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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.142 2025 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 142 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA La sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...], residente in [...]
(PU), Via Camino n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela
Ubaldi,
E
Il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Valentini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: "In data 21.07.2012 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lunano
(PU), matrimonio trascritto nei registri del medesimo comune Anno 2012, Parte II, Serie A;
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
Dall'unione nascevano due figli: ER nato il 28.04.2013 e Per_2 nato il
12.06.2018, entrambi nati ad Urbino (PU);
La residenza familiare veniva fissata nell'immobile sito in Lunano (PU), via Camino n.
25, in comproprietà tra i coniugi, rispettivamente 11/18 per Pt_1 7/18 per CP_1
Dopo anni di serena vita in comune a causa di reciproche incomprensioni i coniugi si separavano e il Tribunale di Urbino omologava la separazione con provvedimento del
03.08.2022 alle condizioni del ricorso che prevedevano:
1. L'assegnazione della casa coniugale, sita in via Camino, alla Pt 1 ed ai figli con obbligo per ciascun coniuge di continuare a versare, ognuno per la rispettiva quota di proprietà la rata del mutuo acceso presso la Banca Monte Paschi per l'acquisto della casa coniugale.
2. I figli minori venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con diritto di visita per il padre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 / 19:00 alle ore 21:00, fine settimana alternati a partire dal sabato ore 13:00 sino alla domenica ore 21:00. Per le festività e vacanze i genitori dovevano seguire il principio dell'alternanza, fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere consecutivamente una settimana in estate ed una in inverno con i figli;
in tal caso il diritto di visita dell'altro genitore veniva sospeso.
Era prevista comunque la possibilità per i genitori di modificare le condizioni di esercizio del diritto di visita previo accordo tra i medesimi.
3. Per il mantenimento di ER e Per_2 il sig. CP_1 si impegnava al versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il 10 di ogni mese .L'Assegno unico familiare veniva ripartito al 50% tra i genitori.
4. le spese straordinarie per i figli venivano accollate nella misura del 50% a ciascun genitore e per il dettaglio delle spese da intendersi come straordinarie e sulla necessità o meno del preventivo accordo, si rimandava al Protocollo del Tribunale di Pesaro, allegato al ricorso.
5. I coniugi, inoltre, davano atto di svolgere attività lavorative proprie, idonee ad assicurare dignitose condizioni economiche e di vita per cui rinunciavano reciprocamente al mantenimento
6. Dalla separazione omologata nell'agosto 2022 i coniugi hanno vissuto separati, ricorrono pertanto i presupposti di legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Ferme le statuizioni riguardanti il mantenimento dei figli, la ripartizione delle spese straordinarie e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che rimangono sostanzialmente le medesime della separazione, sul piano economico con il presente ricorso i coniugi hanno deciso di definire anche la comproprietà della casa familiare alle condizioni più avanti indicate."
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
"a. La sig.ra Pt_1 si impegna ad acquistare entro 6 mesi dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili, la quota di comproprietà del sig. CP_1 di 7/18 sulla casa coniugale sita in via Camino, accollandosi per intero il mutuo acceso presso la Banca Monte Paschi, con pagamento di tutte le rate residue successive al deposito del presente ricorso, compresa la quota parte del CP_1 Entrambi i coniugi danno atto che l'accordo su questo punto è funzionale e determinante rispetto all'accordo di divorzio nel suo insieme.
b. I figli minori avranno la residenza presso la casa della madre e per loro si conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni dei medesimi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni ordinarie.
c. Il padre eserciterà il diritto-dovere di visita dei figli, compatibilmente con le condizioni di salute, esigenze ed impegni dei medesimi, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 /
19:00 alle ore 21:00, fine settimana alternati a partire dal sabato ore 13:00 sino alla domenica ore 21:00. Per le festività e vacanze i genitori si regoleranno secondo il principio dell'alternanza, fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere consecutivamente una settimana in estate ed una in inverno con i figli;
in tal caso il diritto di visita dell'altro genitore verrà sospeso. d. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di modificare le condizioni di esercizio del diritto di visita previo accordo tra i medesimi.
وe. Per il mantenimento di Per_1 e Per_2 il sig. CP_1 verserà un assegno mensile di mantenimento pari ad € 530,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il 10 di ogni mese sul C/C intestato alla sig.ra Pt_1 alle seguenti coordinate: IBAN: [...]. L'assegno unico familiare verrà ripartito al 50% tra i genitori.
f. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli, tali intendendosi quelle per esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non ricorrenti nelle normali consuetudini di vita o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Per il dettaglio delle Spese da intendersi come straordinarie e sulla necessità o meno del preventivo accordo, si rimanda al Protocollo della Corte di Appello di Ancona che si allega e da intendersi come parte integrante del presente atto.
g. I coniugi svolgendo attività lavorative proprie, idonee ad assicurare dignitose condizioni economiche e di vita, rinunciano, allo stato, reciprocamente al mantenimento dando atto di aver definito, con l'accordo sulla casa di cui al punto a) ogni pendenza economica connessa e dipendente dal matrimonio e dal periodo di separazione personale h. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti".
All'esito del deposito, in data 28.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del Decreto di omologazione n. cronol. 2580/2022 del 03/08/2022 pronunciato dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 358/2022;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, tempi e modalità di visite del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori ER Per_2e sono da considerarsi confacenti al loro
,
preminente interesse;
soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli ER Per_2 ;e
-le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss.
1. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
-
in data 21.07.2012 in Lunano (PU), trascritto nei Pt_1 e Controparte_1
registri degli Atti di Matrimonio del medesimo comune Anno 2012, N.2, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lunano (PU), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 142 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA La sig.ra Parte_1 nata a [...], il [...], residente in [...]
(PU), Via Camino n. 25, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela
Ubaldi,
E
Il sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Valentini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 24 marzo 2025, i ricorrenti, esponevano: "In data 21.07.2012 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lunano
(PU), matrimonio trascritto nei registri del medesimo comune Anno 2012, Parte II, Serie A;
Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
Dall'unione nascevano due figli: ER nato il 28.04.2013 e Per_2 nato il
12.06.2018, entrambi nati ad Urbino (PU);
La residenza familiare veniva fissata nell'immobile sito in Lunano (PU), via Camino n.
25, in comproprietà tra i coniugi, rispettivamente 11/18 per Pt_1 7/18 per CP_1
Dopo anni di serena vita in comune a causa di reciproche incomprensioni i coniugi si separavano e il Tribunale di Urbino omologava la separazione con provvedimento del
03.08.2022 alle condizioni del ricorso che prevedevano:
1. L'assegnazione della casa coniugale, sita in via Camino, alla Pt 1 ed ai figli con obbligo per ciascun coniuge di continuare a versare, ognuno per la rispettiva quota di proprietà la rata del mutuo acceso presso la Banca Monte Paschi per l'acquisto della casa coniugale.
2. I figli minori venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con diritto di visita per il padre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 / 19:00 alle ore 21:00, fine settimana alternati a partire dal sabato ore 13:00 sino alla domenica ore 21:00. Per le festività e vacanze i genitori dovevano seguire il principio dell'alternanza, fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere consecutivamente una settimana in estate ed una in inverno con i figli;
in tal caso il diritto di visita dell'altro genitore veniva sospeso.
Era prevista comunque la possibilità per i genitori di modificare le condizioni di esercizio del diritto di visita previo accordo tra i medesimi.
3. Per il mantenimento di ER e Per_2 il sig. CP_1 si impegnava al versamento di un assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il 10 di ogni mese .L'Assegno unico familiare veniva ripartito al 50% tra i genitori.
4. le spese straordinarie per i figli venivano accollate nella misura del 50% a ciascun genitore e per il dettaglio delle spese da intendersi come straordinarie e sulla necessità o meno del preventivo accordo, si rimandava al Protocollo del Tribunale di Pesaro, allegato al ricorso.
