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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/12/2024, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 3200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Biscione, n. 95, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Ruggero Stendardi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia, n. 831, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Caterina Romano, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Colsereno, n. 56, presso CP_2 lo studio del Curatore Speciale Avv. Pamela Panattoni, che la rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Opposizione avverso provvedimento su controversia relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Le parti sono genitori della figlia (nata in data [...]). CP_2
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 17.09.2024, con cui è stata autorizzata l'iscrizione della figlia minore alla scuola elementare Leonardo da Vinci di Guidonia Montecelio per l'anno scolastico in corso, è stato previsto meccanismo di recupero dei giorni di mancata frequentazione della figlia con il padre e applicazione del criterio dell'alternanza per i ponti connessi alle festività.
In particolare, la ricorrente ha chiesto la revoca del provvedimento opposto, con previsione della frequentazione della figlia minore della scuola materna Mother Goose di Guidonia Montecelio, nonché adozione di provvedimenti di tutela in favore della figlia minore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2024, si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento opposto, proponendo domanda CP_1 subordinata di iscrizione della figlia alla scuola materna dell'istituto Leonardo da Vinci di Guidonia Montecelio, chiedendo prevedersi che entrambi i genitori intraprendano percorso di sostegno alla capacità genitoriale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.11.2024, si è costituito in giudizio il
Curatore speciale della minore, chiedendo la revoca dell'ordinanza opposta, con iscrizione della figlia minore presso la scuola materna Mother Goose di Guidonia
Montecelio, nonché adozione di provvedimenti di tutela in favore della figlia minore.
All'udienza del 26.11.2024, valorizzando le indicazioni fornite dal Curatore Speciale e le risultanze della Relazione del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio del 18.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni:
- Iscrizione e frequentazione della figlia minore alla scuola materna CP_2
Mother Goose di Guidonia Montecelio;
- Presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, affinché svolga monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con funzione di facilitazione al dialogo tra le parti e di supporto delle stesse nell'assunzione di decisioni rilevanti nell'interesse della figlia minore;
- Previsione che il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Previsione che il Servizio Sociale attivi, presso idoneo centro individuato dal 3
Servizio Sociale previa audizione delle parti, percorso di sostegno alla capacità genitoriale, diretto ad implementare le capacità di dialogo e confronto costruttivo dei genitori nell'assunzione di decisioni nell'interesse della minore, al quale entrambe le parti espressamente manifestano la volontà di aderire e partecipare;
- Previsione che il Servizio Sociale, previa audizione e valutazione della figlia minore, attivi un percorso di sostegno in favore della medesima, in rapporto di coordinazione con il TSMREE presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche presso idoneo centro convenzionato;
- Previsione che, in caso di comprovata esigenza dei genitori o della figlia minore, che renda oggettivamente impossibile la frequentazione della figlia minore in giorno di spettanza di uno dei genitori, i genitori si impegnano a concordare diverso giorno di recupero, in mancanza rimettendo l'individuazione del recupero al Curatore Speciale nominato, che verrà a tal fine contattato dalle parti;
- Ripartizione con criterio di alternanza dei ponti connessi con i giorni di festività dell'anno, con impegno delle parti di concordare tale ripartizione, in mancanza rimettendo l'individuazione al Curatore Speciale nominato, che verrà a tal fine contattato dalle parti;
- Previsione della frequentazione della minore nei giorni della festa della mamma, della festa del papà e del compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- Spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio compensate, in virtù dell'esito conciliativo;
- Revoca del provvedimento opposto.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, con particolare riguardo agli aspetti di criticità emersi nei rapporti tra le parti e difficoltà di assunzione congiunta di decisioni nell'interesse della minore.
