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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2773/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore IACOVACCI ROBERTO
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Con un unico, articolato motivo di appello – che tuttavia è pienamente ammissibile in quanto indica specificamente la parte di sentenza appellata – la chiede la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale di contestazione impugnati in primo grado;
vinte le spese e distratte in favore del procuratore antistatario. Resiste l'Amministrazione.
Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di pagina 2 di 5 economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
2. Ciò posto, la questione che emerge in termini di maggior evidenza è la mancata prova della funzionalità e verifica periodica dell'apparecchiatura “SICVE – TUTOR”
utilizzata dall'Amministrazione per rilevare la velocità del veicolo di parte appellante e contestarne, su tali basi, l'infrazione poi oggetto di ingiunzione.
Ed invero dall'attento esame degli atti e dei documenti prodotti emerge come già in primo grado l'Amministrazione non avesse prodotto alcuna certificazione attestante la verifica di funzionalità e la revisione periodica dell'apparecchiatura in questione. Come già affermato da altro Giudice di questo Tribunale in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa, occorre rammentare che “il
Decreto ministeriale n. 282 del 13.06.2017 ha stabilito, in materia di verifica di funzionalità
degli apparecchi autovelox, che tutte le volte che gli accertatori ricevono in uso uno strumento
(nuovo o appena sottoposto alla taratura annuale), sono obbligati a verificarne la funzionalità
pagina 3 di 5 con una precisa procedura. Invero, come precisato dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3,
emanata il 07.08.2017 dal dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno,
diversamente dalle verifiche di taratura le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche,
sono finalizzate a valutare la capacità dell'autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono
essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di
taratura. Si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione
previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica dell'integrità del dispositivo o del
sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le
misure effettuate ai veicoli rilevati. La suddetta circolare precisa, quindi, che in considerazione
del fatto che le verifiche di funzionalità sono eseguite sempre successivamente a quelle di
taratura, è opportuno che l'operatore che effettua le operazioni di verifica inserisca, nel relativo
verbale, anche il riferimento all'ultimo certificato di taratura conseguito, indicandone il
numero, la data di esecuzione ed il laboratorio che l'ha svolta. Vi è, quindi, da ritenere che la
in giudizio, da parte della , di documenti Parte_2 Controparte_1
attestanti la sottoposizione del dispositivo alla verifica di funzionalità, oltre che a revisioni
periodiche (ossia di tutti quei documenti atti a dimostrazione l'esatta funzionalità della
strumentazione attraverso cui si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) rende
l'accertamento dell'infrazione de qua viziato, con la conseguenza che, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di primo grado, il provvedimento opposto deve essere annullato”.
Tali rilievi – sfuggiti al giudice di prime cure – sono sufficienti a evidenziare il vizio di motivazione della sentenza impugnata (per error in iudicando) e a determinare l'accoglimento della domanda di annullamento svolta in primo grado, risultando illegittimi tanto il verbale di contestazione quanto l'ordinanza-ingiunzione su tale presupposto emanata.
Spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore dell'antistatario.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello; e per l'effetto, a totale riforma della sentenza appellata,
annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR PCSPC 00040442 13/07/2021 Area
III della e il presupposto verbale n° SCV0006464483; Controparte_1
condanna l'Amministrazione a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1500,00 oltre IVA e accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Piacenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2773/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore IACOVACCI ROBERTO
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il Difensore AVVOCATURA
DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Con un unico, articolato motivo di appello – che tuttavia è pienamente ammissibile in quanto indica specificamente la parte di sentenza appellata – la chiede la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, Parte_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del presupposto verbale di contestazione impugnati in primo grado;
vinte le spese e distratte in favore del procuratore antistatario. Resiste l'Amministrazione.
Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di pagina 2 di 5 economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
14574/2010).
2. Ciò posto, la questione che emerge in termini di maggior evidenza è la mancata prova della funzionalità e verifica periodica dell'apparecchiatura “SICVE – TUTOR”
utilizzata dall'Amministrazione per rilevare la velocità del veicolo di parte appellante e contestarne, su tali basi, l'infrazione poi oggetto di ingiunzione.
Ed invero dall'attento esame degli atti e dei documenti prodotti emerge come già in primo grado l'Amministrazione non avesse prodotto alcuna certificazione attestante la verifica di funzionalità e la revisione periodica dell'apparecchiatura in questione. Come già affermato da altro Giudice di questo Tribunale in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è causa, occorre rammentare che “il
Decreto ministeriale n. 282 del 13.06.2017 ha stabilito, in materia di verifica di funzionalità
degli apparecchi autovelox, che tutte le volte che gli accertatori ricevono in uso uno strumento
(nuovo o appena sottoposto alla taratura annuale), sono obbligati a verificarne la funzionalità
pagina 3 di 5 con una precisa procedura. Invero, come precisato dalla circolare n. 300/A/6045/17/144/520/3,
emanata il 07.08.2017 dal dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno,
diversamente dalle verifiche di taratura le verifiche di funzionalità, sia iniziali che periodiche,
sono finalizzate a valutare la capacità dell'autovelox di fornire indicazioni attendibili e devono
essere effettuate dall'organo di polizia stradale utilizzatore, successivamente alla verifica di
taratura. Si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione
previste dal manuale d'uso, che consistono in una verifica dell'integrità del dispositivo o del
sistema e dei relativi sigilli apposti, nonché della loro capacità di attribuire correttamente le
misure effettuate ai veicoli rilevati. La suddetta circolare precisa, quindi, che in considerazione
del fatto che le verifiche di funzionalità sono eseguite sempre successivamente a quelle di
taratura, è opportuno che l'operatore che effettua le operazioni di verifica inserisca, nel relativo
verbale, anche il riferimento all'ultimo certificato di taratura conseguito, indicandone il
numero, la data di esecuzione ed il laboratorio che l'ha svolta. Vi è, quindi, da ritenere che la
in giudizio, da parte della , di documenti Parte_2 Controparte_1
attestanti la sottoposizione del dispositivo alla verifica di funzionalità, oltre che a revisioni
periodiche (ossia di tutti quei documenti atti a dimostrazione l'esatta funzionalità della
strumentazione attraverso cui si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) rende
l'accertamento dell'infrazione de qua viziato, con la conseguenza che, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di primo grado, il provvedimento opposto deve essere annullato”.
Tali rilievi – sfuggiti al giudice di prime cure – sono sufficienti a evidenziare il vizio di motivazione della sentenza impugnata (per error in iudicando) e a determinare l'accoglimento della domanda di annullamento svolta in primo grado, risultando illegittimi tanto il verbale di contestazione quanto l'ordinanza-ingiunzione su tale presupposto emanata.
Spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore dell'antistatario.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello; e per l'effetto, a totale riforma della sentenza appellata,
annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M_IT PR PCSPC 00040442 13/07/2021 Area
III della e il presupposto verbale n° SCV0006464483; Controparte_1
condanna l'Amministrazione a rimborsare alla parte appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1500,00 oltre IVA e accessori se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Piacenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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