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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2658/2023 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico, C.F.
, e Alessandro Faggiano, C.F. , (PEC: C.F._2 C.F._3
Fax: 081 4104028), che la Email_1 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
E
(cf. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: in P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di C.F._4 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t. Email_2
Appellato OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2862/2023 pubblicata il giorno 2 maggio 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in via telematica in data 2 novembre 2023 ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento dichiarando il diritto della ricorrente alla prestazione con decorrenza dall'aprile 2021; aveva condannato l' al pagamento dei ratei arretrati ed aveva disposto CP_1 la compensazione delle spese fino alla concorrenza di euro 911,00 condannando l' al pagamento del restante importo di euro 911,00, oltre accessori e spese CP_1 generali, con attribuzione. L'appellante affidava il gravame a due motivi: con il primo lamentava la violazione dei minimi tariffari con il secondo motivo, poi, censurava la compensazione delle spese processuali effettuata senza valida motivazione, Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui liquida le spese processuali del primo grado in soli € 911,00, quale misura liquidabile del procedimento di A.T.P., anziché nella misura di € 1.168,50, misura minima liquidabile del procedimento di A.T.P. o, in subordine, nella differente misura superiore ad € 911,00 che dovesse risultare in corso di giudizio;
- per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, quantificate in € 1.168,50 o, in subordine, nel differente importo superiore ad € 911,00 che dovesse risultare all'esito del giudizio di appello, oltre a rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
II° MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui erroneamente, illegittimamente ed infondatamente compensa le spese di lite per la metà; - accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla liquidazione integrale delle spese del giudizio di primo grado;
- per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente secondo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”. All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame per inappellabilità della sentenza;
nel merito, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto. Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'ar. 127 ter c.p.c. Acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio era decisa nei termini di seguito espressi. Osserva la Corte, in via del tutto preliminare, che deve essere disposto il rigetto dell'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame per inappellabilità della sentenza. L'art. 445 bis c.p.c.- che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, quale condizione di proponibilità dell'azione-prevede che chi intenda proporre un'azione diretta al riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni sopra indicate debba proporre il ricorso per accertamento tecnico preventivo che determina la nomina di un CTU il quale - all'esito della procedura- deposita un elaborato che può essere omologato dal giudice o, in caso di dissenso e mancata omologa, faculta all'esercizio dell'azione entro trenta giorni dalla formulazione del dissenso. A seguito di tale giudizio, la sentenza emessa dal giudice competente è inappellabile. Nel caso in esame tale situazione non si è verificata, atteso che -secondo quanto è pacifico tra le parti- il ricorso per ATPO è culminato nel decreto di rigetto n. 17998/21 del 22.02.2022 con il quale il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso perché instaurato prima della scadenza dei nove mesi dalla presentazione della domanda ammnistrativa. Pertanto, il giudizio -culminato nella sentenza favorevole alle ragioni della è stato introdotto non certo per opporsi alle conclusioni di un Parte_1 accertamento tecnico sfavorevole ma per esercitare direttamente l'azione in mancanza di un corretto svolgimento del procedimento per ATPO. Ciò posto, si osserva che la ricorrente, odierna appellante, ha ottenuto il pieno riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa. Ciononostante, il giudice riteneva di disporre la compensazione per metà delle spese processuali (fino alla concorrenza di euro 981,00) tenuto conto dell'esito del procedimento per ATP. Ebbene, la Corte rileva che l'appello è ammissibile quanto alla censura attinente alla dedotta erroneità della compensazione delle spese processuali in quanto la
, al di là delle espressioni adoperate, ha manifestato con estrema Parte_1 chiarezza la propria volontà di contestare il governo delle spese sotto il profilo della violazione dei criteri generali sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Giungendo all'esame del motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese occorre rammentare che l'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti
,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando
“la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco
o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234). Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale delle spese di giudizio. Invero nel presente giudizio l'appellante aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento ed ha avuto il pieno riconoscimento delle proprie ragioni, che prescindono dal procedimento per ATPO conclusosi con rigetto della relativa istanza considerata intempestiva. Sul piano giudiziale, quindi, la parte appellante risulta interamente vittoriosa e la condotta dell' -invece- ingiustamente oppositiva all'accoglimento della CP_1 domanda. Quanto alla liquidazione delle spese va accolta la richiesta di parte ricorrente, che censura la compensazione delle spese., di tal che l' deve essere condannato CP_1 al pagamento delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 1.822,00 (che costituisce l'intero importo, senza la disposta compensazione e rientra nei valori medi indicati dall'appellante). Le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo tenuto cpnto del valore della controversia pari ad euro 911,00 (corrispondenti alla differenza fra quanto liquidato e quanto riconosciuto in sede di gravame).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del giudizio nella misura integrale di euro 1.822,00 condannando l' al pagamento di euro 911,00 (al CP_1 netto della somma già liquidata in prime cure), oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2658/2023 r. g. sezione lavoro, vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico, C.F.
, e Alessandro Faggiano, C.F. , (PEC: C.F._2 C.F._3
Fax: 081 4104028), che la Email_1 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
E
(cf. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: in P.IVA_1 persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: , in virtù di C.F._4 procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t. Email_2
Appellato OGGETTO : appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2862/2023 pubblicata il giorno 2 maggio 2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in via telematica in data 2 novembre 2023 ha proposto appello parziale avverso la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di corresponsione dell'indennità di accompagnamento dichiarando il diritto della ricorrente alla prestazione con decorrenza dall'aprile 2021; aveva condannato l' al pagamento dei ratei arretrati ed aveva disposto CP_1 la compensazione delle spese fino alla concorrenza di euro 911,00 condannando l' al pagamento del restante importo di euro 911,00, oltre accessori e spese CP_1 generali, con attribuzione. L'appellante affidava il gravame a due motivi: con il primo lamentava la violazione dei minimi tariffari con il secondo motivo, poi, censurava la compensazione delle spese processuali effettuata senza valida motivazione, Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui liquida le spese processuali del primo grado in soli € 911,00, quale misura liquidabile del procedimento di A.T.P., anziché nella misura di € 1.168,50, misura minima liquidabile del procedimento di A.T.P. o, in subordine, nella differente misura superiore ad € 911,00 che dovesse risultare in corso di giudizio;
- per l'effetto condannare l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, quantificate in € 1.168,50 o, in subordine, nel differente importo superiore ad € 911,00 che dovesse risultare all'esito del giudizio di appello, oltre a rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
II° MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui erroneamente, illegittimamente ed infondatamente compensa le spese di lite per la metà; - accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla liquidazione integrale delle spese del giudizio di primo grado;
- per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente secondo grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”. All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame per inappellabilità della sentenza;
nel merito, contestava la fondatezza del gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto. Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'ar. 127 ter c.p.c. Acquisite le note di trattazione, assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio era decisa nei termini di seguito espressi. Osserva la Corte, in via del tutto preliminare, che deve essere disposto il rigetto dell'eccezione preliminare d'inammissibilità del gravame per inappellabilità della sentenza. L'art. 445 bis c.p.c.- che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, quale condizione di proponibilità dell'azione-prevede che chi intenda proporre un'azione diretta al riconoscimento del diritto ad una delle prestazioni sopra indicate debba proporre il ricorso per accertamento tecnico preventivo che determina la nomina di un CTU il quale - all'esito della procedura- deposita un elaborato che può essere omologato dal giudice o, in caso di dissenso e mancata omologa, faculta all'esercizio dell'azione entro trenta giorni dalla formulazione del dissenso. A seguito di tale giudizio, la sentenza emessa dal giudice competente è inappellabile. Nel caso in esame tale situazione non si è verificata, atteso che -secondo quanto è pacifico tra le parti- il ricorso per ATPO è culminato nel decreto di rigetto n. 17998/21 del 22.02.2022 con il quale il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso perché instaurato prima della scadenza dei nove mesi dalla presentazione della domanda ammnistrativa. Pertanto, il giudizio -culminato nella sentenza favorevole alle ragioni della è stato introdotto non certo per opporsi alle conclusioni di un Parte_1 accertamento tecnico sfavorevole ma per esercitare direttamente l'azione in mancanza di un corretto svolgimento del procedimento per ATPO. Ciò posto, si osserva che la ricorrente, odierna appellante, ha ottenuto il pieno riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa. Ciononostante, il giudice riteneva di disporre la compensazione per metà delle spese processuali (fino alla concorrenza di euro 981,00) tenuto conto dell'esito del procedimento per ATP. Ebbene, la Corte rileva che l'appello è ammissibile quanto alla censura attinente alla dedotta erroneità della compensazione delle spese processuali in quanto la
, al di là delle espressioni adoperate, ha manifestato con estrema Parte_1 chiarezza la propria volontà di contestare il governo delle spese sotto il profilo della violazione dei criteri generali sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Giungendo all'esame del motivo di gravame attinente alla compensazione delle spese occorre rammentare che l'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti
,parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma. Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass. 26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando
“la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco
o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234). Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale delle spese di giudizio. Invero nel presente giudizio l'appellante aveva chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di accompagnamento ed ha avuto il pieno riconoscimento delle proprie ragioni, che prescindono dal procedimento per ATPO conclusosi con rigetto della relativa istanza considerata intempestiva. Sul piano giudiziale, quindi, la parte appellante risulta interamente vittoriosa e la condotta dell' -invece- ingiustamente oppositiva all'accoglimento della CP_1 domanda. Quanto alla liquidazione delle spese va accolta la richiesta di parte ricorrente, che censura la compensazione delle spese., di tal che l' deve essere condannato CP_1 al pagamento delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 1.822,00 (che costituisce l'intero importo, senza la disposta compensazione e rientra nei valori medi indicati dall'appellante). Le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo tenuto cpnto del valore della controversia pari ad euro 911,00 (corrispondenti alla differenza fra quanto liquidato e quanto riconosciuto in sede di gravame).
PQM
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, liquida le spese del giudizio nella misura integrale di euro 1.822,00 condannando l' al pagamento di euro 911,00 (al CP_1 netto della somma già liquidata in prime cure), oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione;
2) condanna, inoltre, l' al pagamento delle CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione. Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano