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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4508/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Antonietta De Angelis
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dei rispettivi Direttori pro-tempore, Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4508/2021 1 “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza impugnata n. 40/2021 del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, nel giudizio r.g.n. 6247/2011 tra le parti di cui innanzi: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Latina, Sezione I Civile, in composizione collegiale, Giudice relatore ed estensore Dott.
Roberto Galasso nel giudizio r.g.n. 6247/2011 tra le parti di cui innanzi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare la falsità del documento relata di notifica della cartella 057200600060267744 per essere falsa la sottoscrizione della stessa relata solo apparentemente apposta dal sig. Parte_1
documento apposto dall' di Latina e dalla Equitalia a sostegno Controparte_1
dell'accertamento oggetto della lite pendente avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Latina RG 1557/2011”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In rito, si chiede che venga data comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 221 uc. E 71, 1 co. c.p.c..
In via istruttoria, ci si riporta alla documentazione tutta prodotta in allegato all'atto di citazione ed alle memorie istruttorie, ed alla CTU calligrafica redatta dalla Dott.ssa
. Per_1
Per le appellate:
“Per quanto precede, le Agenzie appellate concludono per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc e in subordine per il suo rigetto siccome infondato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio”.
Il Sostituto procuratore generale con nota del 14.12.2021 ha chiesto il rigetto dell'appello.
r.g. n. 4508/2021 2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. adiva il Tribunale di Latina convenendo in giudizio Parte_1
(oggi ) e l' Controparte_3 Controparte_2 [...]
, proponendo querela di falso in via Controparte_4
incidentale in relazione alla firma apposta sulla relata di notifica della cartella esattoriale n. 05720060006026774, opposta con giudizio pendente dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in quanto apocrifa e non riconducibile alla propria mano.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
della domanda, non richiedendo la notifica della cartella, a norma dell'art. 26
DPR n. 602/1973, la sottoscrizione del consegnatario.
Si costituiva anche l' Latina, Controparte_4
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa avversaria.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., il querelante precisava la propria domanda, chiedendo che fosse dichiarata la falsità dell'attestazione dell'agente notificatore in merito alle generalità e alla qualità del consegnatario, oltre che la nullità della notifica in quanto eseguita omettendo l'identificazione del consegnatario medesimo.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 40/2021, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_4
, dichiarava inammissibile la domanda relativa alla pretesa
[...]
apocrifia della sottoscrizione, rilevando come sulla relata non risultasse alcuna firma del destinatario, bensì la mera indicazione del nominativo vergata dallo stesso agente notificatore, e respingeva la querela per difetto di prova in ordine alla falsità dell'attestazione resa dal pubblico ufficiale circa l'avvenuta consegna dell'atto personalmente a soggetto qualificatosi come Parte_1
Rilevava, inoltre, l'inammissibilità della querela di falso volta a contestare la verità intrinseca di quanto dichiarato dal consegnatario. Condannava, quindi, il r.g. n. 4508/2021 3 al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ed al pagamento delle Pt_1
spese di lite in favore delle controparti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , articolando Parte_1
due motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia per non aver valorizzato le risultanze della CTU calligrafica espletata in primo grado, dalla quale sarebbe risultata l'apocrifia della firma apposta sulla relata.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato le deposizioni testimoniali che, ad avviso dell'appellante, avrebbero dimostrato l'assenza del presso l'indirizzo Pt_1
di Latina, Via Garibaldi n. 37, al momento della notifica.
Si sono costituite in giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_5
, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
impugnata, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dalle appellate, occorre rilevare che nell'atto di appello risulta il riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto di gravame e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n.
2320/2023).
4. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La notificazione di cui si discute è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1, prima parte, del DPR n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, che consente la consegna della cartella direttamente nelle mani del destinatario (“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
r.g. n. 4508/2021 4 soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”). L'art. 26, comma 3, dello stesso decreto precisa che, in caso di consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone abilitate a ricevere l'atto, non vi è alcun obbligo di sottoscrizione dell'originale da parte di chi riceve l'atto (“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”).
Nel caso di specie, la relata di notifica della cartella esattoriale n.
05720060006026774000 indirizzata a indica espressamente che Parte_1
la consegna è stata effettuata “personalmente al destinatario” e, in aderenza alla disciplina normativa, non reca alcuna sottoscrizione del ricevente, risultando lo spazio destinato alla firma lasciato in bianco. Essa riporta unicamente l'indicazione nominativa del consegnatario, apposta dall'agente notificatore. Ne discende che il presupposto stesso su cui l'appellante fonda la censura, ossia l'esistenza di una firma da ricondurre o meno al è insussistente e la Pt_1
CTU disposta in primo grado per accertarne l'apocrifia risulta, pertanto, superflua, dovendosi confermare la pronuncia impugnata ove ha ritenuto di non aderire alla valutazione istruttoria condotta dal precedente giudice istruttore che aveva disposto la consulenza.
5. Anche il secondo motivo di gravame, volto a contestare la veridicità dell'attestazione resa dall'agente notificatore in ordine al fatto di aver rinvenuto all'indirizzo della notifica un soggetto qualificatosi come destinatario dell'atto, indicando le proprie generalità nel nome e cognome dell'odierno appellante, è infondato e merita reiezione.
Deve precisarsi, ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto del presente giudizio, che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. che assiste la relata non si estende indistintamente a tutto il suo contenuto. Essa riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ossia la materiale consegna dell'atto in un determinato luogo e tempo a un soggetto che si è qualificato come destinatario, nonché la percezione delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in tale circostanza. Resta distinto, peraltro, il diverso profilo della r.g. n. 4508/2021 5 veridicità intrinseca di tali dichiarazioni: che il consegnatario fosse realmente il contribuente destinatario non rientra nell'ambito della fede privilegiata, ma costituisce una presunzione iuris tantum superabile con prova contraria. Di conseguenza, mentre per contestare l'attestazione del messo, ossia il fatto stesso della consegna brevi manu a un soggetto qualificatosi come destinatario, è necessario proporre querela di falso, per contestare la veridicità della qualità dichiarata dal consegnatario la querela di falso non è ammissibile, ma occorre fornire una prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum (Cass.
n. 26501/2014, conf. Cass. n. 27587/2018, Cass. n. 53/2024).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante ha inteso proporre querela di falso, sostenendo che l'agente notificatore abbia falsamente attestato la consegna dell'atto personalmente al destinatario: oggetto del giudizio resta dunque la verifica della sussistenza di un falso ideologico nella relata, e non la diversa questione dell'effettiva coincidenza tra l'identità dichiarata dal consegnatario e quella del contribuente destinatario.
Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando la notificazione della cartella di pagamento sia effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, prima parte, del DPR n. 602/1973, non sussiste alcun obbligo dell'agente notificatore di accertare l'identità del consegnatario (cfr. Cass. n.
13739/2017; Cass. n. 9774/2018).
A tale conclusione conduce il rilievo che l'identità tra consegnatario e destinatario si desume dalle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale incaricato, le quali, una volta trasfuse nella relata di notifica, assumono efficacia probatoria privilegiata e, se mendaci, sono penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 495 c.p.
(Cass., n. 22225/2021).
Muovendo da tali considerazioni, poi, conformemente al principio sancito dall'art. 2697 c.c., che distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda e in forza del quale, ad eccezione di casi tassativamente previsti ex lege, alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento, l'onere della prova del falso non può che incombere sulla parte che assume tale falsità, che a tal fine può valersi di ogni mezzo ordinario di prova (v. Cass. n. 2126/2019).
r.g. n. 4508/2021 6 Tale prova, peraltro, non può essere desunta da congetture o da indizi generici, ma richiede elementi idonei a scalfire la presunzione di veridicità che la legge riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ai cui sensi l'atto pubblico fa piena prova - ossia ha l'efficacia inderogabile che costituisce il fondamento della natura di prova legale innanzi alla quale si arresta il libero apprezzamento da parte del giudice - fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ne consegue che, nel caso di specie, per vincere la presunzione di veridicità dell'attestazione contenuta nella relata, non è sufficiente la mera allegazione da parte dell'odierno appellante della propria assenza sul luogo della notifica al momento della notificazione, ma è invece necessaria la prova positiva e rigorosa dell'impossibilità materiale che quanto attestato dal pubblico ufficiale sia realmente accaduto.
Ebbene, le deposizioni testimoniali richiamate dall'appellante (v. pag. 10 ss. dell'atto di citazione in appello) non assolvono a tale onere probatorio. Esse si limitano, infatti, a confermare che il aveva trasferito la propria attività e Pt_1
che l'appartamento di Latina, Via Garibaldi n. 37, veniva talvolta usato per il deposito della corrispondenza. Non valgono però ad accertare che il Tes_1
agente notificatore, abbia falsamente attestato di avere effettuato la consegna dell'atto personalmente a persona qualificatasi come . Parte_1
Le dichiarazioni di e di indicate Testimone_2 Testimone_3
dall'odierno appellante come quelle dal valore più probante, risultano essere oltremodo generiche (“Posso dire che a chi mi chiedeva dove si trovasse il querelante, rispondevo che era a via Monti 40, ma non ricordo nello specifico il sig. ; “Posso Tes_1
dire che noi dicevamo a tutti quelli che lo cercavano che si era trasferito a via Monti.
[…] Non ricordo con precisione il sig. ”), non risultando, dunque, Per_2
sufficienti a dimostrare la falsità dell'attestazione pubblica contenuta nella relata.
Anche la circostanza che il messo potesse aver lasciato il plico nella cassetta postale, in particolare, viene riferita dai testi in termini meramente congetturali e non è documentata in modo incontrovertibile, non essendo idonea a scalfire la portata fidefacente dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.
r.g. n. 4508/2021 7 Ancora, la circostanza che l'appellante avesse trasferito il domicilio e l'attività lavorativa ad altro indirizzo non equivale a dimostrare, con il necessario grado di certezza, come prova positiva dell'impossibilità materiale che l'atto sia stato ricevuto personalmente da soggetto qualificatosi come
, l'assenza dell'appellante dall'immobile di Via Garibaldi n. 37 Parte_1
al momento della notificazione, potendo egli essere comunque presente sul luogo della notifica.
Per quanto sinora esposto l'attestazione contenuta nella relata non è stata efficacemente infirmata dall'appellante, sicché la decisione di prime cure resiste alle censure mosse con l'atto di appello e deve essere confermata.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 6.900,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 25.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4508/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4508 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.02.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Antonietta De Angelis
APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dei rispettivi Direttori pro-tempore, Controparte_2
rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 4508/2021 1 “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza impugnata n. 40/2021 del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione I Civile, nel giudizio r.g.n. 6247/2011 tra le parti di cui innanzi: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di
Latina, Sezione I Civile, in composizione collegiale, Giudice relatore ed estensore Dott.
Roberto Galasso nel giudizio r.g.n. 6247/2011 tra le parti di cui innanzi, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “dichiarare la falsità del documento relata di notifica della cartella 057200600060267744 per essere falsa la sottoscrizione della stessa relata solo apparentemente apposta dal sig. Parte_1
documento apposto dall' di Latina e dalla Equitalia a sostegno Controparte_1
dell'accertamento oggetto della lite pendente avanti la Commissione Tributaria
Provinciale di Latina RG 1557/2011”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In rito, si chiede che venga data comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 221 uc. E 71, 1 co. c.p.c..
In via istruttoria, ci si riporta alla documentazione tutta prodotta in allegato all'atto di citazione ed alle memorie istruttorie, ed alla CTU calligrafica redatta dalla Dott.ssa
. Per_1
Per le appellate:
“Per quanto precede, le Agenzie appellate concludono per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 cpc e in subordine per il suo rigetto siccome infondato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio”.
Il Sostituto procuratore generale con nota del 14.12.2021 ha chiesto il rigetto dell'appello.
r.g. n. 4508/2021 2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. adiva il Tribunale di Latina convenendo in giudizio Parte_1
(oggi ) e l' Controparte_3 Controparte_2 [...]
, proponendo querela di falso in via Controparte_4
incidentale in relazione alla firma apposta sulla relata di notifica della cartella esattoriale n. 05720060006026774, opposta con giudizio pendente dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in quanto apocrifa e non riconducibile alla propria mano.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità Controparte_3
della domanda, non richiedendo la notifica della cartella, a norma dell'art. 26
DPR n. 602/1973, la sottoscrizione del consegnatario.
Si costituiva anche l' Latina, Controparte_4
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa avversaria.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., il querelante precisava la propria domanda, chiedendo che fosse dichiarata la falsità dell'attestazione dell'agente notificatore in merito alle generalità e alla qualità del consegnatario, oltre che la nullità della notifica in quanto eseguita omettendo l'identificazione del consegnatario medesimo.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 40/2021, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' Controparte_4
, dichiarava inammissibile la domanda relativa alla pretesa
[...]
apocrifia della sottoscrizione, rilevando come sulla relata non risultasse alcuna firma del destinatario, bensì la mera indicazione del nominativo vergata dallo stesso agente notificatore, e respingeva la querela per difetto di prova in ordine alla falsità dell'attestazione resa dal pubblico ufficiale circa l'avvenuta consegna dell'atto personalmente a soggetto qualificatosi come Parte_1
Rilevava, inoltre, l'inammissibilità della querela di falso volta a contestare la verità intrinseca di quanto dichiarato dal consegnatario. Condannava, quindi, il r.g. n. 4508/2021 3 al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ed al pagamento delle Pt_1
spese di lite in favore delle controparti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello , articolando Parte_1
due motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della pronuncia per non aver valorizzato le risultanze della CTU calligrafica espletata in primo grado, dalla quale sarebbe risultata l'apocrifia della firma apposta sulla relata.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato le deposizioni testimoniali che, ad avviso dell'appellante, avrebbero dimostrato l'assenza del presso l'indirizzo Pt_1
di Latina, Via Garibaldi n. 37, al momento della notifica.
Si sono costituite in giudizio l' e l' Controparte_1 Controparte_5
, instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
[...]
impugnata, deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza di tutti i motivi di appello.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dalle appellate, occorre rilevare che nell'atto di appello risulta il riferimento alle statuizioni della sentenza oggetto di gravame e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Dunque, non è dato ravvisare violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo sufficiente che al giudice di secondo grado, investito del riesame della causa nel merito, “siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (così, tra le molte, Cass. n.
2320/2023).
4. Nel merito, il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
La notificazione di cui si discute è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1, prima parte, del DPR n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, che consente la consegna della cartella direttamente nelle mani del destinatario (“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
r.g. n. 4508/2021 4 soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”). L'art. 26, comma 3, dello stesso decreto precisa che, in caso di consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone abilitate a ricevere l'atto, non vi è alcun obbligo di sottoscrizione dell'originale da parte di chi riceve l'atto (“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”).
Nel caso di specie, la relata di notifica della cartella esattoriale n.
05720060006026774000 indirizzata a indica espressamente che Parte_1
la consegna è stata effettuata “personalmente al destinatario” e, in aderenza alla disciplina normativa, non reca alcuna sottoscrizione del ricevente, risultando lo spazio destinato alla firma lasciato in bianco. Essa riporta unicamente l'indicazione nominativa del consegnatario, apposta dall'agente notificatore. Ne discende che il presupposto stesso su cui l'appellante fonda la censura, ossia l'esistenza di una firma da ricondurre o meno al è insussistente e la Pt_1
CTU disposta in primo grado per accertarne l'apocrifia risulta, pertanto, superflua, dovendosi confermare la pronuncia impugnata ove ha ritenuto di non aderire alla valutazione istruttoria condotta dal precedente giudice istruttore che aveva disposto la consulenza.
5. Anche il secondo motivo di gravame, volto a contestare la veridicità dell'attestazione resa dall'agente notificatore in ordine al fatto di aver rinvenuto all'indirizzo della notifica un soggetto qualificatosi come destinatario dell'atto, indicando le proprie generalità nel nome e cognome dell'odierno appellante, è infondato e merita reiezione.
Deve precisarsi, ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto del presente giudizio, che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. che assiste la relata non si estende indistintamente a tutto il suo contenuto. Essa riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ossia la materiale consegna dell'atto in un determinato luogo e tempo a un soggetto che si è qualificato come destinatario, nonché la percezione delle dichiarazioni rese da quest'ultimo in tale circostanza. Resta distinto, peraltro, il diverso profilo della r.g. n. 4508/2021 5 veridicità intrinseca di tali dichiarazioni: che il consegnatario fosse realmente il contribuente destinatario non rientra nell'ambito della fede privilegiata, ma costituisce una presunzione iuris tantum superabile con prova contraria. Di conseguenza, mentre per contestare l'attestazione del messo, ossia il fatto stesso della consegna brevi manu a un soggetto qualificatosi come destinatario, è necessario proporre querela di falso, per contestare la veridicità della qualità dichiarata dal consegnatario la querela di falso non è ammissibile, ma occorre fornire una prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum (Cass.
n. 26501/2014, conf. Cass. n. 27587/2018, Cass. n. 53/2024).
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellante ha inteso proporre querela di falso, sostenendo che l'agente notificatore abbia falsamente attestato la consegna dell'atto personalmente al destinatario: oggetto del giudizio resta dunque la verifica della sussistenza di un falso ideologico nella relata, e non la diversa questione dell'effettiva coincidenza tra l'identità dichiarata dal consegnatario e quella del contribuente destinatario.
Ciò posto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, quando la notificazione della cartella di pagamento sia effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, prima parte, del DPR n. 602/1973, non sussiste alcun obbligo dell'agente notificatore di accertare l'identità del consegnatario (cfr. Cass. n.
13739/2017; Cass. n. 9774/2018).
A tale conclusione conduce il rilievo che l'identità tra consegnatario e destinatario si desume dalle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale incaricato, le quali, una volta trasfuse nella relata di notifica, assumono efficacia probatoria privilegiata e, se mendaci, sono penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 495 c.p.
(Cass., n. 22225/2021).
Muovendo da tali considerazioni, poi, conformemente al principio sancito dall'art. 2697 c.c., che distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti posti a fondamento della propria domanda e in forza del quale, ad eccezione di casi tassativamente previsti ex lege, alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento, l'onere della prova del falso non può che incombere sulla parte che assume tale falsità, che a tal fine può valersi di ogni mezzo ordinario di prova (v. Cass. n. 2126/2019).
r.g. n. 4508/2021 6 Tale prova, peraltro, non può essere desunta da congetture o da indizi generici, ma richiede elementi idonei a scalfire la presunzione di veridicità che la legge riconosce all'atto pubblico ex art. 2700 c.c., ai cui sensi l'atto pubblico fa piena prova - ossia ha l'efficacia inderogabile che costituisce il fondamento della natura di prova legale innanzi alla quale si arresta il libero apprezzamento da parte del giudice - fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Ne consegue che, nel caso di specie, per vincere la presunzione di veridicità dell'attestazione contenuta nella relata, non è sufficiente la mera allegazione da parte dell'odierno appellante della propria assenza sul luogo della notifica al momento della notificazione, ma è invece necessaria la prova positiva e rigorosa dell'impossibilità materiale che quanto attestato dal pubblico ufficiale sia realmente accaduto.
Ebbene, le deposizioni testimoniali richiamate dall'appellante (v. pag. 10 ss. dell'atto di citazione in appello) non assolvono a tale onere probatorio. Esse si limitano, infatti, a confermare che il aveva trasferito la propria attività e Pt_1
che l'appartamento di Latina, Via Garibaldi n. 37, veniva talvolta usato per il deposito della corrispondenza. Non valgono però ad accertare che il Tes_1
agente notificatore, abbia falsamente attestato di avere effettuato la consegna dell'atto personalmente a persona qualificatasi come . Parte_1
Le dichiarazioni di e di indicate Testimone_2 Testimone_3
dall'odierno appellante come quelle dal valore più probante, risultano essere oltremodo generiche (“Posso dire che a chi mi chiedeva dove si trovasse il querelante, rispondevo che era a via Monti 40, ma non ricordo nello specifico il sig. ; “Posso Tes_1
dire che noi dicevamo a tutti quelli che lo cercavano che si era trasferito a via Monti.
[…] Non ricordo con precisione il sig. ”), non risultando, dunque, Per_2
sufficienti a dimostrare la falsità dell'attestazione pubblica contenuta nella relata.
Anche la circostanza che il messo potesse aver lasciato il plico nella cassetta postale, in particolare, viene riferita dai testi in termini meramente congetturali e non è documentata in modo incontrovertibile, non essendo idonea a scalfire la portata fidefacente dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c.
r.g. n. 4508/2021 7 Ancora, la circostanza che l'appellante avesse trasferito il domicilio e l'attività lavorativa ad altro indirizzo non equivale a dimostrare, con il necessario grado di certezza, come prova positiva dell'impossibilità materiale che l'atto sia stato ricevuto personalmente da soggetto qualificatosi come
, l'assenza dell'appellante dall'immobile di Via Garibaldi n. 37 Parte_1
al momento della notificazione, potendo egli essere comunque presente sul luogo della notifica.
Per quanto sinora esposto l'attestazione contenuta nella relata non è stata efficacemente infirmata dall'appellante, sicché la decisione di prime cure resiste alle censure mosse con l'atto di appello e deve essere confermata.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado d'appello, che liquida in € 6.900,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 25.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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