TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/10/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT VA OV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1532 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. , che si difende in proprio ex ar.t 86 c.p.c.; Pt_1 Pt_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del
[...]
Direttore e legale rappresentante p.t., difeso in proprio con i dott.ri Gianluca Fedeli, Angelo
Natale, ER RE, NN D'AR;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che in qualità di difensore di si costituiva per resistere Controparte_2 all'appello promosso da (C.F.: Parte_3
), per la parziale riforma della sentenza n° 3484/2021, nonché per proporre appello P.IVA_1
incidentale, che a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito con decreto prot. 0004655 del 4.10.2017da parte della Controparte_3
di che il Sig. , venivano liquidati i compensi professionali in € 700,00 oltre Controparte_2
accessori, contesta il detto importo perché ingiustificatamente irrisorio, tenuto conto del valore della controversia, chiedendo liquidarsi il compenso nella misura richiesta, ovvero in quella ritenuta congrua e/o equa in relazione all'attività svolta.
pagina 1 di 3 Il , nel resistere alla opposizione, eccepisce la tardività Controparte_1 dell'opposizione e nel merito il rigetto.
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Deve, innanzitutto, rilevarsi la tempestività della odierna opposizione, considerato che l'istante ha dato prova di avere depositato il ricorso (20.05.2024) entro i 30 giorni dalla notifica via pec del decreto di liquidazione (19.04.2014), nonostante l'irritualità del registro originariamente indicato.
Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che l'Avv. ha trasmesso telematicamente il Pt_1
ricorso presso il protocollo di iscrizione degli affari di volontaria giurisdizione il 20.05.2024 (cfr. pec di accettazione e consegna), poi rifiutato il 21.05.2024 dalla Cancelleria per l'errata richiesta di iscrizione presso l'indicato registro e nella medesima giornata iscritto correttamente in quello degli affari contenziosi.
Avendo il sistema generato la ricevuta di avvenuta consegna il 20.05.2024, il ricorso deve ritenersi depositato in pari data, dunque tempestivamente, in quanto l'utilizzo di un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale (Cass. 28545/23).
Nel merito, deve osservarsi che in tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del codice processale civile, ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso (Cass. 10876/16).
Nel caso in esame, sulla base della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistito, appare più aderente al caso concreto lo scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00, ai valori minimi, nell'ambito dei giudizi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, tenuto conto, in particolare, del grado di complessità del gravame (principalmente incentrato sulla notifica degli atti presupposti) e dell'esito sfavorevole dell'appello che ha visto la totale soccombenza della parte assistita.
pagina 2 di 3 In applicazione dei suddetti valori devono essere liquidate le seguenti somme: € 2.197,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.268,00 per la fase decisoria, per un totale di €
5.421,00, considerato che non si riscontra attività per la fase di trattazione/istruttoria.
Non può applicarsi, invece, la riduzione del 30% prevista dall'art 4, comma 4, DM 55/14 (come modificato dal D.M. 147/22), prevista per l'ipotesi di difesa di più parti con identità posizione processuale.
Applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02, va in definitiva liquidata la somma di €
2.710,5, oltre accessori (esclusa l'IVA, avendo l'istante dato atto di avere optato per il regime forfettario agevolato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. Rossella
Porto la somma di € 2.710,5, oltre rimborso spese forfetarie, cpa, a carico dello Stato;
- condanna il al rimborso delle spese processuali, in CP_1 Controparte_1
favore dell'Avv. Rossella Porto, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie e cpa.
Cosenza, 20.10.2025
Il giudice dott. NT VA OV
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
NT VA OV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1532 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
Avv. , che si difende in proprio ex ar.t 86 c.p.c.; Pt_1 Pt_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del
[...]
Direttore e legale rappresentante p.t., difeso in proprio con i dott.ri Gianluca Fedeli, Angelo
Natale, ER RE, NN D'AR;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che in qualità di difensore di si costituiva per resistere Controparte_2 all'appello promosso da (C.F.: Parte_3
), per la parziale riforma della sentenza n° 3484/2021, nonché per proporre appello P.IVA_1
incidentale, che a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito con decreto prot. 0004655 del 4.10.2017da parte della Controparte_3
di che il Sig. , venivano liquidati i compensi professionali in € 700,00 oltre Controparte_2
accessori, contesta il detto importo perché ingiustificatamente irrisorio, tenuto conto del valore della controversia, chiedendo liquidarsi il compenso nella misura richiesta, ovvero in quella ritenuta congrua e/o equa in relazione all'attività svolta.
pagina 1 di 3 Il , nel resistere alla opposizione, eccepisce la tardività Controparte_1 dell'opposizione e nel merito il rigetto.
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto.
Deve, innanzitutto, rilevarsi la tempestività della odierna opposizione, considerato che l'istante ha dato prova di avere depositato il ricorso (20.05.2024) entro i 30 giorni dalla notifica via pec del decreto di liquidazione (19.04.2014), nonostante l'irritualità del registro originariamente indicato.
Infatti, dalla documentazione prodotta emerge che l'Avv. ha trasmesso telematicamente il Pt_1
ricorso presso il protocollo di iscrizione degli affari di volontaria giurisdizione il 20.05.2024 (cfr. pec di accettazione e consegna), poi rifiutato il 21.05.2024 dalla Cancelleria per l'errata richiesta di iscrizione presso l'indicato registro e nella medesima giornata iscritto correttamente in quello degli affari contenziosi.
Avendo il sistema generato la ricevuta di avvenuta consegna il 20.05.2024, il ricorso deve ritenersi depositato in pari data, dunque tempestivamente, in quanto l'utilizzo di un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale (Cass. 28545/23).
Nel merito, deve osservarsi che in tema di patrocinio a spese dello stato, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il criterio del valore della controversia, determinato a norma del codice processale civile, ha, quanto all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, un valore parametrico e di massima, sicché il giudice può discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto di esso (Cass. 10876/16).
Nel caso in esame, sulla base della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistito, appare più aderente al caso concreto lo scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00, ai valori minimi, nell'ambito dei giudizi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, tenuto conto, in particolare, del grado di complessità del gravame (principalmente incentrato sulla notifica degli atti presupposti) e dell'esito sfavorevole dell'appello che ha visto la totale soccombenza della parte assistita.
pagina 2 di 3 In applicazione dei suddetti valori devono essere liquidate le seguenti somme: € 2.197,00 per la fase di studio;
€ 956,00 per la fase introduttiva;
€ 2.268,00 per la fase decisoria, per un totale di €
5.421,00, considerato che non si riscontra attività per la fase di trattazione/istruttoria.
Non può applicarsi, invece, la riduzione del 30% prevista dall'art 4, comma 4, DM 55/14 (come modificato dal D.M. 147/22), prevista per l'ipotesi di difesa di più parti con identità posizione processuale.
Applicata la dimidiazione di cui all'art. 130 D.P.R. 115/02, va in definitiva liquidata la somma di €
2.710,5, oltre accessori (esclusa l'IVA, avendo l'istante dato atto di avere optato per il regime forfettario agevolato).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, liquida in favore dell'Avv. Rossella
Porto la somma di € 2.710,5, oltre rimborso spese forfetarie, cpa, a carico dello Stato;
- condanna il al rimborso delle spese processuali, in CP_1 Controparte_1
favore dell'Avv. Rossella Porto, che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie e cpa.
Cosenza, 20.10.2025
Il giudice dott. NT VA OV
pagina 3 di 3