Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Cecilia De Santis Presidente,
Dott.ssa Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2338/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 1.10.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi degli artt. 127, terzo comma e 127-ter e vertente tra
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Orte, via Pubblica Passeggiata n. 57, presso lo studio dell'avv. Valerio
Panichelli (c.f. , che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luciano Laureti (c.f. C.F._3
), in forza di procura estesa in calce all'atto di citazione in appello C.F._4
- appellanti -
e
(c.f. ) e (c.f. ), entrambi elettivamente Parte_3 C.F._5 Parte_4 C.F._6
domiciliati in Roma, viale delle Milizie, 138, presso lo studio dell'avv. Daniele Sacchetti (c.f.
), che li rappresenta e difende in virtù di procura estesa in calce all'atto introduttivo C.F._7
del primo grado di giudizio.
- appellati –
nonchè
(c.f. ) e (c.f. , entrambi CP_1 C.F._8 CP_2 C.F._9 elettivamente domiciliati in Orte, via Pubblica Passeggiata n. 57, presso lo studio dell'avv. Valerio
Panichelli (c.f. , che li rappresenta e difende in forza di procura estesa in calce all'atto C.F._3
di citazione in appello
- intervenuti –
Oggetto: Appello sentenza n. 295/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli (Vendita di cose immobili).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza: -in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
295/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli, Giudice Dott.ssa Caterina Liberati, nel giudizio recante R.G.
781/2016, depositata in cancelleria in data 03.03.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “-in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c. e per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dagli attori;
- in via principale respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché non provata;
- in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il risarcimento del danno a quella somma ritenuta di giustizia anche in considerazione del comportamento dei convenuti”. per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellati dinanzi il Tribunale per tutti
i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, data l'indispensabilità della CTU nel caso di specie, si insiste nell'ammissione della medesima, a chiarimento dei lavori effettivamente svolti, delle cause delle asserite infiltrazioni e dell'effettiva rimozione delle problematiche 3
lamentate, oltre all'ordine di esibizione della perizia a base del mutuo acceso dai Sigg.ri e Pt_3 Pt_4
dalla “ Controparte_3
Parte appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori e Parte_2
ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
Ovvero: Dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
In via principale e nel merito: Rigettare l'appello proposto dai Signori e perché destituito di ogni fondamento Parte_2 Parte_1
giuridico e fattuale con conseguente conferma della sentenza n. 295/2021 emessa dal Tribunale di Tivoli, per i motivi tutti esposti in narrativa. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali come per legge del presente grado di giudizio.
Parte intervenuta: “I Sigg.ri e con il presente atto si costituiscono nel giudizio CP_1 CP_2
di Appello promosso dai Sigg.ri e , aderendo all'appello medesimo Parte_1 Parte_2
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata ha così riportato i fatti di causa e la decisione adottata:
“ e , in qualità di proprietari ed acquirenti dell'immobile situato in Guidonia Parte_3 Parte_4
Montecelio alla via Pisoniano n.20, con atto pubblico del 18.2.2015 hanno evocato in giudizio
[...]
e e quali alienanti del summenzionato bene, Parte_2 Parte_1 CP_2 CP_1 proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno pari ad € 25.000 per vizi della cosa venduta;
in via subordinata hanno chiesto la restituzione di € 25.000, quale riduzione del prezzo di vendita, pattuito in €200.000, in ragione dei vizi lamentati.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che, successivamente alla conclusione della compravendita
(18.2.2015) dell'immobile oggetto di causa, era pervenuta loro richiesta di risarcimento danni (in data
7.3.2015) da parte dei sigg.ri proprietari del box sottostante la proprietà attrice, Parte_5 lamentando la sussistenza di infiltrazioni provenienti dall'immobile de quo e propagatesi nel box di proprietà dei suddetti (sussistenti sin dal 2008) ed in ordine ai quali i precedenti proprietari nulla avevano fatto. 4
Hanno narrato di verificato la sussistenza di tali infiltrazioni, mediante perizia tecnica e di aver sottoscritto con i sigg.ri - tra gli altri, un accordo transattivo per la soluzione della Pt_5 Parte_5
situazione rappresentata. Hanno dunque invocato la sussistenza di vizi occulti della cosa venduta, ed hanno concluso nel senso summenzionato.
Si sono costituiti e che hanno eccepito: la mancanza di prova Parte_2 Parte_1
delle suddette infiltrazioni e la riconducibilità ad un difetto di copertura del giardino/terrazzo dell'immobile compravenduto;
la non imputabilità dei danni lamentati in quanto, sin dal 2014, a seguito delle medesime doglianze, avevano effettuato gli interventi di riparazione e ripristino dovuti ("Pertanto è evidente che la lettera inviata dall'Avv. (cfr. all. 2), ha avuto il seguito del ripristino e della riparazione delle zone CP_4
ammalorate con la conseguente eliminazione di ogni doglianza" comparsa di costituzione pag.3); la decadenza dalla garanzia per vizi, per non aver rispettato il termine di 8 giorni per la denuncia previsto dall'art. 1495 c.c.
Hanno concluso per il rigetto delle domande proposte dagli attori.
Non si sono costituiti e nonostante rituale notifica e dunque deve esserne CP_2 CP_1 dichiarata la contumacia.
La domanda degli attori è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Al fine di decidere giova richiamare alcuni principi normativi e giurisprudenziali regolatori della materia ed applicabili alla presente fattispecie.
In materia di compravendita ed in particolare della garanzia per vizi della cosa venduta e delle azioni conseguenti, è stato di recente affermato che grava sul compratore dare prova della sussistenza dei vizi lamentati (CSU n. 1 1748/2019): è stato inoltre precisato che tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità, inclusa quella risarcitoria, sono soggette ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. n. 10728/2001, n. 14655/2008): è principio pacifico quello per cui la decadenza, costituendo un fatto impeditivo o estintivo del diritto fatto valere dal compratore, deve essere espressamente e ritualmente eccepita dal venditore, non potendo essere rilevata d'ufficio (Cass. n.
6365/1991; n.8194/1990).
Infine, è stato chiarito che “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore - che, ex art. 1495, comma secondo, cod. civ, esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere - può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per "facta concludentia": in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della 5
sussistenza dei vizi ed un' altrettanto inequivoca accentazione delle obbligazioni conseguenti." (Cass. n.
5597/2001).
Alla luce di tali principi e delle risultanze istruttorie, nonché delle complessive allegazioni delle parti, nella fattispecie può dirsi che: la sussistenza dei vizi, consistenti nella "inadeguata impermeabilizzazione del giardino e dell'area pavimentata antistante l'immobile, che si trova a copertura dei locali box sottostanti" è provata dalla perizia tecnica, analitica ed esaustiva nella descrizione dei luoghi, delle cause
e degli interventi necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi e che non è stata specificamente contestata
(non può dirsi a tal fine sufficiente la mera e generica negazione della sussistenza dei vizi); dalle denunce di infiltrazioni di acqua nei locali box sottostanti da parte dei signori sin dal 2008 Parte_5
confermate dall'istruttoria orale e non contestato dai convenuti;
in via assorbente, dal riconoscimento fatto dagli stessi convenuti, che nella comparsa di costituzione e risposta hanno dedotto di aver dato seguito alla comunicazione/diffida dell'avv.to (da parte dei sigg.ri - relativa CP_4 Pt_5 Parte_5
alla persistenza delle suddette infiltrazioni, effettuando nel 2014 lavori di riparazione che, tuttavia, non risultano né provati né possono dirsi risolutivi: invero, l'effettuazione di tali "lavori" è stata inoltre confermata dal convenuto n sede di interrogatorio formale, che pur ha affermato di non Parte_2
avere documentazione al riguardo e di non ricordare il nome della ditta incaricata.
Tale circostanza, ovvero la pacifica ammissione di aver svolto lavori per la riparazione dei vizi fornisce prova della sussistenza degli stessi e del riconoscimento di tali vizi da parte dei convenuti (quanto meno per facta concludentia, tuttavia, vista l'assoluta carenza di prova in relazione ai lavori svolti (nulla è documentato) e la documentata persistenza delle infiltrazioni lamentate dai proprietari dei box sottostanti, fino all'intervento riparatore degli attori, deve ritenersi che gli interventi effettuati dagli attori, ove anche effettivamente svolti (circostanza di cui non vi è prova), siano stati del tutto inefficaci ed inadeguati all'eliminazione dei vizi lamentati, di cui deve pertanto ritenersi la sussistenza al momento della vendita.
In ordine all'eccezione di decadenza, questa deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio in quanto tardivamente proposta, essendosi i convenuti costituiti in data 4.5.2016, per l'udienza, fissata in citazione al 20.5.2016. Al riguardo infatti, è sufficiente precisare che in caso di differimento della prima udienza di comparizione e trattazione ai sensi dell'art. 168 bis co.4 c.p.c., come nella fattispecie, il termine a ritroso per la costituzione tempestiva del convenuto va calcolato dalla data indicata in citazione e non dalla data dell'udienza fissata d'ufficio ex art. 168 bis co.4 c.p.c..
In ogni caso, ed in via assorbente, ogni questione in ordine alla decadenza deve ritenersi superata, ai sensi dell'art. 1495 co.2 c.c., dal riconoscimento dei vizi da parte degli attori, evidenziato dalla condotta 6
fattuale posta in essere (i prospettati lavori effettuati a seguito dell'intimazione dell'avv.to ) e dalle CP_4
stesse affermazioni dei convenuti (cfr. comparsa di costituzione pag.3 e interrogatorio formale di Parte_2
; al riguardo, con riferimento ai fatti ammessi dal confitente, essi costituiscono pacificamente
[...]
elementi di prova, liberamente apprezzabili dal giudice anche nei confronti delle altre parti, Cass.
n.20476/2015).
Non vi sono specifiche contestazioni in ordine al quantum indicato come costo per la riparazione ed il ripristino dei luoghi, quantificato in € 19.800 ovvero pari all'importo pagato dagli attori alla ditta Promofly
93 s.r.l. per i lavori eseguiti;
il pagamento è inoltre documentato dalle copie dei bonifici prodotte in giudizio.
Pertanto, i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati al risarcimento del danno derivante dai vizi della cosa venduta, e quantificato in € 19.800 oltre interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dal pagamento alla presente pronuncia;
successivamente, tramutandosi il credito in obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo.
Assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, inclusa la domanda proposta in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex Dm n.55/2014 sulla base del valore di cause dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone:
Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione;
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno liquidato in€ 19.800, oltre accessori come in parte motiva;
Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.800 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali ed € 264 per esborsi.”
Avverso tale pronuncia, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
impugnando la decisione sulla base di un unico articolato motivo di gravame.
[...]
Si sono costituiti in giudizio e , che hanno eccepito l'inammissibilità Parte_3 Parte_4
dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso. 7
Sono intervenuti in giudizio e , che hanno aderito all'appello avanzato CP_1 CP_2
da e . Parte_1 Parte_2
All'udienza del 14.12.2021, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 26.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente la causa è stata rinviata all'udienza dell'1.10.2024.
In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disposta la trattazione della causa ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127 ter c.p.c. “mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” ed all'esito, precisate le conclusioni, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per lo scambio di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati, ex art. 342 e
348 bis c.p.c., atteso che, in relazione alla prima, questo Collegio ritiene che l'atto di appello consenta di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice e che, in relazione alla seconda, la locuzione “non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto” vada intesa nel senso che l'operatività del filtro debba essere circoscritta ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati sia per ragioni di rito che per ragioni di merito e cioè a situazioni non ravvisabili nel caso di specie.
