TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4020/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
04.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 4020/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4020/2017
TRA in persona del curatore pro tempore Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno (SA), alla Via Nuova Lavorate n. 269, il tutto come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 929/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 04.03.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che la (di seguito, per semplicità, _1
) otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 929/2017, nei confronti _1
della dell'importo di € 6.397,82, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di Parte_1
corrispettivo per il noleggio di mezzi, nonché per la messa a disposizione del personale adibito al funzionamento degli stessi e per la fornitura di materiali, in favore dell'opponente.
La società ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento della , in quanto non aveva fornito i certificati di legge, con particolare riguardo al _1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), nonché contestando la fornitura di materiale, consistente in sabbia di frantoio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.526,00
(cfr. ordinanza emessa in data 26.10.2017 dal G.I. precedentemente assegnatario di questo ruolo) ed espletata l'istruttoria mediante escussione testimoniale, all'udienza del 27.10.2020 la scrivente magistrato
- frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale) - attesa la dichiarazione di fallimento della opponente (cfr. estratto Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3/2020 del 07.01.2020, depositata in atti dall'opponente in data 20.10.2020), dichiarava l'interruzione del processo.
Depositato, quindi, dalla ricorso in riassunzione in data 08.01.2021, veniva fissata _1
l'udienza di prosecuzione del processo (cfr. decreto del 13.01.2021), alla quale non compariva il fallimento, di cui veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale del 30.9.2021).
Quindi, la causa all'udienza del 04.3.2025 giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi alla scrivente
3 magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Giova, poi, considerare che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto: posizione che esplica i suoi effetti, tra l'altro, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In altri termini, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. civ. nn. 15702/2004,
15186/2003). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte» (cfr., ex multis, Cass. civ. nn. 13258/2006, 13001/2006,
11368/2006, 8423/2006, 24815/2005, 15037/2005, 15026/2005, 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/1997, 1052/1995, 12278/1992).
Passando quindi al merito della lite, va rilevato che, in termini di inquadramento giuridico della fattispecie, nel caso in esame si verte in tema di inadempimento di contratto di “nolo a caldo”, termine con cui comunemente si intende il noleggio di macchinari e la messa a disposizione del personale tecnico qualificato necessario per il loro utilizzo. Si tratta di un contratto atipico riconducibile al contratto di subappalto (cfr., ex multis, Tribunale di Nola n. 2554 del 2024 reperibile in “Banca Dati di Merito”), cui si cumula, nella fattispecie, la fornitura di sabbia di frantoio.
4 Tanto premesso, nel caso di specie, anzitutto, risulta pacifica l'esistenza del contratto di “nolo a caldo” stipulato tra le parti, che prevedeva la messa a disposizione di due macchine operatrici (un mini-escavatore ed una pala gommata) e di personale qualificato, per effettuare i lavori di ristrutturazione presso l'impianto di distribuzione carburanti di proprietà della committente sito in Controparte_2
Palma Campania (NA), alla Via Isernia.
Parte opponente ha contestato, invece, la mancanza dei certificati di legge per l'utilizzo dei mezzi d'opera e, quanto alla fornitura di sabbia di frantoio, eccepiva la mancata consegna della merce fatturata.
Partendo dalla prima contestazione, in relazione alla lamentata omessa allegazione di documenti obbligatori, parte opponente ha eccepito, in particolare, la mancata produzione del DURC durante il periodo di esecuzione del contratto.
In via preliminare, al riguardo deve rammentarsi che tale documento ha la funzione di certificare la regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o che, nel settore dell'edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati.
Più precisamente, il D.U.R.C. è regolato dal D.M. 24.10.2007, il quale stabilisce all'art. 2, co. 1, che: “Il
DURC è rilasciato dall' (INPS) e dall' Controparte_3 Controparte_4
(INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che
[...]
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”.
Ai sensi dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Pertanto, l'interesse del committente di essere messo al corrente della regolarità contributiva dell'appaltatore deriva dalla finalità di evitare il rischio di una duplicazione di pagamenti,
5 ossia all'appaltatrice inadempiente ai propri obblighi contributivi ed agli enti previdenziali, stante la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i crediti remunerativi e contributivi.
Tale responsabilità solidale, ribadita dal comma 28 dell'art. 35 d.l. n. 223 del 2006 (che sanciva
“L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”) veniva meno, ai sensi del comma 29 del medesimo testo normativo, se l'appaltatore verificava “acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore”. In attesa di ricevere la suddetta documentazione, era quindi previsto dal medesimo comma che l'appaltatore potesse
“sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione”.
Tuttavia, il richiamato comma 29 dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006 è stato abrogato dal d.l. 3 giugno 2008,
n. 97, convertito con modificazioni dalla l. 2 agosto 2008, n. 129, ne consegue che non vi è alcuna disposizione di legge che precluda il pagamento del corrispettivo dell'appalto per omessa esibizione del
DURC, e la possibile responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore, riguardanti il periodo di esecuzione dell'appalto, «non autorizza automaticamente il committente a sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore qualora quest'ultimo non gli esibisca
il Documento Unico di Regolarità Contributiva» (cfr. sentenza n. 744 del 2021 del Tribunale di Genova reperibile in “Banca Dati di Merito”).
Nel caso di specie, è pacifico che il contratto di noleggio de quo abbia avuto esecuzione nel periodo da giugno a settembre 2014, mentre parte opposta ha prodotto nel presente giudizio tre DURC del
13.4.2015, del 25.7.2015 e del 18.01.2016 (cfr. all. n. 4 nel fascicolo cartaceo di parte opposta), riguardanti, dunque, un periodo successivo rispetto all'esecuzione dei lavori ed alla data di emissione della fattura.
Tuttavia, l'omessa esibizione dei DURC per il periodo di esecuzione del contratto di noleggio a caldo, non essendo prevista, come detto, quale presupposto per il pagamento né dalla legge né dal contratto
6 intercorrente tra le parti (non depositato in atti), non può costituire legittimo rifiuto ex art. 1460 c.c. del pagamento del corrispettivo dovuto.
D'altronde, neppure emergono elementi che possano far ritenere sussistente in concreto una responsabilità solidale dell'opponente per i debiti contributivi dell'appaltatrice, considerato che l'esecuzione del contratto è terminata nel settembre 2014 e la solidarietà è prevista fino a due anni dal periodo di cessazione del rapporto.
Ne consegue che la mancata presentazione del DURC non è di per sé sufficiente a far venir meno le pretese creditorie della . _1
Destituito di fondamento risulta, altresì, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di asseriti e non meglio precisati “certificati di legge”, in assenza di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, sul punto da parte dell'opponente.
L'opponente contestava, poi, l'effettiva consegna da parte dell'opposta del materiale, consistente nella sabbia di frantoio, indicato nella fattura n. 10 del 2014.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero, la fornitura di sabbia, per il quantitativo riportato nella fattura azionata (103 mc) è provata documentalmente dai rapporti di cantiere giornalieri sottoscritti dal responsabile di parte opponente,
. In particolare: Testimone_1
- nel rapporto di cantiere del 16.7.2014, ove si legge che il luogo di esecuzione è “cantiere Palma Campania”
viene precisato che il materiale è “installato” dall'“impresa e si fa riferimento a _1
“ . 91 (NOVANTUNO)” (cfr. all. n. 5 nel fascicolo di parte opposta) Controparte_5
Cont
- nel rapporto di cantiere del 03.7.2014 si fa riferimento a “ 6 SABBIONE”;
- nel rapporto del 04.8.2014 viene indicato “MC 6,50 SABBIONE”.
Il quantitativo di materiale totale che risulta dai rapporti di cantiere è di 103,50 mc, che corrisponde a quello indicato nella fattura n. 10 del 2014, ove si legge, con riferimento alla fornitura di sabbia di frantoio, sotto la dicitura “Q.tà”, la scritta “MC 103,50” (cfr. fattura in all. n. 3 nel fascicolo monitorio di parte opposta).
7 Il mancato disconoscimento da parte dell'opponente della paternità delle firme apposte sui “rapportini” giornalieri di cantiere, già depositati nel giudizio monitorio (cfr. all. n. 5 nel fascicolo monitorio) e poi ridepositati in questo giudizio, ha comportato che essi abbiano assunto nel presente giudizio efficacia di prova legale ex artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c.
Peraltro, la prova della fornitura della sabbia di frantoio credito è stata raggiunta anche oralmente, con l'escussione dei testi, i quali hanno confermato la ricezione del materiale da parte dell'opponente.
Più nello specifico, il teste , gestore del distributore GPL di Via Isernia Palma Campania Testimone_2
dal 2004, ha riferito che: “La ditta si occupò dello scavo, del rispristino del piazzale e riempimento del piazzale CP_1
con sabbione, che ricordo fu portato sul posto dalla stessa ditta ”, “Le due ditte lavoravano separatamente e non CP_1
collaborando tra loro, salvo per necessità estemporanee, ad es. se serviva del sabbione alla la lo forniva”, Pt_1 CP_1
“Ho visto più di una volta la scaricare, dai propri automezzi, sabbione sul cantiere. Vedevo il CP_1 Testimone_1
che a fine giornata, come ho già detto, redigeva dei rapporti in cui indicava le quantità di sabbione scaricato e le varie attività svolte durante la giornata” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2018).
Anche , collaboratore di confermava che “Della fornitura e del trasporto Persona_1 _1
del sabbione si occupava lo stesso , cioè il titolare della ” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2018) _1 CP_1
e , all'epoca dei fatti di causa dipendente della e responsabile del Testimone_3 Controparte_2
cantiere in questione, il quale precisava che “Il sabbione lo portò , che portò anche breccia per regolarizzare CP_1
il piazzale e soprattutto portò la sabbia per riempire il cavo dei serbatoi ed era a scaricare il sabbione negli scavi” CP_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.6.2019).
Dal canto suo, l'unico teste di parte opponente, , che ha lavorato da giugno 2014 a Testimone_1
dicembre 2014 per la dopo aver riconosciuto i rapporti di cantiere da lui sottoscritti, Parte_1
confermava, anch'egli, che “ portò il sabbione”, ma poi riferiva di un litigio “tra le due ditte perché il CP_1
quantitativo scritto sulla carta era molto di più rispetto a quello effettivamente trasportato da nel cantiere di CP_1 Pt_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.6.2019).
Tale deposizione appare del tutto generica, in quanto il teste si è limitato ad eccepire “l'insufficienza del sabbione”, e si palesa, altresì, inattendibile perché in contrasto con quanto dedotto dalla medesima
8 opponente: invero, quest'ultima ha dichiarato, nell'atto di opposizione, che la fornitura di materiale inerte, consistente in sabbia di frantoio impiegato sul cantiere di Palma Campania, veniva fornito soltanto da un'altra società e “giammai dalla la quale, in virtù del rapporto giuridico sorto con la _1 Parte_1
in seguito alla proposta di nolo a caldo, metteva esclusivamente a disposizione di quest'ultima i mezzi d'opera innanzi
[...]
riferiti nonché il personale adibito al funzionamento degli stessi”; così come non aveva riferito di un litigio tra le parti sul quantitativo fornito.
In definitiva, a seguito dell'istruttoria espletata può ritenersi provata la fornitura del materiale indicato in fattura in favore dell'opponente.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, applicando i valori medi previsti da ciascuno scaglione, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 929/2017 emesso dal
Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna il in persona del curatore pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA, come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso il 19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la presente causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
04.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 4020/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4020/2017
TRA in persona del curatore pro tempore Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale _1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno (SA), alla Via Nuova Lavorate n. 269, il tutto come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 929/2017.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 04.03.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che la (di seguito, per semplicità, _1
) otteneva dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 929/2017, nei confronti _1
della dell'importo di € 6.397,82, oltre interessi e spese, con accessori di legge, a titolo di Parte_1
corrispettivo per il noleggio di mezzi, nonché per la messa a disposizione del personale adibito al funzionamento degli stessi e per la fornitura di materiali, in favore dell'opponente.
La società ingiunta proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo l'inadempimento della , in quanto non aveva fornito i certificati di legge, con particolare riguardo al _1
Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC), nonché contestando la fornitura di materiale, consistente in sabbia di frantoio.
Si costituiva in giudizio l'opposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 1.526,00
(cfr. ordinanza emessa in data 26.10.2017 dal G.I. precedentemente assegnatario di questo ruolo) ed espletata l'istruttoria mediante escussione testimoniale, all'udienza del 27.10.2020 la scrivente magistrato
- frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale) - attesa la dichiarazione di fallimento della opponente (cfr. estratto Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3/2020 del 07.01.2020, depositata in atti dall'opponente in data 20.10.2020), dichiarava l'interruzione del processo.
Depositato, quindi, dalla ricorso in riassunzione in data 08.01.2021, veniva fissata _1
l'udienza di prosecuzione del processo (cfr. decreto del 13.01.2021), alla quale non compariva il fallimento, di cui veniva dichiarata la contumacia (cfr. verbale del 30.9.2021).
Quindi, la causa all'udienza del 04.3.2025 giunge alla decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi alla scrivente
3 magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
Va, anzitutto, dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi l'opponente costituita nei termini.
Giova, poi, considerare che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, nell'ambito del procedimento di ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto: posizione che esplica i suoi effetti, tra l'altro, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
In altri termini, «il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. civ. nn. 15702/2004,
15186/2003). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, «si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte» (cfr., ex multis, Cass. civ. nn. 13258/2006, 13001/2006,
11368/2006, 8423/2006, 24815/2005, 15037/2005, 15026/2005, 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/1997, 1052/1995, 12278/1992).
Passando quindi al merito della lite, va rilevato che, in termini di inquadramento giuridico della fattispecie, nel caso in esame si verte in tema di inadempimento di contratto di “nolo a caldo”, termine con cui comunemente si intende il noleggio di macchinari e la messa a disposizione del personale tecnico qualificato necessario per il loro utilizzo. Si tratta di un contratto atipico riconducibile al contratto di subappalto (cfr., ex multis, Tribunale di Nola n. 2554 del 2024 reperibile in “Banca Dati di Merito”), cui si cumula, nella fattispecie, la fornitura di sabbia di frantoio.
4 Tanto premesso, nel caso di specie, anzitutto, risulta pacifica l'esistenza del contratto di “nolo a caldo” stipulato tra le parti, che prevedeva la messa a disposizione di due macchine operatrici (un mini-escavatore ed una pala gommata) e di personale qualificato, per effettuare i lavori di ristrutturazione presso l'impianto di distribuzione carburanti di proprietà della committente sito in Controparte_2
Palma Campania (NA), alla Via Isernia.
Parte opponente ha contestato, invece, la mancanza dei certificati di legge per l'utilizzo dei mezzi d'opera e, quanto alla fornitura di sabbia di frantoio, eccepiva la mancata consegna della merce fatturata.
Partendo dalla prima contestazione, in relazione alla lamentata omessa allegazione di documenti obbligatori, parte opponente ha eccepito, in particolare, la mancata produzione del DURC durante il periodo di esecuzione del contratto.
In via preliminare, al riguardo deve rammentarsi che tale documento ha la funzione di certificare la regolarità contributiva di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o che, nel settore dell'edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati.
Più precisamente, il D.U.R.C. è regolato dal D.M. 24.10.2007, il quale stabilisce all'art. 2, co. 1, che: “Il
DURC è rilasciato dall' (INPS) e dall' Controparte_3 Controparte_4
(INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che
[...]
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria”.
Ai sensi dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. 276/2003, “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Pertanto, l'interesse del committente di essere messo al corrente della regolarità contributiva dell'appaltatore deriva dalla finalità di evitare il rischio di una duplicazione di pagamenti,
5 ossia all'appaltatrice inadempiente ai propri obblighi contributivi ed agli enti previdenziali, stante la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i crediti remunerativi e contributivi.
Tale responsabilità solidale, ribadita dal comma 28 dell'art. 35 d.l. n. 223 del 2006 (che sanciva
“L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”) veniva meno, ai sensi del comma 29 del medesimo testo normativo, se l'appaltatore verificava “acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore”. In attesa di ricevere la suddetta documentazione, era quindi previsto dal medesimo comma che l'appaltatore potesse
“sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione”.
Tuttavia, il richiamato comma 29 dell'art. 35 del d.l. 223 del 2006 è stato abrogato dal d.l. 3 giugno 2008,
n. 97, convertito con modificazioni dalla l. 2 agosto 2008, n. 129, ne consegue che non vi è alcuna disposizione di legge che precluda il pagamento del corrispettivo dell'appalto per omessa esibizione del
DURC, e la possibile responsabilità solidale ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 del committente per i debiti contributivi dell'appaltatore, riguardanti il periodo di esecuzione dell'appalto, «non autorizza automaticamente il committente a sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore qualora quest'ultimo non gli esibisca
il Documento Unico di Regolarità Contributiva» (cfr. sentenza n. 744 del 2021 del Tribunale di Genova reperibile in “Banca Dati di Merito”).
Nel caso di specie, è pacifico che il contratto di noleggio de quo abbia avuto esecuzione nel periodo da giugno a settembre 2014, mentre parte opposta ha prodotto nel presente giudizio tre DURC del
13.4.2015, del 25.7.2015 e del 18.01.2016 (cfr. all. n. 4 nel fascicolo cartaceo di parte opposta), riguardanti, dunque, un periodo successivo rispetto all'esecuzione dei lavori ed alla data di emissione della fattura.
Tuttavia, l'omessa esibizione dei DURC per il periodo di esecuzione del contratto di noleggio a caldo, non essendo prevista, come detto, quale presupposto per il pagamento né dalla legge né dal contratto
6 intercorrente tra le parti (non depositato in atti), non può costituire legittimo rifiuto ex art. 1460 c.c. del pagamento del corrispettivo dovuto.
D'altronde, neppure emergono elementi che possano far ritenere sussistente in concreto una responsabilità solidale dell'opponente per i debiti contributivi dell'appaltatrice, considerato che l'esecuzione del contratto è terminata nel settembre 2014 e la solidarietà è prevista fino a due anni dal periodo di cessazione del rapporto.
Ne consegue che la mancata presentazione del DURC non è di per sé sufficiente a far venir meno le pretese creditorie della . _1
Destituito di fondamento risulta, altresì, il motivo di opposizione relativo alla mancanza di asseriti e non meglio precisati “certificati di legge”, in assenza di compiuta allegazione, prima ancora che di prova, sul punto da parte dell'opponente.
L'opponente contestava, poi, l'effettiva consegna da parte dell'opposta del materiale, consistente nella sabbia di frantoio, indicato nella fattura n. 10 del 2014.
Anche tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Invero, la fornitura di sabbia, per il quantitativo riportato nella fattura azionata (103 mc) è provata documentalmente dai rapporti di cantiere giornalieri sottoscritti dal responsabile di parte opponente,
. In particolare: Testimone_1
- nel rapporto di cantiere del 16.7.2014, ove si legge che il luogo di esecuzione è “cantiere Palma Campania”
viene precisato che il materiale è “installato” dall'“impresa e si fa riferimento a _1
“ . 91 (NOVANTUNO)” (cfr. all. n. 5 nel fascicolo di parte opposta) Controparte_5
Cont
- nel rapporto di cantiere del 03.7.2014 si fa riferimento a “ 6 SABBIONE”;
- nel rapporto del 04.8.2014 viene indicato “MC 6,50 SABBIONE”.
Il quantitativo di materiale totale che risulta dai rapporti di cantiere è di 103,50 mc, che corrisponde a quello indicato nella fattura n. 10 del 2014, ove si legge, con riferimento alla fornitura di sabbia di frantoio, sotto la dicitura “Q.tà”, la scritta “MC 103,50” (cfr. fattura in all. n. 3 nel fascicolo monitorio di parte opposta).
7 Il mancato disconoscimento da parte dell'opponente della paternità delle firme apposte sui “rapportini” giornalieri di cantiere, già depositati nel giudizio monitorio (cfr. all. n. 5 nel fascicolo monitorio) e poi ridepositati in questo giudizio, ha comportato che essi abbiano assunto nel presente giudizio efficacia di prova legale ex artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c.
Peraltro, la prova della fornitura della sabbia di frantoio credito è stata raggiunta anche oralmente, con l'escussione dei testi, i quali hanno confermato la ricezione del materiale da parte dell'opponente.
Più nello specifico, il teste , gestore del distributore GPL di Via Isernia Palma Campania Testimone_2
dal 2004, ha riferito che: “La ditta si occupò dello scavo, del rispristino del piazzale e riempimento del piazzale CP_1
con sabbione, che ricordo fu portato sul posto dalla stessa ditta ”, “Le due ditte lavoravano separatamente e non CP_1
collaborando tra loro, salvo per necessità estemporanee, ad es. se serviva del sabbione alla la lo forniva”, Pt_1 CP_1
“Ho visto più di una volta la scaricare, dai propri automezzi, sabbione sul cantiere. Vedevo il CP_1 Testimone_1
che a fine giornata, come ho già detto, redigeva dei rapporti in cui indicava le quantità di sabbione scaricato e le varie attività svolte durante la giornata” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2018).
Anche , collaboratore di confermava che “Della fornitura e del trasporto Persona_1 _1
del sabbione si occupava lo stesso , cioè il titolare della ” (cfr. verbale di udienza del 04.12.2018) _1 CP_1
e , all'epoca dei fatti di causa dipendente della e responsabile del Testimone_3 Controparte_2
cantiere in questione, il quale precisava che “Il sabbione lo portò , che portò anche breccia per regolarizzare CP_1
il piazzale e soprattutto portò la sabbia per riempire il cavo dei serbatoi ed era a scaricare il sabbione negli scavi” CP_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.6.2019).
Dal canto suo, l'unico teste di parte opponente, , che ha lavorato da giugno 2014 a Testimone_1
dicembre 2014 per la dopo aver riconosciuto i rapporti di cantiere da lui sottoscritti, Parte_1
confermava, anch'egli, che “ portò il sabbione”, ma poi riferiva di un litigio “tra le due ditte perché il CP_1
quantitativo scritto sulla carta era molto di più rispetto a quello effettivamente trasportato da nel cantiere di CP_1 Pt_1
(cfr. verbale di udienza dell'11.6.2019).
Tale deposizione appare del tutto generica, in quanto il teste si è limitato ad eccepire “l'insufficienza del sabbione”, e si palesa, altresì, inattendibile perché in contrasto con quanto dedotto dalla medesima
8 opponente: invero, quest'ultima ha dichiarato, nell'atto di opposizione, che la fornitura di materiale inerte, consistente in sabbia di frantoio impiegato sul cantiere di Palma Campania, veniva fornito soltanto da un'altra società e “giammai dalla la quale, in virtù del rapporto giuridico sorto con la _1 Parte_1
in seguito alla proposta di nolo a caldo, metteva esclusivamente a disposizione di quest'ultima i mezzi d'opera innanzi
[...]
riferiti nonché il personale adibito al funzionamento degli stessi”; così come non aveva riferito di un litigio tra le parti sul quantitativo fornito.
In definitiva, a seguito dell'istruttoria espletata può ritenersi provata la fornitura del materiale indicato in fattura in favore dell'opponente.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, applicando i valori medi previsti da ciascuno scaglione, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 929/2017 emesso dal
Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna il in persona del curatore pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
di in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA, come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso il 19.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9