Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1040 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 03/02/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. ESPOSITO ACHILLE FRANCESCO Parte_1
Per , l'avv. Angela Congi in sostituzione dell'avv. GRILLO GIUSEPPE Controparte_1
L'avv. Esposito discute la causa riportandosi all'atto introduttivo e ai documenti allegati. Chiede
l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto delle eccezioni e delle domande della controparte.
L'avv. Congi discute la causa riportandosi agli atti difensivi e chiede che venga rigettata la domanda di controparte.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:23, il giudice, assenti le parti, decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Achille Esposito in forza di procura speciale in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cosenza alla via Milelli
n. 9
- OPPONENTE -
E
(c.f. ), in giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1
mandataria (già , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 CP_3
GI LL in forza di procura generale alle liti per atto del Notaio Per_1
di Verona del 18/1/2017, rep.73456, racc. 22388, ed elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma Viale Giulio Cesare n. 2.
- OPPOSTA –
Controparte_4
(c.f. e p.i. ), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
- OPPOSTA NON COSTITUITA -
OGGETTO: opposizione ex art. 650 cpc a decreto ingiuntivo n. 2035/2011 del
Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n.
2605/2011 RG.
CONCLUSIONI
Come da contestuale verbale di udienza.
2 FATTO E DIRITTO
1. , premesso di essere stata destinataria del decreto ingiuntivo n. Parte_1
2035/2011 emesso da questo Tribunale a definizione del procedimento monitorio n.
2605/2011 Rg;
premesso, altresì, che il predetto decreto ingiuntivo non veniva opposto nei termini di legge ed era posto a base dell'intervento formalizzato da
[...]
, già Controparte_5 Controparte_6
divenuta
[...] Controparte_5 nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare n. 52/2013
[...]
R.G.E.I., interponeva, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, opposizione all'esecuzione, lamentando, per quanto qui rileva, la vessatorietà di talune clausole presenti nel contratto di mutuo chirografario sulla base del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2035/2011, non oggetto di controllo da parte del giudice del monitorio. Con ordinanza del 24.1.2024, poi integrata il 22.2.2024, il giudice dell'esecuzione, facendo applicazione dei principi dettati da Cass., Sez. Un.,
9479/2023, assegnava alla debitrice/opponente termine perentorio per la proposizione di opposizione tardiva avverso il menzionato decreto ingiuntivo, al fine di far valere l'abusività delle clausole contenute nel contratto a base del provvedimento monitorio originariamente non opposto. Era, quindi, incardinato il presente processo, nell'ambito del quale si costituiva Controparte_1 quale successore dell'originaria ricorrente in monitorio, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, mentre restava contumace la Controparte_5
, a cui pure era notificato l'atto introduttivo del giudizio.
[...]
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
2.1 Va preliminarmente dichiarata in questa sede la contumacia di
[...]
, non avendo avuto luogo la relativa Controparte_5
declaratoria nel decreto ex art. 171 bis cpc, che pure prendeva atto della mancata costituzione del predetto soggetto malgrado la regolare notifica dell'atto introduttivo.
2.2 Nel merito, facendo applicazione dei principi dettati da Cass., Sez. Un.,
9479/2023, deve ritenersi che in presenza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto qualificabile come consumatore, ove sia mancato il controllo da parte del giudice del procedimento monitorio sul carattere non abusivo delle clausole del contratto a base del ricorso per ingiunzione, il debitore/consumatore è legittimato a proporre opposizione tardiva, appunto al fine di far valere l'abusività delle predette clausole, in quanto determinative, a carico del consumatore, di un significativo
3 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (artt. 33 e ss. d.lgs.
206/2005). Vi sono, tuttavia, delle precisazioni da fare in merito. L'eccezionale facoltà accordata al consumatore di proporre opposizione tardiva fuori dalle ipotesi di cui all'art. 650 cpc da un lato non può derogare al principio dell'interesse (in forza del quale una domanda o eccezione può essere proposta in giudizio solo nei limiti in cui la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice); dall'altro non può sovvertire gli oneri probatori normalmente gravanti sulle parti nei giudizi a cognizione piena aventi ad oggetto obbligazioni (oneri probatori in forza dei quali il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto in senso formale o sostanziale è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento: Cass., Sez. Un.,
13522/2001). Nella vicenda di specie, l'opponente ha denunciato in modo generico l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto a base del decreto ingiuntivo tardivamente opposto, senza, tuttavia, in alcun modo allegare le ragioni per cui la vessatorietà delle illustrate clausole inciderebbe negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria dall'odierna opposta e soprattutto avrebbe avuto rilievo ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto (ai sensi, infatti, dell'art. 36 d.lgs.
206/2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del medesimo testo normativo sono nulle, ma il contratto rimane valido per il resto).
Inammissibili sono, invece, le censure afferenti la dedotta usurarietà degli interessi applicati dal mutuante, trattandosi di eccezione sollevata – in punto di causa petendi
- non sotto il profilo della vessatorietà delle relative clausole (quale unico sindacato consentito in questa sede), bensì sotto il profilo della violazione della legge n. 108/96
e del superamento del limite del tasso soglia;
questioni che, evidentemente, avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di opposizione “tempestiva”
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel rapporto tra le parti costituite come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari, che appaiono congrui in relazione alle caratteristiche concrete del giudizio. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc in danno dell'opponente, essendosi l'iniziativa inserita nel solco di facoltà riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nazionale e da quella
4 sovranazionale. Le spese sono dichiarate irripetibili nel rapporto tra l'opponente e
, stante la mancata Controparte_5 costituzione in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_5
;
[...]
2. Rigetta l'opposizione;
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di in persona del l.r.p.t., che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1
onorari oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
4. Dichiara le spese irripetibili nel rapporto tra l'opponente e l'opposta non costituita;
5. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 03/02/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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