Con l'unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva statuito che il box che aveva subito le infiltrazioni, di proprietà si trovava Parte_6 in posizione sottostante l'immobile da loro venduto e che gli acquirenti, dopo la conclusione della compravendita, avevano ricevuto una richiesta di risarcimento danni da parte di Parte_6
che deducevano la sussistenza, sin dal 2008, di infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante in ordine alle quali i precedenti proprietari nulla avevano fatto, dato che il box non si trovava in posizione sottostante l'immobile da loro venduto e che essi avevano già eseguito, nel 2014, lavori di impermeabilizzazione del giardino per ovviare alle infiltrazioni denunciate dai proprietari del box n. 5.
I medesimi, inoltre, hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di decadenza da essi formulata, ritenendo che fosse stata avanzata tardivamente nella comparsa di risposta, depositata il 4.5.2016, nonostante che fosse stato disposto il rinvio d'ufficio della prima comparizione all'udienza del 25.05.2016 e di quella di ritenere che la perizia di parte prodotta dagli attori non fosse stata da loro contestata, così come l'importo dei lavori eseguiti, nonostante che essi 8
avessero affermato di nutrire dubbi sia in ordine all'avvenuta esecuzione dei lavori da parte degli acquirenti sia all'importo degli stessi, dato che i avevano pagato la fattura emessa dalla Persona_1
ditta che aveva eseguito i lavori con due bonifici, eseguiti entrambi in data 26.5.2015, di cui, tuttavia, uno solo (quello avente l'importo di euro 4.800,00) richiamante esattamente nella causale la data di emissione della fattura (fattura n. 9 dell'8.5.2015).
Il motivo è infondato.
Ed invero, con riferimento alla eccezione di decadenza, va ricordato che il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. – come quello di specie - non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione e risposta, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167 c.p.c., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione delle eccezioni processuali, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione.
Ne consegue che, nel caso in esame, poiché la data indicata nell'atto di citazione era il 20.5.2016, mentre la costituzione in giudizio dei era avvenuta in data 4.5.2016 (ovvero a meno dei Parte_2
venti giorni antecedenti la stessa previsti dall'art. 166 c.p.c., vecchia formulazione, per la tempestiva costituzione del convenuto), la decisione del primo giudice di ritenere tardiva l'eccezione di decadenza contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella data predetta (4.5.2016), ai sensi dell'art. 167 c.p.c. appare immune da censure.
Ciò detto, con riferimento alle altre doglianze, si osserva che: A) la circostanza relativa alla collocazione del box di proprietà dei condomini in posizione (parzialmente) Parte_6 sottostante l'area giardino dell'immobile da loro acquistato dai era stata attestata dagli Parte_2
attori in primo grado nell'atto di citazione (a cui i medesimi avevano allegato la missiva, contenente la richiesta di risarcimento dei danni per infiltrazioni inviata loro dall'avv. difensore di CP_4
in data 6.3.2015); dalla deposizione resa dalla proprietaria Parte_6 Testimone_1 all'udienza del 4.9.2018; dalla perizia di parte svolta dal geom. ed infine, dalla Persona_2
stessa planimetria prodotta dagli attuali appellanti (che raffigurava, infatti, il primo piano dell'immobile venduto dai comprensivo del giardino antistante, censito al foglio 1557, Parte_2
sub 14 e 20, in posizione sovrastante il box n. 5 di proprietà dei condomini e Parte_6
non è stata contrastata dai con alcuna prova contraria e B) i pur sostenendo Parte_2 Parte_2
di aver già eseguito dei lavori nel giardino di loro proprietà, in epoca precedente la vendita dell'immobile (ovvero nel 2014), per ovviare alle infiltrazione denunciate dai condomini
[...]
non avevano, tuttavia, fornito alcuna prova di quanto affermato (vd verbale Parte_6 dell'udienza del 4.9.2018, ove nel corso dell'interrogatorio formale a lui Parte_2 9
deferito, in relazione agli stessi, aveva dichiarato: “…è stato messo un pezzo di guaina;
non ricordo il nome della ditta;
non ho documenti al riguardo. ADR: non so se la guaina è stata messa su tutta la documentazione o solo su un pezzo.”).
