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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4114/2024 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: disporsi la modifica delle condizioni di divorzio tra i sig.ri
e della summenzionata sentenza, paragrafi 2 e 3 a pagina 6, come segue: CP_1 Pt_1
- pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario di la Pt_1 Per_1
1 somma di € 600,00, su cui ISTAT annuale a far dal 07..08.2025, da versarsi entro il 12 di
ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note;
l'assegno unico verrà percepito
al 50% dalle parti;
- il sig. concorrerà nella percentuale del 50% a tutte le spese mediche ordinarie, alle Pt_1
ripetizioni scolastiche del figlio e alla patente;
la sig.ra si impegna a provvedere a tutte CP_1
le altre spese extra inerenti al benessere del figlio. Per il resto si continua a richiamare il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 CP_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio
[...] Parte_1
pronunciato con sentenza n. 339/2018 del Tribunale di Vicenza e pubblicata in data 01/02/2018
nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 7907/2017.
In particolare, le parti hanno chiesto la riduzione del contributo mensile a suo tempo determinato a carico del padre per il mantenimento del figlio ed una differente suddivisione delle spese straordinarie per il figlio stesso.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 339/2018 del Tribunale
2 di Vicenza pubblicata in data 01/02/2018 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_1
la somma di € 600,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dal
07/08/2025, da versarsi entro il 12 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note;
- prende atto dell'intervenuto accordo delle parti circa l'assegno unico che verrà percepito al
50% da ciascuna delle parti;
- pone a carico del sig. nella misura del 50% tutte le spese mediche ordinarie, le Pt_1
ripetizioni scolastiche del figlio e le spese per la patente;
- pone a carico della sig.ra tutte le altre spese extra inerenti al benessere del figlio. CP_1
- per il resto si applicherà il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
-ferme le altre statuizioni.
b) nulla sulle spese
Così deciso in Vicenza il 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4114/2024 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAGNIN MASSIMO
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti: disporsi la modifica delle condizioni di divorzio tra i sig.ri
e della summenzionata sentenza, paragrafi 2 e 3 a pagina 6, come segue: CP_1 Pt_1
- pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario di la Pt_1 Per_1
1 somma di € 600,00, su cui ISTAT annuale a far dal 07..08.2025, da versarsi entro il 12 di
ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note;
l'assegno unico verrà percepito
al 50% dalle parti;
- il sig. concorrerà nella percentuale del 50% a tutte le spese mediche ordinarie, alle Pt_1
ripetizioni scolastiche del figlio e alla patente;
la sig.ra si impegna a provvedere a tutte CP_1
le altre spese extra inerenti al benessere del figlio. Per il resto si continua a richiamare il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024 CP_1
e hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio
[...] Parte_1
pronunciato con sentenza n. 339/2018 del Tribunale di Vicenza e pubblicata in data 01/02/2018
nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 7907/2017.
In particolare, le parti hanno chiesto la riduzione del contributo mensile a suo tempo determinato a carico del padre per il mantenimento del figlio ed una differente suddivisione delle spese straordinarie per il figlio stesso.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 339/2018 del Tribunale
2 di Vicenza pubblicata in data 01/02/2018 vengano modificate nei termini seguenti:
- pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Per_1
la somma di € 600,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far data dal
07/08/2025, da versarsi entro il 12 di ciascun mese a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note;
- prende atto dell'intervenuto accordo delle parti circa l'assegno unico che verrà percepito al
50% da ciascuna delle parti;
- pone a carico del sig. nella misura del 50% tutte le spese mediche ordinarie, le Pt_1
ripetizioni scolastiche del figlio e le spese per la patente;
- pone a carico della sig.ra tutte le altre spese extra inerenti al benessere del figlio. CP_1
- per il resto si applicherà il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
-ferme le altre statuizioni.
b) nulla sulle spese
Così deciso in Vicenza il 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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