Art. 35.
Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la meta' dei componenti il collegio.
Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza e' valida anche con l'intervento del terzo.
Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la meta' dei componenti il collegio.
Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza e' valida anche con l'intervento del terzo.