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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/09/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MANUELA CAPITANI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. SONIA GALLESI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 361/2023 Controparte_1 emessa dal medesimo Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 99/2023, di disporre il collocamento pagina 1 di 4 prevalente del minore presso l'abitazione paterna, prevedendo al contempo che la madre possa Per_1 vederlo liberamente, compatibilmente con gli impegni reciproci propri e del figlio e previo accordo tra i genitori nonché il mantenimento diretto del Minore da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - all'esito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in Cortemaggiore (PC) in data 27 settembre 2003, il Tribunale di Piacenza, in data 15 giugno 2023, emanava la sentenza di divorzio n.
361/2023, con cui stabiliva il collocamento paritetico del figlio minore con residenza Persona_2 anagrafica presso il padre, a carico del quale poneva il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del minore, dell'importo di € 200,00 mensili, dando atto che l'assegno unico veniva percepito integralmente dalla madre;
- in particolare, il Minore avrebbe dovuto trascorrere con ciascun genitore sette giorni, a settimane alterne, dal giovedì al giovedì successivo ed in queste due settimane l'altro genitore avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio minore i pomeriggi del sabato e del lunedì; - il collocamento del Minore era, sin dall'inizio, oggetto di ampia flessibilità e di fatto Per_1 trascorreva più tempo con il padre che con la madre, dal momento che quest'ultima sovente chiedeva al
Ricorrente di occuparsi del figlio per un tempo più ampio rispetto a quello concordato, con conseguenti frequenti passaggi del figlio dall'una all'altra abitazione. Per_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 11 ottobre
2024 del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 11 febbraio 2025, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva, in via principale, di rigettare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, con conseguente conferma della sentenza n. 361/2023 in punto di collocamento ed in via subordinata, di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento paritetico a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, facendo coincidere il primo giorno della settimana dal lunedì fino alla domenica sera alle ore 21.00, con la possibilità di vedere nei giorni del martedì e del giovedì l'altro genitore dall'uscita della scuola e fino al giorno successivo allorquando verrà riaccompagnato a scuola e di porre a carico del padre il versamento della somma di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
e da corrispondersi il 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 100%. pagina 2 di 4 A sostegno di tali conclusioni, la Resistente eccepiva che: - era dipendente part-time presso l'Autogrill di Fiorenzuola d'Arda, con uno stipendio mensile di circa € 700,00/800,00 e svolgeva il proprio lavoro su tre turni (A) dalle ore 6.00 alle ore 14.00; B) dalle ore 14.00 alle ore 22.00; C) dalle ore 22.00 alle
6.00) e per stare con il figlio, aveva chiesto al proprio datore di lavoro di svolgere preferibilmente il turno del mattino (dalle ore 6.00 alle ore 14.00), anche se ciò non le era sempre possibile;
- il ricorrente era contrario a che il figlio in assenza della madre fosse accudito dai nonni materni ed il minore, per evitare ulteriore conflittualità tra i genitori, quando la madre lavorava chiedeva di recarsi dal padre, come previsto nelle condizioni di divorzio;
- il richiesto aumento dell'importo previsto in sentenza a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si giustificherebbe in ragione delle attuali esigenze del Minore e delle risorse economiche di entrambi i Genitori.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano un congruo rinvio al fine di valutare la possibilità di giungere ad una regolamentazione concordata, sulla scorta delle considerazioni emerse in udienza;
sicché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27 maggio 2025 e successivamente a quella del 17 luglio 2025, su richiesta concorde delle Parti, disponendone la trattazione scritta della stessa ex art. 127ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le Parti formulavano conclusioni congiunte;
di talché, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, in forza del quale hanno confermato le condizioni contenute nella sentenza n. 361 emessa dal Tribunale di Piacenza nel procedimento R.G. n. 99/2023, con particolare riferimento all'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre Per_1
e collocamento paritetico presso i genitori a settimane alterne, e prevedendo al contempo, in ordine al mantenimento del figlio minore , che ogni genitore provvederà direttamente al suo Per_1 mantenimento, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del figlio minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
pagina 3 di 4 Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del raggiungimento di un accordo definitivo tra le Parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, se ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− conferma l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_2 residenza anagrafica presso il padre e con collocamento paritetico presso i genitori a settimane alterne, come stabilito nella sentenza n. 361/2023 del Tribunale di Piacenza del 15 giugno 2023, dal giovedì al giovedì, prevendo altresì che il Minore sarà libero di recarsi a casa dell'altro genitore quando lo vorrà, con onere a carico del genitore presso cui lo stesso si recherà di attivarsi per consentirne i relativi trasporti;
− dispone che, in caso di festività relative ad un parente o del genitore (es. suo compleanno), sarà
a decidere se partecipare alla relativa festa, anche se quella settimana è di spettanza Per_1 dell'altro genitore non parente del festeggiato/a. Il padre e la madre nel rispetto del minore non ostacoleranno mai la sua partecipazione, ma al contrario si impegneranno affinché il minore passi partecipare liberamente;
Per_1
− dispone che, a decorrere dal mese di luglio 2025, non verserà più nulla a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio ed ogni genitore provvederà direttamente al suo mantenimento;
− dispone che le Parti provvedano al pagamento al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo le linee guida 2025 del Tribunale di Milano;
Per_1
− dà atto che l'Assegno unico a favore del minore continuerà ad essere percepito integralmente dalla sola madre;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 9 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1685/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MANUELA CAPITANI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. con l'avv. SONIA GALLESI Controparte_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 361/2023 Controparte_1 emessa dal medesimo Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 99/2023, di disporre il collocamento pagina 1 di 4 prevalente del minore presso l'abitazione paterna, prevedendo al contempo che la madre possa Per_1 vederlo liberamente, compatibilmente con gli impegni reciproci propri e del figlio e previo accordo tra i genitori nonché il mantenimento diretto del Minore da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie conclusioni, il Ricorrente deduceva che: - all'esito del procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti in Cortemaggiore (PC) in data 27 settembre 2003, il Tribunale di Piacenza, in data 15 giugno 2023, emanava la sentenza di divorzio n.
