Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1535/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -Giudice dott. Nicola Del Vecchio -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1535/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'avv. MULAS LUCA, presso cui hanno eletto domicilio telematico, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del decreto di omologazione (n. cron. 6934/2019 del 09.07.2019) del verbale di separazione personale dei coniugi del 25.06.2019, emesso nell'ambito del proc. n. 2810/2018 RG – Tribunale di Rovigo:
1) in modifica del punto n. 6 del foglio di condizioni congiunte allegate al verbale d'udienza del 25.06.2019, il sig. non sarà più tenuto a versare ai Parte_1 figli, a titolo di contributo per il loro mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €. 400,00 (€. 200,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente agli indici ISTAT, poiché i sigg. e sono da ritenersi autosufficienti Pt_3 Parte_4 dal punto di vista economico;
2) in modifica del punto n. 7 del foglio di condizioni congiunte allegate al verbale d'udienza del 25.06.2019, non saranno più a carico delle parti le spese straordinarie, corrispondenti a spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli, poiché i sigg. e sono da ritenersi Pt_3 Parte_4 autosufficienti dal punto di vista economico;
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
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Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-4-2025, e hanno concordemente chiesto la Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni delle separazione consensuale di cui al verbale dell'udienza presidenziale del 25-6-2019, omologato dal Tribunale di Rovigo con decreto depositato il 10-7-2019, laddove è previsto l'obbligo del di CP_1 corrispondere alla il contributo al mantenimento ordinario e straordinario Pt_2 dei figli e . Pt_3 Pt_4
I ricorrenti hanno infatti dedotto che entrambi i figli, oltre ad aver raggiunto la maggiore età, hanno conseguito l'autosufficienza economica, dal momento che il primogenito lavora dall'1-9-2021 alle dipendenze di con contratto a CP_2 tempo indeterminato e ha percepito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.978,00 e il secondo figlio, , lavora continuativamente dal mese di Pt_4 gennaio 2024 anch'egli alle dipendenze di con una retribuzione media CP_2
-al netto delle ritenute- pari ad € 1.430,00 mensili.
Le parti hanno altresì chiesto che la causa sia rimessa al collegio per la decisione.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per disporre la richiesta modifica delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite sono compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.1535/ 2025 R.V.G., a parziale modifica del verbale 25-6-2019 della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e , omologato da Tribunale di Rovigo con decreto Pt_1 Parte_2 depositato il 10-7-2019,
- dichiara cessato l'obbligo di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario dei figli e Pt_3 Parte_4
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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