Conseguentemente, il provvedimento opposto deve essere revocato, con applicazione delle condizioni concordate dalle parti.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 4
- Revoca il provvedimento opposto;
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Biscione, n. 95, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Ruggero Stendardi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassia, n. 831, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Caterina Romano, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Colsereno, n. 56, presso CP_2 lo studio del Curatore Speciale Avv. Pamela Panattoni, che la rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Opposizione avverso provvedimento su controversia relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
Le parti sono genitori della figlia (nata in data [...]). CP_2
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 17.09.2024, con cui è stata autorizzata l'iscrizione della figlia minore alla scuola elementare Leonardo da Vinci di Guidonia Montecelio per l'anno scolastico in corso, è stato previsto meccanismo di recupero dei giorni di mancata frequentazione della figlia con il padre e applicazione del criterio dell'alternanza per i ponti connessi alle festività.
In particolare, la ricorrente ha chiesto la revoca del provvedimento opposto, con previsione della frequentazione della figlia minore della scuola materna Mother Goose di Guidonia Montecelio, nonché adozione di provvedimenti di tutela in favore della figlia minore.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.11.2024, si è costituito in giudizio chiedendo la conferma del provvedimento opposto, proponendo domanda CP_1 subordinata di iscrizione della figlia alla scuola materna dell'istituto Leonardo da Vinci di Guidonia Montecelio, chiedendo prevedersi che entrambi i genitori intraprendano percorso di sostegno alla capacità genitoriale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08.11.2024, si è costituito in giudizio il
Curatore speciale della minore, chiedendo la revoca dell'ordinanza opposta, con iscrizione della figlia minore presso la scuola materna Mother Goose di Guidonia
Montecelio, nonché adozione di provvedimenti di tutela in favore della figlia minore.
All'udienza del 26.11.2024, valorizzando le indicazioni fornite dal Curatore Speciale e le risultanze della Relazione del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio del 18.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della controversia alle seguenti condizioni:
- Iscrizione e frequentazione della figlia minore alla scuola materna CP_2
Mother Goose di Guidonia Montecelio;
- Presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale del Comune di Guidonia Montecelio, affinché svolga monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari, con funzione di facilitazione al dialogo tra le parti e di supporto delle stesse nell'assunzione di decisioni rilevanti nell'interesse della figlia minore;
- Previsione che il Servizio Sociale dovrà segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice
Tutelare secondo le rispettive competenze;
- Previsione che il Servizio Sociale attivi, presso idoneo centro individuato dal 3
Servizio Sociale previa audizione delle parti, percorso di sostegno alla capacità genitoriale, diretto ad implementare le capacità di dialogo e confronto costruttivo dei genitori nell'assunzione di decisioni nell'interesse della minore, al quale entrambe le parti espressamente manifestano la volontà di aderire e partecipare;
- Previsione che il Servizio Sociale, previa audizione e valutazione della figlia minore, attivi un percorso di sostegno in favore della medesima, in rapporto di coordinazione con il TSMREE presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche presso idoneo centro convenzionato;
- Previsione che, in caso di comprovata esigenza dei genitori o della figlia minore, che renda oggettivamente impossibile la frequentazione della figlia minore in giorno di spettanza di uno dei genitori, i genitori si impegnano a concordare diverso giorno di recupero, in mancanza rimettendo l'individuazione del recupero al Curatore Speciale nominato, che verrà a tal fine contattato dalle parti;
- Ripartizione con criterio di alternanza dei ponti connessi con i giorni di festività dell'anno, con impegno delle parti di concordare tale ripartizione, in mancanza rimettendo l'individuazione al Curatore Speciale nominato, che verrà a tal fine contattato dalle parti;
- Previsione della frequentazione della minore nei giorni della festa della mamma, della festa del papà e del compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- Spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio compensate, in virtù dell'esito conciliativo;
- Revoca del provvedimento opposto.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, con particolare riguardo agli aspetti di criticità emersi nei rapporti tra le parti e difficoltà di assunzione congiunta di decisioni nell'interesse della minore.
Conseguentemente, il provvedimento opposto deve essere revocato, con applicazione delle condizioni concordate dalle parti.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 4
- Revoca il provvedimento opposto;
- Prevede che i rapporti personali e patrimoniali delle parti e con il figlio siano regolati in conformità alle condizioni congiuntamente indicate;
- Compensa integralmente le spese di lite del giudizio in cui è stato adottato il provvedimento opposto e del presente giudizio
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai