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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/10/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 3043/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3043 dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello Avverso sentenza del
Giudice di Pace – lesioni , e vertente
Tra
(C.F. , in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alfredo CRESCENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NOCERA
INFERIORE alla via MATTEOTTI, 46; giusta procura in atti;
appellante
Contro
, (c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Avino Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ) unitamente alla quale el.te domiciliata in S. Egidio del Monte Albino (SA) CodiceFiscale_2 alla Via Ugo Foscolo n. 55, giusta procura in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, impugnava la sentenza n. Parte_1
808/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che l'aveva condannata al pagamento di € 8.199,26, oltre accessori e spese, in favore di , a titolo di risarcimento del danno per lesioni Controparte_1 subite in qualità di terza trasportata su motoveicolo assicurato dalla società appellante.
pagina 2 di 6 L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza per diversi motivi, tra cui:
1. Erronea applicazione dell'Art.
141 C.d.A. e : Sosteneva l'inammissibilità dell'azione diretta stante la presunta responsabilità CP_2 esclusiva del veicolo antagonista, configurabile come "caso fortuito" ostativo, e l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del vettore;
2. Mancata valutazione delle risultanze istruttorie: Contestava
l'attendibilità della prova testimoniale e l'ignoranza della pregressa e alta sinistrosità dei soggetti coinvolti, oltre alla difformità di giudizio rispetto a una precedente sentenza relativa al conducente (GdP Torre
Annunziata);
3. Eccessiva quantificazione del danno: Contestava l'entità del danno biologico permanente
(3%), il riconoscimento del danno morale e la congruità degli accessori.
Si costituiva in giudizio che, oltre a eccepire preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ne chiedeva nel merito il rigetto integrale con conferma della sentenza impugnata, sostenendo la corretta applicazione dell'Art. 141 C.d.A. in coerenza con l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Dopo una serie di rinvii dettati dal carico del ruolo, il presente procedimento veniva rinviato all'udienza del
22.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
1. SU DA ex Art. 141 C.d.A.
Il motivo di appello principale, incentrato sulla inapplicabilità dell'Art. 141 del Codice delle Assicurazioni
Private in caso di responsabilità esclusiva del veicolo antagonista, deve essere disatteso.
Invero l'art. 141 C.d.A. introduce una forma di tutela rafforzata a favore del trasportato, il quale può agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. L'unica eccezione prevista, che esclude l'operatività della norma, è il caso fortuito. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n.
35318/2022), ha chiarito che il concetto di "caso fortuito" ai fini del 141 C.d.A. deve essere interpretato restrittivamente come un evento totalmente estraneo al rischio della circolazione stradale (es. malore improvviso, evento naturale, condotta umana abnorme e indipendente).
pagina 3 di 6 La condotta colposa di un altro veicolo coinvolto nel sinistro, anche se accertata come unica causa del danno (come l'ipotizzato mancato rispetto del segnale di stop), non rientra nella nozione di caso fortuito idoneo a paralizzare l'azione del trasportato.
Conseguentemente, il Giudice di Pace ha correttamente applicato la norma, in quanto l'azione del trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore sussiste anche in ipotesi di responsabilità esclusiva del terzo conducente.
2. Sulle Eccezioni di Rito
Parimenti non può essere accolta l'eccezione di mancata citazione del vettore non può essere accolta.
Stante la natura dell'azione ex Art. 141 C.d.A., che configura una responsabilità ex lege a carico dell'assicuratore, il proprietario e/o conducente del veicolo vettore non è configurabile come litisconsorte necessario. Le SSUU sopra citate, pur non affrontando il tema del litisconsorzio in modo diretto e centrale, hanno confermato la ratio dell'Art. 141 C.d.A.: fornire una tutela rafforzata e un'azione diretta al trasportato contro il solo assicuratore del veicolo sul quale era a bordo.
3. Sulle Risultanze Istruttorie e la Quantificazione del Danno
Le censure relative all'attendibilità della prova testimoniale e all'eccezione di sinistrosità costituiscono mere richieste di rivalutazione del materiale probatorio, che il Giudice di Pace ha già motivato in modo non illogico. Il richiamo alla sentenza del GdP di Torre Annunziata è irrilevante, trattandosi di un giudizio diverso (riguardante il conducente) e fondato su un diverso titolo di responsabilità, non vincolante in questa sede.
Si rigetta altresì il motivo di censura sulla percentuale di Invalidità Permanente (IP) (3%), in quanto la sentenza di primo grado ha fatto proprio l'accertamento tecnico del CTU, che questo Giudice ritiene esente da vizi logici o tecnici evidenti. Le note critiche del CTP dell'appellante, che proponevano una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, non sono sufficienti a scalfire l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Sull'Accoglimento Parziale (Errore di Calcolo e Danno Morale)
Risulta fondato il motivo di appello relativo all'errore matematico nella quantificazione finale del danno biologico e sulla non giustificata liquidazione del danno morale.
pagina 4 di 6 L'appellante ha correttamente rilevato che la somma delle voci risarcitorie stabilite dal CTU (Danno
Biologico Permanente 3%, ITT, ITP e Danno Odontoiatrico) ammonta a € 7.242,48.
Il Giudice di Pace, liquidando la somma di € 8.199,26, ha determinato un sovrappiù di € 956,78 privo di specifica motivazione.
Non essendo stata specificamente provata dall'attrice in primo grado una particolare sofferenza soggettiva che giustificasse la liquidazione di un danno morale separato (o una personalizzazione del danno superiore ai parametri tabellari), tale maggiorazione non può essere riconosciuta. La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere contenuta nei limiti strettamente risultanti dalle tabelle e dalle risultanze istruttorie
(CTU).
Conseguentemente, la sentenza di primo grado va riformata esclusivamente nel quantum liquidato, che viene rideterminato in € 7.242,48. Pertanto la somma eventualmente versata in eccedenza dovrà essere restituita, comprensiva di interessi legali dalla data del pagamento.
4. Sulle Spese di Lite
In considerazione del rigetto dei motivi principali di diritto e dei motivi relativi al merito probatorio, ma dell'accoglimento del motivo relativo all'errore di calcolo, si ravvisano i presupposti per compensare parzialmente le spese di giudizio della presente fase limitatamente a 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell'appellante per la soccombenza sulla maggior parte dei motivi (e previa esclusione della fase istruttoria che in concreto non ha avuto luogo).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Sezione Civile, in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3043/2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello proposto da Parte_1
2. In parziale riforma della sentenza n. 808/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la somma dovuta da a a Parte_2 Parte_1 Controparte_1 titolo di risarcimento danni nella misura di € 7.242,48, oltre accessori come determinati nella sentenza di primo grado.
pagina 5 di 6 3. ON alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo da quest'ultima eventualmente versato in eccedenza rispetto a quanto statuito al punto
2, oltre interessi legali dalla data dell'effettivo pagamento al saldo.
4. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni altra statuizione.
5. COMPENSA le spese di giudizio nella misura di 1/3 e ON l'appellante Parte_1
a rifondere all'appellata i restanti 2/3, che si liquidano
[...] Controparte_1 complessivamente (già al netto della compensazione) in € 1.133,30 oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
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