Articolo 3 della Legge 18 giugno 1955, n. 517
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 luglio 1955
Art. 3. null a se l'atto e' stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi e' incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non e' stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955