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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1054/2022 L.P. Il Giudice, Dott. LA IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ANGELELLI GIANLUCA per la parte ricorrente, dell'Avv. DE MAIO BRUNELLA per e dell'Avv. VACCARO Controparte_1
IA per . CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1054 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Rio Fratta, 48/W, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Angelelli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana, 63, presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE E
Controparte_3
(C.F. = ),
[...] P.IVA_2 in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Piazza Vittorio Emanuele II, 78, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagraziachiara Vaccaro come da procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.8.2022 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) sospendere l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata n. 12520229002311220000, anche inaudita altera parte, ricorrendo gravi e fondati motivi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della suddetta intimazione impugnata per le motivazioni illustrate in narrativa e comunque accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti azionati per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, 3) condannare l' per la provincia di alla cancellazione del debito Controparte_1 CP_1 dagli estratti di ruolo. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre al procuratore antistatario.”. La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 21.7.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2.260,44, avente ad oggetto le seguenti due cartelle di pagamento:
- Cartella n. 12520020012665932000 di € 1.273,09 (data presunta notifica 28.3.2003);
- Cartella n. 12520030024999331000 di € 960,15 oltre € 27,20 per spese esecutive (data presunta notifica 7.10.2003); che entrambe le cartelle esattoriali fanno riferimento alla quota annuale del contributo previdenziale obbligatorio dovuto all' , riferito rispettivamente agli anni 2001 e CP_2
2002. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie successiva all'eventuale notifica. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare, disattendere la richiesta di sospensione esecutiva dell'atto impugnato, stante la mancata sussistenza dei requisiti del fumus iuris e del periculum in mora. 1) In via pregiudiziale dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di con conseguente Controparte_1 sua estromissione dal presente giudizio. 2) In via subordinata, nel caso in cui sia ritenuta sussistente la giurisdizione radicata, rigettare la domanda dell'istante in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte. Con condanna alle spese ed ai compensi del presente giudizio”. L'Agenzia ha eccepito:
- l'inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, D.Lgs 546/1992;
- la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta;
- il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per le questioni attinenti al merito della pretesa;
- la prescrizione decennale dei crediti. Disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti della , quale Controparte_3 ente titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, la medesima si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: nel caso di accertate irregolarità procedurali e per i connessi vizi, errori, omissioni e conseguente prescrizione del contributo dovuto, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Agente della Riscossione in quanto unico soggetto competente a realizzare gli atti esecutivi, nonché, obbligato, ai sensi di legge, a comunicare gli esiti della riscossione all' Ente impositore, condannando lo stesso Agente alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”. L'Ente previdenziale ha dedotto che, da un controllo presso i propri archivi, sarebbe risultato l'intero pagamento da parte della ricorrente dei contributi sottesi alle cartelle impugnate;
che da un più approfondito esame da parte degli Uffici competenti sul sito web di rendicontazione on line, messo a disposizione della da parte di era CP_3 CP_4 stato possibile verificare che i pagamenti in questione erano stati stornati;
che con nota PEC del 16.1.2025 e successivo sollecito del 21.1.2025 la aveva richiesto Controparte_3 all' l'invio di tutta la documentazione idonea a comprovare le motivazioni sottese allo CP_4 storno dei pagamenti dei contributi, non ricevendo alcun riscontro in merito. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L' , con memoria depositata in data 13.6.2025, a seguito Controparte_1 di richiesta di chiarimenti in merito all'avvenuto pagamento da parte della ricorrente dei crediti recati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, così come dedotto dall' , ha rappresentato che “come riscontrato dalle strutture preposte le somme acquisite dai CP_2 terzi per le procedure effettuate nei confronti della contribuente , ed imputate Parte_1
a sistema (euro 3.114,42) sulle cartelle N. 12520020012665932000 E N. 12520030024999331000, e la restante parte sospesa sul conto (euro 2.780,00), per un totale di euro 5.894,42, sono state restituite al contribuente succitato, a mezzo bonifico, predisposto con valuta 02/02/2021”. L' ha pertanto confermato che i crediti oggetto delle cartelle di CP_1 pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta sono stati pagati dalla ricorrente, precisando altresì che le relative somme sono poi state restituite a mezzo bonifico del 2.2.2021, senza specificare le ragioni della restituzione. Invero dalla documentazione depositata dalla parte opponente con note ex art. 127 ter c.p.c. del 23.6.2025 risulta che gli importi indebitamente versati dalla e restituiti Pt_1 dall' attengono a cartelle diverse rispetto a quelle oggetto Controparte_1 dell'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, essendo state le cartelle di pagamento n. 12520020012665932000 e n. 12520030024999331000 notificate oltre un quinquennio prima della notifica della prima intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (del 3.2.2016, come risultante dall'ordinanza de G.E. del 28.2.2018, doc. 4 note opponente del 23.6.2025) e non avendo l' fornito prova della notifica di atti interruttivi precedenti al 2016, il Controparte_1 credito dell' è orami estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. CP_2
335/1995. Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000 del 19.7.2022, notificata in data 21.7.2022, in quanto avente ad oggetto crediti prescritti. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, nei rapporti tra la ricorrente e
[...]
, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste Controparte_1
a carico di quest'ultima, che ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento nonostante la prescrizione del credito. Relativamente ai rapporti con la , Controparte_3 le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della non imputabilità all' previdenziale della mancata interruzione della prescrizione. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , annulla Controparte_1 Controparte_3 l'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000 del 19.7.2022, notificata in data 21.7.2022;
- condanna , in persona del Procuratore, Controparte_1 al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per diritti e onorari, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e la . Controparte_3
Viterbo lì, 25 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA IG
Proc. R.G.L.P. n. 1054/2022 L.P. Il Giudice, Dott. LA IG Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ANGELELLI GIANLUCA per la parte ricorrente, dell'Avv. DE MAIO BRUNELLA per e dell'Avv. VACCARO Controparte_1
IA per . CP_2
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa LA IG, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1054 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Rio Fratta, 48/W, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Angelelli, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Procuratore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana, 63, presso lo studio dell'Avv. Brunella De Maio, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE E
Controparte_3
(C.F. = ),
[...] P.IVA_2 in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Piazza Vittorio Emanuele II, 78, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagraziachiara Vaccaro come da procura allegata alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.8.2022 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) sospendere l'efficacia della intimazione di pagamento impugnata n. 12520229002311220000, anche inaudita altera parte, ricorrendo gravi e fondati motivi;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità della suddetta intimazione impugnata per le motivazioni illustrate in narrativa e comunque accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione dei crediti azionati per le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto, 3) condannare l' per la provincia di alla cancellazione del debito Controparte_1 CP_1 dagli estratti di ruolo. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre al procuratore antistatario.”. La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 21.7.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000, con la quale le veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 2.260,44, avente ad oggetto le seguenti due cartelle di pagamento:
- Cartella n. 12520020012665932000 di € 1.273,09 (data presunta notifica 28.3.2003);
- Cartella n. 12520030024999331000 di € 960,15 oltre € 27,20 per spese esecutive (data presunta notifica 7.10.2003); che entrambe le cartelle esattoriali fanno riferimento alla quota annuale del contributo previdenziale obbligatorio dovuto all' , riferito rispettivamente agli anni 2001 e CP_2
2002. Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie successiva all'eventuale notifica. Si è costituita in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) In via preliminare, disattendere la richiesta di sospensione esecutiva dell'atto impugnato, stante la mancata sussistenza dei requisiti del fumus iuris e del periculum in mora. 1) In via pregiudiziale dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di con conseguente Controparte_1 sua estromissione dal presente giudizio. 2) In via subordinata, nel caso in cui sia ritenuta sussistente la giurisdizione radicata, rigettare la domanda dell'istante in quanto infondata in fatto ed in diritto, stante la bontà delle argomentazioni sopra esposte. Con condanna alle spese ed ai compensi del presente giudizio”. L'Agenzia ha eccepito:
- l'inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, D.Lgs 546/1992;
- la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta;
- il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per le questioni attinenti al merito della pretesa;
- la prescrizione decennale dei crediti. Disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti della , quale Controparte_3 ente titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, la medesima si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: nel caso di accertate irregolarità procedurali e per i connessi vizi, errori, omissioni e conseguente prescrizione del contributo dovuto, dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Agente della Riscossione in quanto unico soggetto competente a realizzare gli atti esecutivi, nonché, obbligato, ai sensi di legge, a comunicare gli esiti della riscossione all' Ente impositore, condannando lo stesso Agente alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”. L'Ente previdenziale ha dedotto che, da un controllo presso i propri archivi, sarebbe risultato l'intero pagamento da parte della ricorrente dei contributi sottesi alle cartelle impugnate;
che da un più approfondito esame da parte degli Uffici competenti sul sito web di rendicontazione on line, messo a disposizione della da parte di era CP_3 CP_4 stato possibile verificare che i pagamenti in questione erano stati stornati;
che con nota PEC del 16.1.2025 e successivo sollecito del 21.1.2025 la aveva richiesto Controparte_3 all' l'invio di tutta la documentazione idonea a comprovare le motivazioni sottese allo CP_4 storno dei pagamenti dei contributi, non ricevendo alcun riscontro in merito. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. L' , con memoria depositata in data 13.6.2025, a seguito Controparte_1 di richiesta di chiarimenti in merito all'avvenuto pagamento da parte della ricorrente dei crediti recati dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento opposta, così come dedotto dall' , ha rappresentato che “come riscontrato dalle strutture preposte le somme acquisite dai CP_2 terzi per le procedure effettuate nei confronti della contribuente , ed imputate Parte_1
a sistema (euro 3.114,42) sulle cartelle N. 12520020012665932000 E N. 12520030024999331000, e la restante parte sospesa sul conto (euro 2.780,00), per un totale di euro 5.894,42, sono state restituite al contribuente succitato, a mezzo bonifico, predisposto con valuta 02/02/2021”. L' ha pertanto confermato che i crediti oggetto delle cartelle di CP_1 pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta sono stati pagati dalla ricorrente, precisando altresì che le relative somme sono poi state restituite a mezzo bonifico del 2.2.2021, senza specificare le ragioni della restituzione. Invero dalla documentazione depositata dalla parte opponente con note ex art. 127 ter c.p.c. del 23.6.2025 risulta che gli importi indebitamente versati dalla e restituiti Pt_1 dall' attengono a cartelle diverse rispetto a quelle oggetto Controparte_1 dell'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, essendo state le cartelle di pagamento n. 12520020012665932000 e n. 12520030024999331000 notificate oltre un quinquennio prima della notifica della prima intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (del 3.2.2016, come risultante dall'ordinanza de G.E. del 28.2.2018, doc. 4 note opponente del 23.6.2025) e non avendo l' fornito prova della notifica di atti interruttivi precedenti al 2016, il Controparte_1 credito dell' è orami estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. CP_2
335/1995. Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000 del 19.7.2022, notificata in data 21.7.2022, in quanto avente ad oggetto crediti prescritti. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, nei rapporti tra la ricorrente e
[...]
, seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto poste Controparte_1
a carico di quest'ultima, che ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento nonostante la prescrizione del credito. Relativamente ai rapporti con la , Controparte_3 le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della non imputabilità all' previdenziale della mancata interruzione della prescrizione. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , annulla Controparte_1 Controparte_3 l'intimazione di pagamento n. 12520229002311220000 del 19.7.2022, notificata in data 21.7.2022;
- condanna , in persona del Procuratore, Controparte_1 al pagamento in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.312,00 per diritti e onorari, oltre rimb. C.U. (€ 49,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra l'opponente e la . Controparte_3
Viterbo lì, 25 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LA IG