenza cardiaca 76 battiti per minuto. Non si rileva dispnea…). È appena il caso di ricordare che nelle valutazioni di invalidità civile, le consulenze specialistiche servono a fornire al valutatore d'ufficio, elementi diagnostici;
le eventuali stime di una disabilità o di una difficoltà, oltre a rappresentare un parere specialistico e non un dato oggettivo, vanno sempre parametrate al quadro clinico riscontrato al momento delle operazioni peritali. Inoltre, a supporto di quanto appena riferito, va sottolineato come l'unica certificazione agli atti, che analizzi lo stato cardiovascolare del periziando, corrisponda alla visita
3 cardiologica effettuata dal dott. dell'ambulatorio di cardiologia del distretto Persona_3 sanitario n°58 dell' del 11.02.2020, il quale nella sua certificazione si Controparte_2 limita a riportare che il CO , PRIVO di edemi declivi, di stasi polmonare, di Pt_1 angor e di dispnea, presenta solo anomalie della fase di ripolarizzazione ventricolare. Va' specificato che tale reperto ricorre molto frequentemente nei referti elettrocardiografici e nella maggioranza dei casi, risulta solitamente privo di un reale rilievo clinico. Nel dettaglio tale affermazione indica che parte dell'ECG presenta un aspetto non del tutto conforme ai criteri di normalità, anche se non decisamente patologico. In genere si tratta di alterazioni aspecifiche non riferibili a cause identificabili con ischemia, disturbi elettrolitici, farmaci, etc. Talvolta sono solo l'espressione di una prevalenza del tono simpatico. Inoltre,lo specialista ha rilevato una PA pari a 140/90 mmHg e su tali basi ha definito il ricorrente iperteso. A tal proposito va citata la classificazione dell'ipertensione arteriosa suggerita dalla Società Europea dell'ipertensione, basata sui livelli della pressione arteriosa nei soggetti adulti di età uguale o superiore ai 18 anni (dal sito della SIIA – Società Italina dell'Ipertensione Arteriosa). Tralasciando i valori pressori differenti da quelli rilevati dallo specialista, tale classificazione indica come un valore sistolico pari a 140-159 e/o un valore diastolico pari a 90-99 corrisponda ad una ipertensione di Grado 1, quindi il grado più basso di ipertensione riconosciuto, anche in considerazione che i valori pressori rilevati dallo specialista indicano una pressione (140/90) ai limiti minimi di questo range. Non si comprende quindi come il dr in un paziente in cui non abbia riscontrato Persona_3 edemi declivi, di cui attesta l'assenza di angor e di dispnea, oltre l'assenza di stasi polmonare e con un valore pressorio classificato come ipertensione di I° grado e con solo un'anomalia non meglio specificata della ripolarizzazione ventricolare, possa poi classificarlo, senza darne alcuna valida spiegazione, in II Classe NYHA. Per questo motivo non può essere condivisibile la collocazione della cardiopatia in seconda classe NYHA, ma risulta generosamente congrua la collocazione della patologia cardiaca in prima classe
NYHA in considerazione delle risultanze dell'esame clinico rilevato in corso di operazioni peritali espletate in data 25.02.2023. Visto quanto sopra, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per modificare quanto già indicato nella relazione”
L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n.
15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nell'elaborato integrativo, al quale si rinvia integralmente (cfr. ctu e chiarimenti della dott.ssa , il ricorso deve essere rigettato. Persona_4 Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese. Le spese per la integrazione peritale, giustificata dalla necessità di confutare le contestazioni di parte, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Torre Annunziata, 12.7.2024
Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
5