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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8572/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Eliana Ungaro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.9.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto Parte_1 CP_1
all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, nonché i benefici
ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti forniti dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali, pur comportando la totale inabilità lavorativa, non determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità
di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l.
21.11.1988 n. 508 ai fini della concessione della indennità di accompagnamento;
e che viceversa sussistono le condizioni di cui all'art. 3
co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrenti “qualora la compromissione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione”: tanto, però, a decorrere dall'1.4.2024, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa il 18.10.2023.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma
2 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il solo requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data sopra indicata, e non invece quello prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento.
La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di c.t.u. come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 con decorrenza dall'1.4.2024; rigetta per il resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8572/2024
r.g., decisa nell'udienza dell'8.4.2025, promossa da
, con l'avv. Eliana Ungaro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.9.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto Parte_1 CP_1
all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980, nonché i benefici
ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti forniti dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti accertato che l'istante è affetta da minorazioni le quali, pur comportando la totale inabilità lavorativa, non determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità
di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l.
21.11.1988 n. 508 ai fini della concessione della indennità di accompagnamento;
e che viceversa sussistono le condizioni di cui all'art. 3
co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrenti “qualora la compromissione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione”: tanto, però, a decorrere dall'1.4.2024, data successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa il 18.10.2023.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma
2 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente in capo all'istante il solo requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data sopra indicata, e non invece quello prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento.
La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle di c.t.u. come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara sussistente in capo all'istante il requisito sanitario prescritto per i benefici ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 con decorrenza dall'1.4.2024; rigetta per il resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3