Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00488/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2007, proposto da
EN CE ed AL, , rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, 29;
contro
Comune di Vigonza - (Pd), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giangiuseppe Baj, Mirco Bertolo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura civica del Comune di Venezia - Palazzo Valmarana, S. Marco 4091 - Venezia
Regione Veneto - (Ve), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione di G.C. n. 221 del 6.12.2006, avente ad oggetto "Approvazione Progetto Definitivo del Polo Sportivo Località Tre Spigoli, I Intervento: acquisizione aree e realizzazione parcheggio, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ed, in particolare della Nota n. 4841 di Prot. del 15.2.2007, recante la Comunicazione in ordine all'intervenuta efficacia esecutiva della precitata Deliberazione di G.C. n. 221/2006; - della Deliberazione di C.C. n. 23 del 28.3.2006, avente ad oggetto "Approvazione del Progetto Preliminare dei lavori di realizzazione del Polo Sportivo in Località Tre Spigoli: reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio in Variante al P.R.G. ",con contestuale Adozione di Variante Parziale al vigente P.R.G.; - della Deliberazione di C.C. n. 77 del 29.9.2006, avente ad oggetto "Approvazione Variante Parziale al P.R.G. vigente dei lavori di realizzazione del Polo Sportivo in Località Tre Spigoli ai sensi e per gli effetti del!' art. 48 della L.R. 1112004 ", - della Nota Comunale N. 29158 di Prot. del 6.10.2006, recante la Comunicazione ai ricorrenti in ordine al rigetto delle Osservazioni presentate con riferimento al Progetto Preliminare, nonché, per la condanna della P.A. intimata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti per effetto degli illegittimi atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigonza - (Pd);
Vista la nota del 12.03.2021, con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma IC EA , il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Vigonza, avente ad oggetto " Approvazione Progetto Definitivo del Polo Sportivo Località Tre Spigoli, 1° Intervento: acquisizione aree e realizzazione parcheggio” .
2. Con memoria del 12.03.2021 gli stessi ricorrenti hanno dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse, perché il progetto non ha avuto compimento e richiesto la compensazione delle spese.
3. Il Comune di Vigonza (PD) non ha prodotto memorie successive all’atto di costituzione in giudizio, depositato in data 04.07.2007.
3. Il Tribunale prende atto di quanto sopra e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
3.1. Alla luce del carattere risalente nel tempo delle difese dell’amministrazione e della sua mancata partecipazione al giudizio successivamente al 2007, il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma IC EA , con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO