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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 5086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5086 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 Parte_1
[...] (nato a [...] il [...] - C.F. 1) rappresentati e difesi, giusta C.F. 2
procura in atti, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli
alla Via G. Puccini n. 16
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 Parte_1 e Parte_2 premesso che
Persona_1dalla loro relazione affettiva era nata il [...] a [...] la piccola
[...] Parte_3 entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. Per
l'udienza fissata, celebrata in modalità cartolare, pervenivano note scritte nell'interesse delle parti con allegata dichiarazione sottoscritta dalle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Napoli alla Via Bixio n. 42.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra Pt 1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Pt_1 sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_2 con congruo preavviso.
Il sig. Parte 2, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere la figlia tutte le volte in cui lo riterrà opportuno, ma, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
A partire dal terzo anno di età della minore, il padre potrà, altresì, tenere con se la figlia a week end alternati, nonché per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di agosto, così come avrà diritto di averla con sé, alternativamente, il giorno di Natale, quello di Capodanno nonché per due giorni nel periodo Pasquale, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, nonché con le proprie esigenze lavorative. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
2. Mantenimento a carico del padre di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, con versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra Pt_1 entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese solare.
3. Pagamento da parte del padre del 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, da disciplinarsi ai sensi del Protocollo del
Tribunale di Napoli del 7/3/2018;
4. Assegno unico universale che ammonta a € 200,00, da corrispondersi integralmente alla sig.ra Pt_1."
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età della stessa e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
c) nulla per spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5086 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 Parte_1
[...] (nato a [...] il [...] - C.F. 1) rappresentati e difesi, giusta C.F. 2
procura in atti, dall'avv. ANZILOTTI FABIANA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli
alla Via G. Puccini n. 16
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/03/2025 Parte_1 e Parte_2 premesso che
Persona_1dalla loro relazione affettiva era nata il [...] a [...] la piccola
[...] Parte_3 entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. Per
l'udienza fissata, celebrata in modalità cartolare, pervenivano note scritte nell'interesse delle parti con allegata dichiarazione sottoscritta dalle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Napoli alla Via Bixio n. 42.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra Pt 1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Pt_1 sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_2 con congruo preavviso.
Il sig. Parte 2, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere la figlia tutte le volte in cui lo riterrà opportuno, ma, in ogni caso, almeno due pomeriggi alla settimana, che si indicano nel martedì e nel giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
A partire dal terzo anno di età della minore, il padre potrà, altresì, tenere con se la figlia a week end alternati, nonché per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di agosto, così come avrà diritto di averla con sé, alternativamente, il giorno di Natale, quello di Capodanno nonché per due giorni nel periodo Pasquale, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, nonché con le proprie esigenze lavorative. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
2. Mantenimento a carico del padre di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, con versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla
Sig.ra Pt_1 entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese solare.
3. Pagamento da parte del padre del 50% di tutte le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, da disciplinarsi ai sensi del Protocollo del
Tribunale di Napoli del 7/3/2018;
4. Assegno unico universale che ammonta a € 200,00, da corrispondersi integralmente alla sig.ra Pt_1."
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, attesa l'età della stessa e non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
c) nulla per spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino