Articolo 16 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 15Articolo 17
Versione
26 giugno 1971
Art. 16.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1969 risultano stabiliti nelle seguenti somme:


Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1969 (articolo 12) L. 666.257.383
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti(articolo 14). . . . . . . . . . . . . . . ". 937.149.346
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) ". 496.808.589
------------- Residui attivi al 31 dicembre 1969. . . L. 2.100.215.318
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971