Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5080/2023 R.G. promossa da c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Monia Mariani
APPELLANTE
nei confronti di
Sigla s.r.l., p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Dal Cin P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da atto di appello: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
contrariis reiectis, ritenere integralmente fondati i motivi di appello e, per
l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, previa declaratoria di
nullità/inefficacia/inopponibilità della pretesa transazione/quietanza fatta
sottoscrivere all'odierno appellante: − accertare il diritto del sig. , ai Parte_1
sensi dell'art.125-sexies UB, al rimborso della quota-parte di oneri ed interessi
connessi al contratto di finanziamento anticipatamente estinto di cui in premessa
e, per l'effetto − condannare la società SIGLA S.R.L. a socio unico, in persona
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5080/2023 r.g. 1
dell'importo quantificato in atti di € 3.432,94 (che corrisponde agli oneri
calcolati secondo il criterio pro rata temporis), ovvero dell'importo maggiore o
minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di
estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284, co 4 c.c.; − condannare
la società SIGLA S.R.L. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro
tempore, a restituire l'importo di € 956,80 ricevuto in esecuzione della sentenza
del Giudice di pace di Conegliano n. 13/2023 (con bonifico del 24.03.2023) qui
impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in ogni caso
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio,
da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta: “Nel merito: 1) per
le ragioni tutte di cui in narrativa, respingersi integralmente l'appello proposto
dal signor e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 13/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Conegliano;
2) in via subordinata e salvo gravame
si ripropongono interamente le domande già formulate nel giudizio di primo
grado e assorbite dalla sentenza impugnata, chiedendosi, per le ragioni di cui in
narrativa, di accertarsi e dichiararsi che Sigla s.r.l. non è tenuta a rimborsare
alcuna somma all'appellante oltre a quanto già riconosciutogli al momento
dell'estinzione anticipata del mutuo per cui è causa;
In via ulteriormente
subordinata nel merito, salvo gravame: 3) nella denegata ipotesi di accoglimento
delle domande dell'appellante ricorrente, limitarsi la condanna di Sigla s.r.l. al
pagamento della minor somma di 745,82 euro per le commissioni non ripetibili
della stessa Sigla s.r.l., in applicazione del criterio del costo ammortizzato,
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n. 5080/2023 r.g. 2 secondo la curva degli interessi;
In ogni caso: 4) condannarsi il signor Parte_1
a rifondere integralmente a Sigla s.r.l. le spese e competenze di lite”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di avere stipulato con Sigla s.r.l. il contratto di Parte_1
finanziamento n. 10035890 rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio e deducendo di averlo estinto anticipatamente ai sensi dell'art. 125
sexies UB, aveva citato in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Conegliano la società finanziatrice, chiedendone la condanna al rimborso della somma di euro
3.423,94, corrispondente alla riduzione proporzionale dei costi sostenuti in relazione al contratto.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 13/2023 del 18 febbraio 2023, aveva rigettato la domanda e condannato il alla rifusione delle spese processuali in Parte_1
favore di Sigla s.r.l.
Il primo giudice aveva accertato che l'attore aveva sottoscritto una dichiarazione con la quale egli, oltre a dare atto della ricezione del rimborso della somma di euro 331,64, aveva rinunciato al pagamento di somme ulteriori a titolo di costi non goduti e dichiarato di non avere null'altro da pretendere nei confronti di Sigla
s.r.l. in ragione ed in conseguenza dell'estinzione anticipata del rapporto contrattuale.
Aveva quindi ritenuto, in ragione dell'oggetto della rinuncia e della volontà
abdicativa espressa dall'attore, che la quietanza sottoscritta avesse efficacia preclusiva delle ulteriori pretese del Parte_1
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n. 5080/2023 r.g. 3 Questi ha proposto appello e chiesto che, previa riforma integrale della sentenza di primo grado, Sigla s.r.l. sia condannata al pagamento della somma di euro
3.432,94 oltre interessi e spese di lite.
Con il primo articolato motivo di appello, il ha allegato: Parte_1
- la genericità della dichiarazione di rinuncia sottoscritta e l'assenza di determinatezza sotto il profilo quantitativo e causale delle somme “ulteriori” il cui rimborso sarebbe stato rinunciato;
- la nullità della stessa, in quanto relativa a diritti del consumatore irrinunciabili ai sensi dell'art. 36 comma 2 Codice del Consumo o comunque a diritti futuri, non ancora sorti al momento della sottoscrizione della quietanza;
- l'inidoneità della dichiarazione ad integrare una transazione, in ragione dell'assenza sia di accordo tra le parti sia di reciproche concessioni tra le stesse.
Tanto premesso, nel merito l'appellante ha ribadito quanto già argomentato nel corso del giudizio di primo grado:
- che l'art. 125 sexies UB, quale interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria e costituzionale, dà al consumatore il diritto di ottenere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la riduzione di tutti i costi del contratto,
senza distinzione tra costi cosiddetti “recurring” (cioè, connessi alla durata del rapporto) e costi cosiddetti “up-front” (legati ad attività preliminari e contestuali alla stipulazione del finanziamento);
- la misura della riduzione va in concreto determinata con l'utilizzo del criterio
“pro rata temporis”.
L'appellata ha diffusamente contestato le deduzioni del e domandato il Parte_1
rigetto dell'appello.
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n. 5080/2023 r.g. 4 La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa in decisione in data
10.04.2025 sulle conclusioni riportate in premessa.
L'appello proposto merita accoglimento.
È pacifico e documentato che il all'atto dell'estinzione anticipata del Parte_1
finanziamento per cui è causa, abbia ricevuto da Sigla s.r.l. il rimborso della somma di euro 331,64 a titolo di quota non goduta di talune delle commissioni contrattuali (“commissione Sigla” e spese per invio di comunicazioni: doc. n. 3
dell'appellata).
Contestualmente, egli ha dichiarato di “rinunciare alla corresponsione, da parte
di Sigla s.r.l., di somme di denaro ulteriori … a titolo di costi non goduti,
determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore
alla quota rimborsata” e di essere “pienamente soddisfatto in merito a quanto
ricevuto da Sigla s.r.l. a fronte dell'estinzione del [mio] finanziamento, avendo
beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito, così come
espressamente previsto dall'art. 125 sexies del UB”.
La dichiarazione, datata 9 ottobre 2018, reca la firma, non disconosciuta, del solo
Parte_1
In ragione di essa, Sigla s.r.l. ha opposto l'eccezione di transazione che il giudice di pace ha accolto.
Le considerazioni di Sigla s.r.l. e del giudice di prime cure non possono essere condivise.
In primo luogo, è da escludere che, nella specie, le parti abbiano sottoscritto una transazione. Il citato documento n. 3, infatti, non contiene lo scambio di reciproche concessioni, che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., è essenziale ad integrare
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n. 5080/2023 r.g. 5 lo schema negoziale della transazione: nella specie, il solo ha dichiarato Parte_1
di avere ricevuto il rimborso dei “costi non goduti” secondo la quantificazione prevista dal contratto e, dunque, null'altro di più di quanto spettante per contratto.
In definitiva, la dichiarazione in questione ha natura di quietanza di pagamento quanto ai costi rimborsati e di rinuncia del quanto a pretese di Parte_1
pagamento di costi ulteriori.
Nel valutarne la validità, va considerato che la somma rimborsata (e, per
relationem, quella rinunziata) è stata determinata “secondo le condizioni previste
dal contratto di finanziamento”. Sulla base cioè degli artt. 4 e 13 del contratto, che individuano i costi ripetibili e quelli non ripetibili in caso di estinzione anticipata del rapporto.
Nello specifico e sulla premessa che i costi del contratto riguardavano la commissione in favore di Sigla s.r.l. per euro 2.836,67, la commissione in favore dell'agente per euro 3.504,00 e le spese di invio comunicazioni per euro 22,00
(oltre ché gli oneri fiscali per euro 16,00), le clausole contrattuali citate prevedevano la non ripetibilità della commissione in favore dell'agente e della quota parte di euro 1.985,67 della commissione in favore di Sigla s.r.l. e la ripetibilità delle spese di invio comunicazioni e dell'ulteriore quota parte di euro
851,00 della commissione in favore di Sigla s.r.l.
Trattasi di clausole contrattuali che, escludendo la rimborsabilità del “costo totale del contratto”, contrastano con l'art. 125 sexies UB, quale interpretabile alla luce della sentenza “Lexitor” della Corte di giustizia (11 settembre 2019, in causa C-
383/18).
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n. 5080/2023 r.g. 6 La norma è stata introdotta dal decreto legislativo n. 141/2010, di recepimento della direttiva 2008/48/CE.
L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva è stato interpretato dalla Corte di Giustizia
nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito
in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del
consumatore” e che il riferimento alla “durata residua del contratto” (presente anche nella versione previgente dell'art. 125 sexies UB) vale non ai fini della individuazione dei costi rimborsabili ma della determinazione del metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
L'interpretazione in questione è oggi a fortiori sostenibile in relazione ai contratti,
quale quello di specie, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.
73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021 (che ha modificato il testo dell'art. 125 sexies UB).
Con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, invero, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, del d. l. n.
73/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, al fine di consentire che l'art. 125 sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, possa
“nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
Lexitor” (così testualmente la sentenza n. 263/2022).
Un tanto si premette per osservare che la determinazione dei costi di cui alla dichiarazione sottoscritta dal è avvenuta in forza ed in esecuzione di Parte_1
clausole contrattuali nulle ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo (in termini
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n. 5080/2023 r.g. 7 Cass. ord. n. 25977/2023): e, dunque, per ritenere che la dichiarazione in questione, traducendosi nella rinuncia agli effetti che potrebbero derivare dalla dichiarazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali sulla base delle quali
è stata resa, non possa essere considerata valida.
Ciò in quanto:
- non v'è prova che il consumatore avesse la chiara ed esatta consapevolezza in merito ai diritti rinunciati, descritti in termini generici o con l'utilizzo di formule tecniche di per sé non esaustive (“dichiara di rinunciare … alla corresponsione di
somme di denaro ulteriori a quelle ricevute a titolo di costi non goduti,
determinate secondo il criterio proporzionale puro”: la sottolineatura è di chi scrive);
- non v'è prova che la rinuncia derivi dal consenso libero e informato da parte del consumatore e che questi sia stato posto in grado di conoscere le conseguenze economiche del negozio.
Si veda sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2020 nella causa
C- 452/18, a mente della quale “una clausola che comporta rinuncia reciproca
alle azioni legali … deve essere conforme all'imperativo di trasparenza”, sicché,
relativamente ad essa, deve reputarsi che “un consumatore medio comprenda le
conseguenze giuridiche ed economiche che gliene derivano se, al momento della
conclusione di tale accordo, è consapevole del vizio che inficia potenzialmente
quest'ultima clausola, dei diritti derivanti dalla direttiva medesima che poteva
invocare al riguardo, del fatto che era libero di concludere l'accordo in parola o
rifiutarlo e di adire il giudice, nonché del fatto che non potrebbe più farlo dopo la
sua conclusione”.
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n. 5080/2023 r.g. 8 Tanto premesso e considerato, deve escludersi che la dichiarazione de qua integri un fatto impeditivo o estintivo del diritto del al rimborso del costo Parte_1
totale del finanziamento.
La domanda dal medesimo svolta merita, al contrario, accoglimento.
Essa, come visto, è fondata sull'art. 125 sexies UB (nel testo vigente ratione
temporis), quale interpretato alla luce della sentenza “Lexitor” della Corte di
Giustizia e della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.
La norma consente al consumatore che abbia anticipatamente estinto il finanziamento di ottenere il rimborso di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli assicurativi integrali e di intermediazione o di istruttoria della pratica, a nulla valendo la distinzione tra costi up front e
recurring.
Né rileva in senso contrario la pronuncia della Corte di Giustizia del 9.02.2023
nella causa n. 555/2021, che, secondo l'appellata, avrebbe espresso un revirement
rispetto al precedente orientamento.
La pronuncia richiamata non è conferente al presente caso, perché ha ad oggetto non la direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (che qui rileva), bensì la diversa direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
È ben vero che le due direttive contengono previsioni assai simili (per cui si sarebbe tentati di sostenere che i principi affermati in relazione alla seconda valgono anche per la prima).
Tuttavia è proprio la stessa Corte di Giustizia ad osservare che le due fattispecie presentano notevoli differenze l'una dall'altra, il che legittima conclusioni
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n. 5080/2023 r.g. 9 differenti anche quanto all'individuazione degli oneri ripetibili in caso di estinzione anticipata (cfr. in particolare i punti 35 e 36 della pronuncia del 2023:
“una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore
riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi
nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al
consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è
oggettivamente connesso alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di
comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti
32 e 33 della presente sentenza [trattasi per l'appunto della pronuncia Lexitor],
non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto
nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva 2014/17”).
A ben vedere, quindi, proprio la pronuncia del 2023 invocata dall'appellata, lungi dallo sconfessare i principi espressi dalla Lexitor, ne conferma anzi la correttezza e condivisibilità, limitandosi a chiarire che gli stessi non possono trovare applicazione alla diversa fattispecie dei mutui ipotecari.
In punto di an debeatur, la domanda dell'attore è fondata.
In punto di quantum debeatur, si ritiene del pari che meriti condivisione il criterio di riduzione proporzionale indicato in atto di citazione.
Il criterio “pro rata temporis” (proporzionale puro) pare quello recepito dalla sentenza Lexitor, la quale, pur non dettando una disciplina chiara sul punto, indica il metodo proporzionale come più coerente con la dicitura “per la restante durata
del contratto” di cui all'art. 16 della Direttiva (punto 24 pronuncia).
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n. 5080/2023 r.g. 10 Nessuna rilevanza ha il testo del nuovo art. 125 sexies co. 2 UB (a mente del quale “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo
ammortizzato”), trattandosi di disposizione dichiaratamente applicabile solo ai contratti conclusi posteriormente al 25.7.2021.
Infine, detto criterio di calcolo è anche quello più equo nel caso concreto, tenuto conto delle finalità di tutela del consumatore ben evidenziate dalla CP_1
Tanto premesso, va considerato che le rate totali del finanziamento erano 120 e quelle residue al momento dell'estinzione anticipata 71: il rapporto proporzionale tra i due dati è del 59,17%.
I costi del contratto (euro 3.504,00 + euro 22,00 + euro 2.836,67) vanno ridotti in questa proporzione: in tal modo si ottiene la somma di euro 3.764,79 (euro
2.073,32 + euro 13,02 + euro 1.678,45), dalla quale va detratta la somma di euro
331,64 già rimborsata da Sigla s.r.l.
L'importo dovuto ammonta perciò ad euro 3.433,15, da contenere, vista la domanda attorea, nei limiti di euro 3.432,94.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata è riformata e Sigla s.r.l. è condannata al pagamento della somma di euro 3.432,94 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, dal 31.10.2018 al 31 maggio 2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, dall'1 giugno 2022 al saldo.
L'appellata va altresì condannata alla restituzione degli importi pagati dal in esecuzione della sentenza di primo grado. Parte_1
Le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate, quanto al primo, come da sentenza
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n. 5080/2023 r.g. 11 impugnata e, quanto al secondo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 13/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Conegliano, così provvede:
accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata;
per l'effetto, condanna Sigla s.r.l. al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 3.432,94 oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, dal
31.10.2018 al 31 maggio 2022 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, dall'1 giugno
2022 al saldo;
condanna Sigla s.r.l. a restituire a la somma di euro 956,80 Parte_1
ricevuta in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del pagamento (24 marzo 2023) al saldo;
condanna Sigla s.r.l. al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali che liquida in euro 174,00 per anticipazioni e in euro 2.501,00 (di cui euro 800,00 per il giudizio di primo grado) per compenso professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Sonia Mariani dichiaratosi antistatario.
Treviso, 9 giugno 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
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n. 5080/2023 r.g. 12 Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5080/2023 r.g. 13