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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
872 del R.G. 2025, avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Ramona Rugna, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine dell'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Angelo Gencarelli, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
–CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52
1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato alla controparte a mezzo pec in data
30.04.2025, ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatogli in data 08.04.2025 da sulla base della sentenza n. Controparte_1
1730/2023, emessa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 422/2023 R.G., deducendo: a) che con tale precetto gli è stato intimato il pagamento dell'importo di €
4.742,00, dovuto in favore del figlio minore a titolo di Persona_1
assegno di mantenimento;
b) di aver sempre corrisposto tale assegno, nei limiti delle proprie possibilità; c) di aver percepito il reddito di cittadinanza nel periodo novembre 2022 – maggio 2023, allorquando tale sostegno economico veniva revocato a causa della pendenza, nei suoi confronti, dei procedimenti penali scaturiti dalle denunce della ex moglie per la violazione degli obblighi di assistenza familiare;
d) di essere stato sempre assolto nell'ambito dei predetti procedimenti penali poiché effettivamente impossibilitato a corrispondere il mantenimento in ragione delle sue precarie condizioni economiche;
e) che il precetto conterrebbe errori di calcolo e, in particolare, non terrebbe conto dei pagamenti effettuati brevi manu nel periodo preso in considerazione nell'atto; f) di aver sempre contribuito anche al pagamento delle spese straordinarie;
g) di essere attualmente disoccupato e di vivere con il sostegno economico dei genitori e di non avere quindi la possibilità, in considerazione del mutamento della propria condizione economica, di versare, in favore del figlio, l'assegno di mantenimento nella misura indicata in sentenza.
L'opponente ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, così decidere: - In via preliminare, sospendere l'efficacia dell'atto di precetto opposto tenuto conto di tutte le motivazioni esposte e documentate tutte in atti, nonché, della contestuale ed evidente sussistenza del fumus boni iuris e il
2 periculum in mora;
- In accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con l'Atto di Precetto azionato: - Dichiarare la sig.ra responsabile per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto Controparte_1
condannare la stessa all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di Parte_1
spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
2. costituitasi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 18.07.2025, ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata.
3. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, come desumibile dal precetto, la convenuta ha intimato all'odierno attore il pagamento dell'importo di € 4.600,00, oltre spese, a titolo di assegno di mantenimento del figlio minore relativo al periodo che va dal giugno 2023 alla data di notifica del precetto.
Ciò posto, l'attore, a fronte di tale intimazione, ha dedotto genericamente che, nel periodo preso in considerazione nel precetto, avrebbe effettuato pagamenti brevi manu e avrebbe altresì contribuito alle spese straordinarie, senza tuttavia fornire la benché minima prova, né documentale né orale, delle somme corrisposte in favore del figlio minore.
Al contempo, anche la circostanza relativa al sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche rispetto a quelle presenti al momento della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è rimasta totalmente sfornita di prova.
Tale circostanza appare peraltro priva di rilievo, tenuto conto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di
3 divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710
c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970” (Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza n. 17689 del 02.07.2019).
Alla luce delle ragioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata, poiché manifestamente infondata.
Allo stesso modo, non può che essere rigettata, poiché manifestamente infondata, anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta, non comprendendosi dalla lettura dell'atto di citazione neppure quali siano gli elementi costitutivi del fatto illecito da quest'ultima commesso.
4. Al rigetto della domanda consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che, tenuto conto della estrema semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità della somma indicata nel precetto, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
5. La colpa grave in cui è incorso l'attore nel proporre una domanda estremamente generica e sfornita del benchè minimo supporto probatorio, oltre che contrastante con i consolidati principi giurisprudenziali in materia, giustifica, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., la condanna dell'attore medesimo al pagamento, in favore della controparte, di una somma che, secondo equità, può essere determinata nella metà dell'importo liquidato a titolo di spese.
6. Ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c., poi, l'attore va altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando,
4 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00, oltre r.s.g. 15% e accessori di legge;
3) condanna , ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento, in Parte_1
favore di dell'importo di € 639,00; Controparte_1
4) condanna , ai sensi dell'art. 96, co. 4 c.p.c., al pagamento, in Parte_1
favore della cassa delle ammende, dell'importo di € 500,00.
Così deciso in Castrovillari, il 17.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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