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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 870/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
RUSSO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1
curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
GIANLUCA FAVA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla avverso l'intimazione n. 09420199002726407000 Pt_1
dichiarando la nullità della stessa, limitatamente alla correlazione con le cartelle nn.
09420070015393435000 -09420080019976500000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti, “con l'esclusione delle cartelle n. 09420100030668428000 -39420112000439736000 -
39420112000551740000 -39420120001572422000 -39420130000741364000 -
39420130002409405000 –39420130004194391000 per le quali non è maturata la prescrizione.”
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che dai documenti prodotti in atti dal concessionario si evinceva che le cartelle ed avvisi risultavano notificati nelle date indicate e la resistente aveva dato prova che, successivamente alla notifica degli stessi, in data CP_2
11/12/2014 e 09/03/2015, aveva notificato preavviso di fermo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che avevano interrotto i termini di prescrizione degli atti impugnati con la sola eccezione delle cartelle n. 09420070015393435000 e n. 09420080019976500000 per le quali non risultavano atti interruttivi successivi alla notifica delle stesse (non essendo ricompresi nella notifica del preavviso di fermo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
CP_
Con il primo motivo di appello la ha lamentato la tardiva costituzione di e Pt_1 CP_4
con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dagli stessi.
Con il secondo motivo la ha eccepito che la notifica gli atti interruttivi era da Pt_1
considerarsi nulla in quanto gli stessi erano stati notificati a mano di familiari senza che fosse stata inviata la successiva necessaria raccomandata informativa.
Con Si sono costituiti sia che chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. CP_ In relazione al primo motivo correttamente l' rappresenta che il Giudice di primo grado, a fronte di una notifica nulla effettuata via PEC dalla , aveva disposto la rinnovazione della Pt_1
notifica rinviando all'udienza del 25.6.2020.
Con decreto del 6.6.2020, precedentemente alla data dell'udienza e al termine di costituzione per il resistente, il Giudice aveva rinviato d'ufficio la causa al 14.1.2021 sicchè la costituzione
CP_ dell' in data 31.12.2020, risulta tempestiva.( Cfr SS.UU. n. 14288/07).
Anche si è costituita tempestivamente, in quanto ancorchè non dichiarato Controparte_2
dal Giudice di primo grado la notifica, effettuata in data 2 settembre 2019 , era nulla - così come eccepito dall' nella memoria costituzione e ribadito in appello - in quanto il ricorrente aveva CP_4
introdotto il giudizio con atto di citazione e non aveva provveduto a notificare il decreto di fissazione, per cui la prima effettiva udienza è da considerarsi quella tenuta in data 14 gennaio
2021, rispetto alla quale la costituzione avvenuta in data 29 maggio 2020 è tempestiva. Anche il secondo motivo è infondato.
Come noto “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Ordinanza n. 946 del 17/01/2020,
Rv. 656665 - 01).” 8924/23.
Nerl caso di specie i due atti interruttivi risultano essere stati notificati nell'indirizzo di residenza della -non vi è alcuna contestazione sul punto - a mani della figlia e del fratello della stessa. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D-M- n 147/22,V scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_3 [...]
, avverso la sentenza n. 456/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Locri, pubblicata in DATA 27/05/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in € 4.217,00, oltre accessori di legge, ciascuno.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 870/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
RUSSO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1
curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
GIANLUCA FAVA, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla avverso l'intimazione n. 09420199002726407000 Pt_1
dichiarando la nullità della stessa, limitatamente alla correlazione con le cartelle nn.
09420070015393435000 -09420080019976500000 per l'intervenuta prescrizione dei crediti, “con l'esclusione delle cartelle n. 09420100030668428000 -39420112000439736000 -
39420112000551740000 -39420120001572422000 -39420130000741364000 -
39420130002409405000 –39420130004194391000 per le quali non è maturata la prescrizione.”
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che dai documenti prodotti in atti dal concessionario si evinceva che le cartelle ed avvisi risultavano notificati nelle date indicate e la resistente aveva dato prova che, successivamente alla notifica degli stessi, in data CP_2
11/12/2014 e 09/03/2015, aveva notificato preavviso di fermo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che avevano interrotto i termini di prescrizione degli atti impugnati con la sola eccezione delle cartelle n. 09420070015393435000 e n. 09420080019976500000 per le quali non risultavano atti interruttivi successivi alla notifica delle stesse (non essendo ricompresi nella notifica del preavviso di fermo e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
CP_
Con il primo motivo di appello la ha lamentato la tardiva costituzione di e Pt_1 CP_4
con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dagli stessi.
Con il secondo motivo la ha eccepito che la notifica gli atti interruttivi era da Pt_1
considerarsi nulla in quanto gli stessi erano stati notificati a mano di familiari senza che fosse stata inviata la successiva necessaria raccomandata informativa.
Con Si sono costituiti sia che chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. CP_ In relazione al primo motivo correttamente l' rappresenta che il Giudice di primo grado, a fronte di una notifica nulla effettuata via PEC dalla , aveva disposto la rinnovazione della Pt_1
notifica rinviando all'udienza del 25.6.2020.
Con decreto del 6.6.2020, precedentemente alla data dell'udienza e al termine di costituzione per il resistente, il Giudice aveva rinviato d'ufficio la causa al 14.1.2021 sicchè la costituzione
CP_ dell' in data 31.12.2020, risulta tempestiva.( Cfr SS.UU. n. 14288/07).
Anche si è costituita tempestivamente, in quanto ancorchè non dichiarato Controparte_2
dal Giudice di primo grado la notifica, effettuata in data 2 settembre 2019 , era nulla - così come eccepito dall' nella memoria costituzione e ribadito in appello - in quanto il ricorrente aveva CP_4
introdotto il giudizio con atto di citazione e non aveva provveduto a notificare il decreto di fissazione, per cui la prima effettiva udienza è da considerarsi quella tenuta in data 14 gennaio
2021, rispetto alla quale la costituzione avvenuta in data 29 maggio 2020 è tempestiva. Anche il secondo motivo è infondato.
Come noto “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione
(Sez. 5 -, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019, Rv. 655744 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, Rv. 650926 - 01, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico” (Ordinanza n. 946 del 17/01/2020,
Rv. 656665 - 01).” 8924/23.
Nerl caso di specie i due atti interruttivi risultano essere stati notificati nell'indirizzo di residenza della -non vi è alcuna contestazione sul punto - a mani della figlia e del fratello della stessa. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo sulla base del D-M- n 147/22,V scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_3 [...]
, avverso la sentenza n. 456/2022 del Giudice del lavoro di Controparte_2
Locri, pubblicata in DATA 27/05/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite, che liquida in € 4.217,00, oltre accessori di legge, ciascuno.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)