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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/02/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PAIS ANTONELLO Parte_1
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Causa in punto di revocazione della sentenza 982 del 2022 del Tribunale di Sassari, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva per la revocazione della sentenza 982 del 2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Sassari in riforma della sentenza 314 del 2022 del locale Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione all'ingiunzione 52049/7167/201, condannandolo alla rifusione della metà delle spese di lite, compensate nella restante metà. Sosteneva che la pronuncia era fondata su un'errata lettura dei documenti di causa, posto che la quota di 1/9 del consumo di mc.
1.100 dal 2013 al 2017 registrato dal contatore che gli era stato addebitato era smentita dal doc. 8 di controparte e Org_1
precisamente dalle fotografie del contatore che avevano evidenziato dal 2013 al 2017 un consumo totale di mc. 2007, del tutto incompatibile con l'addebito solo a lui (che doveva sopportarne solo la quota di 1/9) di mc 1.100. Rilevava anche come erroneamente il Tribunale avesse riferito l'importo di cui alla fattura n.2017000690021838 del 18/10/2017 di Euro 3.680,83 ai consumi del dal Org_1
2013 al 2017, mentre dalla lettura del documento emergeva come la fattura si riferisse ai consumi condominiali dal 2006 al 2017, sicché il consumo totale residuo dalla differenza tra il consumo totale di mc. 22.638 e quello di mc.
5.904 registrati dai contatori divisionali, pari a mc. 16.734, avrebbe dovuto essere suddiviso fra i 9 condomini. Sosteneva, pertanto, che il materiale documentale fosse stato erroneamente percepito dal Giudice che sulla base della sua corretta lettura avrebbe dovuto procedere all'esame delle altre eccezioni formulate e in primis quella di prescrizione. Chiedeva, pertanto, che revocata la sentenza, valutati gli argomenti con cui aveva resistito all'appello di questo venisse rigettato con CP_1
conferma della sentenza impugnata o comunque che l'ingiunzione fosse annullata, dichiarando prescritti i crediti per i consumi precedenti al 20.1.2013 ed accertando come dovute solo le somme per il suo contatore divisionale pari a mc. 165 con esclusione degli interessi di mora.
Si costituiva che sosteneva la corretta statuizione in punto di prescrizione CP_1
(esclusa dal Giudice d'appello perché la fattura 000690021838/2017 era stata ricevuta dall'utente il 20/1/2018, il 15/05/2019 gli era stata notificata l'ingiunzione fiscale e il aveva promosso anche due reclami) e di valutazione del riparto dei Pt_1
consumi (la fattura si riferiva sia ai consumi personali misurati dal contatore divisionale nel periodo compreso tra l'08/03/2013 e il 06/09/2017, pari a complessivi mc. 165, sia alla quota parte del consumo comune, rilevato dal contatore Master condominiale per il medesimo periodo e pari a complessivi mc. 1100). Ancora, rilevava come dalla lettura della fattura emergesse che la somma complessiva di tutti i consumi del periodo 01/02/2006 – 06/09/2017 era di mc. 22638, che tutti i consumi privati erano di mc. 5904 e che i consumi in eccedenza da ripartire tra le 9 sub utenze condominiali era di mc. 16734, già suddivisi sino al 07/03/2013 con altre fatture non oggetto di causa e ripartiti a partire dall'8/03/2013 nella fattura di causa;
chiariva che il consumo comune totale era stato diviso per la media dei giorni di fatturazione per ciascun condòmino (mc. 16734 : 2776 : 9 = 0,67) e che il riferimento all'arco temporale compreso tra l'01/02/2006 – 06/09/2017 era stato indicato solo per far comprendere il valore di 0,67, come base per il riparto, sostenendo che, data la completezza del corredo documentale e dei calcoli, in difetto di prova di anomalie, la sentenza di secondo grado non fosse incorsa in nessun errore di valutazione della documentazione tale da giustificarne a revocazione. Ribaditi anche gli argomenti in punto di debenza degli interessi di mora, chiedeva il rigetto della revocazione e confermava le sue istanze nel caso in cui si fosse proceduto al giudizio rescissorio.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Occorre anzitutto accertare l'ammissibilità dello strumento di impugnazione straordinaria che occupa. L'art. 395 I co. n. 4 c.p.c. prevede la revocabilità della sentenza quando questa sia effetto di un errore di fatto, cioè quando la decisione poggia sull'esistenza di un fatto o, al contrario, sulla sua inesistenza, quando invece il fatto è rispettivamente escluso o emerge in maniera incontrastabile, cioè indiscutibile, oggettiva e palese (e dunque non risulta o risulta da atti o documenti di causa). Viene, poi, richiesto quale ulteriore presupposto che il fatto in questione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, per tale intendendosi il fatto che ha costituito oggetto di un effettivo dibattito tra le parti o che è stato comunque introdotto nella materia del giudizio, sì da costituire oggetto implicito o esplicito della valutazione del Giudice (per tutte Cass. 7435 del 2023).
Nel caso in esame dalla citazione si evince che l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza d'appello è “il supposto consumo di metri cubi 1.100 dal 2013 al 2017 che sarebbe stato addebitato al quale quota di 1/9 del consumo totale del contatore Pt_1
Master”, fatto che sarebbe incontrovertibilmente escluso dal doc. 8 di controparte e cioè dalle fotografie del contatore dal 2013 al 2017 che indicano un consumo Org_1
totale di appena mc. 2007, del tutto incompatibile dunque con l'addebito solo a lui
(uno dei 9 condomini) di mc.
1.100. Ora, leggendo lo svolgimento del processo contenuto nella sentenza già si può notare che nell'esporre la posizione processuale del il Giudice di seconda istanza ha Pt_1
riportato: che egli aveva chiarito che oggetto dell'ingiunzione era solo la fattura n.
2017000690021838 del 18 ottobre 2017 di Euro 3680,83 relativa ai consumi idrici del periodo compreso tra l'1.2.2006 e il 6.9.2017 per mc.
1.100 ripartiti dal contatore e per i consumi misurati dal proprio contatore divisionale tra il 5.3.2013 e il Org_1
6.9.2017; che il convenuto in appello aveva anche affermato che non aveva CP_1
risposto alle sue contestazioni in punto di consumi e di ripartizione di quanto rilevato dal contatore Master, in relazione al quale sarebbero stati decurtati solo 5904 mc. relativi all'asserita somma di tutti i contatori divisionali;
che sempre il aveva Pt_1
sostenuto che l'ente gestore non aveva dimostrato la correttezza della somma (delle letture) dei singoli contatori divisionali;
che l'utente, ancora, aveva censurato il criterio utilizzato per ripartire le eccedenze del contatore Master per mc. 16.734.
E', dunque, evidente che il quantum dei consumi registrati dal contatore in Org_1
quel certo arco temporale e poi addebitato al è stato argomento di causa, per Pt_1
poi costituire anche oggetto di giudizio previo contraddittorio tra le parti. E infatti, ai punti 3) e 4) della motivazione si è affermato che i consumi di cui era preteso il pagamento inerivano quanto al contatore Master al periodo tra l'8.3.2013 e il
6.9.2017 per mc. 1100, come da letture di cui alle fotografie prodotte e non contestate;
al punto 10) si è rilevato come l'eccedenza per mc. 1100 sia stata ripartita su ciascun utente in proporzione ai giorni fatturati a ciascun condomino e non in base ai consumi registrati (secondo un criterio ritenuto legittimo come da successivi punti
11, 12 e 13) e si è ulteriormente chiarito che l'eccedenza richiesta (e da dividere) non
è stata quella di mc. 16.734 maturata tra l'1.6.2006 e il 6.9.2017 relativa al più ampio periodo dall'1.8.2006 e il 6.09.2017.
Ora, a prescindere dalla correttezza o meno del giudizio (la nuova valutazione sarebbe consentita solo ove si approdasse alla fase rescissoria), è palese che la circostanza su cui sarebbe caduto l'errore è stata sicuramente oggetto di opposizione all'ingiunzione, di contradditorio, di valutazione e di giudizio, sicché deve escludersi la ricorrenza della seconda delle condizioni indicate dal citato art. 395 I co. n. 4 c.p.c.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione della sentenza 982 del
2022 del Tribunale di Sassari;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 8.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1161/2023 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PAIS ANTONELLO Parte_1
ATTORE IN REVOCAZIONE
CONTRO in persona del legale rappresentante , con l'avv. CP_1 Controparte_2
PISENTI FRANCESCO
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
Causa in punto di revocazione della sentenza 982 del 2022 del Tribunale di Sassari, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva per la revocazione della sentenza 982 del 2022 con cui il Parte_1
Tribunale di Sassari in riforma della sentenza 314 del 2022 del locale Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione all'ingiunzione 52049/7167/201, condannandolo alla rifusione della metà delle spese di lite, compensate nella restante metà. Sosteneva che la pronuncia era fondata su un'errata lettura dei documenti di causa, posto che la quota di 1/9 del consumo di mc.
1.100 dal 2013 al 2017 registrato dal contatore che gli era stato addebitato era smentita dal doc. 8 di controparte e Org_1
precisamente dalle fotografie del contatore che avevano evidenziato dal 2013 al 2017 un consumo totale di mc. 2007, del tutto incompatibile con l'addebito solo a lui (che doveva sopportarne solo la quota di 1/9) di mc 1.100. Rilevava anche come erroneamente il Tribunale avesse riferito l'importo di cui alla fattura n.2017000690021838 del 18/10/2017 di Euro 3.680,83 ai consumi del dal Org_1
2013 al 2017, mentre dalla lettura del documento emergeva come la fattura si riferisse ai consumi condominiali dal 2006 al 2017, sicché il consumo totale residuo dalla differenza tra il consumo totale di mc. 22.638 e quello di mc.
5.904 registrati dai contatori divisionali, pari a mc. 16.734, avrebbe dovuto essere suddiviso fra i 9 condomini. Sosteneva, pertanto, che il materiale documentale fosse stato erroneamente percepito dal Giudice che sulla base della sua corretta lettura avrebbe dovuto procedere all'esame delle altre eccezioni formulate e in primis quella di prescrizione. Chiedeva, pertanto, che revocata la sentenza, valutati gli argomenti con cui aveva resistito all'appello di questo venisse rigettato con CP_1
conferma della sentenza impugnata o comunque che l'ingiunzione fosse annullata, dichiarando prescritti i crediti per i consumi precedenti al 20.1.2013 ed accertando come dovute solo le somme per il suo contatore divisionale pari a mc. 165 con esclusione degli interessi di mora.
Si costituiva che sosteneva la corretta statuizione in punto di prescrizione CP_1
(esclusa dal Giudice d'appello perché la fattura 000690021838/2017 era stata ricevuta dall'utente il 20/1/2018, il 15/05/2019 gli era stata notificata l'ingiunzione fiscale e il aveva promosso anche due reclami) e di valutazione del riparto dei Pt_1
consumi (la fattura si riferiva sia ai consumi personali misurati dal contatore divisionale nel periodo compreso tra l'08/03/2013 e il 06/09/2017, pari a complessivi mc. 165, sia alla quota parte del consumo comune, rilevato dal contatore Master condominiale per il medesimo periodo e pari a complessivi mc. 1100). Ancora, rilevava come dalla lettura della fattura emergesse che la somma complessiva di tutti i consumi del periodo 01/02/2006 – 06/09/2017 era di mc. 22638, che tutti i consumi privati erano di mc. 5904 e che i consumi in eccedenza da ripartire tra le 9 sub utenze condominiali era di mc. 16734, già suddivisi sino al 07/03/2013 con altre fatture non oggetto di causa e ripartiti a partire dall'8/03/2013 nella fattura di causa;
chiariva che il consumo comune totale era stato diviso per la media dei giorni di fatturazione per ciascun condòmino (mc. 16734 : 2776 : 9 = 0,67) e che il riferimento all'arco temporale compreso tra l'01/02/2006 – 06/09/2017 era stato indicato solo per far comprendere il valore di 0,67, come base per il riparto, sostenendo che, data la completezza del corredo documentale e dei calcoli, in difetto di prova di anomalie, la sentenza di secondo grado non fosse incorsa in nessun errore di valutazione della documentazione tale da giustificarne a revocazione. Ribaditi anche gli argomenti in punto di debenza degli interessi di mora, chiedeva il rigetto della revocazione e confermava le sue istanze nel caso in cui si fosse proceduto al giudizio rescissorio.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Occorre anzitutto accertare l'ammissibilità dello strumento di impugnazione straordinaria che occupa. L'art. 395 I co. n. 4 c.p.c. prevede la revocabilità della sentenza quando questa sia effetto di un errore di fatto, cioè quando la decisione poggia sull'esistenza di un fatto o, al contrario, sulla sua inesistenza, quando invece il fatto è rispettivamente escluso o emerge in maniera incontrastabile, cioè indiscutibile, oggettiva e palese (e dunque non risulta o risulta da atti o documenti di causa). Viene, poi, richiesto quale ulteriore presupposto che il fatto in questione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, per tale intendendosi il fatto che ha costituito oggetto di un effettivo dibattito tra le parti o che è stato comunque introdotto nella materia del giudizio, sì da costituire oggetto implicito o esplicito della valutazione del Giudice (per tutte Cass. 7435 del 2023).
Nel caso in esame dalla citazione si evince che l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza d'appello è “il supposto consumo di metri cubi 1.100 dal 2013 al 2017 che sarebbe stato addebitato al quale quota di 1/9 del consumo totale del contatore Pt_1
Master”, fatto che sarebbe incontrovertibilmente escluso dal doc. 8 di controparte e cioè dalle fotografie del contatore dal 2013 al 2017 che indicano un consumo Org_1
totale di appena mc. 2007, del tutto incompatibile dunque con l'addebito solo a lui
(uno dei 9 condomini) di mc.
1.100. Ora, leggendo lo svolgimento del processo contenuto nella sentenza già si può notare che nell'esporre la posizione processuale del il Giudice di seconda istanza ha Pt_1
riportato: che egli aveva chiarito che oggetto dell'ingiunzione era solo la fattura n.
2017000690021838 del 18 ottobre 2017 di Euro 3680,83 relativa ai consumi idrici del periodo compreso tra l'1.2.2006 e il 6.9.2017 per mc.
1.100 ripartiti dal contatore e per i consumi misurati dal proprio contatore divisionale tra il 5.3.2013 e il Org_1
6.9.2017; che il convenuto in appello aveva anche affermato che non aveva CP_1
risposto alle sue contestazioni in punto di consumi e di ripartizione di quanto rilevato dal contatore Master, in relazione al quale sarebbero stati decurtati solo 5904 mc. relativi all'asserita somma di tutti i contatori divisionali;
che sempre il aveva Pt_1
sostenuto che l'ente gestore non aveva dimostrato la correttezza della somma (delle letture) dei singoli contatori divisionali;
che l'utente, ancora, aveva censurato il criterio utilizzato per ripartire le eccedenze del contatore Master per mc. 16.734.
E', dunque, evidente che il quantum dei consumi registrati dal contatore in Org_1
quel certo arco temporale e poi addebitato al è stato argomento di causa, per Pt_1
poi costituire anche oggetto di giudizio previo contraddittorio tra le parti. E infatti, ai punti 3) e 4) della motivazione si è affermato che i consumi di cui era preteso il pagamento inerivano quanto al contatore Master al periodo tra l'8.3.2013 e il
6.9.2017 per mc. 1100, come da letture di cui alle fotografie prodotte e non contestate;
al punto 10) si è rilevato come l'eccedenza per mc. 1100 sia stata ripartita su ciascun utente in proporzione ai giorni fatturati a ciascun condomino e non in base ai consumi registrati (secondo un criterio ritenuto legittimo come da successivi punti
11, 12 e 13) e si è ulteriormente chiarito che l'eccedenza richiesta (e da dividere) non
è stata quella di mc. 16.734 maturata tra l'1.6.2006 e il 6.9.2017 relativa al più ampio periodo dall'1.8.2006 e il 6.09.2017.
Ora, a prescindere dalla correttezza o meno del giudizio (la nuova valutazione sarebbe consentita solo ove si approdasse alla fase rescissoria), è palese che la circostanza su cui sarebbe caduto l'errore è stata sicuramente oggetto di opposizione all'ingiunzione, di contradditorio, di valutazione e di giudizio, sicché deve escludersi la ricorrenza della seconda delle condizioni indicate dal citato art. 395 I co. n. 4 c.p.c.
Conclusivamente, la domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione della sentenza 982 del
2022 del Tribunale di Sassari;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 8.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella