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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 176/2020 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
23.04.2024, dall'Avv. Giuseppe Terzo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Caserta, alla Via G. Alois n. 15;
-RICORRENTE-
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 1 aprile 2022, dall'Avv. Luisa Esposito, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nola, Via Circumvalazione n. 183;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione avverso cartella esattoriale n. 07120190115983531001.
1 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la società ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di vedere Controparte_2 annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, la cartella di pagamento n.
07120190115983531001, notificata a mezzo pec in data 19.09.2019, traente origine dal mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n. 175-0 emessa dall' Controparte_3
[...]
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha, in particolare, eccepito la discrasia tra la somma richiesta a mezzo della cartella impugnata e quella risultante dall'ordinanza- ingiunzione che ne costituisce il presupposto non risultando indicate le eventuali maggiorazioni applicate e l'inesistenza della notifica della cartella effettuata a mezzo pec per invalidità della firma
2. Disposta più volte la notifica del ricorso nei confronti di Controparte_4
la stessa si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché
[...]
tardiva, dovendo la stessa qualificarsi, in ragione dei motivi addotti, come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
3. La causa ritenuta matura per la decisione, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, è stata spedita per la decisione alla udienza del 24.05.2024, poi differita al
5.11.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza con l'invito rivolto alla resistente di prendere posizione circa l'accettazione della rinuncia al giudizio da parte della società ricorrente e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In assenza di una espressa accettazione della rinuncia al giudizio da parte della resistente deve essere dichiarata non la estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la società attrice, ha documentato di aver pagato l'importo intimato con la cartella di pagamento in questa sede impugnata (vedi documentazione allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2024).
2 Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
In ragione della sopravvenuta estinzione della situazione giuridica posta a fondamento della domanda, si rivela quindi superflua qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
2. Resta, pertanto, da disciplinare il regime delle spese processuali.
La relativa regolamentazione deve essere effettuata condividendo i rilievi di recente giurisprudenza, secondo cui: “ la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere e che, proprio in ragione di tale esito decisorio, il regolamento delle spese processuali deve avvenire in base al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale”(Cass. n.6016/2017; Cass. Sez Unite 25478/21). Donde, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale ed al principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, come la caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio (Cass. N. 6016/17 e Sez. Unite
25478/21).
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la condotta processuale tenuta dalla resistente - che, pur a seguito dell'invito di questo giudice a prendere posizione sull'accettazione della rinuncia al giudizio e sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, non ha avuto cura di pronunciarsi al riguardo rimettendo al giudice la verifica dell'effettiva estinzione del credito e non opponendosi per tale ipotesi alla compensazione chiesta dalla ricorrente – giustifichi la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 25.02.2024
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 176/2020 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
23.04.2024, dall'Avv. Giuseppe Terzo, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Caserta, alla Via G. Alois n. 15;
-RICORRENTE-
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 1 aprile 2022, dall'Avv. Luisa Esposito, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Nola, Via Circumvalazione n. 183;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione avverso cartella esattoriale n. 07120190115983531001.
1 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare.
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la società ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di vedere Controparte_2 annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, la cartella di pagamento n.
07120190115983531001, notificata a mezzo pec in data 19.09.2019, traente origine dal mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione n. 175-0 emessa dall' Controparte_3
[...]
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha, in particolare, eccepito la discrasia tra la somma richiesta a mezzo della cartella impugnata e quella risultante dall'ordinanza- ingiunzione che ne costituisce il presupposto non risultando indicate le eventuali maggiorazioni applicate e l'inesistenza della notifica della cartella effettuata a mezzo pec per invalidità della firma
2. Disposta più volte la notifica del ricorso nei confronti di Controparte_4
la stessa si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perché
[...]
tardiva, dovendo la stessa qualificarsi, in ragione dei motivi addotti, come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
3. La causa ritenuta matura per la decisione, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, è stata spedita per la decisione alla udienza del 24.05.2024, poi differita al
5.11.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza con l'invito rivolto alla resistente di prendere posizione circa l'accettazione della rinuncia al giudizio da parte della società ricorrente e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In assenza di una espressa accettazione della rinuncia al giudizio da parte della resistente deve essere dichiarata non la estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la società attrice, ha documentato di aver pagato l'importo intimato con la cartella di pagamento in questa sede impugnata (vedi documentazione allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 15.05.2024).
2 Come noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
In ragione della sopravvenuta estinzione della situazione giuridica posta a fondamento della domanda, si rivela quindi superflua qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
2. Resta, pertanto, da disciplinare il regime delle spese processuali.
La relativa regolamentazione deve essere effettuata condividendo i rilievi di recente giurisprudenza, secondo cui: “ la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere e che, proprio in ragione di tale esito decisorio, il regolamento delle spese processuali deve avvenire in base al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale”(Cass. n.6016/2017; Cass. Sez Unite 25478/21). Donde, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale ed al principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, come la caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio (Cass. N. 6016/17 e Sez. Unite
25478/21).
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la condotta processuale tenuta dalla resistente - che, pur a seguito dell'invito di questo giudice a prendere posizione sull'accettazione della rinuncia al giudizio e sulla questione della regolamentazione delle spese di lite, non ha avuto cura di pronunciarsi al riguardo rimettendo al giudice la verifica dell'effettiva estinzione del credito e non opponendosi per tale ipotesi alla compensazione chiesta dalla ricorrente – giustifichi la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
3 2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 25.02.2024
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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