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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 755/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 01 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente , l'avv. FILIPPO ZANASI con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte opposta l'avv. ILENIA VESNAVER in sostituzione Controparte_1
dell'avv. IVAN MARCHETTO.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025, dichiarandosi antistatario ai fini delle spese di lite.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2024 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18/09/2024; insiste altresì per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in atti.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
R.G. 755/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 755/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Zanasi del Foro di La Spezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini
Terme, Largo Rossi n. 23, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio, Via delle Darsene n. 25, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 196/2024 pubblicato in data
25/03/2024.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025:
“Si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di competenza territoriale non sanabile e non sanata dalla convenuta opposta Controparte_1
Conseguentemente si chiede che le domande tutte formulate da vengano accolte e Parte_1
di conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato nullo e/o inefficace per quanto dedotto in fatto e in diritto nell'atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria ex art 171 ter comma 1 n. 1 di parte attrice opponente.
Con vittoria di spese e compensi di lite di cui il sottoscritto procuratore reitera la richiesta di distrazione a proprio favore essendosi dichiarato antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
R.G. 755/2024 - come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024 e in via istruttoria come nelle memeorie in atti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia quale Foro generale del convenuto;
NEL MERITO
- Respingere tutte le domande proposte dall'opponente poiché infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare eseguita l'attività di mediazione svolta da Controparte_1
- Accertare e dichiarare che l'affare si è concluso;
- Accertare e dichiarare sorto il diritto alla provvigione da parte di Controparte_1
- Accertare e dichiarare, pertanto, il Sig. tenuto al pagamento a favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, della somma pari al 3% del prezzo Controparte_1 di vendita come concordato tra le parti, ovvero € 256.200,00 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
a) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare ex art. 96 III comma cpc l'opponente al pagamento della somma pari ad €
10.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf. 15 %, IVA e cap come per legge a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
In via istruttoria: omissis ”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico di Controparte_1
ingiunzione di pagamento della somma di € 256.200,00- oltre interessi e spese di Parte_1 procedura, a titolo provvigione maturata per l'espletamento di attività di mediazione immobiliare;
dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 2.242,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
R.G. 755/2024 Contro questo decreto ha proposto opposizione contestando, innanzitutto, Parte_1
l'insorgenza del diritto alla provvigione in capo alla società mediatrice, atteso che l'affare tra le parti contraenti non poteva dirsi concluso in forza della mera sottoscrizione della proposta di acquisto.
Ancora, parte opponente ha contestato di aver riconosciuto il proprio debito nei confronti della società mediatrice contrattando specificamente sia la provvigione che la sua scadenza, eccependo, altresì, la nullità della clausola di cui all'art. 7 della proposta di acquisto, in quanto vessatoria, posto che la stessa prevede il pagamento della provvigione non alla conclusione dell'affare bensì alla mera sottoscrizione di una proposta di acquisto.
Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente ha formulato istanza ex art. 649 c.p.c. insistendo per l'accoglimento della spiegata opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/06/2024 ai soli fini della trattazione dell'istanza cautelare ex art. 649 c.p.c.-, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 04/06/2024 – fissata per la sola decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. – parte opposta ha eccepito la sussistenza di una clausola di competenza esclusiva in favore del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 8 della proposta di acquisto;
il Giudice, pertanto, preso atto della sollevata eccezione di incompetenza, ha accolto l'istanza ex art. 649 c.p.c.-, sospendendo, quindi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024 si è costituita nel giudizio di merito la società ribadendo in via preliminare la competenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Pistoia e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato;
ha insistito, dunque, per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lucca, quale foro territorialmente competente è fondata.
Preliminarmente, il Tribunale osserva come, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si devono distinguere due aspetti: l'uno riguardante la competenza, funzionale ed inderogabile, stabilita dall'art. 645 c.p.c., che individua, sempre e comunque, il Giudice competente a conoscere
R.G. 755/2024 dell'opposizione al provvedimento monitorio nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto (cfr. Cass. SS.UU. 10984/1992; Cass. SS.UU. 10985/1992; Cass. SS.UU.
1835/1996); l'altro, riguardante la competenza del Giudice del monitorio a conoscere della fattispecie dedotta in giudizio e nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo
(ex multis Cass. 14594/2012; Cass. 11748/2007; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182;
Cass. 15720/2006; Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005).
Secondo l'orientamento prevalente, cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Giudice competente (Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005; Cass. 21297/2004;
Cass. 10981/2003), in quanto il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al Giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti.
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie è la stessa parte opposta ad aver sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lucca e ciò in forza della clausola contenuta all'art. 8 della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti;
in particolare, secondo detta clausola, “per ogni controversia derivante dalla presente scrittura sarà competente in via esclusiva il foro di Lucca” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
In via del tutto preliminare, occorre vagliare la natura di tale clausola al fine di comprendere se essa sia idonea ad individuare un foro convenzionale esclusivo in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge;
a tal fine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro;
in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”
(cfr. Cass. Civ. n. 33203/2024; negli stessi termini Cass. Civ. n. 20713/2023; Cass. Civ. n.
21362/2020).
R.G. 755/2024 Ebbene, nel caso di specie, la formulazione della clausola derogatoria contenuta all'art. 8 della proposta di acquisto – la quale fa espresso riferimento alla competenza “in via esclusiva” del
Tribunale di Lucca - costituisce inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti volta ad escludere la competenza degli altri fori facoltativi previsti dalla legge;
pertanto, non può che concludersi nel senso che il foro di Lucca sia stato individuato dalle parti quale foro convenzionale di natura esclusiva.
Ciò premesso, parte opposta – pur avendo in prima battuta sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale di cui si discute – ha rilevato che la stessa non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto contenuta nel solo contratto preliminare e non anche nel successivo accordo sottoscritto tra il sig. e -. Pt_1 Controparte_1
Sul punto, tuttavia, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la clausola sopra citata, nel delineare il proprio ambito di applicazione, fa riferimento ad “ogni controversia derivante dalla presente scrittura”, locuzione ampia all'interno della quale rientra senz'altro anche la presente vertenza, avendo la stessa ad oggetto il diritto alla provvigione della società mediatrice espressamente disciplinato all'art. 7 della medesima proposta di acquisto;
peraltro, è la stessa parte opposta – attrice sostanziale – a porre a fondamento della domanda monitoria proprio la proposta di acquisto contenente la clausola di cui si discute;
difatti, a pagina n. 2 del ricorso monitorio si legge: “c) la predetta proposta [il riferimento è alla proposta di acquisto prodotta sub. doc. 3] costituisce altresì un indubbio riconoscimento di debito nei confronti del mediatore sull'an, atteso che all'interno della stessa (cfr. art. 7, pag. 5) parte acquirente dichiara espressamente di essersi avvalse dell'opera di mediazione della e più Controparte_1 precisamente che: “il diritto alla provvigione si considera acquisito e dovuto alla sottoscrizione per accettazione della presenta proposta di acquisto, per quanto sopra, parte acquirente e parte venditrice, si obbligano a corrispondere all'Agenzia Broker, ragione sociale Controparte_1
a titolo di mediazione, una provvigione quantificata secondo accordi separatamente pattuiti”.
A ciò si aggiunga che la successiva scrittura privata sottoscritta tra il sig. e Pt_1 [...]
è espressamente qualificata dalle parti come “scrittura privata integrativa alla Controparte_1 proposta di acquisto immobiliare del 05 ottobre 2023” (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Tale accordo, in particolare, disciplina specificamente sia l'an che il quantum del diritto alla provvigione già contemplato all'art. 7 della proposta di acquisto;
pertanto, presentando un evidente collegamento negoziale con il precedente contratto sottoscritto dalle parti, tale pattuizione integrativa non può che mutuarne la relativa disciplina, ivi inclusa quella relativa all'individuazione del foro competente per le relative controversie.
R.G. 755/2024 Infine, parte opposta eccepisce l'inefficacia e nullità della clausola derogatoria del foro territorialmente competente, stante la mancanza di doppia sottoscrizione e, dunque, la violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c.-.
Anche tale argomentazione, tuttavia, deve essere disattesa, posto che l'ambito applicativo della suddetta norma codicistica attiene alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti in via unilaterale e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti;
nel caso di specie, pertanto, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. risulta del tutto inconferente, posto che il contratto sottoscritto dalle parti non presenta alcun profilo di “serialità”, essendo stato concluso con riferimento ad una singola e specifica compravendita immobiliare, all'esito di una trattativa effettiva e individualizzata intercorsa tra le parti;
ad abundantiam, si rileva anche l'illogicità di una tale contestazione, la quale viene sollevata non dalla persona fisica/consumatore, ma dalla stessa società mediatrice e, quindi, dal soggetto che ha concluso il contratto nell'esercizio della propria attività professionale.
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essendo competente, quale foro Parte_1 convenzionale esclusivo, il Tribunale di Lucca e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che, dunque, va revocato.
Il tutto, con contestuale fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 50 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, avendo la stessa adito il giudice errato, e sono liquidate in favore di parte opponente e, per essa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 256.200,00-), ridotto del
70% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, posto che parte opponente ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e non è stata svolta alcuna attività istruttoria e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: Controparte_1
dichiara
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei
R.G. 755/2024 confronti di n. 196/2024 pubblicato in data 25/03/2024, essendo competente il Parte_1
Tribunale di Lucca, quale foro convenzionale esclusivo e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 196/2024 pubblicato in data 25/03/2024, che revoca;
fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Lucca;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di e, Controparte_1 Parte_1 per esso, in favore dell'avv. Filippo Zanasi dichiaratosi antistatario, liquidate in € 8.008,00 per compensi di avvocati, € 406,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
R.G. 755/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 01 aprile 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente , l'avv. FILIPPO ZANASI con la parte Parte_1
personalmente;
- per parte opposta l'avv. ILENIA VESNAVER in sostituzione Controparte_1
dell'avv. IVAN MARCHETTO.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025, dichiarandosi antistatario ai fini delle spese di lite.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 24/02/2024 e, dunque, come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data
18/09/2024; insiste altresì per l'ammissione dei mezzi di prova articolati in atti.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
R.G. 755/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 755/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Zanasi del Foro di La Spezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini
Terme, Largo Rossi n. 23, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viareggio, Via delle Darsene n. 25, giusta procura in atti;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 196/2024 pubblicato in data
25/03/2024.
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Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 19/02/2025:
“Si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di competenza territoriale non sanabile e non sanata dalla convenuta opposta Controparte_1
Conseguentemente si chiede che le domande tutte formulate da vengano accolte e Parte_1
di conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto venga dichiarato nullo e/o inefficace per quanto dedotto in fatto e in diritto nell'atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria ex art 171 ter comma 1 n. 1 di parte attrice opponente.
Con vittoria di spese e compensi di lite di cui il sottoscritto procuratore reitera la richiesta di distrazione a proprio favore essendosi dichiarato antistatario”.
Conclusioni di parte opposta:
R.G. 755/2024 - come in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024 e in via istruttoria come nelle memeorie in atti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia quale Foro generale del convenuto;
NEL MERITO
- Respingere tutte le domande proposte dall'opponente poiché infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e dichiarare eseguita l'attività di mediazione svolta da Controparte_1
- Accertare e dichiarare che l'affare si è concluso;
- Accertare e dichiarare sorto il diritto alla provvigione da parte di Controparte_1
- Accertare e dichiarare, pertanto, il Sig. tenuto al pagamento a favore di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, della somma pari al 3% del prezzo Controparte_1 di vendita come concordato tra le parti, ovvero € 256.200,00 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO
a) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
b) condannare ex art. 96 III comma cpc l'opponente al pagamento della somma pari ad €
10.000,00 ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia;
c) con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. forf. 15 %, IVA e cap come per legge a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
In via istruttoria: omissis ”
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico di Controparte_1
ingiunzione di pagamento della somma di € 256.200,00- oltre interessi e spese di Parte_1 procedura, a titolo provvigione maturata per l'espletamento di attività di mediazione immobiliare;
dimetteva documenti ai quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo immediatamente esecutivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 2.242,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre a spese generali e accessori come per legge.
R.G. 755/2024 Contro questo decreto ha proposto opposizione contestando, innanzitutto, Parte_1
l'insorgenza del diritto alla provvigione in capo alla società mediatrice, atteso che l'affare tra le parti contraenti non poteva dirsi concluso in forza della mera sottoscrizione della proposta di acquisto.
Ancora, parte opponente ha contestato di aver riconosciuto il proprio debito nei confronti della società mediatrice contrattando specificamente sia la provvigione che la sua scadenza, eccependo, altresì, la nullità della clausola di cui all'art. 7 della proposta di acquisto, in quanto vessatoria, posto che la stessa prevede il pagamento della provvigione non alla conclusione dell'affare bensì alla mera sottoscrizione di una proposta di acquisto.
Ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, parte opponente ha formulato istanza ex art. 649 c.p.c. insistendo per l'accoglimento della spiegata opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03/06/2024 ai soli fini della trattazione dell'istanza cautelare ex art. 649 c.p.c.-, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, stante l'insussistenza nel caso di specie dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'udienza del 04/06/2024 – fissata per la sola decisione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. – parte opposta ha eccepito la sussistenza di una clausola di competenza esclusiva in favore del Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 8 della proposta di acquisto;
il Giudice, pertanto, preso atto della sollevata eccezione di incompetenza, ha accolto l'istanza ex art. 649 c.p.c.-, sospendendo, quindi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/09/2024 si è costituita nel giudizio di merito la società ribadendo in via preliminare la competenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Pistoia e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato;
ha insistito, dunque, per il rigetto dell'opposizione spiegata.
Celebrata la prima udienza di comparizione parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lucca, quale foro territorialmente competente è fondata.
Preliminarmente, il Tribunale osserva come, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, si devono distinguere due aspetti: l'uno riguardante la competenza, funzionale ed inderogabile, stabilita dall'art. 645 c.p.c., che individua, sempre e comunque, il Giudice competente a conoscere
R.G. 755/2024 dell'opposizione al provvedimento monitorio nell'ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto (cfr. Cass. SS.UU. 10984/1992; Cass. SS.UU. 10985/1992; Cass. SS.UU.
1835/1996); l'altro, riguardante la competenza del Giudice del monitorio a conoscere della fattispecie dedotta in giudizio e nella ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo
(ex multis Cass. 14594/2012; Cass. 11748/2007; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182;
Cass. 15720/2006; Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005).
Secondo l'orientamento prevalente, cui si ritiene di dover aderire, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Giudice competente (Cass. 15694/2006; Cass. 13353/2005; Cass. 21297/2004;
Cass. 10981/2003), in quanto il Giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al Giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti.
Tanto premesso e considerato, nel caso di specie è la stessa parte opposta ad aver sollevato l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lucca e ciò in forza della clausola contenuta all'art. 8 della proposta di acquisto sottoscritta dalle parti;
in particolare, secondo detta clausola, “per ogni controversia derivante dalla presente scrittura sarà competente in via esclusiva il foro di Lucca” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio).
In via del tutto preliminare, occorre vagliare la natura di tale clausola al fine di comprendere se essa sia idonea ad individuare un foro convenzionale esclusivo in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge;
a tal fine, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro;
in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”
(cfr. Cass. Civ. n. 33203/2024; negli stessi termini Cass. Civ. n. 20713/2023; Cass. Civ. n.
21362/2020).
R.G. 755/2024 Ebbene, nel caso di specie, la formulazione della clausola derogatoria contenuta all'art. 8 della proposta di acquisto – la quale fa espresso riferimento alla competenza “in via esclusiva” del
Tribunale di Lucca - costituisce inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti contraenti volta ad escludere la competenza degli altri fori facoltativi previsti dalla legge;
pertanto, non può che concludersi nel senso che il foro di Lucca sia stato individuato dalle parti quale foro convenzionale di natura esclusiva.
Ciò premesso, parte opposta – pur avendo in prima battuta sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale di cui si discute – ha rilevato che la stessa non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto contenuta nel solo contratto preliminare e non anche nel successivo accordo sottoscritto tra il sig. e -. Pt_1 Controparte_1
Sul punto, tuttavia, si osserva quanto segue.
In primo luogo, la clausola sopra citata, nel delineare il proprio ambito di applicazione, fa riferimento ad “ogni controversia derivante dalla presente scrittura”, locuzione ampia all'interno della quale rientra senz'altro anche la presente vertenza, avendo la stessa ad oggetto il diritto alla provvigione della società mediatrice espressamente disciplinato all'art. 7 della medesima proposta di acquisto;
peraltro, è la stessa parte opposta – attrice sostanziale – a porre a fondamento della domanda monitoria proprio la proposta di acquisto contenente la clausola di cui si discute;
difatti, a pagina n. 2 del ricorso monitorio si legge: “c) la predetta proposta [il riferimento è alla proposta di acquisto prodotta sub. doc. 3] costituisce altresì un indubbio riconoscimento di debito nei confronti del mediatore sull'an, atteso che all'interno della stessa (cfr. art. 7, pag. 5) parte acquirente dichiara espressamente di essersi avvalse dell'opera di mediazione della e più Controparte_1 precisamente che: “il diritto alla provvigione si considera acquisito e dovuto alla sottoscrizione per accettazione della presenta proposta di acquisto, per quanto sopra, parte acquirente e parte venditrice, si obbligano a corrispondere all'Agenzia Broker, ragione sociale Controparte_1
a titolo di mediazione, una provvigione quantificata secondo accordi separatamente pattuiti”.
A ciò si aggiunga che la successiva scrittura privata sottoscritta tra il sig. e Pt_1 [...]
è espressamente qualificata dalle parti come “scrittura privata integrativa alla Controparte_1 proposta di acquisto immobiliare del 05 ottobre 2023” (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio). Tale accordo, in particolare, disciplina specificamente sia l'an che il quantum del diritto alla provvigione già contemplato all'art. 7 della proposta di acquisto;
pertanto, presentando un evidente collegamento negoziale con il precedente contratto sottoscritto dalle parti, tale pattuizione integrativa non può che mutuarne la relativa disciplina, ivi inclusa quella relativa all'individuazione del foro competente per le relative controversie.
R.G. 755/2024 Infine, parte opposta eccepisce l'inefficacia e nullità della clausola derogatoria del foro territorialmente competente, stante la mancanza di doppia sottoscrizione e, dunque, la violazione dell'art. 1341 co. 2 c.c.-.
Anche tale argomentazione, tuttavia, deve essere disattesa, posto che l'ambito applicativo della suddetta norma codicistica attiene alle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti in via unilaterale e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti;
nel caso di specie, pertanto, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c. risulta del tutto inconferente, posto che il contratto sottoscritto dalle parti non presenta alcun profilo di “serialità”, essendo stato concluso con riferimento ad una singola e specifica compravendita immobiliare, all'esito di una trattativa effettiva e individualizzata intercorsa tra le parti;
ad abundantiam, si rileva anche l'illogicità di una tale contestazione, la quale viene sollevata non dalla persona fisica/consumatore, ma dalla stessa società mediatrice e, quindi, dal soggetto che ha concluso il contratto nell'esercizio della propria attività professionale.
In conclusione, quindi, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di essendo competente, quale foro Parte_1 convenzionale esclusivo, il Tribunale di Lucca e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo che, dunque, va revocato.
Il tutto, con contestuale fissazione di un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 50 c.p.c.-.
Spese di lite
Le spese di lite sono poste a carico di parte opposta, avendo la stessa adito il giudice errato, e sono liquidate in favore di parte opponente e, per essa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 256.200,00-), ridotto del
70% il compenso per la fase istruttoria/trattazione, posto che parte opponente ha provveduto al deposito della sola memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e non è stata svolta alcuna attività istruttoria e ridotto del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: Controparte_1
dichiara
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia ad emettere il decreto ingiuntivo opposto nei
R.G. 755/2024 confronti di n. 196/2024 pubblicato in data 25/03/2024, essendo competente il Parte_1
Tribunale di Lucca, quale foro convenzionale esclusivo e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 196/2024 pubblicato in data 25/03/2024, che revoca;
fissa il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Lucca;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di e, Controparte_1 Parte_1 per esso, in favore dell'avv. Filippo Zanasi dichiaratosi antistatario, liquidate in € 8.008,00 per compensi di avvocati, € 406,50 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
R.G. 755/2024