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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4295 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3044/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile iscritta al n. 3044/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. indicato: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 10/09/1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso,
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Lima (C.F.:
) del foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Frattamaggiore (NA), alla via Giacomo Leopardi n. 12 (domicilio digitale indicato in atti);
- OPPONENTE –
E
ocietà con socio unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_1
TO LF n.1 (C.F. indicato: ), in persona della mandataria e P.IVA_1
procuratrice speciale alla gestione del recupero dei crediti Controparte_2
con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17 (C.F./P.IVA indicati:
[...]
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), giusta scrittura privata autenticata nella firma il 5/8/2021 dal notaio P.IVA_2
di Milano, rep. n. 31871, racc. n. 13875, in persona del Persona_1
procuratore speciale p.t., a tanto autorizzato con procura autenticata nella firma il
24/05/2021 dal notaio di Milano, rep. n. 144391, racc. n. 37236, Persona_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giorgio Giuseppe Bragato (C.F.
del foro di Milano, con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._3
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 523/2024 del 23/02/2024, il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto al Sig. il pagamento di euro 191.108,07, oltre interessi e spese, Parte_1
in favore della società quale cessionaria del credito originariamente Controparte_1
vantato dalla Banca Popolare di Napoli S.p.A.
Il decreto ingiuntivo e il relativo ricorso sono stati notificati al Sig. in Parte_1
data 06/03/2024.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , con atto di Parte_1
citazione notificato l'11.04.2024, contestando la legittimità del decreto ingiuntivo e lamentando: 1) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs.
28/2010; 2) la carenza di legittimazione attiva della per mancata Controparte_1
produzione dei contratti di cessione del credito e per l'assenza di prova della titolarità del credito stesso;
3) la mancata notifica delle cessioni del credito al debitore ceduto;
4) la nullità e/o irregolarità delle comunicazioni di recesso e delle intimazioni prodotte dalla controparte;
5) l'inammissibilità dell'estratto ex art. 50 TUB come prova del credito nel giudizio a cognizione piena;
6) la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa Antitrust e, in subordine, la nullità delle
Pers clausole 2, 6 e 8 della stessa;
7) la propria qualifica di consumatore e della fu
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con conseguente applicazione della disciplina di tutela del Persona_4
consumatore; 8) la decadenza della banca dall'azione ex art. 1957 c.c. per intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
9) l'inesistenza di un valido accordo transattivo riferibile al credito azionato.
L'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva della e la nullità delle comunicazioni e delle Controparte_1
fideiussioni.
Si è costituita a mezzo della mandataria Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata assegnata in decisione all'udienza del 6.11.2025,
svoltasi mediante trattazione scritta.
2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 3.12.2024 in atti).
3. Sussiste la legittimazione attiva di CP_1
Il credito trae origine da un contratto di conto corrente sottoscritto il 05/03/1997 tra la e la Banca Popolare di Napoli S.p.A. per il Parte_2
quale il sig. e la moglie del rilasciarono fideiussione Parte_1 Persona_4
omnibus fino alla concorrenza di euro 234.000,00.
Nel tempo, il rapporto è stato oggetto di numerose fusioni e cessioni: il 26/06/1999 la
Banca Popolare di Napoli si è fusa per incorporazione nella Controparte_3
il 02/02/2017 ha incorporato
[...] Controparte_4 Controparte_3
il 19/02/2021 ha ceduto un ramo d'azienda,
[...] Controparte_4
comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive, a CP_5
il 28/07/2021 ha acquistato da un
[...] Controparte_1 Controparte_5
portafoglio di crediti “a sofferenza”, tra cui anche il credito nei confronti della
Pt_2
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L'opposta ha depositato, già in sede monitoria, l'avviso pubblicato in G.U. della fusione del 1999 ed ha depositato l'atto di fusione del 2017.
Quanto all'inclusione del credito nella cessione del ramo di azienda del 19/02/2021,
l'opposta ha prodotto, già in sede monitoria, l'avviso pubblicato in G.U. dove, a pag.
16, tra le filiali cedute alla vi è anche la filiale di GR EV, presso la CP_5
quale erano stati stipulati sia il contratto di apertura del conto corrente che la fideiussione.
Quanto all'inclusione del credito nella cessione del 28/07/2021, l'opposta ha depositato, già in sede monitoria, oltre l'avviso pubblicato in G.U., estratto del contratto di cessione (a riprova dell'effettiva della stipula della cessione), mentre l'elenco dei crediti acquistati è rinvenibile al link indicato nell'avviso dove, a pag.
174, è indicata la posizione 5387-9106750 con LOAN ID 5387-9106750-21403444-3164-
1-55062, ove 55062 è il numero del conto (cfr. contratto in atti) e 21403444 identifica l'NDG presso (cfr. certificazione ex art. 50 TUB in atti). CP_5
Inoltre l'opposta ha depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dichiarazione della cedente che certifica che la Società giusta CP_5 CP_1
atto di cessione del 28 luglio 2021 ha acquistato pro soluto da ai CP_5
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della L.130/99, e dall'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.1
settembre 1993 n. 385), il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di
Codice esterno posizione 5387- 9106750- Parte_2
21403444, limitatamente ed esclusivamente alle seguenti linee di credito: Contratto di conto corrente, rapporto n. 3164-1-55062. CP_5
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.10200/2021), la dichiarazione della cedente costituisce elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che il credito è stato effettivamente incluso nella cessione.
Il complesso di tali elementi consente di ritenere che è titolare del CP_1
credito garantito dall'opponente.
Né era necessaria alcuna forma di comunicazione della cessione.
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L'art. 58 TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che nei confronti dei debitori ceduti tale adempimento pubblicitario produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.
4. Nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo l'opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del
fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è
onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è
provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto istitutivo del rapporto, ma l'opposta non ha prodotto neppure in questa sede gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel 1997, bensì il certificato attestante il mero saldo finale del rapporto, con la comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto dal 29.12.2017
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alla data del passaggio a sofferenza (13.05.2019) e – peraltro con le note di precisazione delle conclusioni – gli estratti conto dall'1.01.2014 al 31.12.2017, con un saldo negativo già all'1.01.2014 di euro 119.124,91.
Va sul punto ricordato che la norma di cui all'art. 50 TUB, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com'è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648 c.p.c. dove l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
Occorre pertanto ribadire che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “la
banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente,
deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del
rapporto e senza interruzioni” (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018,
Cass. 21092/2016).
Conseguentemente per fornire piena prova della propria pretesa nel CP_1
giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo,
avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall'apertura del rapporto fino al suo termine.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore.
Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Lima, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 523/2024
emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna come rappresentata, a pagare in favore CP_1
dell'opponente a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro complessiva di euro 8.839,50, di cui euro 406,50 per esborsi, se versati, ed euro
8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
CPA e Iva come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Lima,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 5.12.2025
Il Giudice
Dr. Antonio Cirma
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