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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/05/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1905/2022 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Fratoni (c.f. C.F._2
) APPELLANTE C.F._3
nei confronti di
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Beatrice Ducci Donati APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Prato nr. 533/2022 pubblicata il 20/09/2022 RG n.
1849/2017.
CONCLUSIONI
In data 10.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 20.9.2022, n. 533/2022, depositata in data 20.9.2022, notificata in data 20.9.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta da parte di Parte_3
avuto riguardo alla impugnazione suddetta, respinta ogni eccezione
[...] formulata dalla e riformata sui punti controversi Controparte_1 la sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti così provvedere: a) in accoglimento dei motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo
1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art.
9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione delle determinazioni di cui all'articolo 117 o 125 bis TUB, e/o per indeterminatezza e scarsa trasparenza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate scadute fino alla estinzione del contratto e, in ipotesi, la sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 117 o
125 bis T.U.B. e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire alla parte attrice la somma di €. 72.562,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia visto quanto esposto nella CTU, a titolo di maggiori somme indebite, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito. b) Dichiarare inoltre che l convenuto, con la previsione del piano CP_2 di ammortamento (che ha convertito il tasso annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) ha applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito (6,03 % anziché 5,87 %) in violazione dell'articolo 1284 C.C. ed in violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo
1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione delle determinazioni di cui all'articolo 117 o 125 bis TUB, e/o per indeterminatezza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate fino alla estinzione del contratto e, in ipotesi, la sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 117 o
125 bis T.U.B. e per l'effetto, con-dannare la convenuta a restituire alla CP_1 parte attrice la somma di €. 72.562,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia visto quanto esposto nella CTU, a titolo di maggiori somme indebite, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così disporre: respingere l'appello proposto dai sigg.ri
e avverso la sentenza n. 533/2022 del Parte_1 Parte_2
Giudice del Tribunale di Prato pubblicata in data 20.09.2022 poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza n.
533/2022 del Giudice del Tribunale di Prato del 20.09.2022. In ogni caso respingere le domande e tutti i motivi d'appello formulati dai sigg.ri Parte_1
e in quanto inammissibili, generici, infondati e non provati.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. n. 533/2022 pubblicata il 20/09/2022 il Tribunale di Prato ha così deciso: “Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da, e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante e procuratore speciale p.t., con atto di citazione notificato il 22 maggio 2017 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta, le domande proposte;
b) dichiara, integrale compensazione delle spese di lite”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda promossa da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
deducendo una serie di violazioni in relazione al contratto di
[...] mutuo stipulato in data 9 ottobre 2007 per la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sito in Prato, per un importo di € 230.000,00, surrogato presso altro Istituto nel marzo 2017; avevano chiesto che venisse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 cod. civ. e/o 1284 cod. civ. e/o 1322 cod. civ. e/o dell'art. 9, comma 3, L. 192/1998, e/o dell'art. 117 TUB, e/o per indeterminatezza del contratto, nonché l'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito, disponendo la sostituzione del saggio di interesse legale a quello applicato e la condanna della banca convenuta a restituire la somma di €. 72.562,00 o quella maggiore o minore accertata;
in subordine, che fosse accertato che l'Istituto di credito aveva lucrato alla data del dicembre
2016 la somma di €. 2.770,11 per la differenza dei due piani di ammortamento
(tra quello adottato e quello ricostruito) e dichiarare tenuto l convenuto CP_2 al pagamento della somma di €. 2.770,11 o della maggiore o minore accertata;
inoltre, che fosse rideterminato in ogni caso il piano di ammortamento con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali o di cui all'art. 117
TUB; con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la banca convenuta, eccependo in via preliminare la nullità della causa stante l'assoluta indeterminatezza e genericità delle domande;
nel merito, che fossero respinte le richieste avversarie perché infondate in fatto e diritto, erronee ed ultronee, indeterminate ed indeterminabili, inammissibili, errate e non provate, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello, la (di seguito Controparte_1
Contr solo o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1° MOTIVO INTERESSE ALLA FRANCESE – INDETERMINATEZZA TASSO – PRESENZA
INTERESSI ANATOCISTICI – MANCATA ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLA
– MANCANZA TRASPARENZA CLAUSOLA.
2° MOTIVO
INDETERMINATEZZA DEL TAEG ESPOSTO NEL CONTRATTO – MANCANZA
TRASPARENZA DEL CONTRATTO – DETERMINAZIONE DELL'INDEBITO EX ART.
117 O 125 BIS TUB
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 10.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola) è infondato.
Il contratto in esame prevede il rimborso della somma mutuata di €
230.000,00 al tasso del 5,87% nominale annuo (ISC 6,04%) in venti anni con
240 rate mensili.
Parte appellante deduce la violazione della normativa, anche comunitaria, in materia di chiarezza e trasparenza delle informazioni da dare al cliente, in quanto mancherebbe la prova che il testo contrattuale prima della firma dello stesso fosse stato mostrato agli appellanti e che, da parte della banca, specialmente nella fase precontrattuale, vi fosse stata una precisa e puntuale messa a conoscenza del contraente della particolarità che avrebbe avuto il contratto con il c.d. “ammortamento alla francese”, circostanza presunta dalla sentenza affermando che si sarebbe potuto conoscere induttivamente.
La convenuta contesta le deduzioni avversarie perché del tutto CP_1 infondate, evidenziando che le risultanze della perizia della ctu sarebbero risultate totalmente favorevoli alla e che il rimborso con CP_1
l'ammortamento c.d. alla francese non produce anatocismo, sarebbe quindi legittimo e corretto quanto statuito dal giudice di prime cure, richiamando ampi precedenti di questa Corte.
Il Collegio rileva che, nel contratto stipulato con rogito del 9.10.2007, all'art. 3 sono richiamate le pattuizioni infrascritte e le clausole contenute nel capitolato a stampa firmato dalle parti e dal notaio ed allegato all'atto, con la precisazione: “La parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed approvarle integralmente e specificatamente”; art. 4 : “Le parti convengono che il tasso di interesse previsto al precedente art. 1 rimanga invariato per tutta la durata del mutuo [….] il piano di ammortamento, debitamente firmato dai comparenti stessi e da me Notaio, nel quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate mensili comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso sopra previsto. Il presente mutuo è esente da spese di istruttoria”.
Il Tribunale ha pertanto correttamente rilevato che “Per come evidenziato, il contratto non si limita ad enunciare esclusivamente il capitale finanziato (€
230.000,00), la durata (20 anni ) ed il tasso di interesse nominale (5.87%) , ma evidenzia in modo inequivocabile anche la tecnica mediante la quale il piano di ammortamento deve svilupparsi: "alla francese, l'importo di ogni singola rata , la costituzione di ogni singola rata di una quota interesse e di una quota capitale, posticipate, fisse e costanti ed infine l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) indicato pari al 6,04% annuo.”
In ordine al c.d. “ammortamento alla francese” le Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024 hanno evidenziato che “ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto ……(cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.
Le S.U. hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Parte appellante in sede di repliche ha ribadito le proprie richieste, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia Europea UE C-472/2023 del 13 febbraio
2025 , che prevede: “L'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva
2008/48 deve essere interpretato nel senso che: il fatto che un contratto di credito elenchi un certo numero di circostanze che giustificano un aumento delle spese connesse all'esecuzione del contratto, senza tuttavia che un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto sia in grado di verificare la loro insorgenza e la loro incidenza su tali spese, costituisce una violazione dell'obbligo di informazione enunciato nella citata disposizione, a condizione che detta indicazione sia idonea a compromettere la possibilità di tale consumatore di valutare la portata del suo impegno”.
La deduzione attorea non può essere accolta. Nel contratto in esame, infatti, per le ragioni sopra rappresentate, non è rinvenibile la violazione dell'obbligo di informazione e neppure alcuna compromissione alla possibilità di valutare correttamente la portata dell'impegno; del resto, la citata sentenza SS.UU. 15130/2024 su fattispecie analoga argomenta: “… A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore
(Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle……, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art.
34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.”
Giurisprudenza oramai consolidata, anche della Suprema Corte a SS. UU., esclude l'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese;
questo piano finanziario è caratterizzato dal fatto che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
questo sistema progressivo di calcolo esclude l'anatocismo perché ciascuna rata comporta la liquidazione degli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce, mentre la quota residua estingue la quota capitale, per cui gli interessi successivi sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale al netto degli interessi pregressi.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
La seconda censura alla sentenza impugnata (indeterminatezza del taeg esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o 125 bis tub) è infondata.
Parte appellante sostiene che la pronuncia violerebbe tutti i principi giuridici espressi nelle Direttive del CICR del 2000 e del 2003; in particolare, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della determinabilità dei costi, mentre il contratto mancherebbe di trasparenza e dell'indicazione Part dell , sussisterebbe l'indeterminatezza del contratto e del TAEG come accertato dal CTU, mancherebbe la sottoscrizione prevista dall'art. 6 del
Decreto CICR. Contr
di contro, evidenzia eccepisce che il ctu avrebbe accertato il legittimo comportamento della la mancata applicazione di interessi anatocistici, il CP_1
TAN pari al 5,87% come indicato nel contratto di mutuo;
il ctu, inoltre, avrebbe accertato che l'indice TAEG/ISC applicato risulterebbe difforme da quanto indicato ma in una percentuale infinitesimale, tanto che lo stesso CTU avrebbe precisato di ritenere totalmente spropositato e privo di fondamento un ricalcolo di tale tipo, essendo inoltre il TAEG / ISC un mero indicatore di costo e non un elemento essenziale del contratto.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza è costante nel ribadire che l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, rappresentando il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento;
l'erronea indicazione dell'ISC o TAEG non incide sulla validità del contratto, ma integra, al più, la violazione del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto e potrebbe dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
La S.C. ha evidenziato che “ la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass.
n. 39169/21)” […] sicchè “l'unico rimedio di cui si può avvalere il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria;
e sempre che egli sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno (ancora Cass. n. 4597/23, cit.; n. 14000/23, cit.)” (Cass. n. 35676/2023).
Nel caso in esame il ctu ha accertato che l'indice applicato differisce da quello indicato nel contratto in misura infinitesimale, non risulta provato alcun pregiudizio né il nesso di causalità tra errata indicazione e danno, pertanto la difformità in esame deve ritenersi irrilevante. E' infondata anche l'eccezione relativa alla mancanza della sottoscrizione ex art. 6 Decreto CICR 2000 delle clausole relative agli interessi.
Detta norma dispone: “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
La disposizione non è tuttavia applicabile al caso in esame, in quanto si verte in materia di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese, in cui non si ha capitalizzazione infrannuale degli interessi, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito.
Al mancato accoglimento dei motivi consegue il rigetto della domanda di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento € 52.001,00 - €
262.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, così specificati: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00; complessivamente € 9.991,00.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 533/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 20/09/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata, liquidate in complessivi € CP_1
9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1905/2022 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Fratoni (c.f. C.F._2
) APPELLANTE C.F._3
nei confronti di
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Beatrice Ducci Donati APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Prato nr. 533/2022 pubblicata il 20/09/2022 RG n.
1849/2017.
CONCLUSIONI
In data 10.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Prato in data 20.9.2022, n. 533/2022, depositata in data 20.9.2022, notificata in data 20.9.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta da parte di Parte_3
avuto riguardo alla impugnazione suddetta, respinta ogni eccezione
[...] formulata dalla e riformata sui punti controversi Controparte_1 la sentenza di prime cure in accoglimento dell'appello proposto dagli appellanti così provvedere: a) in accoglimento dei motivi esposti nell'atto introduttivo del giudizio dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo
1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art.
9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione delle determinazioni di cui all'articolo 117 o 125 bis TUB, e/o per indeterminatezza e scarsa trasparenza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate scadute fino alla estinzione del contratto e, in ipotesi, la sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 117 o
125 bis T.U.B. e per l'effetto, condannare la banca convenuta a restituire alla parte attrice la somma di €. 72.562,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia visto quanto esposto nella CTU, a titolo di maggiori somme indebite, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito. b) Dichiarare inoltre che l convenuto, con la previsione del piano CP_2 di ammortamento (che ha convertito il tasso annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) ha applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito (6,03 % anziché 5,87 %) in violazione dell'articolo 1284 C.C. ed in violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo
1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per violazione delle determinazioni di cui all'articolo 117 o 125 bis TUB, e/o per indeterminatezza del contratto, individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate fino alla estinzione del contratto e, in ipotesi, la sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 117 o
125 bis T.U.B. e per l'effetto, con-dannare la convenuta a restituire alla CP_1 parte attrice la somma di €. 72.562,00.= o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia visto quanto esposto nella CTU, a titolo di maggiori somme indebite, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli conteggiati al tasso legale o con le sanzioni previste dall'art. 117 o 125 bis TUB e comunque al risarcimento di ogni danno patito. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così disporre: respingere l'appello proposto dai sigg.ri
e avverso la sentenza n. 533/2022 del Parte_1 Parte_2
Giudice del Tribunale di Prato pubblicata in data 20.09.2022 poiché infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza n.
533/2022 del Giudice del Tribunale di Prato del 20.09.2022. In ogni caso respingere le domande e tutti i motivi d'appello formulati dai sigg.ri Parte_1
e in quanto inammissibili, generici, infondati e non provati.
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. n. 533/2022 pubblicata il 20/09/2022 il Tribunale di Prato ha così deciso: “Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da, e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante e procuratore speciale p.t., con atto di citazione notificato il 22 maggio 2017 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta, le domande proposte;
b) dichiara, integrale compensazione delle spese di lite”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda promossa da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
deducendo una serie di violazioni in relazione al contratto di
[...] mutuo stipulato in data 9 ottobre 2007 per la ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sito in Prato, per un importo di € 230.000,00, surrogato presso altro Istituto nel marzo 2017; avevano chiesto che venisse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 cod. civ. e/o 1284 cod. civ. e/o 1322 cod. civ. e/o dell'art. 9, comma 3, L. 192/1998, e/o dell'art. 117 TUB, e/o per indeterminatezza del contratto, nonché l'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito, disponendo la sostituzione del saggio di interesse legale a quello applicato e la condanna della banca convenuta a restituire la somma di €. 72.562,00 o quella maggiore o minore accertata;
in subordine, che fosse accertato che l'Istituto di credito aveva lucrato alla data del dicembre
2016 la somma di €. 2.770,11 per la differenza dei due piani di ammortamento
(tra quello adottato e quello ricostruito) e dichiarare tenuto l convenuto CP_2 al pagamento della somma di €. 2.770,11 o della maggiore o minore accertata;
inoltre, che fosse rideterminato in ogni caso il piano di ammortamento con la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali o di cui all'art. 117
TUB; con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la banca convenuta, eccependo in via preliminare la nullità della causa stante l'assoluta indeterminatezza e genericità delle domande;
nel merito, che fossero respinte le richieste avversarie perché infondate in fatto e diritto, erronee ed ultronee, indeterminate ed indeterminabili, inammissibili, errate e non provate, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello, la (di seguito Controparte_1
Contr solo o anche APPELLATA), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1° MOTIVO INTERESSE ALLA FRANCESE – INDETERMINATEZZA TASSO – PRESENZA
INTERESSI ANATOCISTICI – MANCATA ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLA
– MANCANZA TRASPARENZA CLAUSOLA.
2° MOTIVO
INDETERMINATEZZA DEL TAEG ESPOSTO NEL CONTRATTO – MANCANZA
TRASPARENZA DEL CONTRATTO – DETERMINAZIONE DELL'INDEBITO EX ART.
117 O 125 BIS TUB
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 10.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame (interesse alla francese – indeterminatezza tasso – presenza interessi anatocistici – mancata accettazione espressa clausola – mancanza trasparenza clausola) è infondato.
Il contratto in esame prevede il rimborso della somma mutuata di €
230.000,00 al tasso del 5,87% nominale annuo (ISC 6,04%) in venti anni con
240 rate mensili.
Parte appellante deduce la violazione della normativa, anche comunitaria, in materia di chiarezza e trasparenza delle informazioni da dare al cliente, in quanto mancherebbe la prova che il testo contrattuale prima della firma dello stesso fosse stato mostrato agli appellanti e che, da parte della banca, specialmente nella fase precontrattuale, vi fosse stata una precisa e puntuale messa a conoscenza del contraente della particolarità che avrebbe avuto il contratto con il c.d. “ammortamento alla francese”, circostanza presunta dalla sentenza affermando che si sarebbe potuto conoscere induttivamente.
La convenuta contesta le deduzioni avversarie perché del tutto CP_1 infondate, evidenziando che le risultanze della perizia della ctu sarebbero risultate totalmente favorevoli alla e che il rimborso con CP_1
l'ammortamento c.d. alla francese non produce anatocismo, sarebbe quindi legittimo e corretto quanto statuito dal giudice di prime cure, richiamando ampi precedenti di questa Corte.
Il Collegio rileva che, nel contratto stipulato con rogito del 9.10.2007, all'art. 3 sono richiamate le pattuizioni infrascritte e le clausole contenute nel capitolato a stampa firmato dalle parti e dal notaio ed allegato all'atto, con la precisazione: “La parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed approvarle integralmente e specificatamente”; art. 4 : “Le parti convengono che il tasso di interesse previsto al precedente art. 1 rimanga invariato per tutta la durata del mutuo [….] il piano di ammortamento, debitamente firmato dai comparenti stessi e da me Notaio, nel quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate mensili comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nel piano di ammortamento allegato, gli interessi al tasso sopra previsto. Il presente mutuo è esente da spese di istruttoria”.
Il Tribunale ha pertanto correttamente rilevato che “Per come evidenziato, il contratto non si limita ad enunciare esclusivamente il capitale finanziato (€
230.000,00), la durata (20 anni ) ed il tasso di interesse nominale (5.87%) , ma evidenzia in modo inequivocabile anche la tecnica mediante la quale il piano di ammortamento deve svilupparsi: "alla francese, l'importo di ogni singola rata , la costituzione di ogni singola rata di una quota interesse e di una quota capitale, posticipate, fisse e costanti ed infine l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) indicato pari al 6,04% annuo.”
In ordine al c.d. “ammortamento alla francese” le Sezioni Unite con sentenza n. 15130/2024 hanno evidenziato che “ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto ……(cfr. Cass. SU n. 26724/2007)”.
Le S.U. hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Parte appellante in sede di repliche ha ribadito le proprie richieste, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia Europea UE C-472/2023 del 13 febbraio
2025 , che prevede: “L'articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva
2008/48 deve essere interpretato nel senso che: il fatto che un contratto di credito elenchi un certo numero di circostanze che giustificano un aumento delle spese connesse all'esecuzione del contratto, senza tuttavia che un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto sia in grado di verificare la loro insorgenza e la loro incidenza su tali spese, costituisce una violazione dell'obbligo di informazione enunciato nella citata disposizione, a condizione che detta indicazione sia idonea a compromettere la possibilità di tale consumatore di valutare la portata del suo impegno”.
La deduzione attorea non può essere accolta. Nel contratto in esame, infatti, per le ragioni sopra rappresentate, non è rinvenibile la violazione dell'obbligo di informazione e neppure alcuna compromissione alla possibilità di valutare correttamente la portata dell'impegno; del resto, la citata sentenza SS.UU. 15130/2024 su fattispecie analoga argomenta: “… A una opposta conclusione non potrebbe pervenirsi alla luce della normativa consumeristica di derivazione comunitaria in tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore
(Direttiva 1993/13/CEE), secondo la quale le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle……, a condizione che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art.
34, comma 2, cod. cons. (Cass. n. 30556/2023, n. 23655/2021), essendo da escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto.”
Giurisprudenza oramai consolidata, anche della Suprema Corte a SS. UU., esclude l'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese;
questo piano finanziario è caratterizzato dal fatto che gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi;
questo sistema progressivo di calcolo esclude l'anatocismo perché ciascuna rata comporta la liquidazione degli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce, mentre la quota residua estingue la quota capitale, per cui gli interessi successivi sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale al netto degli interessi pregressi.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
La seconda censura alla sentenza impugnata (indeterminatezza del taeg esposto nel contratto – mancanza trasparenza del contratto – determinazione dell'indebito ex art. 117 o 125 bis tub) è infondata.
Parte appellante sostiene che la pronuncia violerebbe tutti i principi giuridici espressi nelle Direttive del CICR del 2000 e del 2003; in particolare, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della determinabilità dei costi, mentre il contratto mancherebbe di trasparenza e dell'indicazione Part dell , sussisterebbe l'indeterminatezza del contratto e del TAEG come accertato dal CTU, mancherebbe la sottoscrizione prevista dall'art. 6 del
Decreto CICR. Contr
di contro, evidenzia eccepisce che il ctu avrebbe accertato il legittimo comportamento della la mancata applicazione di interessi anatocistici, il CP_1
TAN pari al 5,87% come indicato nel contratto di mutuo;
il ctu, inoltre, avrebbe accertato che l'indice TAEG/ISC applicato risulterebbe difforme da quanto indicato ma in una percentuale infinitesimale, tanto che lo stesso CTU avrebbe precisato di ritenere totalmente spropositato e privo di fondamento un ricalcolo di tale tipo, essendo inoltre il TAEG / ISC un mero indicatore di costo e non un elemento essenziale del contratto.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza è costante nel ribadire che l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, rappresentando il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento;
l'erronea indicazione dell'ISC o TAEG non incide sulla validità del contratto, ma integra, al più, la violazione del dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto e potrebbe dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
La S.C. ha evidenziato che “ la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass.
n. 39169/21)” […] sicchè “l'unico rimedio di cui si può avvalere il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria;
e sempre che egli sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno (ancora Cass. n. 4597/23, cit.; n. 14000/23, cit.)” (Cass. n. 35676/2023).
Nel caso in esame il ctu ha accertato che l'indice applicato differisce da quello indicato nel contratto in misura infinitesimale, non risulta provato alcun pregiudizio né il nesso di causalità tra errata indicazione e danno, pertanto la difformità in esame deve ritenersi irrilevante. E' infondata anche l'eccezione relativa alla mancanza della sottoscrizione ex art. 6 Decreto CICR 2000 delle clausole relative agli interessi.
Detta norma dispone: “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
La disposizione non è tuttavia applicabile al caso in esame, in quanto si verte in materia di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese, in cui non si ha capitalizzazione infrannuale degli interessi, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito.
Al mancato accoglimento dei motivi consegue il rigetto della domanda di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il d.m. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, scaglione di riferimento € 52.001,00 - €
262.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, così specificati: fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00; complessivamente € 9.991,00.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 533/2022 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 20/09/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata, liquidate in complessivi € CP_1
9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge. Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.