Art. 5.
La pensione teorica e' determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.
Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .
La pensione teorica e' determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.
Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .