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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 15031/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 20 dicembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Cosseria, 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Fusari, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e dunque per un totale di € 1.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
1 b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
c) il tutto in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito della concreta attribuzione;
d) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 20 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi uffici Controparte_1 periferici. Rilevava la ricorrente di essere docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano con contratto fino al 31 agosto 2025 (doc. 2 fasc. ric.).
2 Nell'ambito della sua attività lavorativa a favore del Ministero resistente, aveva stipulato una serie di contratti a tempo Parte_1 determinato (doc. 3 fasc. ric.):
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto comune, con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione. Alla ricorrente non era stata assegnata la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto nei Parte_1 limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
3 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
4 aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività
5 di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. sub 3 fasc. ric.):
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto comune, con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione. Va riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per i soli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Invero, con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, deve osservarsi quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
6 Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. ha tuttavia un contratto in scadenza il 31 agosto Parte_1
2025, e quindi il suo diritto le è già riconosciuto dalla legge, anche se il Difensore ha rilevato nel corso della odierna udienza che di fatto, la carta non le è stata concessa (oltreché aver depositato il ricorso prima dell'entrata in vigore della norma ora indicata). Il ricorso è stato impostato però sulla questione discriminatoria che, in concreto, in forza della legge, non può evidentemente essere accertata.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di
7 legge, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994; rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 20 dicembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Cosseria, 2, presso lo studio dell'Avv. Marco Fusari, che la rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, commi 121 e ss., della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e dunque per un totale di € 1.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
1 b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 1.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità;
c) il tutto in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito della concreta attribuzione;
d) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 20 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del e dei suoi uffici Controparte_1 periferici. Rilevava la ricorrente di essere docente precaria attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano con contratto fino al 31 agosto 2025 (doc. 2 fasc. ric.).
2 Nell'ambito della sua attività lavorativa a favore del Ministero resistente, aveva stipulato una serie di contratti a tempo Parte_1 determinato (doc. 3 fasc. ric.):
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto comune, con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione. Alla ricorrente non era stata assegnata la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107. Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto nei Parte_1 limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
3 all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_4 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_5 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
4 aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività
5 di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. sub 3 fasc. ric.):
- a.s. 2022/23: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2023/24: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto di sostegno, con decorrenza dal 20/10/2023 e cessazione al 30/06/2024, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione;
- a.s. 2024/25: contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Via Arcadia di Milano in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento nella classe concorsuale Scuola Primaria-codice EEEE, posto comune, con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/08/2025, orario pieno n. 24 ore settimanali di lezione. Va riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per i soli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( Controparte_1
) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro
[...] equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Invero, con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025, deve osservarsi quanto segue. L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
6 Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Essa regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico) e quindi continua a lasciare prive di disciplina le altre tipologie di supplenze il cui contratto viene a scadenza il 30 giugno 2025. ha tuttavia un contratto in scadenza il 31 agosto Parte_1
2025, e quindi il suo diritto le è già riconosciuto dalla legge, anche se il Difensore ha rilevato nel corso della odierna udienza che di fatto, la carta non le è stata concessa (oltreché aver depositato il ricorso prima dell'entrata in vigore della norma ora indicata). Il ricorso è stato impostato però sulla questione discriminatoria che, in concreto, in forza della legge, non può evidentemente essere accertata.
5. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018
(soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di
7 legge, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994; rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 9 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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