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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4588 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GABARDI ALICE, con domicilio eletto in Gallarate alla via Torino,2 presso il difensore avv. GABARDI
ALICE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
quale mandataria di ( C.F. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, con domicilio eletto in LARGO
DONEGANI 2 MILANO, presso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO;
PARTE OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DI
(P. IVA n° ) con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MARCELLO ARBASINO, con domicilio eletto in Milano alla via Larga n.19 presso lo studio dei difensori;
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1569/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 23/10/2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla quale mandataria di la somma di euro 62383,78 oltre interessi e spese CP_1 Controparte_2 della procedura monitoria in virtù di un contratto di fideiussione stipulato in favore di Parte_2
Ha eccepito, in particolare: il difetto di legittimazione attiva da parte della convenuta non essendovi la prova che il credito oggetto di lite fosse stato alla stessa ceduto;
la decadenza dell'azione promossa nei confronti del fideiussore ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per non essere stata intrapresa l'azione giudiziale nel termine ( contrattualmente pattuito tra le parti) di 36 mesi dalla data di comunicazione della risoluzione del contratto;
la mancanza di trasparenza del quantum della pretesa creditoria.
- 1 - Ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per le motivazioni espresse nell'atto di opposizione;
in via subordinata ha chiesto di ridurre la somma indicata nel decreto ingiuntivo nei limiti di quella che risulterà dovuta.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di prendendo specifica posizione sulle Pt_3 Controparte_2 doglianze di parte opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
E' intervenuta in giudizio in adesione alla posizione processuale della parte opposta contestando Controparte_3 quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento ex articolo 105 c.p.c. svolto dalla CP_3
Quest'ultima, infatti, quale cedente i crediti oggi controversi è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni del cessionario, tanto più che nel caso in esame l'opponente nega la legittimazione attiva di quest'ultimo, sul presupposto che il proprio debito non sia oggetto della cessione ex art. 58 TUB. Anche le contestazioni inerenti la validità del credito principale e l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'articolo
1957 c.c. costituiscono ragione di interesse alla partecipazione al giudizio.
Ciò precisato e iniziando ad esaminare il merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
Parte opposta ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento da parte dell'odierno opponente in qualità di garante della società della somma di euro 62383,78 in relazione all'insoluto di un contratto di Parte_2 mutuo e di uno scoperto di conto corrente stipulati tra la e e poi ceduto alla odierna Parte_2 CP_3 parte opposta.
Va innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva della parte opposta per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito oggetto di lite.
Sul punto va in via generale affermato che come osservato dalla Cassazione con sentenza n. 21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
- 2 - Nel caso di specie, la parte opposta ha documentato di aver acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari da con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite e CP_3 cioè crediti a sofferenza quale quello di e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si Parte_2 evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di doc. 4 di parte opposta). Parte_2
D'altronde anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Infine, si deve osservare che la parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere invece che il credito oggetto di lite (di cui non contesta il mancato pagamento) sia invece nella titolarità di altro soggetto.
Quanto invece all'eccezione di decadenza formulata da parte opposta in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 1957 c.c. convenzionalmente pattuito dalle parti in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale va osservato quanto segue.
Dall'esame dell'art. 6 del contratto di fideiussione, risulta che le parti non hanno concordato solamente che la fideiussione sarebbe rimasta valida fino all'estinzione dell'obbligazione principale, ma hanno in ogni caso stabilito – in deroga ai sei mesi previsti dal citato art. 1957 c.c. – il termine entro il quale la banca creditrice avrebbe dovuto agire per l'adempimento, pari a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Secondo la Suprema Corte, poiché le norme dell'art. 1957 c.c. possiedono carattere generale e derogabile, alle parti è data facoltà di derogare a tali previsioni, fissando un termine convenzionale esplicito per tale escussione, decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia. La valutazione del carattere decadenziale di tale termine è insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass., n. 2263/2006).
In tal caso, dunque, pur essendo ancora valida la garanzia nei confronti dei fideiussori (dal momento che le parti hanno pattuito che questa sarebbe rimasta valida fino alla totale estinzione del debito garantito), tuttavia, il diritto di agire nei confronti dei fideiussori è altresì convenzionalmente assoggettato al termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, entro il quale l'odierna convenuta si è impegnata ad agire per l'adempimento.
D'altra parte, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, da ultimo, evidenziato che l'art. 1957 c.c.
è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perchè una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
- 3 - Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003) è incompatibile con la previsione di un contratto autonomo di garanzia (cfr Cass. 2020 n. 5598).
Dunque, se anche si volesse considerare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, occorre osservare quanto segue al fine di esaminare la tempestività dell'intimazione di pagamento proposta dalla banca nei confronti del garante.
Sul punto va osservato che l'applicazione della norma citata in una fattispecie in cui risulta operante, come nel caso in esame, una clausola di pagamento a prima richiesta, implica che sia sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (come indica la tradizionale esegesi della norma), atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra la previsione di pagamento a prima richiesta e l'applicazione dell'art. 1957 c.c., non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (ciò si evince dal principio espresso in una diversa fattispecie, ma applicabile anche al caso in esame, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008).
Nel caso di specie parte opponente ha eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, perché promossa dopo i 36 mesi dalla revoca degli affidamenti.
A prescindere dalla circostanza che i 36 mesi non sono comunque decorsi dalla data di ricezione delle raccomandate in cui la banca richiedeva il pagamento delle somme dovute con riferimento sia al mutuo che allo scoperto di conto corrente al momento in cui è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo ( ed infatti le raccomandate sono state ricevute in data 9 e 11 ottobre 2021, con termine per pagamento nei successivi 15 giorni e quindi entro il 24 e il 26 ottobre del 2021 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 22 ottobre 2024) va osservato che attraverso la ricezione di tali raccomandate la richiesta di pagamento interveniva immediatamente rispetto alla scadenza del debito principale, rispettando in ogni caso e a fortiori il termine di 36 mesi.
Anche tale eccezione non può quindi trovare accoglimento.
- 4 - Quanto infine alla dedotta mancata trasparenza nel calcolo del quantum, va osservato che trattasi di eccezione del tutto generica e non supportata da alcuna concreta deduzione in relazione all'erroneità del calcolo con riferimento alla pretesa creditoria anche alla luce della produzione da parte dell'opposta sia del contratto che del piano di ammortamento del mutuo chirografario (doc 5 fascicolo monitorio); sia del contratto di conto corrente ( doc. 4 fascicolo monitorio) nonché la movimentazione completa dello stesso ( doc. 12 fascicolo monitorio).
Infine, la parte opposta ha anche depositato l'estratto conto ex art 50 TUB (Doc. 11), dal quale si evince che dal saldo debitorio, certificato dalla Banca cedente, alla data del 31.04.2022, la cessionaria ha Controparte_2 aggiunto dalla data di cessione (02/05/2022) solo gli interessi calcolati al tasso legale.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente anche nei confronti del terzo intervenuto.
Invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11670 del 2018) ha chiarito che "il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della vite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento".
Nel caso di specie l'interesse all'intervento di è legato all'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria basata sull'asserita esclusione del credito dal novero di quelli oggetto di cessione. Anche le contestazioni relative alla decadenza ex articolo 1957 .cc. hanno fondato l'interesse all'intervento della cedente il credito.
Le spese devono essere liquidate come da dispositivo, ai sensi del dm.147/2022 tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e per la fase decisoria (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2024 proposta da nei confronti di Parte_1 quale mandataria di e con l'intervento di così provvede: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1) dichiara ammissibile l'intervento in causa di Controparte_3
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1569/2024 dichiarandolo esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione in favore di quale mandataria di Parte_1 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9142,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9142,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/10/2025 Il Giudice
Carlo Barile
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4588 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GABARDI ALICE, con domicilio eletto in Gallarate alla via Torino,2 presso il difensore avv. GABARDI
ALICE;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
quale mandataria di ( C.F. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, con domicilio eletto in LARGO
DONEGANI 2 MILANO, presso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO;
PARTE OPPOSTA
E CON L'INTERVENTO DI
(P. IVA n° ) con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
MARCELLO ARBASINO, con domicilio eletto in Milano alla via Larga n.19 presso lo studio dei difensori;
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1569/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 23/10/2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare alla quale mandataria di la somma di euro 62383,78 oltre interessi e spese CP_1 Controparte_2 della procedura monitoria in virtù di un contratto di fideiussione stipulato in favore di Parte_2
Ha eccepito, in particolare: il difetto di legittimazione attiva da parte della convenuta non essendovi la prova che il credito oggetto di lite fosse stato alla stessa ceduto;
la decadenza dell'azione promossa nei confronti del fideiussore ai sensi dell'articolo 1957 c.c. per non essere stata intrapresa l'azione giudiziale nel termine ( contrattualmente pattuito tra le parti) di 36 mesi dalla data di comunicazione della risoluzione del contratto;
la mancanza di trasparenza del quantum della pretesa creditoria.
- 1 - Ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta e nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per le motivazioni espresse nell'atto di opposizione;
in via subordinata ha chiesto di ridurre la somma indicata nel decreto ingiuntivo nei limiti di quella che risulterà dovuta.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di prendendo specifica posizione sulle Pt_3 Controparte_2 doglianze di parte opponente e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'opposizione.
E' intervenuta in giudizio in adesione alla posizione processuale della parte opposta contestando Controparte_3 quanto dedotto dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa, dopo la pronunzia sulla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente dichiarato ammissibile l'intervento ex articolo 105 c.p.c. svolto dalla CP_3
Quest'ultima, infatti, quale cedente i crediti oggi controversi è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni del cessionario, tanto più che nel caso in esame l'opponente nega la legittimazione attiva di quest'ultimo, sul presupposto che il proprio debito non sia oggetto della cessione ex art. 58 TUB. Anche le contestazioni inerenti la validità del credito principale e l'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'articolo
1957 c.c. costituiscono ragione di interesse alla partecipazione al giudizio.
Ciò precisato e iniziando ad esaminare il merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
Parte opposta ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento da parte dell'odierno opponente in qualità di garante della società della somma di euro 62383,78 in relazione all'insoluto di un contratto di Parte_2 mutuo e di uno scoperto di conto corrente stipulati tra la e e poi ceduto alla odierna Parte_2 CP_3 parte opposta.
Va innanzitutto esaminata la doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva della parte opposta per non aver provato in giudizio di essere titolare del credito oggetto di lite.
Sul punto va in via generale affermato che come osservato dalla Cassazione con sentenza n. 21821/2023 “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
- 2 - Nel caso di specie, la parte opposta ha documentato di aver acquistato la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari da con determinate caratteristiche ( che ricomprendono quelle del credito oggetto di lite e CP_3 cioè crediti a sofferenza quale quello di e ha depositato l'elenco dei crediti ceduti dal quale si Parte_2 evince che il credito oggetto di lite è stato oggetto della cessione mediante l'indicazione dei codici che si riferiscono alla posizione di doc. 4 di parte opposta). Parte_2
D'altronde anche il possesso della documentazione contrattuale da parte dell'opposta costituisce ulteriore elemento che il credito oggetto di lite le sia stato ceduto.
Infine, si deve osservare che la parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova tale da far ritenere invece che il credito oggetto di lite (di cui non contesta il mancato pagamento) sia invece nella titolarità di altro soggetto.
Quanto invece all'eccezione di decadenza formulata da parte opposta in relazione al mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 1957 c.c. convenzionalmente pattuito dalle parti in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale va osservato quanto segue.
Dall'esame dell'art. 6 del contratto di fideiussione, risulta che le parti non hanno concordato solamente che la fideiussione sarebbe rimasta valida fino all'estinzione dell'obbligazione principale, ma hanno in ogni caso stabilito – in deroga ai sei mesi previsti dal citato art. 1957 c.c. – il termine entro il quale la banca creditrice avrebbe dovuto agire per l'adempimento, pari a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Secondo la Suprema Corte, poiché le norme dell'art. 1957 c.c. possiedono carattere generale e derogabile, alle parti è data facoltà di derogare a tali previsioni, fissando un termine convenzionale esplicito per tale escussione, decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia. La valutazione del carattere decadenziale di tale termine è insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass., n. 2263/2006).
In tal caso, dunque, pur essendo ancora valida la garanzia nei confronti dei fideiussori (dal momento che le parti hanno pattuito che questa sarebbe rimasta valida fino alla totale estinzione del debito garantito), tuttavia, il diritto di agire nei confronti dei fideiussori è altresì convenzionalmente assoggettato al termine di decadenza di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, entro il quale l'odierna convenuta si è impegnata ad agire per l'adempimento.
D'altra parte, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, da ultimo, evidenziato che l'art. 1957 c.c.
è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perchè una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
- 3 - Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/2016; Cass. 84/2010; Cass. 10574/2003) è incompatibile con la previsione di un contratto autonomo di garanzia (cfr Cass. 2020 n. 5598).
Dunque, se anche si volesse considerare l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alla fattispecie in esame, occorre osservare quanto segue al fine di esaminare la tempestività dell'intimazione di pagamento proposta dalla banca nei confronti del garante.
Sul punto va osservato che l'applicazione della norma citata in una fattispecie in cui risulta operante, come nel caso in esame, una clausola di pagamento a prima richiesta, implica che sia sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (come indica la tradizionale esegesi della norma), atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra la previsione di pagamento a prima richiesta e l'applicazione dell'art. 1957 c.c., non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (ciò si evince dal principio espresso in una diversa fattispecie, ma applicabile anche al caso in esame, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 26/09/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire 'a prima richiesta', l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008).
Nel caso di specie parte opponente ha eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, perché promossa dopo i 36 mesi dalla revoca degli affidamenti.
A prescindere dalla circostanza che i 36 mesi non sono comunque decorsi dalla data di ricezione delle raccomandate in cui la banca richiedeva il pagamento delle somme dovute con riferimento sia al mutuo che allo scoperto di conto corrente al momento in cui è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo ( ed infatti le raccomandate sono state ricevute in data 9 e 11 ottobre 2021, con termine per pagamento nei successivi 15 giorni e quindi entro il 24 e il 26 ottobre del 2021 e il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 22 ottobre 2024) va osservato che attraverso la ricezione di tali raccomandate la richiesta di pagamento interveniva immediatamente rispetto alla scadenza del debito principale, rispettando in ogni caso e a fortiori il termine di 36 mesi.
Anche tale eccezione non può quindi trovare accoglimento.
- 4 - Quanto infine alla dedotta mancata trasparenza nel calcolo del quantum, va osservato che trattasi di eccezione del tutto generica e non supportata da alcuna concreta deduzione in relazione all'erroneità del calcolo con riferimento alla pretesa creditoria anche alla luce della produzione da parte dell'opposta sia del contratto che del piano di ammortamento del mutuo chirografario (doc 5 fascicolo monitorio); sia del contratto di conto corrente ( doc. 4 fascicolo monitorio) nonché la movimentazione completa dello stesso ( doc. 12 fascicolo monitorio).
Infine, la parte opposta ha anche depositato l'estratto conto ex art 50 TUB (Doc. 11), dal quale si evince che dal saldo debitorio, certificato dalla Banca cedente, alla data del 31.04.2022, la cessionaria ha Controparte_2 aggiunto dalla data di cessione (02/05/2022) solo gli interessi calcolati al tasso legale.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente anche nei confronti del terzo intervenuto.
Invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11670 del 2018) ha chiarito che "il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto "ad adiuvandum" è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della vite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento".
Nel caso di specie l'interesse all'intervento di è legato all'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria basata sull'asserita esclusione del credito dal novero di quelli oggetto di cessione. Anche le contestazioni relative alla decadenza ex articolo 1957 .cc. hanno fondato l'interesse all'intervento della cedente il credito.
Le spese devono essere liquidate come da dispositivo, ai sensi del dm.147/2022 tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e per la fase decisoria (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1569/2024 proposta da nei confronti di Parte_1 quale mandataria di e con l'intervento di così provvede: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1) dichiara ammissibile l'intervento in causa di Controparte_3
2) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1569/2024 dichiarandolo esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione in favore di quale mandataria di Parte_1 CP_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9142,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna alla rifusione in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 9142,00 oltre rimborso spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 01/10/2025 Il Giudice
Carlo Barile
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