5. I coniugi, inoltre, davano atto di svolgere attività lavorative proprie, idonee ad assicurare dignitose condizioni economiche e di vita per cui rinunciavano reciprocamente al mantenimento
6. Dalla separazione omologata nell'agosto 2022 i coniugi hanno vissuto separati, ricorrono pertanto i presupposti di legge per poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Ferme le statuizioni riguardanti il mantenimento dei figli, la ripartizione delle spese straordinarie e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che rimangono sostanzialmente le medesime della separazione, sul piano economico con il presente ricorso i coniugi hanno deciso di definire anche la comproprietà della casa familiare alle condizioni più avanti indicate."
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
"a. La sig.ra Pt_1 si impegna ad acquistare entro 6 mesi dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili, la quota di comproprietà del sig. CP_1 di 7/18 sulla casa coniugale sita in via Camino, accollandosi per intero il mutuo acceso presso la Banca Monte Paschi, con pagamento di tutte le rate residue successive al deposito del presente ricorso, compresa la quota parte del CP_1 Entrambi i coniugi danno atto che l'accordo su questo punto è funzionale e determinante rispetto all'accordo di divorzio nel suo insieme.
b. I figli minori avranno la residenza presso la casa della madre e per loro si conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni dei medesimi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale nelle questioni ordinarie.
c. Il padre eserciterà il diritto-dovere di visita dei figli, compatibilmente con le condizioni di salute, esigenze ed impegni dei medesimi, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 /
19:00 alle ore 21:00, fine settimana alternati a partire dal sabato ore 13:00 sino alla domenica ore 21:00. Per le festività e vacanze i genitori si regoleranno secondo il principio dell'alternanza, fermo il diritto di ciascun genitore di trascorrere consecutivamente una settimana in estate ed una in inverno con i figli;
in tal caso il diritto di visita dell'altro genitore verrà sospeso. d. Viene fatta salva la possibilità per i genitori di modificare le condizioni di esercizio del diritto di visita previo accordo tra i medesimi.
وe. Per il mantenimento di Per_1 e Per_2 il sig. CP_1 verserà un assegno mensile di mantenimento pari ad € 530,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il 10 di ogni mese sul C/C intestato alla sig.ra Pt_1 alle seguenti coordinate: IBAN: [...]. L'assegno unico familiare verrà ripartito al 50% tra i genitori.
f. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per i figli, tali intendendosi quelle per esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non ricorrenti nelle normali consuetudini di vita o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.
Per il dettaglio delle Spese da intendersi come straordinarie e sulla necessità o meno del preventivo accordo, si rimanda al Protocollo della Corte di Appello di Ancona che si allega e da intendersi come parte integrante del presente atto.
g. I coniugi svolgendo attività lavorative proprie, idonee ad assicurare dignitose condizioni economiche e di vita, rinunciano, allo stato, reciprocamente al mantenimento dando atto di aver definito, con l'accordo sulla casa di cui al punto a) ogni pendenza economica connessa e dipendente dal matrimonio e dal periodo di separazione personale h. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti".
All'esito del deposito, in data 28.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 15.07.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù del Decreto di omologazione n. cronol. 2580/2022 del 03/08/2022 pronunciato dal Tribunale di Urbino nel procedimento iscritto al RG n. 358/2022;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, tempi e modalità di visite del genitore non collocatario e mantenimento dei figli minori ER Per_2e sono da considerarsi confacenti al loro
,
preminente interesse;
soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche quanto stabilito sugli incontri e visite per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli ER Per_2 ;e
-le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss.
1. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
-
in data 21.07.2012 in Lunano (PU), trascritto nei Pt_1 e Controparte_1
registri degli Atti di Matrimonio del medesimo comune Anno 2012, N.2, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta, integralmente riportate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lunano (PU), per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 2.09.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone