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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3045/2023
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di settembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 3045/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. con l'avv. COCO Parte_1 P.IVA_1
MARIA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. CARROZZA CARLA;
Controparte_1 C.F._1
- Convenuto –
Sono presenti: per la parte ricorrente, , l'Avv. Parte_1
ALESSANDRO ANASTASI per delega dell'AVV. COCO MARIA, il quale si riporta agli scritti difensivi e in particolare alle note depositate in atti, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiunto con vittoria di spese e compensi. per la parte convenuta, l'Avv. CARROZZA CARLA si riporta a atti e verbali Controparte_1 di causa e insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'inconducenza della difesa avversaria, tanto in ordine al contestato incarico di gestore in capo alla sig.ra che in CP_1 ordine alla eccepita prescrizione.
L'avv. ANASTASI contesta e insiste.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3045/2023
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3045/2023 R.G., posta in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025
e promossa tra
, c.f. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. COCO MARIA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROZZA CARLA;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 20.07.2023, l'
[...] di ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Pt_1 ingiuntivo n. 777/2023 reso dal Tribunale Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo di il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi Pt_2 Pt_1 come in domanda fino al soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
A sostegno dell'opposizione, l'Opponente deduceva la Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di legge per la legittima emissione del provvedimento monitorio ossia certezza, liquidità ed esigibilità del credito, rilevando che in virtù del disciplinare di incarico di rappresentanza gestione pagina2 di 8 condominiale, “la liquidazione dei compensi dovuti al gestore avverrà a presentazione del consuntivo di gestione con apposito provvedimento dirigenziale alle condizioni di cui al regolamento allegato”
e che “al gestore spetta un compenso annuo, che sarà determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e graverà sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti. Tale compenso dovuto al gestore sarà ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari e graverà sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno”.
Secondo l'IACP, la aveva diritto a percepire detti importi estraendoli dalle quote ordinarie e CP_1 straordinarie a carico dei singoli condomini e dello quale proprietario in caso di mancato Pt_2 pagamento da parte dei condomini assegnatari.
Secondo l'IACP, inoltre, le somme richieste di controparte erano da ritenersi prescritte in relazione agli anni dal 2011 al 2020, per il maturarsi della prescrizione estintiva e presuntiva delle stesse,
“atteso che la se non avesse percepito quanto dovutole (v. bilancio 2020 dal quale risulta che CP_1 la stessa ha incassato € 4.950,00 per compensi amministratore, oltre alla ritenuta di acconto come per legge) - avrebbe provveduto a richiedere le somme anno per anno a partire dal 2011, ma ciò non
è mai stato fatto se non dal 2021 a seguito della rinuncia all'incarico, facendo intuire che non ne aveva motivo di richiederle nei periodi in cui la stessa li ha percepiti regolarmente”.
Aggiunge l'Opponente, ancora che “se la on ha chiesto detti importi se non al momento delle CP_1 dimissioni appare assolutamente inscindibile la circostanza secondo cui la stessa abbia percepito quanto dovutele così come emerge dalle determine di liquidazione di cui all'allegato elenco.”.
Secondo l'IACP, pertanto, l'Ente avrebbe versato regolarmente le somme dovute alla come CP_1 dimostrerebbe la documentazione allegata all'atto introduttivo.
Aggiungeva l'Opponente, che le somme ingiunte a titolo di compenso per l'incarico di gestore non erano dovute in quanti il termine di prescrizione triennale -relativo al diritto al compenso- decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso e quindi dal 2020, già pagato. Secondo l'IACP, la CP_1 avrebbe dovuto formulare la richiesta di liquidazione delle quote dovutile per ogni singolo rendiconto annuale e in caso di mancato pagamento inviare nota di messa in mora allo , e qualora l'Ente Pt_2 non avesse liquidato le competenze dovute unitamente alle quote condominiali, avrebbe dovuto richiederle anno per anno sin dal lontano 2011 e reiterarle nei tempi necessari ad evitare la prescrizione, mentre la nella duplice veste di amministratore del condominio dove insistono CP_1 gli immobili e di gestori degli immobili dell' situati nel detto condominio, “ha sempre incassato Pt_2 quanto dovutile dalle liquidazioni regolari che lo , quale proprietario degli immobili, effettuava Pt_2 sia per quote ordinarie (in caso di mancato pagamento degli assegnatari) che straordinarie e, pertanto, ha avanzato una richiesta non supportandola con adeguata documentazione probatoria”.
pagina3 di 8 Concludeva l' chiedendo al Tribunale di accogliere l'opposizione dichiarando “che le somme Pt_2 richieste, € 20.960,00, con il decreto ingiuntivo oggi opposto non sono certe, liquide ed esigibili per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e, pertanto, non dovute alla luce degli effettuati pagamenti nel corso del periodo 2011-2020. 2. Conseguentemente dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le motivazioni sopra formulate.
3. Condannare la al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
4. CP_1
Condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa quale litigante Controparte_1 temerario ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.09.2023, si costituiva , chiedendo.” Controparte_1
Preliminarmente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc disporre con ordinanza non impugnabile la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. 2) Nel merito rigettare e respingere i motivi della opposizione formulata nell'interesse dell' poiché assolutamente Pt_2 infondati in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal
Tribunale Civile di Messina. 3) Come mezzo al fine, occorrendo, disporre consulenza tecnica al fine di accertare la correttezza dell'importo del credito vantato dalla sig.ra in dipendenza del CP_1 mandato di gestione, per un importo di € 8,00, come precisato nel regolamento di gestione per ciascuna unità immobiliare a far data dal 2011 all'agosto 2021, per come sintetizzato nel prospetto riepilogativo allegato al decreto ingiuntivo la cui documentazione è richiamata in atti. 4) Ammettere
i mezzi istruttori che si renderanno utili e conducenti in esito alle avverse domande, eccezioni e difese.
5) Con il favore di spese e compensi.”. Evidenziava Parte opposta che il “ .. condominio isolato 92 è un isolato composto da n. 66 appartamenti ed a piano terra anche da botteghe. All'interno di detto condominio l' è proprietario di 21 botteghe, per essere di proprietà privata le restanti unità Pt_2 immobiliari. Per tale stato di cose l'isolato 92 è organizzato in condominio e la nomina dell'amministratore, in conformità alla disciplina codicistica, a far data dal 2011 e sino al 2021 è ricaduta nella persona della sig.ra In detto condominio gli assegnatari delle unità immobiliari CP_1 di proprietà sono considerati alla stregua di veri e propri conduttori e conseguentemente le Pt_2 spese di gestione ordinarie e straordinarie - al di là del rapporto ente proprietario/assegnatario - vengono richieste dall'amministratore pro tempore - ove non riscosse dai conduttori - interamente all'ente , in quanto proprietario degli immobili...”. Pertanto, la sig.ra ha svolto sia Pt_2 CP_1
l'incarico di amministratore del detto condominio, che di gestore degli immobili dell' “per detta Pt_2 mansione l' ha riconosciuto in capo alla sig.ra l'importo di € 8,00 mensili per ciascuna Pt_2 CP_1 unità immobiliare di sua proprietà da liquidarsi annualmente con apposito provvedimento dirigenziale all'esito dell'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo. Il gestore, nei fatti, è il rappresentante dell' all'interno del Condominio, e per tale mansione ha il dovere di segnalare Pt_2
pagina4 di 8 eventuali occupazioni abusive degli alloggi di proprietà dell' segnalare all'ente guasti Pt_3 all'interno dei singoli alloggi, dirimere controversie tra ente ed inquilini, segnalare all'ente la morosità degli assegnatari nel pagamento delle quote ordinarie dopo avere tentato la riscossione delle quote condominiali insolute per il tramite di atti di messa in mora ed anche rappresentare l'ente nelle assemblee straordinarie del Condominio, mansioni, queste, ben diverse da quelle spettanti all'amministratore per dovere questi limitarsi alla gestione delle parti comuni dello stabile.”.
Pertanto, le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo oggi opposto riguardavano i compensi richiesti dalla quale gestore degli immobili dell e non quale amministratore del condominio. CP_1 Pt_2
Quanto all'eccezione di prescrizione delle dette somme sollevata dall' la rilevava che Pt_2 CP_1
l'Opponente aveva invocato sia la prescrizione estintiva che la prescrizione presentiva delle somme invece ingiunte, mentre la giurisprudenza aveva chiaramente affermato la non fungibilità della prescrizione estintiva con la prescrizione presuntiva e la loro incompatibilità per essere quella estintiva una causa di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento, in quanto fondata sul decorso del tempo mentre essere fondata quella presuntiva sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione e finalizzata ad evitare la duplicazione di un adempimento già avvenuto.
La causa era istruita documentalmente e con c.t.u. affidata alla dott.da , Persona_1 incaricata del seguente mandato: “Determinare eventuale importo dovuto sulla base della documentazione in atti.”.
L'opposizione dell'IACP è infondata.
Dalla lettura del Disciplinare di incarico di rappresentanza gestione condominiale di Pt_2 del 01.12.2011, si evince che il detto Ente conferiva a l'incarico di Pt_1 Controparte_1 rappresentante della gestione condominiale degli immobili dell'Ente nel Complesso condominiale IS.
92 e che il detto incarico non comportava rapporto di impiego subordinato, ma aveva natura di lavoro autonomo che, per quanto non previsto dal detto disciplinare era regolato dalle norme del titolo II, libro IV del codice civile. Per tale incarico, della durata di un anno e tacitamente rinnovato in mancanza di revoca dell'incarico da parte dell' o di rinuncia da parte del gestore, il disciplinare Pt_2 prevedeva un compenso mensile pari a € 8,00 ad alloggio e la liquidazione dei compensi dovuti al gestore con apposito provvedimento dirigenziale emesso a seguito della presentazione del consuntivo di gestione e alle condizioni del regolamento allegato al disciplinare stesso, che prevedeva che il gestore, alla fine di ogni esercizio, doveva rendere conto della sua gestione all' ed agli Pt_2 assegnatari proprietari e, sulla scorta della relativa all'anno finanziario precedente, approntare il preventivo per l'anno successivo, e, inoltre, che al gestore spettava un compenso annuo, che doveva essere determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e gravante sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti. Tale compenso dovuto al gestore doveva essere poi pagina5 di 8 ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari e doveva gravare sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno.
Parte opposta ha allegato comunicazioni indirizzate all' Ufficio Condomini - del1.6.2012; del Pt_4
26.6.2013; del 16.9.2014; del 06.8.2015; del 29.8.2016; del 12.7.2017; del 30.7.2018; del 21.6.2019; del 19.10.2020; del 09.6.2021, con cui , quale gestore, relazionava l' sulla Controparte_1 Pt_2 gestione degli immobili, chiedendo il saldo delle quote condominiali relative a ciascun esercizio.
Pertanto, Parte creditrice ha provato il suo credito, producendo la documentazione relativa al conferimento dell'incarico di gestione e le comunicazioni indirizzate all' alla fine di ogni Pt_2 esercizio di gestione degli immobili del detto Ente.
Per contro, l'IACP non ha documentato che, per ciascun anno della gestione da parte della sia, CP_1 poi, stato emanato l'apposito provvedimento dirigenziale che, come detto, a seguito della presentazione del consuntivo di gestione doveva essere determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e avrebbe gravato sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti per essere poi ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari, sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno.
Sicché, mentre il Gestore aveva ottemperato al suo obbligo di presentare il consuntivo di gestione di ogni esercizio annuale, l' non emanava il provvedimento dirigenziale di liquidazione dei Pt_2 compensi anni dovuti al gestore. E non essendo stati, anno per anno, emanati i detti provvedimenti di liquidazione dei compensi, le relative somme non potevano essere richieste dal Gestore ai proprietari e assegnatari degli immobili dell . Come detto, però, secondo l' la aveva diritto a Pt_2 Pt_2 CP_1 percepire detti importi estraendoli dalle quote ordinarie e straordinarie a carico dei singoli condomini e dello quale proprietario in caso di mancato pagamento da parte dei condomini assegnatari. Pt_2
In disparte che i detti compensi non venivano liquidati dal Dirigente a seguito della presentazione del consuntivo annuale di gestione da parte del gestore e quindi non potevano essere richiesti dal gestore all' e agli assegnatari per gli immobili situati nel condominio, disposta C.T.U. al fine di Pt_2
“Determinare eventuale importo dovuto sulla base della documentazione in atti.”, il dott. Per_1 all'esito delle operazioni, concludeva che l'importo dovuto alla quale gestore condominiale era CP_1 pari a euro 20.904,00 ossia coincideva con le somme poi ingiunte. A tal fine, il C.T.U. evidenziava che “La Sig.ra era nello stesso periodo ricopriva l'incarico di Amministratore conferito dalla CP_1 assemblea dei condomini;
e l'incarico di Gestore Condominiale conferito esclusivamente in data
01/12/2011 dall dal dirigente che affidava incarico di gestore degli Controparte_2 Parte_5 immobili ricadenti nello stabile denominato Cond. Is. 92 incarico disciplinato dal Regolamento Pt_2 di gestione immobili All.1 presente in atti approvato dall'IACP con determina 45 del 16/9/2011, con durata annuale con tacito rinnovo. L'Ente ha regolarmente corrisposto alla sig.ra l compenso CP_1
pagina6 di 8 quale AMMINISTRATORE con le quote condominiali a seguito di approvazione del bilancio. Il regolamento di Gestione condominii e il Disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto e accettato dall'ente e dal Gestore Condominiale Sig.ra regolano l'incarico del Gestore Pt_2 CP_1 indicando i compiti la durata la funzione il compenso …, viene indicata la somma di 8,00 euro mensile per ciascuna unità immobiliare di proprietà di quale compenso per il Gestore di Pt_2 condominio che è differente da ulteriore compenso dell'Amministratore. Il Ctu nella documentazione in atti ha rilevato che annualmente la Sig.ra ha comunicato all' un resoconto della CP_1 Pt_2 gestione con richiesta del pagamento delle quote condominiali, tutte le comunicazioni venivano fatte dalla nella qualità di rappresentante della gestione condominiale del condominio is92, tali CP_1 comunicazioni venivano regolarmente recapitate ed accettate dall'Ente in quanto sul frontespizio delle comunicazioni viene riportato il timbro POSTA IN ARRIVO DATA e IACP MESSINA.”. Le conclusioni a cui giunge il C.T.U. appaiono immuni da vizi e, pertanto, condivisibili.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione presuntiva delle somme richieste dal gestore non appare fondata, atteso che, come è noto, (Cass II, n. 10379/2018) le prescrizioni presuntive trovano cittadinanza nei rapporti che si svolgono senza formalità, ossia dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza. Esse, pertanto, non operano per il credito che trae causa da un contratto stipulato in forma scritta e divengono operative per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale. Nella presente controversia, viceversa, il rapporto tra parte creditrice e parte debitrice era regolato da un disciplinare di incarico di un Ente Pubblico, sicché l'eccezione appare destituita di fondamento.
Né è fondata l'ulteriore eccezione di prescrizione estintiva delle somme poi ingiunte, atteso che, come rilevato da parte opposta, che integrando l'incarico di gestione un mandato oneroso conferito dall' l'importo maturato doveva essere assoggettato a prescrizione decennale decorrente dalla Pt_2 data di cessazione del mandato, - avvenuto il 31.07.2021. Sicché l non può invocare la Pt_2 prescrizione estintiva per mancata decorrenza del termine utile.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal
Tribunale Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo Pt_2 di il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi come in domanda fino al Pt_1 soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
In ragione dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte soccombente va Pt_2 condannata alle ulteriori spese di lite, liquidate come da dispositivo in.” Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
pagina7 di 8 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo: €
851,00: Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice Parte_6
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal Tribunale
Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo di Pt_2 Pt_1 il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi come in domanda fino al soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
Condanna parte attrice opponente di alle ulteriori spese di lite liquidate in euro Pt_2 Pt_1
2540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali (15%), iva e cpa, se dovuti, e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. alle ulteriori spese di lite liquidate come da dispositivo e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina8 di 8
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di settembre, avanti a noi dott. Salvatore Irullo, Giudice onorario in funzione di Giudice unico, è chiamata la causa iscritta al n. 3045/2023 R.G. e vertente
TRA
c.f. con l'avv. COCO Parte_1 P.IVA_1
MARIA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv. CARROZZA CARLA;
Controparte_1 C.F._1
- Convenuto –
Sono presenti: per la parte ricorrente, , l'Avv. Parte_1
ALESSANDRO ANASTASI per delega dell'AVV. COCO MARIA, il quale si riporta agli scritti difensivi e in particolare alle note depositate in atti, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiunto con vittoria di spese e compensi. per la parte convenuta, l'Avv. CARROZZA CARLA si riporta a atti e verbali Controparte_1 di causa e insiste per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'inconducenza della difesa avversaria, tanto in ordine al contestato incarico di gestore in capo alla sig.ra che in CP_1 ordine alla eccepita prescrizione.
L'avv. ANASTASI contesta e insiste.
Il Giudice
Dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide la controversia come da sentenza e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281sexties, cpc, la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza.
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 3045/2023
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3045/2023 R.G., posta in decisione, all'udienza del 25 settembre 2025
e promossa tra
, c.f. rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. COCO MARIA
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 C.F._1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROZZA CARLA;
- Convenuto –
Oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 20.07.2023, l'
[...] di ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 Pt_1 ingiuntivo n. 777/2023 reso dal Tribunale Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo di il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi Pt_2 Pt_1 come in domanda fino al soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
A sostegno dell'opposizione, l'Opponente deduceva la Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di legge per la legittima emissione del provvedimento monitorio ossia certezza, liquidità ed esigibilità del credito, rilevando che in virtù del disciplinare di incarico di rappresentanza gestione pagina2 di 8 condominiale, “la liquidazione dei compensi dovuti al gestore avverrà a presentazione del consuntivo di gestione con apposito provvedimento dirigenziale alle condizioni di cui al regolamento allegato”
e che “al gestore spetta un compenso annuo, che sarà determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e graverà sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti. Tale compenso dovuto al gestore sarà ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari e graverà sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno”.
Secondo l'IACP, la aveva diritto a percepire detti importi estraendoli dalle quote ordinarie e CP_1 straordinarie a carico dei singoli condomini e dello quale proprietario in caso di mancato Pt_2 pagamento da parte dei condomini assegnatari.
Secondo l'IACP, inoltre, le somme richieste di controparte erano da ritenersi prescritte in relazione agli anni dal 2011 al 2020, per il maturarsi della prescrizione estintiva e presuntiva delle stesse,
“atteso che la se non avesse percepito quanto dovutole (v. bilancio 2020 dal quale risulta che CP_1 la stessa ha incassato € 4.950,00 per compensi amministratore, oltre alla ritenuta di acconto come per legge) - avrebbe provveduto a richiedere le somme anno per anno a partire dal 2011, ma ciò non
è mai stato fatto se non dal 2021 a seguito della rinuncia all'incarico, facendo intuire che non ne aveva motivo di richiederle nei periodi in cui la stessa li ha percepiti regolarmente”.
Aggiunge l'Opponente, ancora che “se la on ha chiesto detti importi se non al momento delle CP_1 dimissioni appare assolutamente inscindibile la circostanza secondo cui la stessa abbia percepito quanto dovutele così come emerge dalle determine di liquidazione di cui all'allegato elenco.”.
Secondo l'IACP, pertanto, l'Ente avrebbe versato regolarmente le somme dovute alla come CP_1 dimostrerebbe la documentazione allegata all'atto introduttivo.
Aggiungeva l'Opponente, che le somme ingiunte a titolo di compenso per l'incarico di gestore non erano dovute in quanti il termine di prescrizione triennale -relativo al diritto al compenso- decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso e quindi dal 2020, già pagato. Secondo l'IACP, la CP_1 avrebbe dovuto formulare la richiesta di liquidazione delle quote dovutile per ogni singolo rendiconto annuale e in caso di mancato pagamento inviare nota di messa in mora allo , e qualora l'Ente Pt_2 non avesse liquidato le competenze dovute unitamente alle quote condominiali, avrebbe dovuto richiederle anno per anno sin dal lontano 2011 e reiterarle nei tempi necessari ad evitare la prescrizione, mentre la nella duplice veste di amministratore del condominio dove insistono CP_1 gli immobili e di gestori degli immobili dell' situati nel detto condominio, “ha sempre incassato Pt_2 quanto dovutile dalle liquidazioni regolari che lo , quale proprietario degli immobili, effettuava Pt_2 sia per quote ordinarie (in caso di mancato pagamento degli assegnatari) che straordinarie e, pertanto, ha avanzato una richiesta non supportandola con adeguata documentazione probatoria”.
pagina3 di 8 Concludeva l' chiedendo al Tribunale di accogliere l'opposizione dichiarando “che le somme Pt_2 richieste, € 20.960,00, con il decreto ingiuntivo oggi opposto non sono certe, liquide ed esigibili per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e, pertanto, non dovute alla luce degli effettuati pagamenti nel corso del periodo 2011-2020. 2. Conseguentemente dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le motivazioni sopra formulate.
3. Condannare la al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
4. CP_1
Condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa quale litigante Controparte_1 temerario ai sensi dell'art. 96 cpc.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.09.2023, si costituiva , chiedendo.” Controparte_1
Preliminarmente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc disporre con ordinanza non impugnabile la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. 2) Nel merito rigettare e respingere i motivi della opposizione formulata nell'interesse dell' poiché assolutamente Pt_2 infondati in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal
Tribunale Civile di Messina. 3) Come mezzo al fine, occorrendo, disporre consulenza tecnica al fine di accertare la correttezza dell'importo del credito vantato dalla sig.ra in dipendenza del CP_1 mandato di gestione, per un importo di € 8,00, come precisato nel regolamento di gestione per ciascuna unità immobiliare a far data dal 2011 all'agosto 2021, per come sintetizzato nel prospetto riepilogativo allegato al decreto ingiuntivo la cui documentazione è richiamata in atti. 4) Ammettere
i mezzi istruttori che si renderanno utili e conducenti in esito alle avverse domande, eccezioni e difese.
5) Con il favore di spese e compensi.”. Evidenziava Parte opposta che il “ .. condominio isolato 92 è un isolato composto da n. 66 appartamenti ed a piano terra anche da botteghe. All'interno di detto condominio l' è proprietario di 21 botteghe, per essere di proprietà privata le restanti unità Pt_2 immobiliari. Per tale stato di cose l'isolato 92 è organizzato in condominio e la nomina dell'amministratore, in conformità alla disciplina codicistica, a far data dal 2011 e sino al 2021 è ricaduta nella persona della sig.ra In detto condominio gli assegnatari delle unità immobiliari CP_1 di proprietà sono considerati alla stregua di veri e propri conduttori e conseguentemente le Pt_2 spese di gestione ordinarie e straordinarie - al di là del rapporto ente proprietario/assegnatario - vengono richieste dall'amministratore pro tempore - ove non riscosse dai conduttori - interamente all'ente , in quanto proprietario degli immobili...”. Pertanto, la sig.ra ha svolto sia Pt_2 CP_1
l'incarico di amministratore del detto condominio, che di gestore degli immobili dell' “per detta Pt_2 mansione l' ha riconosciuto in capo alla sig.ra l'importo di € 8,00 mensili per ciascuna Pt_2 CP_1 unità immobiliare di sua proprietà da liquidarsi annualmente con apposito provvedimento dirigenziale all'esito dell'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo. Il gestore, nei fatti, è il rappresentante dell' all'interno del Condominio, e per tale mansione ha il dovere di segnalare Pt_2
pagina4 di 8 eventuali occupazioni abusive degli alloggi di proprietà dell' segnalare all'ente guasti Pt_3 all'interno dei singoli alloggi, dirimere controversie tra ente ed inquilini, segnalare all'ente la morosità degli assegnatari nel pagamento delle quote ordinarie dopo avere tentato la riscossione delle quote condominiali insolute per il tramite di atti di messa in mora ed anche rappresentare l'ente nelle assemblee straordinarie del Condominio, mansioni, queste, ben diverse da quelle spettanti all'amministratore per dovere questi limitarsi alla gestione delle parti comuni dello stabile.”.
Pertanto, le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo oggi opposto riguardavano i compensi richiesti dalla quale gestore degli immobili dell e non quale amministratore del condominio. CP_1 Pt_2
Quanto all'eccezione di prescrizione delle dette somme sollevata dall' la rilevava che Pt_2 CP_1
l'Opponente aveva invocato sia la prescrizione estintiva che la prescrizione presentiva delle somme invece ingiunte, mentre la giurisprudenza aveva chiaramente affermato la non fungibilità della prescrizione estintiva con la prescrizione presuntiva e la loro incompatibilità per essere quella estintiva una causa di estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento, in quanto fondata sul decorso del tempo mentre essere fondata quella presuntiva sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione e finalizzata ad evitare la duplicazione di un adempimento già avvenuto.
La causa era istruita documentalmente e con c.t.u. affidata alla dott.da , Persona_1 incaricata del seguente mandato: “Determinare eventuale importo dovuto sulla base della documentazione in atti.”.
L'opposizione dell'IACP è infondata.
Dalla lettura del Disciplinare di incarico di rappresentanza gestione condominiale di Pt_2 del 01.12.2011, si evince che il detto Ente conferiva a l'incarico di Pt_1 Controparte_1 rappresentante della gestione condominiale degli immobili dell'Ente nel Complesso condominiale IS.
92 e che il detto incarico non comportava rapporto di impiego subordinato, ma aveva natura di lavoro autonomo che, per quanto non previsto dal detto disciplinare era regolato dalle norme del titolo II, libro IV del codice civile. Per tale incarico, della durata di un anno e tacitamente rinnovato in mancanza di revoca dell'incarico da parte dell' o di rinuncia da parte del gestore, il disciplinare Pt_2 prevedeva un compenso mensile pari a € 8,00 ad alloggio e la liquidazione dei compensi dovuti al gestore con apposito provvedimento dirigenziale emesso a seguito della presentazione del consuntivo di gestione e alle condizioni del regolamento allegato al disciplinare stesso, che prevedeva che il gestore, alla fine di ogni esercizio, doveva rendere conto della sua gestione all' ed agli Pt_2 assegnatari proprietari e, sulla scorta della relativa all'anno finanziario precedente, approntare il preventivo per l'anno successivo, e, inoltre, che al gestore spettava un compenso annuo, che doveva essere determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e gravante sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti. Tale compenso dovuto al gestore doveva essere poi pagina5 di 8 ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari e doveva gravare sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno.
Parte opposta ha allegato comunicazioni indirizzate all' Ufficio Condomini - del1.6.2012; del Pt_4
26.6.2013; del 16.9.2014; del 06.8.2015; del 29.8.2016; del 12.7.2017; del 30.7.2018; del 21.6.2019; del 19.10.2020; del 09.6.2021, con cui , quale gestore, relazionava l' sulla Controparte_1 Pt_2 gestione degli immobili, chiedendo il saldo delle quote condominiali relative a ciascun esercizio.
Pertanto, Parte creditrice ha provato il suo credito, producendo la documentazione relativa al conferimento dell'incarico di gestione e le comunicazioni indirizzate all' alla fine di ogni Pt_2 esercizio di gestione degli immobili del detto Ente.
Per contro, l'IACP non ha documentato che, per ciascun anno della gestione da parte della sia, CP_1 poi, stato emanato l'apposito provvedimento dirigenziale che, come detto, a seguito della presentazione del consuntivo di gestione doveva essere determinato in base alle unità immobiliari ricadenti nello stabile e avrebbe gravato sul bilancio preventivo annuale degli immobili gestiti per essere poi ripartito in percentuale tra tutti i proprietari e gli assegnatari, sulle quote bimestrali ordinarie di ciascuno.
Sicché, mentre il Gestore aveva ottemperato al suo obbligo di presentare il consuntivo di gestione di ogni esercizio annuale, l' non emanava il provvedimento dirigenziale di liquidazione dei Pt_2 compensi anni dovuti al gestore. E non essendo stati, anno per anno, emanati i detti provvedimenti di liquidazione dei compensi, le relative somme non potevano essere richieste dal Gestore ai proprietari e assegnatari degli immobili dell . Come detto, però, secondo l' la aveva diritto a Pt_2 Pt_2 CP_1 percepire detti importi estraendoli dalle quote ordinarie e straordinarie a carico dei singoli condomini e dello quale proprietario in caso di mancato pagamento da parte dei condomini assegnatari. Pt_2
In disparte che i detti compensi non venivano liquidati dal Dirigente a seguito della presentazione del consuntivo annuale di gestione da parte del gestore e quindi non potevano essere richiesti dal gestore all' e agli assegnatari per gli immobili situati nel condominio, disposta C.T.U. al fine di Pt_2
“Determinare eventuale importo dovuto sulla base della documentazione in atti.”, il dott. Per_1 all'esito delle operazioni, concludeva che l'importo dovuto alla quale gestore condominiale era CP_1 pari a euro 20.904,00 ossia coincideva con le somme poi ingiunte. A tal fine, il C.T.U. evidenziava che “La Sig.ra era nello stesso periodo ricopriva l'incarico di Amministratore conferito dalla CP_1 assemblea dei condomini;
e l'incarico di Gestore Condominiale conferito esclusivamente in data
01/12/2011 dall dal dirigente che affidava incarico di gestore degli Controparte_2 Parte_5 immobili ricadenti nello stabile denominato Cond. Is. 92 incarico disciplinato dal Regolamento Pt_2 di gestione immobili All.1 presente in atti approvato dall'IACP con determina 45 del 16/9/2011, con durata annuale con tacito rinnovo. L'Ente ha regolarmente corrisposto alla sig.ra l compenso CP_1
pagina6 di 8 quale AMMINISTRATORE con le quote condominiali a seguito di approvazione del bilancio. Il regolamento di Gestione condominii e il Disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto e accettato dall'ente e dal Gestore Condominiale Sig.ra regolano l'incarico del Gestore Pt_2 CP_1 indicando i compiti la durata la funzione il compenso …, viene indicata la somma di 8,00 euro mensile per ciascuna unità immobiliare di proprietà di quale compenso per il Gestore di Pt_2 condominio che è differente da ulteriore compenso dell'Amministratore. Il Ctu nella documentazione in atti ha rilevato che annualmente la Sig.ra ha comunicato all' un resoconto della CP_1 Pt_2 gestione con richiesta del pagamento delle quote condominiali, tutte le comunicazioni venivano fatte dalla nella qualità di rappresentante della gestione condominiale del condominio is92, tali CP_1 comunicazioni venivano regolarmente recapitate ed accettate dall'Ente in quanto sul frontespizio delle comunicazioni viene riportato il timbro POSTA IN ARRIVO DATA e IACP MESSINA.”. Le conclusioni a cui giunge il C.T.U. appaiono immuni da vizi e, pertanto, condivisibili.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione presuntiva delle somme richieste dal gestore non appare fondata, atteso che, come è noto, (Cass II, n. 10379/2018) le prescrizioni presuntive trovano cittadinanza nei rapporti che si svolgono senza formalità, ossia dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza. Esse, pertanto, non operano per il credito che trae causa da un contratto stipulato in forma scritta e divengono operative per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale. Nella presente controversia, viceversa, il rapporto tra parte creditrice e parte debitrice era regolato da un disciplinare di incarico di un Ente Pubblico, sicché l'eccezione appare destituita di fondamento.
Né è fondata l'ulteriore eccezione di prescrizione estintiva delle somme poi ingiunte, atteso che, come rilevato da parte opposta, che integrando l'incarico di gestione un mandato oneroso conferito dall' l'importo maturato doveva essere assoggettato a prescrizione decennale decorrente dalla Pt_2 data di cessazione del mandato, - avvenuto il 31.07.2021. Sicché l non può invocare la Pt_2 prescrizione estintiva per mancata decorrenza del termine utile.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal
Tribunale Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo Pt_2 di il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi come in domanda fino al Pt_1 soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
In ragione dell'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte soccombente va Pt_2 condannata alle ulteriori spese di lite, liquidate come da dispositivo in.” Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
pagina7 di 8 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; Fase decisionale, valore minimo: €
851,00: Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. Pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice Parte_6
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 777/2023 reso dal Tribunale
Civile di Messina nel giudizio iscritto al n. R.G. 1743/2023 con cui ingiungeva allo di Pt_2 Pt_1 il pagamento della somma di “€ 20.960,00, oltre interessi come in domanda fino al soddisfo e le spese legali del procedimento liquidate nella somma di €145,50 per spese vive, € 600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa. Decreto notificato all'IACP il 05.07.2023.
Condanna parte attrice opponente di alle ulteriori spese di lite liquidate in euro Pt_2 Pt_1
2540,00 per onorari di difesa, oltre spese generali (15%), iva e cpa, se dovuti, e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi. alle ulteriori spese di lite liquidate come da dispositivo e da distrarsi a favore del procuratore di parte convenuta che ha reso la dichiarazione di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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