In relazione alla perizia a firma del geom. prodotta dagli attori , si osserva, Per_2 Persona_1
inoltre, che, se è vero che la perizia di parte non assurge mai a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituisce un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice, va, tuttavia, ricordato che quest'ultimo può, con idonea motivazione, porre la stessa a fondamento della sua decisione, in ragione dell'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice.
Si rileva, inoltre, che, nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità degli attuali appellanti in ragione del fatto che la sussistenza dei vizi dell'immobile venduto (rappresentati dall'inadeguata impermeabilizzazione del giardino antistante il piano terra del predetto appartamento, che costituiva la copertura dei box sottostanti) era stata attestata, in via principale, dal riconoscimento fattuale degli stessi effettuato dagli stessi i quali, a seguito delle denunce di infiltrazioni nel Parte_2
proprio box sporte dai condomini nel 2008, avevano asseritamente effettuato dei Parte_6
lavori di impermeabilizzazione del giardino, non meglio specificati, nel 2014, al fine di eliminarli, nonché dalla mancata prova dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
dalla perizia di parte (peraltro, valutata come analitica ed esaustiva nella descrizione dei luoghi, delle cause e degli interventi necessari per l'eliminazione dei suddetti vizi), che non era stata specificatamente contestata dai essendosi Parte_2
quest'ultimi limitati a negare genericamente e contraddittoriamente l'esistenza dei vizi e dalla circostanza che, a seguito della realizzazione dei lavori indicati in perizia, erano definitivamente cessate le infiltrazioni denunciate, nel 2015, dai condomini anche ai nuovi acquirenti dell'immobile (come, Parte_6
peraltro, attestato da tutti i testi sentiti in primo grado) .
Si evidenzia, infine, che il sospetto, avanzato dai dell'avvenuto pagamento da parte degli Parte_2 attuali appellati di un minor importo dei lavori, appare privo di fondamento, atteso che la ditta appaltatrice dei lavori (la Promofly 93 s.r.l.) aveva emesso, in data 8.5.2015, nei confronti dei coniugi una sola fattura per il pagamento degli stessi ovvero la fattura n. 9 dell'importo di euro Persona_1
19.800,00, che era stata pagata dai medesimi, in data 25.5.2015, mediante due bonifici eseguiti dal Pt_3
in favore della Promofly 93, di cui uno dell'importo di euro 15.000,00, pari alla somma massima pagabile con un solo bonifico secondo il regolamento dei titolari BancoPosta, quale risultava essere il Pt_3
(circostanze non contestate), recante nella causale la dizione “fattura n. 9 del 5.5.2015” e l'altro, dell'importo di euro 4.800,00, recante nella causale “bonifico 2 fattura n. 9 dell'8.5.2015” e che l'indicazione nel primo bonifico di una data diversa da quella della fattura emessa dalla ditta appaltatrice appare chiaramente frutto di un errore materiale irrilevante, atteso che la somma complessiva dei due 10
bonifici era pari all'importo dell'unica fattura emessa dalla Promofly 93 s.r.l. e che quest'ultima non aveva, comunque, contestato il pagamento.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 37 dell'8.3.2018 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 295/2021 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 3.3.2021, ogni contraria
[...] istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna , e , in solido Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2
tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da e nel presente Parte_3 Parte_4
grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 5.809,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così decisa in Roma il 7.1.2025
Il Presidente,
(dr.ssa Cecilia De Santis)
Il Consigliere est.
(dr.ssa Carla Santese)
11