361/2023, con cui stabiliva il collocamento paritetico del figlio minore con residenza Persona_2 anagrafica presso il padre, a carico del quale poneva il versamento, a titolo di contributo al mantenimento del minore, dell'importo di € 200,00 mensili, dando atto che l'assegno unico veniva percepito integralmente dalla madre;
- in particolare, il Minore avrebbe dovuto trascorrere con ciascun genitore sette giorni, a settimane alterne, dal giovedì al giovedì successivo ed in queste due settimane l'altro genitore avrebbe potuto vedere e tenere con sé il figlio minore i pomeriggi del sabato e del lunedì; - il collocamento del Minore era, sin dall'inizio, oggetto di ampia flessibilità e di fatto Per_1 trascorreva più tempo con il padre che con la madre, dal momento che quest'ultima sovente chiedeva al
Ricorrente di occuparsi del figlio per un tempo più ampio rispetto a quello concordato, con conseguenti frequenti passaggi del figlio dall'una all'altra abitazione. Per_1
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 11 ottobre
2024 del Presidente di Sezione civile dott.ssa Marisella Gatti ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti
l'udienza del 11 febbraio 2025, assegnando al Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine alla Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 chiedeva, in via principale, di rigettare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, con conseguente conferma della sentenza n. 361/2023 in punto di collocamento ed in via subordinata, di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori ed il suo collocamento paritetico a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, facendo coincidere il primo giorno della settimana dal lunedì fino alla domenica sera alle ore 21.00, con la possibilità di vedere nei giorni del martedì e del giovedì l'altro genitore dall'uscita della scuola e fino al giorno successivo allorquando verrà riaccompagnato a scuola e di porre a carico del padre il versamento della somma di € 350,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
e da corrispondersi il 5 di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 100%. pagina 2 di 4 A sostegno di tali conclusioni, la Resistente eccepiva che: - era dipendente part-time presso l'Autogrill di Fiorenzuola d'Arda, con uno stipendio mensile di circa € 700,00/800,00 e svolgeva il proprio lavoro su tre turni (A) dalle ore 6.00 alle ore 14.00; B) dalle ore 14.00 alle ore 22.00; C) dalle ore 22.00 alle
6.00) e per stare con il figlio, aveva chiesto al proprio datore di lavoro di svolgere preferibilmente il turno del mattino (dalle ore 6.00 alle ore 14.00), anche se ciò non le era sempre possibile;
- il ricorrente era contrario a che il figlio in assenza della madre fosse accudito dai nonni materni ed il minore, per evitare ulteriore conflittualità tra i genitori, quando la madre lavorava chiedeva di recarsi dal padre, come previsto nelle condizioni di divorzio;
- il richiesto aumento dell'importo previsto in sentenza a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, si giustificherebbe in ragione delle attuali esigenze del Minore e delle risorse economiche di entrambi i Genitori.
Alla prima udienza, il Giudice sentiva liberamente le Parti ed esperiva il tentativo di conciliazione, all'esito del quale i Procuratori delle parti chiedevano un congruo rinvio al fine di valutare la possibilità di giungere ad una regolamentazione concordata, sulla scorta delle considerazioni emerse in udienza;
sicché, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 27 maggio 2025 e successivamente a quella del 17 luglio 2025, su richiesta concorde delle Parti, disponendone la trattazione scritta della stessa ex art. 127ter c.p.c..
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le Parti formulavano conclusioni congiunte;
di talché, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Nel corso del giudizio, le Parti sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, in forza del quale hanno confermato le condizioni contenute nella sentenza n. 361 emessa dal Tribunale di Piacenza nel procedimento R.G. n. 99/2023, con particolare riferimento all'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre Per_1
e collocamento paritetico presso i genitori a settimane alterne, e prevedendo al contempo, in ordine al mantenimento del figlio minore , che ogni genitore provvederà direttamente al suo Per_1 mantenimento, come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse del figlio minore e vanno, pertanto, integralmente accolte. Per_1
pagina 3 di 4 Quanto alle spese processuali, tenuto conto della natura della causa, dei motivi della decisione e del raggiungimento di un accordo definitivo tra le Parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, se ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
− conferma l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_2 residenza anagrafica presso il padre e con collocamento paritetico presso i genitori a settimane alterne, come stabilito nella sentenza n. 361/2023 del Tribunale di Piacenza del 15 giugno 2023, dal giovedì al giovedì, prevendo altresì che il Minore sarà libero di recarsi a casa dell'altro genitore quando lo vorrà, con onere a carico del genitore presso cui lo stesso si recherà di attivarsi per consentirne i relativi trasporti;
− dispone che, in caso di festività relative ad un parente o del genitore (es. suo compleanno), sarà
a decidere se partecipare alla relativa festa, anche se quella settimana è di spettanza Per_1 dell'altro genitore non parente del festeggiato/a. Il padre e la madre nel rispetto del minore non ostacoleranno mai la sua partecipazione, ma al contrario si impegneranno affinché il minore passi partecipare liberamente;
Per_1
− dispone che, a decorrere dal mese di luglio 2025, non verserà più nulla a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio ed ogni genitore provvederà direttamente al suo mantenimento;
− dispone che le Parti provvedano al pagamento al 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio secondo le linee guida 2025 del Tribunale di Milano;
Per_1
− dà atto che l'Assegno unico a favore del minore continuerà ad essere percepito integralmente dalla sola madre;
− dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, il 9 settembre 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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