CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di: UB FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di Fermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. Marisa Bellabarba, ha insistito per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce Penale Sent. Sez. 5 Num. 4644 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 14/11/2025 riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione attuale, riveniente dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, con la conseguenza che l'istituto non può, per tale limite normativo, trovare applicazione rispetto al delitto di furto in abitazione per il quale, come del resto evidenzia la stessa pronuncia impugnata, la pena minima è determinata dall'art. 624-bis cod. pen. in anni quattro di reclusione. 2. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica. Così è deciso, il 14 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presid nte AR AN DO UA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
lette le memorie con le quali il difensore dell'imputato, avv. Marisa Bellabarba, ha insistito per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo ha dichiarato non punibile l'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per il delitto di furto in abitazione. 2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ha proposto ricorso immediato per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce che il giudice di primo grado ha violato l'art. 131-bis cod. pen. perché tale disposizione non è applicabile, anche dopo la ce Penale Sent. Sez. 5 Num. 4644 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 14/11/2025 riforma varata dal digs. 10 ottobre 2022, n. 150, ai reati puniti, come il furto in abitazione, con una pena superiore nel minimo a due anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Infatti, l'art. 131-bis cod. pen., nella formulazione attuale, riveniente dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, con la conseguenza che l'istituto non può, per tale limite normativo, trovare applicazione rispetto al delitto di furto in abitazione per il quale, come del resto evidenzia la stessa pronuncia impugnata, la pena minima è determinata dall'art. 624-bis cod. pen. in anni quattro di reclusione. 2. Pertanto il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo, in diversa persona fisica. Così è deciso, il 14 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presid nte AR AN DO UA CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE