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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 331/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, il 30 agosto Parte_1
1970 (C.F. ); C.F._1
, nato a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, il Per_1 Parte_2
16 settembre 2001 (C.F. ); C.F._2
, nato a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Parte_3
l'11 ottobre 2004 (C.F. ), C.F._3
tutti ivi residenti in [...]n. 121 (CEP 89600-000) rappresentati e difesi dall'avv. TAMBORLINI EUGENIO e dall'avv.ta MONTELEONE
ELISABETTA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 18 aprile Persona_2
1859 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di
ER, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco
(cfr. certificato di battesimo doc.2); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli, come si evince dal documento rilasciato dal Comune di Schio (VI) (cfr. doc. 14) egli si è trasferito nel
Comune di Trissino (VI) il 5 ottobre 1885. Egli, quindi, risiedeva in Italia anche in data successiva all'annessione del Veneto al Regno d'Italia e questo fa presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nelle note depositate ex art. 127 ter cpc è stata opportunamente evidenziata.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Dal matrimonio tra e (doc. 03), è nato a [...] Pádua, Persona_2 Persona_3
Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 20 febbraio 1898, (doc. 04). Costui Persona_4
ha sposato (doc. 05), la quale ha dato alla luce a Erechim, Stato del Rio Grande Persona_5
do Sul, Brasile, il 28 gennaio 1934, (doc. 06), la quale ha sposato Persona_6 [...]
(doc. 07) e da tale matrimonio è nata a [...], Stato di Santa Catarina, Persona_7
Brasile, il 30 agosto 1970, (doc. 08), odierna ricorrente. EI ha Parte_1
sposato (doc. 09) e ha dato alla luce a , Stato di Santa Catarina, Persona_8 Per_9
Brasile: il 16 settembre 2001, (doc. 10) e l'11 ottobre 2004, Persona_10
(doc. 11)”. Parte_3
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,4,6,8,10,11 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuto al matrimonio il 18 ottobre del 1969 di con (cfr. doc. 07), che Persona_6 Persona_7
tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, stante i plurimi tentavi nel secondo semestre dell'anno 2024 di ottenere un appuntamento presso la rappresentanza consolare, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr doc. 13).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, aumentati del 30% in applicazione dell'art. 1,n.1,2) lett. b) DECRETO
8 marzo 2018, n. 37 poiché gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 331/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.889,00 (=1453,00 + 30%) per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 26/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, il 30 agosto Parte_1
1970 (C.F. ); C.F._1
, nato a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, il Per_1 Parte_2
16 settembre 2001 (C.F. ); C.F._2
, nato a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Parte_3
l'11 ottobre 2004 (C.F. ), C.F._3
tutti ivi residenti in [...]n. 121 (CEP 89600-000) rappresentati e difesi dall'avv. TAMBORLINI EUGENIO e dall'avv.ta MONTELEONE
ELISABETTA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 18 aprile Persona_2
1859 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di
ER, all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco
(cfr. certificato di battesimo doc.2); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli, come si evince dal documento rilasciato dal Comune di Schio (VI) (cfr. doc. 14) egli si è trasferito nel
Comune di Trissino (VI) il 5 ottobre 1885. Egli, quindi, risiedeva in Italia anche in data successiva all'annessione del Veneto al Regno d'Italia e questo fa presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nelle note depositate ex art. 127 ter cpc è stata opportunamente evidenziata.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “Dal matrimonio tra e (doc. 03), è nato a [...] Pádua, Persona_2 Persona_3
Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 20 febbraio 1898, (doc. 04). Costui Persona_4
ha sposato (doc. 05), la quale ha dato alla luce a Erechim, Stato del Rio Grande Persona_5
do Sul, Brasile, il 28 gennaio 1934, (doc. 06), la quale ha sposato Persona_6 [...]
(doc. 07) e da tale matrimonio è nata a [...], Stato di Santa Catarina, Persona_7
Brasile, il 30 agosto 1970, (doc. 08), odierna ricorrente. EI ha Parte_1
sposato (doc. 09) e ha dato alla luce a , Stato di Santa Catarina, Persona_8 Per_9
Brasile: il 16 settembre 2001, (doc. 10) e l'11 ottobre 2004, Persona_10
(doc. 11)”. Parte_3
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,4,6,8,10,11 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuto al matrimonio il 18 ottobre del 1969 di con (cfr. doc. 07), che Persona_6 Persona_7
tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, stante i plurimi tentavi nel secondo semestre dell'anno 2024 di ottenere un appuntamento presso la rappresentanza consolare, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr doc. 13).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo. Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione, aumentati del 30% in applicazione dell'art. 1,n.1,2) lett. b) DECRETO
8 marzo 2018, n. 37 poiché gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 331/2025, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in € 1.889,00 (=1453,00 + 30%) per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 26/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo